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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
VA RI presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(P. IVA ), difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
SE GR
Parte appellante e
Controparte_1
(C.F. ), difesa dall'avvocato Teresa
[...] P.IVA_2
Ferrara
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.815/2019 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale
1 di Vibo Valentia il 23.9.2018, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, condannare la ditta Controparte_2
(p. iva: ), in persona del titolare , al P.IVA_2 CP_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado per un importo non inferiore ad € 1.618,00 (e comunque non superiore ad €
5.000,00) per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre € 145,50 per spese. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione e deduzione avversaria, - in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello perché proposto avverso una sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e per la quale la legge prevede, quale impugnazione esclusiva, il regolamento necessario di competenza, dunque fuori dai casi previsti dalla legge, con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio;
- nel merito, e per l'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non dover accogliere l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società si era opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
54/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia a favore della
[...]
per la somma di € 6.800,00, a titolo di somme dovute nell'ambito CP_3
del contratto di subappalto intercorso tra le parti, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito.
Si era costituita l'opposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
2 Con la sentenza n. 815/2019, resa il 24.6.2019 a definizione del giudizio r.g.n. 596/2019, il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vibo Valentia, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate – per la fase di studio e introduttiva e operate le riduzioni del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto e del 50% per la pronuncia in rito - in € 283,00 oltre iva e c.p.a. e rimborso forfettario per onorari, ed € 118,50 per spese.
L'appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: a) il giudice di primo grado ha liquidato soltanto la fase di studio e introduttiva, e non anche quella istruttoria e decisionale;
b) il giudice ha operato la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 del D.M.
55/2014, nonostante la norma riguardi le ipotesi di identità processuale di più soggetti, mentre nel caso in esame il soggetto opponente era uno solo,
e in ogni caso perché l'espletata attività della fase decisionale osterebbe all'applicazione della riduzione;
c) il giudice ha operato l'ulteriore riduzione del 50% per la decisione in rito ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
D.M. 55/2014, poiché la norma si applicherebbe solo al soccombente e comunque la decisione aveva contenuto di merito, prevedendo la revoca del decreto opposto;
d) il giudice avrebbe erroneamente calcolato le spese vive, pari a € 118,50 + € 27,00, e invece liquidate in € 118,50.
L'appellata si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo esso a oggetto una sentenza declinatoria della competenza per territorio, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con
3 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto oggetto d'impugnazione non è la pronuncia sulla competenza, ma il capo relativo alle spese di lite, per il quale l'appello è senz'altro ammissibile.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Parzialmente fondato è il motivo relativo alle fasi del giudizio per le quali sono stati liquidati gli onorari.
La corte ritiene che nella liquidazione dei compensi si sarebbe dovuto tener conto anche della fase decisionale, ma non anche di quella istruttoria, essendo stata la causa decisa alla prima udienza.
Ritiene, poi, la corte che l'appello sia fondato relativamente alla riduzione del 30% operata dal primo giudice, non vertendosi evidentemente nell'ipotesi di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, inerente alla pluralità di soggetti.
Infondato, invece, risulta l'appello nella parte relativa alla riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Quella sulla competenza è pronuncia in rito, e, declinando la competenza per territorio, il giudice non esamina il merito della controversia, nello specifico la debenza delle somme portate dal decreto opposto.
Fondato, infine, risulta l'appello nella parte in cui viene dedotta l'erroneità della liquidazione delle spese vive: dagli atti del fascicolo di primo grado emergono spese vive per € 145,50.
Dalle considerazioni suesposte discende il parziale accoglimento dell'appello, dovendo la parte opposta in primo grado essere condanna al
4 pagamento di € 145,50 per spese vive ed € 809,00 per onorari, oltre accessori di legge.
A tale quantificazione degli onorari si perviene applicando i parametri ratione temporis applicabili, contenuti nei minimi – per la non complessità delle difese e delle questioni anche relative al merito della controversia –, dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e operata la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 954,50, di cui € 145,50 per spese ed € 809 per onorari, oltre accessori di legge;
- rigetta nel resto;
- condanna l'appellata al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 337,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI HI VA RI
5
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
VA RI presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1968/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(P. IVA ), difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
SE GR
Parte appellante e
Controparte_1
(C.F. ), difesa dall'avvocato Teresa
[...] P.IVA_2
Ferrara
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.815/2019 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale
1 di Vibo Valentia il 23.9.2018, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, condannare la ditta Controparte_2
(p. iva: ), in persona del titolare , al P.IVA_2 CP_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado per un importo non inferiore ad € 1.618,00 (e comunque non superiore ad €
5.000,00) per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre € 145,50 per spese. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione e deduzione avversaria, - in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello perché proposto avverso una sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e per la quale la legge prevede, quale impugnazione esclusiva, il regolamento necessario di competenza, dunque fuori dai casi previsti dalla legge, con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio;
- nel merito, e per l'ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non dover accogliere l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società si era opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
54/2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia a favore della
[...]
per la somma di € 6.800,00, a titolo di somme dovute nell'ambito CP_3
del contratto di subappalto intercorso tra le parti, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito.
Si era costituita l'opposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
2 Con la sentenza n. 815/2019, resa il 24.6.2019 a definizione del giudizio r.g.n. 596/2019, il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vibo Valentia, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate – per la fase di studio e introduttiva e operate le riduzioni del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto e del 50% per la pronuncia in rito - in € 283,00 oltre iva e c.p.a. e rimborso forfettario per onorari, ed € 118,50 per spese.
L'appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: a) il giudice di primo grado ha liquidato soltanto la fase di studio e introduttiva, e non anche quella istruttoria e decisionale;
b) il giudice ha operato la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 del D.M.
55/2014, nonostante la norma riguardi le ipotesi di identità processuale di più soggetti, mentre nel caso in esame il soggetto opponente era uno solo,
e in ogni caso perché l'espletata attività della fase decisionale osterebbe all'applicazione della riduzione;
c) il giudice ha operato l'ulteriore riduzione del 50% per la decisione in rito ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
D.M. 55/2014, poiché la norma si applicherebbe solo al soccombente e comunque la decisione aveva contenuto di merito, prevedendo la revoca del decreto opposto;
d) il giudice avrebbe erroneamente calcolato le spese vive, pari a € 118,50 + € 27,00, e invece liquidate in € 118,50.
L'appellata si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, avendo esso a oggetto una sentenza declinatoria della competenza per territorio, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con
3 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto oggetto d'impugnazione non è la pronuncia sulla competenza, ma il capo relativo alle spese di lite, per il quale l'appello è senz'altro ammissibile.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Parzialmente fondato è il motivo relativo alle fasi del giudizio per le quali sono stati liquidati gli onorari.
La corte ritiene che nella liquidazione dei compensi si sarebbe dovuto tener conto anche della fase decisionale, ma non anche di quella istruttoria, essendo stata la causa decisa alla prima udienza.
Ritiene, poi, la corte che l'appello sia fondato relativamente alla riduzione del 30% operata dal primo giudice, non vertendosi evidentemente nell'ipotesi di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, inerente alla pluralità di soggetti.
Infondato, invece, risulta l'appello nella parte relativa alla riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Quella sulla competenza è pronuncia in rito, e, declinando la competenza per territorio, il giudice non esamina il merito della controversia, nello specifico la debenza delle somme portate dal decreto opposto.
Fondato, infine, risulta l'appello nella parte in cui viene dedotta l'erroneità della liquidazione delle spese vive: dagli atti del fascicolo di primo grado emergono spese vive per € 145,50.
Dalle considerazioni suesposte discende il parziale accoglimento dell'appello, dovendo la parte opposta in primo grado essere condanna al
4 pagamento di € 145,50 per spese vive ed € 809,00 per onorari, oltre accessori di legge.
A tale quantificazione degli onorari si perviene applicando i parametri ratione temporis applicabili, contenuti nei minimi – per la non complessità delle difese e delle questioni anche relative al merito della controversia –, dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e operata la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per le fasi introduttiva, di studio, di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 954,50, di cui € 145,50 per spese ed € 809 per onorari, oltre accessori di legge;
- rigetta nel resto;
- condanna l'appellata al pagamento a favore dell'appellante delle spese di lite di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 337,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI HI VA RI
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