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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2022 00233007 33 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 291 2022 00233007 33 000 (ruolo n. 2022/002070) riguardante TARSU anno 2012.
Deduceva la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici con conseguente nullità degli atti oggi impugnati anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza, la illegittimità della intimazione per intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dalla procedura della riscossione, la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'Art. 7 comma 3 della Legge 212/2000 e la inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva in atti l'agente della riscossione deducendo la legittimità dell'atto con vittoria e spese.
Con ordinanza n.1317/2025 emessa in data 24.09.2025 e depositata in data 25.09.2025 questa Corte ordinava, al ricorrente, l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Comune di Naro, che non si costituiva.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va precisato che la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Nel merito opponeva la mancata allegazione degli atti richiamati.
La cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo.
Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
In ogni caso l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione (cfr. Corte di Cassazione del 12 settembre 012, n. 15221), derivandone che dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze: la nullità della cartella.
Con altro motivo deduce che l'atto deve essere dichiarato carente della motivazione.
Invero deve ritenersi, motivato, atteso che impugnando l'atto con i diversi motivi esposti, ha avuto chiara la pretesa tributaria e su quali base essa si fonda.
Per quanto attiene la dedotta prescrizione del credito si rileva che l'ufficio nelle proprie memorie, fa riferimento ad una domanda di rateizzazione presentata dal contribuente, sul quale nulla osserva, deducendosi formato il riconoscimento del debito e non si può che prenderne atto e che detto adempimento costituisce riconoscimento del debito (ai sensi dell'art. 2944 c.c.) e, pertanto, interrompe il decorso della prescrizione.
Tale atto giuridico, anche se parziale o volto a bloccare l'esecuzione, manifesta la consapevolezza del debito.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00, oltre spese generali in favore dell'agente della riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
LV RI AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2022 00233007 33 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 291 2022 00233007 33 000 (ruolo n. 2022/002070) riguardante TARSU anno 2012.
Deduceva la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici con conseguente nullità degli atti oggi impugnati anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza, la illegittimità della intimazione per intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dalla procedura della riscossione, la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'Art. 7 comma 3 della Legge 212/2000 e la inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva in atti l'agente della riscossione deducendo la legittimità dell'atto con vittoria e spese.
Con ordinanza n.1317/2025 emessa in data 24.09.2025 e depositata in data 25.09.2025 questa Corte ordinava, al ricorrente, l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del Comune di Naro, che non si costituiva.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va precisato che la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Nel merito opponeva la mancata allegazione degli atti richiamati.
La cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo.
Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non v'è necessità dell'allegazione invocata.
In ogni caso l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omessa allegazione (cfr. Corte di Cassazione del 12 settembre 012, n. 15221), derivandone che dalla mancata allegazione non può certamente scaturire la più grave delle conseguenze: la nullità della cartella.
Con altro motivo deduce che l'atto deve essere dichiarato carente della motivazione.
Invero deve ritenersi, motivato, atteso che impugnando l'atto con i diversi motivi esposti, ha avuto chiara la pretesa tributaria e su quali base essa si fonda.
Per quanto attiene la dedotta prescrizione del credito si rileva che l'ufficio nelle proprie memorie, fa riferimento ad una domanda di rateizzazione presentata dal contribuente, sul quale nulla osserva, deducendosi formato il riconoscimento del debito e non si può che prenderne atto e che detto adempimento costituisce riconoscimento del debito (ai sensi dell'art. 2944 c.c.) e, pertanto, interrompe il decorso della prescrizione.
Tale atto giuridico, anche se parziale o volto a bloccare l'esecuzione, manifesta la consapevolezza del debito.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00, oltre spese generali in favore dell'agente della riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
LV RI AN
Firmato digitalmente