Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
Non integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società che dispone in bilancio accantonamenti a titolo di compenso, ancora non determinato, nel suo ammontare, per l'attività svolta in tale qualità, in quanto l'atto compiuto non è volto al conseguimento di un ingiusto profitto o di un vantaggio che si ponga come "danno patrimoniale" cagionato alla società, bensì ad assicurare il soddisfacimento di un diritto soggettivo perfetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2014, n. 36030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36030 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 22/05/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1439
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 4529/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Bari;
nei confronti di:
IE TO;
avverso la sentenza n. 357/2012 del 21.6.2013 della Corte d'Appello di Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. UGO DE CRESCIENZO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. OSCAR CEDRANGOLO il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari ricorre per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale IE TO, accusato del reato di cui all'art. 81 cpv, art. 61 c.p., n. 11 e art. 646 c.p. (capo A) e di cui al capo C (art. 2625 c.c.), nonché del reato di cui agli artt. 110, 2634 c.c. (Capo B) è
stato assolto con la formula, "il fatto non sussiste" da quest'ultimo reato, mentre dai capi B e C era stato assolto in primo grado. L'ufficio ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
p. 1.) il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 2252 c.c. perché la Corte d'Appello: a) ha escluso la rilevanza penale al fatto di cui al capo B) contestato al IE TO sull'assunto che dai dati dell'istruttoria espletata emerge che nessuna norma statutaria e nessun deliberato assembleare riconosceva alcun compenso all'amministratore; b) ha riconosciuto la legittimità dell'operato del IE che ha agito con la violazione del dettato di cui all'art. 2252 c.c.. 2.) vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assoluzione del IE TO con riferimento al delitto di cui al capo a) (violazione dell'art. 646 c.p.). L'ufficio ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha prestato fede alle dichiarazioni testimoniali, confinando la ipotesi di accusa in un ambito di mero sospetto, rinunciando nel contempo di svolgere qualsivoglia apprezzamento critico circa il contenuto delle deposizioni. 3.) vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo C) (violazione dell'art. 2625 c.c.) per il quale era intervenuta assoluzione già in primo grado. L'ufficio ricorrente lamenta che la motivazione non è adeguata perché non da conto delle ragioni poste a fondamento dell'assoluzione e non da conto delle argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero a sostegno dell'accusa. RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso va rigettato. L'imputato è accusato di avere disposto in diverse occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di amministratore della CEM COSTRUZIONI EDILIZIE MERIDIONALI di avere proceduto all'accantonamento della somma di Euro 18.000,00 per l'anno 2005 e Euro 18.000,00 per l'anno 2006 quale compenso, e ciò al fine di conseguire un vantaggio con pari danno per la società, agendo in conflitto di interessi assumendo decisioni che si ponevano in contrasto con l'art. 2252 c.c. e senza la autorizzazione dell'assemblea ai fini di una modifica dei patti sociali. La Corte d'Appello ha ritenuto di assolvere l'imputato difettando il requisito (previsto dall'art. 2634 c.c.) della volontà dell'imputato di acquisire un ingiusto profitto, posto che un compenso doveva comunque essere riconosciuto all'amministratore della società per la prestazione fatta.
L'ufficio ricorrente lamenta che la decisione della Corte d'Appello si pone in contrasto con il dettato dell'art. 2252 c.c. e non tiene conto che nessun compenso risultava essere dovuto.
La censura è infondata ed è corretta la decisione della Corte territoriale. La pretesa di un amministratore di società al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo della società o nel suo statuto o dalla assemblea, ne può essere richiesta al giudice la determinazione. Ne consegue che l'atto con il quale lo amministratore si sia limitato a disporre in bilancio accantonamenti a titolo di compenso quale amministratore, non può integrare il delitto contestato posto che effettivamente per la attività lavorativa prestata in veste di amministratore della società, questi ha diritto ad un compenso, con l'effetto che l'atto compiuto non è volto al conseguimento di un ingiusto profitto o un vantaggio che si ponga comunque come "danno patrimoniale" cagionato alla società. Quest'ultima infatti è debitrice verso il proprio amministratore delle somme dovute a titolo di compenso. Pertanto è corretta la decisione della Corte d'Appello che, se pur con motivazione sintetica, ha correttamente individuato la mancanza della volontà del conseguimento di un ingiusto profitto e difettando, altresì, la prova che l'atto di amministrazione abbia cagionato alla società un "danno patrimoniale" che deve essere reale ed effettivo e non meramente ipotetico.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed è inammissibile. La doglianza prospettata dal ricorrente non rientra nell'ambito di quelle previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Infatti il ricorrente non muove alcuna specifica e puntuale censura alla motivazione volta a dimostrarne un vizio, ma si limita a contrapporre una personale valutazione degli elementi di prova, in una visione contrapposta a quella affermata dalla Corte d'Appello. La censura per tali ragioni attiene ad aspetti di merito ed è generica e come tale si colloca fuori dalla previsione dell'art. 606 c.p.p.. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le identiche ragioni già indicate nel punto che precede. Anche in questo caso le censure attengono a valutazioni di merito e sono generiche. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe dato conto delle argomentazioni svolte nei motivi di impugnazione proposti dal Pubblico ministero. Il ricorso, sotto questo profilo difetta del requisito di specificità, in quanto è specifico onere del ricorrente indicare in modo preciso quale sia il motivo o l'argomento che dedotto con i motivi di gravame non sia stato affrontato dal giudice dell'impugnazione.
Per le suddette ragioni, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero di udienza, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014