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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2477/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2072/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135936988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1927/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 4.2.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.0712024013593698000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
263,27 per omesso versamento del tributi.
Parte ricorrente, dopo una lunga narrazione sulla presunta carenza di potere della spa Società_1, Ente che non figura in questa controversia ne come colei che ha emesso l'odierno provvedimento opposto ne come convenuta in giudizio, nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 4.3.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dell'atto sotteso all'odierno opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 16.5.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente nonche le eccezioni ex adverso sollevate.
Con Ordinanza dell'11.11.2025 questo Giudicante ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania avendo sollevato eccezioni nei suoi confronti.
Con atto d'integrazione del contraddittorio notificato in data 9.12.2025, parte istante ottemperava a quanto ordinato nella summenzionata Ordinanza.
La Regione Campania, sia pur regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che
la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Motivi di opportunità, dettati dalla confusionaria esposizione delle eccezioni formulate in prima istanza da parte ricorrente, consigliano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2072/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135936988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1927/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 4.2.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.0712024013593698000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro
263,27 per omesso versamento del tributi.
Parte ricorrente, dopo una lunga narrazione sulla presunta carenza di potere della spa Società_1, Ente che non figura in questa controversia ne come colei che ha emesso l'odierno provvedimento opposto ne come convenuta in giudizio, nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 4.3.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dell'atto sotteso all'odierno opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 16.5.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente nonche le eccezioni ex adverso sollevate.
Con Ordinanza dell'11.11.2025 questo Giudicante ordinava a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania avendo sollevato eccezioni nei suoi confronti.
Con atto d'integrazione del contraddittorio notificato in data 9.12.2025, parte istante ottemperava a quanto ordinato nella summenzionata Ordinanza.
La Regione Campania, sia pur regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che
la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere.
E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Motivi di opportunità, dettati dalla confusionaria esposizione delle eccezioni formulate in prima istanza da parte ricorrente, consigliano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 3.2.2026