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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 8101/2022 tra
(P.VA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE CUTOLO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti;
- APPELLANTE-
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO:
Appello avverso la Sentenza n.703/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano in definizione del giudizio recante RG 14032/20, pubblicata in data 8.2.2022;
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t., con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n.703/22 emessa dal Giudice di Pace di Marano a definizione del giudizio recante RG 14032/20; con tale sentenza l'appellante è stata condannata al pagamento di euro 360,00 per inadempimento contrattuale oltre al pagamento delle spese di lite;
l'appellante, nel convenire in giudizio il sig. , nel presente giudizio di secondo grado, Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n.703/22 RG 14032/20 pubblicata l'8 febbraio 2022, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, Dott. Iodice. b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indennizzo ex art. 19 quinquiesdecies D.L 148/2017 convertito con modificazioni in legge n.172/2017, per inapplicabilità della disposizione in danno della convenuta, ed anche alla luce dei fatti;
c) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento della somma di 285 euro a titolo restitutorio in favore dell'attore; d) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza riguardo gli importi computati in restituzione, in quanto relativi a somme non dovute;
f) condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo eventualmente corrisposti da in suo favore, Parte_1 quale conseguenza della sentenza di primo grado;
i) condannare l'appellante alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
j) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
2. A fondamento del gravame ha dedotto: a) l'erroneo riconoscimento dell'indennizzo ex art. 19 -quinquiesdecies d.l. n. 148/2017 convertito con modificazioni in l. n. 172/2017 ritenendo che esso debba essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui gli operatori telefonici non si siano adeguati alla fatturazione mensile entro il 5 aprile 2018 (ossia entro 120 giorni dall'entrata in vigore della predetta l. n. 172 del 2017) e non come conseguenza della fatturazione a 28 giorni. Sul punto ha rilevato di essersi adeguata a quanto disposto poiché con la fattura n. W1804403449 aveva comunicato la modifica delle Condizioni del Contratto con fatturazione su base mensile a partire dal 5 aprile 2018; b) l'erroneo riconoscimento dell'indennizzo rilevando di aver adempiuto gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettriche e a quanto prescritto dall'art. 19 quinquiesdecies cit. avendo informato del passaggio alla fatturazione su base mensile in data 5.3.18 con la fattura n. W1804403449; c) che la restituzione di importi per fatture emesse con contabilizzazione a 28 giorni è stata prevista per le fatture relative al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera 121/17 con conseguente irripetibilità delle somme antecedenti al 23.6.2017; d) l'erroneità del calcolo dell'importo da restituire poiché l'odierno appellato avrebbe, in via subordinata, diritto al rimborso di una sola mensilità pari al minore importo di euro 24,21.
3. L'appellato, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
4. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza.
5. Parte appellante si riportava alle proprie conclusioni e la causa era rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza dell'8.5.2025 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nel merito l'appello per le ragioni e nei termini che si vanno a dire.
7. Come è noto, con l'intervento legislativo di cui all'art.19-quinquiesdecies, d.l. n. 148/2017 convertito con modificazioni in legge n. 172/2017 – aderendo a quanto disposto dall'AGCOM nella delibera n. 121/2017 e dalla giurisprudenza amministrativa – è stato riconosciuto come “standard” il periodo di fatturazione mensile o di multipli e, contestualmente, è stato introdotto un meccanismo di indennizzo del cliente in caso di fatturazione a 28 giorni.
8. Come ribadito più di recente dalla Cassazione (cfr. Cass., n. 4182/2024, facendo proprio quanto espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-468/2020) la fatturazione a 28 giorni – in luogo di quella mensile – costituisce una pratica commerciale ingannevole e, quindi, vietata considerato che nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso e l'uso nel mercato delle comunicazioni è quello di fatturare mensilmente con la conseguenza che la compagnia, stabilendo una fatturazione quadri-settimanale, trarrebbe un ingiusto vantaggio dai suoi utenti.
9. Deve riconoscersi all'art. 19 -quinquies cit. una portata meramente ricognitiva circa il carattere illecito della pratica venendo in rilievo che: a) una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale (in particolare sulla possibilità del consumatore per l'impossibilità di prefigurarsi la comparazione del proprio consumo con il prezzo del servizio) e, di conseguenza, sulla posizione del consumatore quale contraente debole;
b) la circostanza che la fatturazione a 28 giorni (effettuata per periodi precedenti all'entrata in vigore della normativa citata) rappresenta una condotta illecita rispetto alla quale la legge n. 172/2017 – sebbene non possa avere portata retroattiva – ha esteso l'obbligo di adottare una periodicità standard a “tutti” i servizi di comunicazioni elettroniche senza tuttavia abrogare le disposizioni precedenti, ma rafforzando il divieto di adozione di periodicità eccentriche.
10. Ciò premesso, si evidenzia che, nel caso di specie: 1) come emerso dal fascicolo di primo grado, la società appellante provvedeva alla tempestiva comunicazione della variazione delle condizioni contrattuali evidenziando al cliente la possibilità di esercitare il diritto di recesso nel termine di trenta giorni e che, allo stato della produzione, non veniva esercitata la suddetta facoltà; 2) dalla documentazione in atti la provvedeva ad adeguarsi a quanto Parte_1 statuito dalla delibera AGCOM n. 121/2017 entro il termine (successivamente specificato dal D.L. n. 148/2017 poi convertito in l. n. 172 del 2017) “di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore”; 3) invero, con fattura n. W1804403449 del 5.3.2018 l'odierna appellante comunicava l'adeguamento alla fatturazione mensile evidenziando l'irregolarità dei pagamenti da parte del cliente;
4) rispetto alla quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure, alla luce della scarna documentazione allegata (considerata anche la contumacia dell'appellato e l'assenza di controdeduzioni), non è chiaro il calcolo effettuato dal Giudicante nella liquidazione dell'indennizzo considerato anche che, sebbene richiamati dal Giudicante nella propria motivazione, non risultano nel fascicolo di primo grado né nella produzione di parte “le ricevute di versamento su c.c. intestato all'appellante comprovante pagamenti effettuati per un periodo pari a complessivi 286 giorni”.
11. Alla luce di quanto esposto dall'appellante ed emerso dalla scarna documentazione di cui al fascicolo di primo grado, deve concludersi nel senso che segue: a) la sentenza gravata (nella parte in cui si conferiva all'appellato l'importo di euro 360,00 – in luogo dell'errato importo indicato nelle conclusioni dell'atto di impugnazione) va riformata;
b) deve riconoscersi all'odierno appellato – secondo la prospettazione resa in atti dall'appellante - la minor somma pari ad euro 24,41 (corrispondente ad un rateo della fattura di competenza bimestrale) corrispondente a una sola mensilità riproporzionata al periodo di ventotto giorni;
c) non essendo stata documentata la corresponsione dell'indennizzo liquidato dal Giudice di prime cure in favore dell'odierno appellato, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle suddette somme.
12. Va aggiunto che vi è l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure. 13. Le spese seguono la soccombenza a ciò non ostando la contumacia del convenuto (Cass. 13.1.2015, n. 373, laddove si precisa che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al decisum e dell'attività effettivamente compiuta, le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 494,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8101/2022, avente ad oggetto la sentenza n.703/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano in definizione del giudizio recante RG 14032/20, pubblicata l'8.2.2022, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, Controparte_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello promosso dalla (P.VA: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. e per l'effetto riforma integralmente la sentenza suddetta;
2) CONDANNA il sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di ambedue i gradi di giudizio;
spese quantificate in complessivi euro 494,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 8101/2022 tra
(P.VA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE CUTOLO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti;
- APPELLANTE-
e
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO:
Appello avverso la Sentenza n.703/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano in definizione del giudizio recante RG 14032/20, pubblicata in data 8.2.2022;
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La in persona del l.r.p.t., con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n.703/22 emessa dal Giudice di Pace di Marano a definizione del giudizio recante RG 14032/20; con tale sentenza l'appellante è stata condannata al pagamento di euro 360,00 per inadempimento contrattuale oltre al pagamento delle spese di lite;
l'appellante, nel convenire in giudizio il sig. , nel presente giudizio di secondo grado, Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n.703/22 RG 14032/20 pubblicata l'8 febbraio 2022, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, Dott. Iodice. b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indennizzo ex art. 19 quinquiesdecies D.L 148/2017 convertito con modificazioni in legge n.172/2017, per inapplicabilità della disposizione in danno della convenuta, ed anche alla luce dei fatti;
c) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento della somma di 285 euro a titolo restitutorio in favore dell'attore; d) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza riguardo gli importi computati in restituzione, in quanto relativi a somme non dovute;
f) condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo eventualmente corrisposti da in suo favore, Parte_1 quale conseguenza della sentenza di primo grado;
i) condannare l'appellante alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
j) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
2. A fondamento del gravame ha dedotto: a) l'erroneo riconoscimento dell'indennizzo ex art. 19 -quinquiesdecies d.l. n. 148/2017 convertito con modificazioni in l. n. 172/2017 ritenendo che esso debba essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui gli operatori telefonici non si siano adeguati alla fatturazione mensile entro il 5 aprile 2018 (ossia entro 120 giorni dall'entrata in vigore della predetta l. n. 172 del 2017) e non come conseguenza della fatturazione a 28 giorni. Sul punto ha rilevato di essersi adeguata a quanto disposto poiché con la fattura n. W1804403449 aveva comunicato la modifica delle Condizioni del Contratto con fatturazione su base mensile a partire dal 5 aprile 2018; b) l'erroneo riconoscimento dell'indennizzo rilevando di aver adempiuto gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettriche e a quanto prescritto dall'art. 19 quinquiesdecies cit. avendo informato del passaggio alla fatturazione su base mensile in data 5.3.18 con la fattura n. W1804403449; c) che la restituzione di importi per fatture emesse con contabilizzazione a 28 giorni è stata prevista per le fatture relative al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera 121/17 con conseguente irripetibilità delle somme antecedenti al 23.6.2017; d) l'erroneità del calcolo dell'importo da restituire poiché l'odierno appellato avrebbe, in via subordinata, diritto al rimborso di una sola mensilità pari al minore importo di euro 24,21.
3. L'appellato, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
4. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza.
5. Parte appellante si riportava alle proprie conclusioni e la causa era rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza dell'8.5.2025 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nel merito l'appello per le ragioni e nei termini che si vanno a dire.
7. Come è noto, con l'intervento legislativo di cui all'art.19-quinquiesdecies, d.l. n. 148/2017 convertito con modificazioni in legge n. 172/2017 – aderendo a quanto disposto dall'AGCOM nella delibera n. 121/2017 e dalla giurisprudenza amministrativa – è stato riconosciuto come “standard” il periodo di fatturazione mensile o di multipli e, contestualmente, è stato introdotto un meccanismo di indennizzo del cliente in caso di fatturazione a 28 giorni.
8. Come ribadito più di recente dalla Cassazione (cfr. Cass., n. 4182/2024, facendo proprio quanto espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-468/2020) la fatturazione a 28 giorni – in luogo di quella mensile – costituisce una pratica commerciale ingannevole e, quindi, vietata considerato che nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso e l'uso nel mercato delle comunicazioni è quello di fatturare mensilmente con la conseguenza che la compagnia, stabilendo una fatturazione quadri-settimanale, trarrebbe un ingiusto vantaggio dai suoi utenti.
9. Deve riconoscersi all'art. 19 -quinquies cit. una portata meramente ricognitiva circa il carattere illecito della pratica venendo in rilievo che: a) una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale (in particolare sulla possibilità del consumatore per l'impossibilità di prefigurarsi la comparazione del proprio consumo con il prezzo del servizio) e, di conseguenza, sulla posizione del consumatore quale contraente debole;
b) la circostanza che la fatturazione a 28 giorni (effettuata per periodi precedenti all'entrata in vigore della normativa citata) rappresenta una condotta illecita rispetto alla quale la legge n. 172/2017 – sebbene non possa avere portata retroattiva – ha esteso l'obbligo di adottare una periodicità standard a “tutti” i servizi di comunicazioni elettroniche senza tuttavia abrogare le disposizioni precedenti, ma rafforzando il divieto di adozione di periodicità eccentriche.
10. Ciò premesso, si evidenzia che, nel caso di specie: 1) come emerso dal fascicolo di primo grado, la società appellante provvedeva alla tempestiva comunicazione della variazione delle condizioni contrattuali evidenziando al cliente la possibilità di esercitare il diritto di recesso nel termine di trenta giorni e che, allo stato della produzione, non veniva esercitata la suddetta facoltà; 2) dalla documentazione in atti la provvedeva ad adeguarsi a quanto Parte_1 statuito dalla delibera AGCOM n. 121/2017 entro il termine (successivamente specificato dal D.L. n. 148/2017 poi convertito in l. n. 172 del 2017) “di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore”; 3) invero, con fattura n. W1804403449 del 5.3.2018 l'odierna appellante comunicava l'adeguamento alla fatturazione mensile evidenziando l'irregolarità dei pagamenti da parte del cliente;
4) rispetto alla quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure, alla luce della scarna documentazione allegata (considerata anche la contumacia dell'appellato e l'assenza di controdeduzioni), non è chiaro il calcolo effettuato dal Giudicante nella liquidazione dell'indennizzo considerato anche che, sebbene richiamati dal Giudicante nella propria motivazione, non risultano nel fascicolo di primo grado né nella produzione di parte “le ricevute di versamento su c.c. intestato all'appellante comprovante pagamenti effettuati per un periodo pari a complessivi 286 giorni”.
11. Alla luce di quanto esposto dall'appellante ed emerso dalla scarna documentazione di cui al fascicolo di primo grado, deve concludersi nel senso che segue: a) la sentenza gravata (nella parte in cui si conferiva all'appellato l'importo di euro 360,00 – in luogo dell'errato importo indicato nelle conclusioni dell'atto di impugnazione) va riformata;
b) deve riconoscersi all'odierno appellato – secondo la prospettazione resa in atti dall'appellante - la minor somma pari ad euro 24,41 (corrispondente ad un rateo della fattura di competenza bimestrale) corrispondente a una sola mensilità riproporzionata al periodo di ventotto giorni;
c) non essendo stata documentata la corresponsione dell'indennizzo liquidato dal Giudice di prime cure in favore dell'odierno appellato, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle suddette somme.
12. Va aggiunto che vi è l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure. 13. Le spese seguono la soccombenza a ciò non ostando la contumacia del convenuto (Cass. 13.1.2015, n. 373, laddove si precisa che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al decisum e dell'attività effettivamente compiuta, le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 494,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8101/2022, avente ad oggetto la sentenza n.703/22 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano in definizione del giudizio recante RG 14032/20, pubblicata l'8.2.2022, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, Controparte_1 così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello promosso dalla (P.VA: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. e per l'effetto riforma integralmente la sentenza suddetta;
2) CONDANNA il sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di ambedue i gradi di giudizio;
spese quantificate in complessivi euro 494,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta