Art. 5. Credito ai cantieri per nuovi investimenti
Gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e all' articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , sono autorizzati a concedere finanziamenti per un importo non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da realizzare, per una durata non superiore ad anni 15 alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, le quali abbiano presentato entro il 30 giugno dell'anno 1975 al Ministero della marina mercantile la relativa richiesta ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , nonche' ad imprese meccaniche il cui volume di lavoro annuale sia almeno per l'80 per cento destinato a costruzioni, riparazioni, trasformazioni e demolizioni navali.
Le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale nonche' le imprese meccaniche che non abbiano presentato la domanda entro il termine di cui al precedente comma possono presentarla al Ministero della marina mercantile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di nuovi impianti ed opere relative nonche' per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.
Le attivita' produttive delle imprese di cui ai precedenti commi devono riferirsi a navi a scafo metallico per la navigazione marittima di stazza lorda non inferiore alle 150 tonnellate.
Le garanzie sui finanziamenti sono concordate tra gli istituti finanziatori e le imprese finanziate.
I tassi massimi da applicarsi sui finanziamenti suddetti sono stabiliti con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.
Ai finanziamenti concessi sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni.
I programmi allegati alle domande di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile entro 6 mesi dalla data della presentazione e i relativi lavori devono avere inizio entro 18 mesi dalla data di approvazione dei programmi stessi; nel decreto deve essere indicato il termine entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Tale ultimo termine potra' essere prorogate con decreto del Ministro per la marina mercantile, pei comprovate cause di forza maggiore, per un periodo non superiore al 50 per cento di quello in precedenza ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori.
Gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e all' articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , sono autorizzati a concedere finanziamenti per un importo non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa da realizzare, per una durata non superiore ad anni 15 alle imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, le quali abbiano presentato entro il 30 giugno dell'anno 1975 al Ministero della marina mercantile la relativa richiesta ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , nonche' ad imprese meccaniche il cui volume di lavoro annuale sia almeno per l'80 per cento destinato a costruzioni, riparazioni, trasformazioni e demolizioni navali.
Le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale nonche' le imprese meccaniche che non abbiano presentato la domanda entro il termine di cui al precedente comma possono presentarla al Ministero della marina mercantile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di nuovi impianti ed opere relative nonche' per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.
Le attivita' produttive delle imprese di cui ai precedenti commi devono riferirsi a navi a scafo metallico per la navigazione marittima di stazza lorda non inferiore alle 150 tonnellate.
Le garanzie sui finanziamenti sono concordate tra gli istituti finanziatori e le imprese finanziate.
I tassi massimi da applicarsi sui finanziamenti suddetti sono stabiliti con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.
Ai finanziamenti concessi sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni.
I programmi allegati alle domande di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile entro 6 mesi dalla data della presentazione e i relativi lavori devono avere inizio entro 18 mesi dalla data di approvazione dei programmi stessi; nel decreto deve essere indicato il termine entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Tale ultimo termine potra' essere prorogate con decreto del Ministro per la marina mercantile, pei comprovate cause di forza maggiore, per un periodo non superiore al 50 per cento di quello in precedenza ritenuto congruo per l'esecuzione dei lavori.