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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5742/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON IM, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5
MODENA presso il difensore avv. ON IM
ATTORE/I
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Controparte_1 P.IVA_2
EF, elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. SIMONINI EF
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ASSERITA RESPONSABILITÀ PER DANNI DA
CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
1 di 7 • In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non avendo la società opposta fornito prova del proprio adempimento.
•Nel merito:
- Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opponente ha contestato la debenza delle somme oggetto del monitorio in quanto le somme esposte in fattura come “ripristino coibentazione” scaturiscono dalla responsabilità del fornitore stesso come meglio esposto in premessa, procedendo a disporre compensazione tra le reciproche somme che fossero accertate nel corso del giudizio e, in via riconvenzionale, se di giustizia, disporre la condanna di controparte al pagamento del saldo dovuto per differenza;
- Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge”
Parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, In via preliminare e pregiudiziale di rito
1) Concedersi e confermarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.2033/2024 e n.4917/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Modena in data 15/10/2024;
2) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri di Legge. Nel merito ed in via principale
1) Respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e comunque per tutte le motivazioni sopra esposte;
2) Confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.2033/2024 e n.4917/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Modena, Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 15/10/2024.
3) Dichiarare inammissibili e rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di valido supporto probatorio, ivi compresa quella riconvenzionale;
4) Comunque, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del suo Parte_1 Co legale rappresentante pro tempore, a pagare a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 29.118,21, oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo effettivo, o quella diversa somma ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
5) Condannarsi la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congrua.
6) Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre spese generali, CPA e IVA. ed anche quelle dell'instaurando procedimento di mediazione obbligatorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2024, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024, deducendo che le somme ingiunte si riferivano a prestazioni di ripristino della coibentazione di un essiccatoio che si era resa necessaria per danni causati dalla responsabilità esclusiva de Controparte_1 incaricata delle operazioni di smontaggio, custodia e preparazione al trasporto del macchinario.
2 di 7 La si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 4 marzo 2025, Controparte_1 contestando integralmente le ragioni dell'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'opposizione era priva di fondamento e non basata su prova scritta.
La società opposta precisava che il proprio incarico si era limitato alle sole operazioni di smontaggio per conto di e successivamente al rimontaggio presso lo stabilimento Parte_2 dell'opponente, negando ogni responsabilità per la custodia e conservazione del macchinario.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 24 luglio 2025, le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo. L'Avv. Buontempi chiedeva un ulteriore rinvio per verificare possibilità di definizione bonaria, in subordine insisteva per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà. L'Avv.
NI insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste e per la concessione della provvisoria esecutorietà.
Con ordinanza del 29 luglio 2025, il giudice, ritenendo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e considerato che le fatture azionate si riferivano a prestazioni ordinate dalla stessa opponente mai contestate nella loro esecuzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rinviava la causa all'udienza del 27 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive nei termini assegnati e, all'udienza del 27 novembre 2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi agli atti e alle memorie depositate. Il Giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§§§§§§§
1) La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Modena per l'importo di euro 29.118,21, oltre accessori, in favore di Controparte_1
Il decreto monitorio è stato emesso sulla base di due fatture: la n. 59/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 25.230,58, avente ad oggetto "manodopera ripristino coibentazione danneggiata", e la n.
61/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 3.887,63, relativa ad "attività di assistenza tecnica e software su presse".
Dalla ricostruzione fattuale emergente dagli atti risulta che aveva Parte_1
3 di 7 acquistato da alcuni essiccatoi ceramici usati che dovevano essere smontati presso Parte_2 lo stabilimento di 2 e successivamente rimontati presso lo stabilimento Controparte_2 dell'acquirente in Sardegna. Per tali operazioni, aveva incaricato Pt_2 Controparte_1 dello smontaggio e del successivo rimontaggio dei macchinari.
Durante le operazioni di installazione presso lo stabilimento di è emerso Parte_1 che la coibentazione dell'essiccatoio risultava bagnata e inutilizzabile, rendendo necessaria la sua sostituzione. ha quindi conferito a l'incarico di Parte_1 Controparte_1 provvedere al ripristino della coibentazione, come documentato dai preventivi n. 25-G-2023 del 19 marzo 2023 e n. 27-G-2023 del 26 marzo 2023, accettati mediante ordini di lavoro n. 20390, n.
20392 e n. 20449 del marzo 2023.
La controversia sorge dal fatto che pur avendo ordinato e ricevuto le Parte_1 prestazioni di ripristino, contesta la debenza delle somme fatturate sostenendo che il danno alla coibentazione sarebbe derivato da responsabilità di nella fase di custodia CP_1 dell'essiccatoio dopo lo smontaggio e prima del trasporto.
2) Sotto il profilo dell'onere della prova grava su quale creditore opposto e Controparte_1 attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Viceversa, incombe su quale opponente e convenuto in senso Parte_1 sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ivi compreso il titolo in forza del quale era tenuta nei confronti dell'opponente alla CP_1 custodia di detti beni e l'eventuale responsabilità per i danni che avevano reso necessari gli interventi di ripristino.
Alla luce di tali principi, occorre verificare se abbia assolto l'onere probatorio Controparte_1 gravante su di essa in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale e all'esecuzione delle prestazioni, e se abbia fornito adeguata prova dei fatti estintivi o Parte_1 modificativi del credito azionato.
3) La ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa in ordine all'esistenza Controparte_1 del titolo negoziale e all'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Nel caso di specie, la convenuta opposta ha documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale mediante la produzione dei preventivi n. 25-G-2023 del 19 marzo 2023 e n. 27-G-2023 del 26 marzo 2023, regolarmente accettati da attraverso gli ordini di lavoro Parte_1
4 di 7 n. 20390, n. 20392 e n. 20449 del marzo 2023. Tale documentazione costituisce prova della fonte negoziale del credito azionato.
Quanto all'esecuzione delle prestazioni, emerge dagli atti che non ha mai Parte_1 contestato l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino della coibentazione, limitandosi a negare la debenza delle somme per ragioni diverse dall'inesecuzione delle prestazioni ed eccependo la compensazione in relazione ad un asserito controcredito risarcitorio.
Particolarmente significativo è il fatto che abbia regolarmente pagato la Parte_1 fattura n. 60/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 8.598,22, relativa alle medesime lavorazioni oggetto della fattura n. 59/A/2023 rimasta insoluta. Tale comportamento, conferma l'esistenza del rapporto e dell'obbligazione di pagamento.
Per quanto concerne la fattura n. 61/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 3.887,63, relativa ad attività di assistenza tecnica e software su presse, risulta dagli atti che tale prestazione è estranea alla questione dell'essiccatoio e non è mai stata specificamente contestata da
[...]
come emerge dall'ordine di lavoro n. 20449 del 28 marzo 2023 che ne conferma la Parte_1 commissione.
La documentazione prodotta da , costituita da preventivi, ordini di lavoro e fatture Controparte_1 integra - in definitiva - un complesso probatorio coerente e univoco che dimostra sia l'esistenza del rapporto negoziale sia la regolare esecuzione delle prestazioni.
4) non ha invece fornito prova né dell'avvenuto adempimento delle Parte_1 proprie obbligazioni di pagamento né dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato da Controparte_1
Nel caso di specie, ha ammesso di non aver pagato le fatture oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo per complessivi euro 29.118,21, non fornendo alcuna prova dell'avvenuto adempimento.
Quanto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, ha fondato Parte_1 la propria opposizione sulla pretesa responsabilità di per i danni alla Controparte_1 coibentazione dell'essiccatoio, sostenendo che tale responsabilità deriverebbe da un obbligo di custodia gravante su quest'ultima.
Tuttavia, come noto, la parte che invochi l'esistenza di uno specifico obbligo a carico della controparte derivante da un titolo ha l'onere di provarne l'esistenza mediante produzione del titolo medesimo.
5 di 7 Nel caso di specie, non ha prodotto alcun contratto dal quale risulti un Parte_1 obbligo di custodia a carico di . Come emerge dalla documentazione in atti, Controparte_1 [...]
aveva ricevuto da l'incarico limitato allo smontaggio degli essiccatoi presso CP_1 Parte_2 lo stabilimento di , senza che risulti uno specifico obbligo di custodia Controparte_3 successiva dei beni smontati. E, in ogni caso, solo sarebbe legittimata a dolersi Pt_2 dell'eventuale inadempimento di tali prestazioni, ove previste in contratto, e non anche la odierna convenuta estranea a tale rapporto negoziale.
Inoltre, anche a volere per ipotesi ritenere sussistente un obbligo risarcitorio, fondato su eventuale responsabilità aquiliana dell'opposta, non avrebbe fornito prova alcuna Parte_1 delle modalità con cui si sarebbe verificato il danno alla coibentazione né del nesso causale tra l'attività svolta da e il danneggiamento lamentato né del relativo elemento soggettivo CP_1
(sub specie di dolo o colpa).
Le dichiarazioni dei trasportatori prodotte da pur attestando che al Parte_1 momento del ritiro il materiale risultava stoccato all'aperto, non provano — né le prove orali dedotte erano idonee a dimostrarlo — che tale collocazione fosse dipesa da , né Controparte_1 che su quest'ultima gravasse un obbligo di custodia del bene, né, infine, che il danno lamentato sia conseguenza delle condotte asseritamente illecite della società opposta.
5) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere respinta in quanto infondata.
[...]
Il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024 deve pertanto essere integralmente confermato.
6) Le spese del presente giudizio seguono il principio generale della soccombenza e devono essere poste a carico di Per la liquidazione delle spese processuali si fa Parte_1 riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Il valore della controversia, determinato dall'importo del decreto ingiuntivo opposto pari ad euro
29.118,21, colloca la causa nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00.
Considerata la natura della controversia, che non ha presentato particolare complessità nelle questioni giuridiche trattate, si ritiene congruo applicare i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della definizione del giudizio senza necessità di assunzione di prove orali.
6 di 7 Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Pur essendo l'opposizione risultata infondata, non emerge dagli atti una condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- rigetta l'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 5.261 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
RO AG
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5742/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON IM, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5
MODENA presso il difensore avv. ON IM
ATTORE/I
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONINI Controparte_1 P.IVA_2
EF, elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. SIMONINI EF
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ASSERITA RESPONSABILITÀ PER DANNI DA
CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
1 di 7 • In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non avendo la società opposta fornito prova del proprio adempimento.
•Nel merito:
- Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opponente ha contestato la debenza delle somme oggetto del monitorio in quanto le somme esposte in fattura come “ripristino coibentazione” scaturiscono dalla responsabilità del fornitore stesso come meglio esposto in premessa, procedendo a disporre compensazione tra le reciproche somme che fossero accertate nel corso del giudizio e, in via riconvenzionale, se di giustizia, disporre la condanna di controparte al pagamento del saldo dovuto per differenza;
- Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge”
Parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, In via preliminare e pregiudiziale di rito
1) Concedersi e confermarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.2033/2024 e n.4917/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Modena in data 15/10/2024;
2) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri di Legge. Nel merito ed in via principale
1) Respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e comunque per tutte le motivazioni sopra esposte;
2) Confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.2033/2024 e n.4917/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Modena, Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 15/10/2024.
3) Dichiarare inammissibili e rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di valido supporto probatorio, ivi compresa quella riconvenzionale;
4) Comunque, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del suo Parte_1 Co legale rappresentante pro tempore, a pagare a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 29.118,21, oltre interessi di mora dalla domanda fino al saldo effettivo, o quella diversa somma ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
5) Condannarsi la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congrua.
6) Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre spese generali, CPA e IVA. ed anche quelle dell'instaurando procedimento di mediazione obbligatorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2024, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024, deducendo che le somme ingiunte si riferivano a prestazioni di ripristino della coibentazione di un essiccatoio che si era resa necessaria per danni causati dalla responsabilità esclusiva de Controparte_1 incaricata delle operazioni di smontaggio, custodia e preparazione al trasporto del macchinario.
2 di 7 La si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 4 marzo 2025, Controparte_1 contestando integralmente le ragioni dell'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'opposizione era priva di fondamento e non basata su prova scritta.
La società opposta precisava che il proprio incarico si era limitato alle sole operazioni di smontaggio per conto di e successivamente al rimontaggio presso lo stabilimento Parte_2 dell'opponente, negando ogni responsabilità per la custodia e conservazione del macchinario.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 24 luglio 2025, le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo. L'Avv. Buontempi chiedeva un ulteriore rinvio per verificare possibilità di definizione bonaria, in subordine insisteva per il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà. L'Avv.
NI insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste e per la concessione della provvisoria esecutorietà.
Con ordinanza del 29 luglio 2025, il giudice, ritenendo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e considerato che le fatture azionate si riferivano a prestazioni ordinate dalla stessa opponente mai contestate nella loro esecuzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rinviava la causa all'udienza del 27 novembre 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive nei termini assegnati e, all'udienza del 27 novembre 2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi agli atti e alle memorie depositate. Il Giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
§§§§§§§§§§§
1) La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Modena per l'importo di euro 29.118,21, oltre accessori, in favore di Controparte_1
Il decreto monitorio è stato emesso sulla base di due fatture: la n. 59/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 25.230,58, avente ad oggetto "manodopera ripristino coibentazione danneggiata", e la n.
61/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 3.887,63, relativa ad "attività di assistenza tecnica e software su presse".
Dalla ricostruzione fattuale emergente dagli atti risulta che aveva Parte_1
3 di 7 acquistato da alcuni essiccatoi ceramici usati che dovevano essere smontati presso Parte_2 lo stabilimento di 2 e successivamente rimontati presso lo stabilimento Controparte_2 dell'acquirente in Sardegna. Per tali operazioni, aveva incaricato Pt_2 Controparte_1 dello smontaggio e del successivo rimontaggio dei macchinari.
Durante le operazioni di installazione presso lo stabilimento di è emerso Parte_1 che la coibentazione dell'essiccatoio risultava bagnata e inutilizzabile, rendendo necessaria la sua sostituzione. ha quindi conferito a l'incarico di Parte_1 Controparte_1 provvedere al ripristino della coibentazione, come documentato dai preventivi n. 25-G-2023 del 19 marzo 2023 e n. 27-G-2023 del 26 marzo 2023, accettati mediante ordini di lavoro n. 20390, n.
20392 e n. 20449 del marzo 2023.
La controversia sorge dal fatto che pur avendo ordinato e ricevuto le Parte_1 prestazioni di ripristino, contesta la debenza delle somme fatturate sostenendo che il danno alla coibentazione sarebbe derivato da responsabilità di nella fase di custodia CP_1 dell'essiccatoio dopo lo smontaggio e prima del trasporto.
2) Sotto il profilo dell'onere della prova grava su quale creditore opposto e Controparte_1 attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Viceversa, incombe su quale opponente e convenuto in senso Parte_1 sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ivi compreso il titolo in forza del quale era tenuta nei confronti dell'opponente alla CP_1 custodia di detti beni e l'eventuale responsabilità per i danni che avevano reso necessari gli interventi di ripristino.
Alla luce di tali principi, occorre verificare se abbia assolto l'onere probatorio Controparte_1 gravante su di essa in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale e all'esecuzione delle prestazioni, e se abbia fornito adeguata prova dei fatti estintivi o Parte_1 modificativi del credito azionato.
3) La ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa in ordine all'esistenza Controparte_1 del titolo negoziale e all'esecuzione delle prestazioni fatturate.
Nel caso di specie, la convenuta opposta ha documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale mediante la produzione dei preventivi n. 25-G-2023 del 19 marzo 2023 e n. 27-G-2023 del 26 marzo 2023, regolarmente accettati da attraverso gli ordini di lavoro Parte_1
4 di 7 n. 20390, n. 20392 e n. 20449 del marzo 2023. Tale documentazione costituisce prova della fonte negoziale del credito azionato.
Quanto all'esecuzione delle prestazioni, emerge dagli atti che non ha mai Parte_1 contestato l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino della coibentazione, limitandosi a negare la debenza delle somme per ragioni diverse dall'inesecuzione delle prestazioni ed eccependo la compensazione in relazione ad un asserito controcredito risarcitorio.
Particolarmente significativo è il fatto che abbia regolarmente pagato la Parte_1 fattura n. 60/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 8.598,22, relativa alle medesime lavorazioni oggetto della fattura n. 59/A/2023 rimasta insoluta. Tale comportamento, conferma l'esistenza del rapporto e dell'obbligazione di pagamento.
Per quanto concerne la fattura n. 61/A/2023 del 31 maggio 2023 per euro 3.887,63, relativa ad attività di assistenza tecnica e software su presse, risulta dagli atti che tale prestazione è estranea alla questione dell'essiccatoio e non è mai stata specificamente contestata da
[...]
come emerge dall'ordine di lavoro n. 20449 del 28 marzo 2023 che ne conferma la Parte_1 commissione.
La documentazione prodotta da , costituita da preventivi, ordini di lavoro e fatture Controparte_1 integra - in definitiva - un complesso probatorio coerente e univoco che dimostra sia l'esistenza del rapporto negoziale sia la regolare esecuzione delle prestazioni.
4) non ha invece fornito prova né dell'avvenuto adempimento delle Parte_1 proprie obbligazioni di pagamento né dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato da Controparte_1
Nel caso di specie, ha ammesso di non aver pagato le fatture oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo per complessivi euro 29.118,21, non fornendo alcuna prova dell'avvenuto adempimento.
Quanto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, ha fondato Parte_1 la propria opposizione sulla pretesa responsabilità di per i danni alla Controparte_1 coibentazione dell'essiccatoio, sostenendo che tale responsabilità deriverebbe da un obbligo di custodia gravante su quest'ultima.
Tuttavia, come noto, la parte che invochi l'esistenza di uno specifico obbligo a carico della controparte derivante da un titolo ha l'onere di provarne l'esistenza mediante produzione del titolo medesimo.
5 di 7 Nel caso di specie, non ha prodotto alcun contratto dal quale risulti un Parte_1 obbligo di custodia a carico di . Come emerge dalla documentazione in atti, Controparte_1 [...]
aveva ricevuto da l'incarico limitato allo smontaggio degli essiccatoi presso CP_1 Parte_2 lo stabilimento di , senza che risulti uno specifico obbligo di custodia Controparte_3 successiva dei beni smontati. E, in ogni caso, solo sarebbe legittimata a dolersi Pt_2 dell'eventuale inadempimento di tali prestazioni, ove previste in contratto, e non anche la odierna convenuta estranea a tale rapporto negoziale.
Inoltre, anche a volere per ipotesi ritenere sussistente un obbligo risarcitorio, fondato su eventuale responsabilità aquiliana dell'opposta, non avrebbe fornito prova alcuna Parte_1 delle modalità con cui si sarebbe verificato il danno alla coibentazione né del nesso causale tra l'attività svolta da e il danneggiamento lamentato né del relativo elemento soggettivo CP_1
(sub specie di dolo o colpa).
Le dichiarazioni dei trasportatori prodotte da pur attestando che al Parte_1 momento del ritiro il materiale risultava stoccato all'aperto, non provano — né le prove orali dedotte erano idonee a dimostrarlo — che tale collocazione fosse dipesa da , né Controparte_1 che su quest'ultima gravasse un obbligo di custodia del bene, né, infine, che il danno lamentato sia conseguenza delle condotte asseritamente illecite della società opposta.
5) Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere respinta in quanto infondata.
[...]
Il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024 deve pertanto essere integralmente confermato.
6) Le spese del presente giudizio seguono il principio generale della soccombenza e devono essere poste a carico di Per la liquidazione delle spese processuali si fa Parte_1 riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Il valore della controversia, determinato dall'importo del decreto ingiuntivo opposto pari ad euro
29.118,21, colloca la causa nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00.
Considerata la natura della controversia, che non ha presentato particolare complessità nelle questioni giuridiche trattate, si ritiene congruo applicare i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della definizione del giudizio senza necessità di assunzione di prove orali.
6 di 7 Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Pur essendo l'opposizione risultata infondata, non emerge dagli atti una condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2033/2024 del 15 ottobre 2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- rigetta l'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 5.261 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
RO AG
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