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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DE FA GE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.Stefano Prontera, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di De ZI GE e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce 18 giugno 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al capo 1 della rubrica e a numerosi reati fine tra cui estorsioni tentate e consumate aggravate dal metodo mafioso, rapina, ricettazioni e furti. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indacato, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla contestata partecipazione al sodalizio di stampo mafioso in quanto la condotta viene descritta come consumata in un arco temporale di circa 7 mesi ricompresi tra Febbraio 2018 e settembre 2018 e l'indagato Penale Sent. Sez. 2 Num. 7331 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/12/2022 avrebbe avuto il ruolo di porre in essere attività estorsive per c:onto del sodalizio in concorso con IL MA. Il compendio indiziario è costituito dal contenuto di numerose intercettazioni che dimostrano invece l'assoluta estraneità del De ZI al sodalizio di stampo mafioso e il suo ruolo di epigono del IL. Lamenta inoltre il ricorrente che l'ordinanza abbia fatto rinvio all'analisi contenuta nell'ordinanza del GIP quanto agli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, senza prendere in considerazione le specifiche censure formulate in relazione all'indagato, il cui apporto si collocherebbe nel solo mese di Marzo 2018. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame non ricorrono gli elementi e i requisiti minimi della partecipazione del prevenuto ad un sodalizio stampo mafioso e il provvedimento deve ritenersi affetto da un'insanabile incongruenza logica e incompletezza argomentativa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dei delitti contestati ai capi numero 3 e 7 della rubrica e cioè l'attentato estorsivo ai danni di ME EP, nei cui confronti De ZI avrebbe tentato di imporre un servizio di guardania sul porticciolo turistico di Brindisi, tentativo che non andava a buon fine per l'intervento di OZ GI. Proprio tale reazione del OZ dimostra, a giudizio del ricorrente, la sua totale estraneità all'asserita associazione capeggiata da IL NO. Quanto al reato contestato al capo 3 della rubrica ricorre vizio di mol:ivazione e violazione di legge poiché nell'episodio estorsivo ai danni di De IS UI il ricorrente ha un ruolo del tutto neutro, in quanto si limita a svolgere il ruolo di oc:casionale autista del IL MA che accompagna a bordo della propria autovettura. Giunti sul luogo, De ZI rimane sempre a bordo dell'auto e non pone in essere alcun atto della condotta tipica del reato estorsivo. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per totale mancanza di motivazione in ordine alle contestazioni da 14 a 18 e da 26 a 39 di cui all'addebito provvisorio in quanto con riferimento a tali contestazioni l'ordinanza incorre nel vizio di totale mancanza di motivazione, limitandosi a richiamare in toto il provvedimento cautelare. Con nota trasmessa il 15 dicembre 2016 la difesa ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Lecce . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, 2 controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Si contesta all'indagato di avere preso parte ad un sodalizio di stampo mafioso, ponendo in essere numerosi reati fine nell'ambito del settore estorsivo e degli attentati in danno di diversi imprenditori locali. Giova ribadire in via preliminare che la produzione documentale di atti non ricompresi nel fascicolo oggetto del riesame non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte poiché costituirebbe un ampliamento in_siebito della piattaforma probatoria e del tema decidendum. Il ricorso deduce violazioni di legge e vizi della motivazione inesistenti e invoca in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale. Nel provvedimento impugnato, dopo avere richiamato il contenuto della ordinanza cautelare, il tribunale ha fornito esaustiva esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria, riportando i passaggi più significativi delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza impugnata e dopo avere esaminato sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un autonomo e motivato giudizio di gravità indiziaria, smentendo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. L'ordinanza si è in particolare soffermata nel motivare la sussistenza del reato associativo e dei reati fine contestati ai capi 7, 3, 14 e 15 dell'addebito provvisorio. In relazione a tutti gli altri reati il tribunale si è limitato a richiamare la motivazione formulata con l'ordinanza genetica. 1.1 Il primo motivo di ricorso con cui si censura il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla ritenuta sussistenza del sodalizio di stampo mafioso e alla partecipazione dell'indagato al detto sodalizio è inammissibile poiché tende a proporre una diversa lettura delle vicende emerse dal contenuto delle conversazioni registrate, suggerendo una diversa interpretazione delle stesse, che non è consentita in questo giudizio e che, peraltro , risulta essere stata effettuata nel rispetto del tenore letterale e dei criteri di logica. Basti qui evidenziare che dal contenuto di diverse conversazioni emerge che l'odierno indagato parlava con MA IR degli assetti dell'organizzazione criminale, riferiva di ricevere un compenso mensile in relazione ai profitti del sodalizio criminoso, rivendicava l'appartenenza alla Sacra corona Unita e il compito di esercitare la guardiania sugli imprenditori locali, dimostrando di essere ben consapevole di operare 3 nell'ambito di una struttura organizzata e non al servizio del suo interlocutore, come vorrebbe prospettare la difesa. 1.2L'ordinanza sviluppa un giudizio logicamente congruo alle emergenze processuali anche in ordine alla gravità indiziaria per l'estorsione tentata nei confronti dell'imprenditore EP ME e la circostanza dedotta dal ricorrente che OZ GI abbia intercettato la richiesta di tangente, sottolineando il proprio ruolo di referente dell'imprenditore e il rischio di una denunzia ove questi fosse stato oggetto di aperte minacce, non è stata oggetto di alcun travisamento, né si pone in contrasto logico con la ricostruzione della vicenda desumibile dalle intercettazioni ed anzi dimostra la perfetta consapevolezza e il rispetto da parte dell'indagato delle dinamiche proprie delle estorsioni di stampo mafioso, che vengono consumate nel rispetto dei limiti territoriali di competenza e evitando il ricorso a minacce plateali. La censura in ordine al ritenuto coinvolgimento dell'indagato nella estorsione posta in essere ai danni di De IS contestata al capo 3 della rubrica risulta generica e non si confronta con la motivazione della ordinanza in cui si afferma che l'indagato ha ricevuto il denaro oggetto di estorsione in almeno due occasioni, condotta che evidentemente si aggiunge alla constatazione, la cui rilevanza viene sminuita dalla difesa, che l'indagato aveva accompagnato il IL MA in occasione della richiesta estorsiva, fungendo da autista. Va peraltro osservato come appare sintomatico e significativo quanto riferito nel ricorso e cioè che il IL, risalito in auto, abbia raccontato al De ZI di avere picchiato l'imprenditore destinatario della richiesta estorsiva, così dimostrando di ritenere il suo interlocutore coinvolto e partecipe della condotta e delle attività realizzate nell'interesse del sodalizio. 1.3 II terzo motivo di ricorso è infondato poiché la motivazione in ordine alla gravità indiziaria di altri illeciti di furto e ricettazioni contestati all'indagato non è omessa ma richiama per relationem quella esposta nell'ordinanza cautelare impugnata, sottolineando che l'esito delle indagini riportate riassuntivamente nella ordinanza impugnata ha fornito moltissimi elementi indiziari da cui emerge la sua responsabilità anche per i singoli reati fine dell'associazione. Deve rilevarsi che in presenza di un'istanza di riesame generica, che non sollevava questioni specifiche in ordine al giudizio di gravità indiziaria per i singoli reati, tale motivazione può ritenersi sufficiente e idonea a confermare le considerazioni già svolte dal GIP, posto che il ricorrente, neppure con il ricorso propone censure specifiche, né deduce elementi di fatto che non sarebbero stati valutati ma si limita a contestare la struttura della motivazione per relationem che questa Corte ha da tempo ritenuto adeguata, sia pure nel rispetto di alcune condizioni. E' stato infatti precisato che in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate 4 oralmente in udienza. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla). (Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018 ) Rv. 272628 - 01 E' infatti sufficiente che il tribunale dimostri di avere operato nel rispetto dei suoi poteri di controllo della autonoma valutazione del GIP in ordine alla gravità indiziarla e si sia confrontato con le diverse prospettazioni difensive, mentre non è necessario utilizzare una diversa modalità di esposizione di concetti e argomentazioni qualora risultino congrui alle emergenze indiziarie e adeguatamente motivati nell'ordinanza cautelare impugnata. Si impone di conseguenza il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 16 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.Stefano Prontera, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di De ZI GE e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce 18 giugno 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al capo 1 della rubrica e a numerosi reati fine tra cui estorsioni tentate e consumate aggravate dal metodo mafioso, rapina, ricettazioni e furti. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indacato, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla contestata partecipazione al sodalizio di stampo mafioso in quanto la condotta viene descritta come consumata in un arco temporale di circa 7 mesi ricompresi tra Febbraio 2018 e settembre 2018 e l'indagato Penale Sent. Sez. 2 Num. 7331 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/12/2022 avrebbe avuto il ruolo di porre in essere attività estorsive per c:onto del sodalizio in concorso con IL MA. Il compendio indiziario è costituito dal contenuto di numerose intercettazioni che dimostrano invece l'assoluta estraneità del De ZI al sodalizio di stampo mafioso e il suo ruolo di epigono del IL. Lamenta inoltre il ricorrente che l'ordinanza abbia fatto rinvio all'analisi contenuta nell'ordinanza del GIP quanto agli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, senza prendere in considerazione le specifiche censure formulate in relazione all'indagato, il cui apporto si collocherebbe nel solo mese di Marzo 2018. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame non ricorrono gli elementi e i requisiti minimi della partecipazione del prevenuto ad un sodalizio stampo mafioso e il provvedimento deve ritenersi affetto da un'insanabile incongruenza logica e incompletezza argomentativa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dei delitti contestati ai capi numero 3 e 7 della rubrica e cioè l'attentato estorsivo ai danni di ME EP, nei cui confronti De ZI avrebbe tentato di imporre un servizio di guardania sul porticciolo turistico di Brindisi, tentativo che non andava a buon fine per l'intervento di OZ GI. Proprio tale reazione del OZ dimostra, a giudizio del ricorrente, la sua totale estraneità all'asserita associazione capeggiata da IL NO. Quanto al reato contestato al capo 3 della rubrica ricorre vizio di mol:ivazione e violazione di legge poiché nell'episodio estorsivo ai danni di De IS UI il ricorrente ha un ruolo del tutto neutro, in quanto si limita a svolgere il ruolo di oc:casionale autista del IL MA che accompagna a bordo della propria autovettura. Giunti sul luogo, De ZI rimane sempre a bordo dell'auto e non pone in essere alcun atto della condotta tipica del reato estorsivo. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per totale mancanza di motivazione in ordine alle contestazioni da 14 a 18 e da 26 a 39 di cui all'addebito provvisorio in quanto con riferimento a tali contestazioni l'ordinanza incorre nel vizio di totale mancanza di motivazione, limitandosi a richiamare in toto il provvedimento cautelare. Con nota trasmessa il 15 dicembre 2016 la difesa ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Lecce . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, 2 controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Si contesta all'indagato di avere preso parte ad un sodalizio di stampo mafioso, ponendo in essere numerosi reati fine nell'ambito del settore estorsivo e degli attentati in danno di diversi imprenditori locali. Giova ribadire in via preliminare che la produzione documentale di atti non ricompresi nel fascicolo oggetto del riesame non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte poiché costituirebbe un ampliamento in_siebito della piattaforma probatoria e del tema decidendum. Il ricorso deduce violazioni di legge e vizi della motivazione inesistenti e invoca in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale. Nel provvedimento impugnato, dopo avere richiamato il contenuto della ordinanza cautelare, il tribunale ha fornito esaustiva esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria, riportando i passaggi più significativi delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza impugnata e dopo avere esaminato sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un autonomo e motivato giudizio di gravità indiziaria, smentendo la diversa ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. L'ordinanza si è in particolare soffermata nel motivare la sussistenza del reato associativo e dei reati fine contestati ai capi 7, 3, 14 e 15 dell'addebito provvisorio. In relazione a tutti gli altri reati il tribunale si è limitato a richiamare la motivazione formulata con l'ordinanza genetica. 1.1 Il primo motivo di ricorso con cui si censura il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla ritenuta sussistenza del sodalizio di stampo mafioso e alla partecipazione dell'indagato al detto sodalizio è inammissibile poiché tende a proporre una diversa lettura delle vicende emerse dal contenuto delle conversazioni registrate, suggerendo una diversa interpretazione delle stesse, che non è consentita in questo giudizio e che, peraltro , risulta essere stata effettuata nel rispetto del tenore letterale e dei criteri di logica. Basti qui evidenziare che dal contenuto di diverse conversazioni emerge che l'odierno indagato parlava con MA IR degli assetti dell'organizzazione criminale, riferiva di ricevere un compenso mensile in relazione ai profitti del sodalizio criminoso, rivendicava l'appartenenza alla Sacra corona Unita e il compito di esercitare la guardiania sugli imprenditori locali, dimostrando di essere ben consapevole di operare 3 nell'ambito di una struttura organizzata e non al servizio del suo interlocutore, come vorrebbe prospettare la difesa. 1.2L'ordinanza sviluppa un giudizio logicamente congruo alle emergenze processuali anche in ordine alla gravità indiziaria per l'estorsione tentata nei confronti dell'imprenditore EP ME e la circostanza dedotta dal ricorrente che OZ GI abbia intercettato la richiesta di tangente, sottolineando il proprio ruolo di referente dell'imprenditore e il rischio di una denunzia ove questi fosse stato oggetto di aperte minacce, non è stata oggetto di alcun travisamento, né si pone in contrasto logico con la ricostruzione della vicenda desumibile dalle intercettazioni ed anzi dimostra la perfetta consapevolezza e il rispetto da parte dell'indagato delle dinamiche proprie delle estorsioni di stampo mafioso, che vengono consumate nel rispetto dei limiti territoriali di competenza e evitando il ricorso a minacce plateali. La censura in ordine al ritenuto coinvolgimento dell'indagato nella estorsione posta in essere ai danni di De IS contestata al capo 3 della rubrica risulta generica e non si confronta con la motivazione della ordinanza in cui si afferma che l'indagato ha ricevuto il denaro oggetto di estorsione in almeno due occasioni, condotta che evidentemente si aggiunge alla constatazione, la cui rilevanza viene sminuita dalla difesa, che l'indagato aveva accompagnato il IL MA in occasione della richiesta estorsiva, fungendo da autista. Va peraltro osservato come appare sintomatico e significativo quanto riferito nel ricorso e cioè che il IL, risalito in auto, abbia raccontato al De ZI di avere picchiato l'imprenditore destinatario della richiesta estorsiva, così dimostrando di ritenere il suo interlocutore coinvolto e partecipe della condotta e delle attività realizzate nell'interesse del sodalizio. 1.3 II terzo motivo di ricorso è infondato poiché la motivazione in ordine alla gravità indiziaria di altri illeciti di furto e ricettazioni contestati all'indagato non è omessa ma richiama per relationem quella esposta nell'ordinanza cautelare impugnata, sottolineando che l'esito delle indagini riportate riassuntivamente nella ordinanza impugnata ha fornito moltissimi elementi indiziari da cui emerge la sua responsabilità anche per i singoli reati fine dell'associazione. Deve rilevarsi che in presenza di un'istanza di riesame generica, che non sollevava questioni specifiche in ordine al giudizio di gravità indiziaria per i singoli reati, tale motivazione può ritenersi sufficiente e idonea a confermare le considerazioni già svolte dal GIP, posto che il ricorrente, neppure con il ricorso propone censure specifiche, né deduce elementi di fatto che non sarebbero stati valutati ma si limita a contestare la struttura della motivazione per relationem che questa Corte ha da tempo ritenuto adeguata, sia pure nel rispetto di alcune condizioni. E' stato infatti precisato che in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate 4 oralmente in udienza. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla). (Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018 ) Rv. 272628 - 01 E' infatti sufficiente che il tribunale dimostri di avere operato nel rispetto dei suoi poteri di controllo della autonoma valutazione del GIP in ordine alla gravità indiziarla e si sia confrontato con le diverse prospettazioni difensive, mentre non è necessario utilizzare una diversa modalità di esposizione di concetti e argomentazioni qualora risultino congrui alle emergenze indiziarie e adeguatamente motivati nell'ordinanza cautelare impugnata. Si impone di conseguenza il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 16 dicembre 2022