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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/09/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5276/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to TAMMA MARCO JUNIOR, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. CURIELLO Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la al fine di ordinare alla stessa società convenuta in giudizio, datrice di Controparte_1
lavoro del ricorrente, la cessazione del comportamento illegittimo asseritamente posto in essere e la rimozione degli effetti causati ovvero, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., di ordinare alla datrice di lavoro il reintegro del lavoratore nella propria posizione lavorativa precedentemente occupata, con applicazione della tutela risarcitoria ritenuta di giustizia.
In caso di ritenuta inapplicabilità della citata norma, il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento irrogatogli dalla poiché ritenuto ritorsivo e dichiarare, per l'effetto, il Controparte_1
diritto ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro oltre alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché il risarcimento del danno da liquidare nella misura massima consentita dalla legge di dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del T.F.R., attesa la ritenuta particolare gravità della condotta datoriale in riferimento ai fatti oggetto di causa ed alla durata del rapporto di lavoro ovvero somma diversa ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria.
In subordine, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, disponendo la tutela risarcitoria ritenuta congrua secondo giustizia nonché compresa tra 6 e 36 mensilità della retribuzione di fatto utile ai fini del T.F.R. oltre ogni altra tutela previsa, interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione, salvo ipotesi di rigetto per cui il ricorrente chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite stante la particolare natura valutativa della controversia e gli interessi personali coinvolti.
La si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità del licenziamento impugnato, in ogni suo elemento sia in fatto che in diritto, sia formale che sostanziale e, per l'effetto, confermare il licenziamento del ricorrente. Ancora, sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dei motivi d'impugnazione del licenziamento.
Nel merito, invece, la società chiedeva di accertare e dichiarare che il provvedimento disciplinare del
29.01.2024 non fosse mai stato ritualmente opposto se non con il presente ricorso avente come thema decidendum il licenziamento. Quindi, la società chiedeva dichiararsi l'irritualità e l'illegittimità dell'impugnativa del provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ritenendo lo stesso pienamente legittimo e, di contro, di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento e la sua conformità ai dettami normativi, tra cui la tempestività nella comunicazione dello stesso provvedimento, rigettando ogni richiesta risarcitoria avanzata e proposta dal ricorrente, anche in merito alla richiesta dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso.
In via subordinata, la chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1 reintegra del in ragione delle patologie e condizioni psico-fisiche dello stesso che non Pt_1
consentirebbero lo svolgimento delle mansioni assegnategli.
Il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, stante anche la ritenuta temerarietà delle richieste in ricorso ex art. 96 c.p.c. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva esperito il tentativo di conciliazione il quale, però, non sortiva alcun effetto positivo.
Dunque, all'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto soltanto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va detto che con ordinanza del 20.10.2024 venivano rigettate poiché ritenute inammissibili (anche per la loro capitolazione) le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, vertendo le stesse interamente sull'azione di antisindacalità ex art. 28 Stat. Lav., tema escluso dall'oggetto della procedura di impugnativa di licenziamento instaurata dal ricorrente.
In particolare, il ricorrente impugnava il licenziamento irrogatogli con missiva del 25.03.2024 in riferimento alle condotte contestate in data 29.01.2024 e 13.03.2024.
Per la precisione, col primo richiamo, la società aveva contestato al ricorrente di essersi recato, in data
22.01.2024, presso il sito “Gomma Service” di Bari, fuori dalla zona Bari 2 (Polignano, Casamassima, Turi,
Rutigliano) in cui il lavoratore avrebbe dovuto prestare il proprio servizio. Peraltro, la società contestava al lavoratore di essersi rivolto a un collega pronunciando la seguente frase: “a breve manderemo a fondo
l'azienda da Enziteto ad Andria”.
Col secondo richiamo, invece, la società aveva contestato al ricorrente che “in data 20.02.2024 pubblicava sui social utilizzando il proprio profilo in chiaro, articoli relativi alla datrice riportando le autovetture e la livrea delle stesse, con commenti denigratori ed offensivi della stessa”; contestazione rispetto alla quale il lavoratore non aveva fornito le proprie giustificazioni.
Per quanto appena detto, allora, il impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla Pt_1
società datrice di lavoro, ritenendo ritorsivo il comportamento datoriale nonché susseguente alle iniziative sindacali del intraprese dal lavoratore. CP_2
Di contro, la società resistente riteneva irrimediabilmente violato il vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore di lavoro, così sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa oggetto della presente impugnazione.
Ebbene, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo al presente giudizio sia fondato limitatamente a quanto relativo al thema decidendum della procedura instaurata dal . Pt_1
Si rammenta che, nel caso di licenziamento per giusta causa, l'onere della prova incombe sul datore di lavoro il quale deve dimostrare il fatto materiale addebitato al lavoratore;
la gravità dello stesso;
la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata rispetto alla condotta (valutando contesto, ruolo, precedenti e intenzionalità) nonché il rispetto delle procedure ex art. 7 Stat. Lav. Ne deriva che se il datore di lavoro non prova con precisione i fatti e la loro gravità, il licenziamento dev'essere dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione delle relative tutele.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che la società non abbia assolto l'onere della Controparte_1 prova su di sé incombente.
Precisamente, si ritiene che il licenziamento sia illegittimo per assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c., non ravvisandosi la provata sussistenza di una situazione grave e irreparabile tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro tra le parti in causa.
In altri termini, si ritiene che le condotte contestate dalla società datrice di lavoro al non siano state Pt_1
provate come comportamenti talmente gravi da porre irrimediabilmente fine al vincolo fiduciario tra le parti.
A ben vedere, seppur non si ignora che la Suprema Corte abbia confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del rappresentate sindacale che pubblica sui social commenti intrisi di espressioni sgradevoli e volgari, prive di qualsiasi finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione del datore, quello in esame non può rientrare nei casi descritti dalla Corte tanto per la mancanza – nel post pubblicato dal lavoratore – di espressioni offensive nei confronti della società quanto per l'assenza di un qualsivoglia commento scritto di pugno dal che potesse in qualche modo Pt_1 rivelare un pensiero lesivo verso l'azienda.
Del resto, la Corte di Legittimità ha delineato i confini della libertà di espressione che il lavoratore sindacalista, vista la peculiarità del suo rapporto con il datore di lavoro, deve tenere consentendo commenti e la divulgazione di notizie a condizione che ciò avvenga in modo corretto e non sfoci in diffamazione (si veda sul punto, tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 35922/2023).
Parimenti, non si ravvisa alcun comportamento lesivo al rapporto fiduciario tra le parti nemmeno in considerazione della frase indicata nella prima contestazione disciplinare posta alla base del licenziamento in esame.
Premesso che la società non provava in giudizio la frase asseritamente pronunciata dal lavoratore, comunque la stessa non conterrebbe espressioni tali da concretizzare un comportamento talmente grave o scorretto del al punto da ledere il rapporto fiduciario con la società datrice di lavoro. Pt_1
Anzi, nemmeno può facilmente ravvisare questo giudice il significato eventualmente attribuito dalla
[...]
alla frase riportata nella contestazione disciplinare. Controparte_1
Quanto alla circostanza per cui il si fosse recato presso la “Gomma Service” di Bari, invece, nulla Pt_1 contestava né argomentava la società resistente.
Pertanto, appare plausibile che il lavoratore si fosse recato nel predetto luogo per le motivazioni da lui stesso addotte a giustificazione della condotta ovverosia che “quel giorno ho preso servizio di pattuglia
“Bari 2” con orario 22.00/06.00, ritirando la vettura di servizio presso l'impianto “Gomma Service” in Bari alla via Prospero Chartroux 23, mi avvedevo che la vettura Citroen C3, targata GG812RF, codice auto 722, era priva di veicolare e la radio portatile in dotazione era con poca carica. Di tanto il sottoscritto avvisava telefonicamente la Sala operativa all'utenza cellulare 351/2518238 lasciando altresì annotazione sul foglio della relazione di servizio. Alle 23,20 il collega su disposizioni della Sala operativa, mi Testimone_1 raggiungeva presso il sito Luciano trasporti di Cellamare per utilizzare la scheda carburanti IP in dotazione alla vettura assegnatami per poter rifornire il veicolo di servizio da lui utilizzato. Verso le ore 5.00, mancando circa un'ora alla fine del servizio, chiamavo il collega per sapere se fosse in Testimone_1
zona e, quindi, per farmi riconsegnare la scheda carburante IP assegnata alla vettura “722”. Ciò anche perché avrei dovuto rifornire la vettura. Il Collega mi riferiva che non si trovava in zona e che appena vi si fosse trovato mi avrebbe contattato per fissare un incontro. Aspettando la sua chiamata, mi recavo presso il sopra indicato sito “Gomma Service” – distante pochi minuti di auto dalla zona assegnata – in quanto, secondo le consolidate prassi aziendali, lì era possibile mettere in carica la radio portatile – che ormai era del tutto scarica (e di tanto, poi, informavo i mediante il Gruppo Wapp) – e, nel contempo, poter Pt_2
espletare, come nel caso di specie è accaduto, un bisogno fisiologico”.
Motivazioni, queste, riconducibili a un comportamento che comunque non risulta suscettibile di licenziamento per giusta causa, ma anzi appare, oltre che dovuto, anche riconducibile alla prassi aziendale che, siccome non contestata, si intende condivisa.
Infatti, l'assenza di riscontri oggettivi e la mancata dimostrazione, in termini di violazione del vincolo fiduciario, della condotta asseritamente tenuta dal dipendente comportano l'accertamento giudiziale dell'insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento di licenziamento.
Da ciò ne discende che il licenziamento oggetto di causa sia propriamente illegittimo per insussistenza del fatto disciplinare contestato.
Trattandosi di rapporto di lavoro instaurato dopo il 7 marzo 2015, troverà perciò applicazione tanto la tutela reintegratoria quanto quella risarcitoria, oltre versamento dei contributi previdenziali.
In altri termini, ritenuto oggettivamente insussistente il fatto contestato, anche in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio e, comunque, tenuto conto del requisito dimensionale della
[...]
Controparte_
ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, nei limiti delle mensilità previste che vengono quantificate in otto, nonché al versamento dei dovuti contributi.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto nei termini come da dispositivo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 06.07.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento Controparte_1 irrogato dalla società in data 25.03.2024 per insussistenza del fatto contestato;
condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità calcolate sull'ultima retribuzione di fatto percepita dal , oltre Pt_1
versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Trani, il 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to TAMMA MARCO JUNIOR, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. CURIELLO Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la al fine di ordinare alla stessa società convenuta in giudizio, datrice di Controparte_1
lavoro del ricorrente, la cessazione del comportamento illegittimo asseritamente posto in essere e la rimozione degli effetti causati ovvero, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., di ordinare alla datrice di lavoro il reintegro del lavoratore nella propria posizione lavorativa precedentemente occupata, con applicazione della tutela risarcitoria ritenuta di giustizia.
In caso di ritenuta inapplicabilità della citata norma, il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento irrogatogli dalla poiché ritenuto ritorsivo e dichiarare, per l'effetto, il Controparte_1
diritto ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro oltre alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché il risarcimento del danno da liquidare nella misura massima consentita dalla legge di dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del T.F.R., attesa la ritenuta particolare gravità della condotta datoriale in riferimento ai fatti oggetto di causa ed alla durata del rapporto di lavoro ovvero somma diversa ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria.
In subordine, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, disponendo la tutela risarcitoria ritenuta congrua secondo giustizia nonché compresa tra 6 e 36 mensilità della retribuzione di fatto utile ai fini del T.F.R. oltre ogni altra tutela previsa, interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione, salvo ipotesi di rigetto per cui il ricorrente chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite stante la particolare natura valutativa della controversia e gli interessi personali coinvolti.
La si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità del licenziamento impugnato, in ogni suo elemento sia in fatto che in diritto, sia formale che sostanziale e, per l'effetto, confermare il licenziamento del ricorrente. Ancora, sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dei motivi d'impugnazione del licenziamento.
Nel merito, invece, la società chiedeva di accertare e dichiarare che il provvedimento disciplinare del
29.01.2024 non fosse mai stato ritualmente opposto se non con il presente ricorso avente come thema decidendum il licenziamento. Quindi, la società chiedeva dichiararsi l'irritualità e l'illegittimità dell'impugnativa del provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore, ritenendo lo stesso pienamente legittimo e, di contro, di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento e la sua conformità ai dettami normativi, tra cui la tempestività nella comunicazione dello stesso provvedimento, rigettando ogni richiesta risarcitoria avanzata e proposta dal ricorrente, anche in merito alla richiesta dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso.
In via subordinata, la chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1 reintegra del in ragione delle patologie e condizioni psico-fisiche dello stesso che non Pt_1
consentirebbero lo svolgimento delle mansioni assegnategli.
Il tutto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, stante anche la ritenuta temerarietà delle richieste in ricorso ex art. 96 c.p.c. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva esperito il tentativo di conciliazione il quale, però, non sortiva alcun effetto positivo.
Dunque, all'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto soltanto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va detto che con ordinanza del 20.10.2024 venivano rigettate poiché ritenute inammissibili (anche per la loro capitolazione) le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, vertendo le stesse interamente sull'azione di antisindacalità ex art. 28 Stat. Lav., tema escluso dall'oggetto della procedura di impugnativa di licenziamento instaurata dal ricorrente.
In particolare, il ricorrente impugnava il licenziamento irrogatogli con missiva del 25.03.2024 in riferimento alle condotte contestate in data 29.01.2024 e 13.03.2024.
Per la precisione, col primo richiamo, la società aveva contestato al ricorrente di essersi recato, in data
22.01.2024, presso il sito “Gomma Service” di Bari, fuori dalla zona Bari 2 (Polignano, Casamassima, Turi,
Rutigliano) in cui il lavoratore avrebbe dovuto prestare il proprio servizio. Peraltro, la società contestava al lavoratore di essersi rivolto a un collega pronunciando la seguente frase: “a breve manderemo a fondo
l'azienda da Enziteto ad Andria”.
Col secondo richiamo, invece, la società aveva contestato al ricorrente che “in data 20.02.2024 pubblicava sui social utilizzando il proprio profilo in chiaro, articoli relativi alla datrice riportando le autovetture e la livrea delle stesse, con commenti denigratori ed offensivi della stessa”; contestazione rispetto alla quale il lavoratore non aveva fornito le proprie giustificazioni.
Per quanto appena detto, allora, il impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla Pt_1
società datrice di lavoro, ritenendo ritorsivo il comportamento datoriale nonché susseguente alle iniziative sindacali del intraprese dal lavoratore. CP_2
Di contro, la società resistente riteneva irrimediabilmente violato il vincolo fiduciario che lega il lavoratore al datore di lavoro, così sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa oggetto della presente impugnazione.
Ebbene, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo al presente giudizio sia fondato limitatamente a quanto relativo al thema decidendum della procedura instaurata dal . Pt_1
Si rammenta che, nel caso di licenziamento per giusta causa, l'onere della prova incombe sul datore di lavoro il quale deve dimostrare il fatto materiale addebitato al lavoratore;
la gravità dello stesso;
la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata rispetto alla condotta (valutando contesto, ruolo, precedenti e intenzionalità) nonché il rispetto delle procedure ex art. 7 Stat. Lav. Ne deriva che se il datore di lavoro non prova con precisione i fatti e la loro gravità, il licenziamento dev'essere dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione delle relative tutele.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che la società non abbia assolto l'onere della Controparte_1 prova su di sé incombente.
Precisamente, si ritiene che il licenziamento sia illegittimo per assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c., non ravvisandosi la provata sussistenza di una situazione grave e irreparabile tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro tra le parti in causa.
In altri termini, si ritiene che le condotte contestate dalla società datrice di lavoro al non siano state Pt_1
provate come comportamenti talmente gravi da porre irrimediabilmente fine al vincolo fiduciario tra le parti.
A ben vedere, seppur non si ignora che la Suprema Corte abbia confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del rappresentate sindacale che pubblica sui social commenti intrisi di espressioni sgradevoli e volgari, prive di qualsiasi finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione del datore, quello in esame non può rientrare nei casi descritti dalla Corte tanto per la mancanza – nel post pubblicato dal lavoratore – di espressioni offensive nei confronti della società quanto per l'assenza di un qualsivoglia commento scritto di pugno dal che potesse in qualche modo Pt_1 rivelare un pensiero lesivo verso l'azienda.
Del resto, la Corte di Legittimità ha delineato i confini della libertà di espressione che il lavoratore sindacalista, vista la peculiarità del suo rapporto con il datore di lavoro, deve tenere consentendo commenti e la divulgazione di notizie a condizione che ciò avvenga in modo corretto e non sfoci in diffamazione (si veda sul punto, tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 35922/2023).
Parimenti, non si ravvisa alcun comportamento lesivo al rapporto fiduciario tra le parti nemmeno in considerazione della frase indicata nella prima contestazione disciplinare posta alla base del licenziamento in esame.
Premesso che la società non provava in giudizio la frase asseritamente pronunciata dal lavoratore, comunque la stessa non conterrebbe espressioni tali da concretizzare un comportamento talmente grave o scorretto del al punto da ledere il rapporto fiduciario con la società datrice di lavoro. Pt_1
Anzi, nemmeno può facilmente ravvisare questo giudice il significato eventualmente attribuito dalla
[...]
alla frase riportata nella contestazione disciplinare. Controparte_1
Quanto alla circostanza per cui il si fosse recato presso la “Gomma Service” di Bari, invece, nulla Pt_1 contestava né argomentava la società resistente.
Pertanto, appare plausibile che il lavoratore si fosse recato nel predetto luogo per le motivazioni da lui stesso addotte a giustificazione della condotta ovverosia che “quel giorno ho preso servizio di pattuglia
“Bari 2” con orario 22.00/06.00, ritirando la vettura di servizio presso l'impianto “Gomma Service” in Bari alla via Prospero Chartroux 23, mi avvedevo che la vettura Citroen C3, targata GG812RF, codice auto 722, era priva di veicolare e la radio portatile in dotazione era con poca carica. Di tanto il sottoscritto avvisava telefonicamente la Sala operativa all'utenza cellulare 351/2518238 lasciando altresì annotazione sul foglio della relazione di servizio. Alle 23,20 il collega su disposizioni della Sala operativa, mi Testimone_1 raggiungeva presso il sito Luciano trasporti di Cellamare per utilizzare la scheda carburanti IP in dotazione alla vettura assegnatami per poter rifornire il veicolo di servizio da lui utilizzato. Verso le ore 5.00, mancando circa un'ora alla fine del servizio, chiamavo il collega per sapere se fosse in Testimone_1
zona e, quindi, per farmi riconsegnare la scheda carburante IP assegnata alla vettura “722”. Ciò anche perché avrei dovuto rifornire la vettura. Il Collega mi riferiva che non si trovava in zona e che appena vi si fosse trovato mi avrebbe contattato per fissare un incontro. Aspettando la sua chiamata, mi recavo presso il sopra indicato sito “Gomma Service” – distante pochi minuti di auto dalla zona assegnata – in quanto, secondo le consolidate prassi aziendali, lì era possibile mettere in carica la radio portatile – che ormai era del tutto scarica (e di tanto, poi, informavo i mediante il Gruppo Wapp) – e, nel contempo, poter Pt_2
espletare, come nel caso di specie è accaduto, un bisogno fisiologico”.
Motivazioni, queste, riconducibili a un comportamento che comunque non risulta suscettibile di licenziamento per giusta causa, ma anzi appare, oltre che dovuto, anche riconducibile alla prassi aziendale che, siccome non contestata, si intende condivisa.
Infatti, l'assenza di riscontri oggettivi e la mancata dimostrazione, in termini di violazione del vincolo fiduciario, della condotta asseritamente tenuta dal dipendente comportano l'accertamento giudiziale dell'insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento di licenziamento.
Da ciò ne discende che il licenziamento oggetto di causa sia propriamente illegittimo per insussistenza del fatto disciplinare contestato.
Trattandosi di rapporto di lavoro instaurato dopo il 7 marzo 2015, troverà perciò applicazione tanto la tutela reintegratoria quanto quella risarcitoria, oltre versamento dei contributi previdenziali.
In altri termini, ritenuto oggettivamente insussistente il fatto contestato, anche in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio e, comunque, tenuto conto del requisito dimensionale della
[...]
Controparte_
ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, nei limiti delle mensilità previste che vengono quantificate in otto, nonché al versamento dei dovuti contributi.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto nei termini come da dispositivo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 06.07.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento Controparte_1 irrogato dalla società in data 25.03.2024 per insussistenza del fatto contestato;
condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità calcolate sull'ultima retribuzione di fatto percepita dal , oltre Pt_1
versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Trani, il 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore