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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IV UNITA'
così composta:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
nella causa iscritta al N.R.G. 1911/2024 a seguito della camera di consiglio, così decide:
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
b) condanna le 'appellante società in solido alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro, pari ad euro 3.900,00 , più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa con distrazione;
nonché la Controparte_1 alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 2.900,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 23.09.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IV UNITA'
così composta:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
nella causa iscritta al N.R.G. 1911/2024 a seguito della camera di consiglio, così decide:
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
b) condanna le 'appellante società in solido alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro, pari ad euro 3.900,00 , più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa con distrazione;
nonché la Controparte_1 alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 2.900,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 23.09.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone