Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2901/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.............. ..Presidente rel.
dr. Carmen Arcellaschi .......... Giudice
dr. Ethel Matilde Ancona ........ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24.04.2025 dai coniugi:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nata a [...] in data [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Cerliani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
) nato a [...] in data [...] Controparte_1 (C.F. C.F. 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Croci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 19.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocamento presso la dimora materna - di cui si dirà infra- anche per fini anagrafici.
I tempi di permanenza degli stessi con ciascun genitore seguirà lo schema attuale già in vigore tra le parti.
III. In ordine ai diritti di visita:
Il Sig. CP_1 terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- Due giorni infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dal tardo pomeriggio fino al giorno successivo i minori staranno dal padre.
Ciò solo se compatibile logisticamente rispetto alla località in cui si trasferirà Parte_1
- A fine settimana alternati, dal venerdì a cena dalle ore 18:30 alla domenica dopo cena alle ore
21:30. Le parti concorderanno di volta in volta, e in base alle loro comodità e disponibilità, se il sig.
CP_1 dovrà riaccompagnare i minori presso la casa della sig.ra Parte_1 ovvero sarà quest'ultima ad andare a riprenderli presso l'abitazione del sig. CP_1
- Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno le vacanze scolastiche estive con entrambi i genitori per quindici giorni anche non consecutivi ciascuno, da concordare entro il termine del mese di maggio.
Durante le vacanze scolastiche della S. Pasqua: verranno trascorse dai minori di anno in anno in via alternata con ciascun genitore. Sicché, a partire dall'anno 2025, i figli trascorreranno dalla fine della scuola a Pasqua con la madre e da lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica con il padre e così via negli anni addivenire.
- Durante le vacanze scolastiche del S. Natale: come avviene già attualmente, figli staranno, ad anni alterni, con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 26 dicembre (con inizio 25.12.2025 con la madre e 26.12.2025 con il padre). I genitori prenderanno accordi di anno in anno in merito alla suddivisione equa dei restanti giorni di sospensione delle lezioni scolastiche..
- Le festività civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni e i genitori prenderanno accordi tra loro di volta in volta.
In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
IV. In ordine agli aspetti patrimoniali:
a) Per le spese extra assegno dei figli, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso;
gli afferenti oneri graveranno integralmente, nella misura del 100% in capo al padre che avrà, di conseguenza, diritto alle afferenti detrazioni fiscali.
b) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7/05/2018: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 250,00 -stante le ridotte condizioni economiche della madre - dovranno essere versare direttamente dal padre evitando alla prima di anticiparne il costo, laddove impossibilitata.;
c) L'assegno unico sarà integralmente a favore della mamma.
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
La Sig.ra Parte_1 è intestataria in via fiduciaria della quota parte pari al 40% delle quote della
-
società Team Car Brevi s.r.l. (c.f. P.IVA_1 sita in Cinisello Balsamo (MI) Via M. De Vizzi
Viganò n. 24 e con la sottoscrizione del presente atto la stessa si impegna al trasferimento di tale quota societaria, senza corrispettivo alcuno, in capo al Sig. CP_1 che si impegna ad accettare, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso avanti al Notaio Per_2 Via Monte
Ortigara 22 - Cinisello Balsamo o altro Notaio individuato dal signor CP_1
Le parti reciprocamente dichiarano che, solo con l'integrale adempimento di tutto quanto pattuito nella presente separazione e nel successivo divorzio - ivi incluso anche il versamento dell'una tantum divorzile di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere (sicché, nel caso di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi qui pattuito potranno sollevare i propri diritti ivi incluso a titolo esemplificativo utili societari, corrispettivi, etc..).
Il Sig. CP_1 si obbliga a manlevare la Sig.ra Parte_1 da ogni pretesa che avesse a subire da terzi in relazione all'intestazione in via fiduciaria ad oggi avvenuta delle quote della società anzidetta.
La casa coniugale sita in VA Milanese (MB), Via Venezia n. 55 è oggi intestata per il 50% alla moglie e per il 50% al marito ed è costituita da appartamento sito al piano T-S1, scala A1, composto da 7 vani catastali, da cantina sita al piano S2, scala A1 e da box sito al piano S2 (via Legnano n.
16). Il tutto censito nel Catasto Urbano del detto comune come segue:
o Foglio 5, mappale 662, sub. 2, via Venezia n. 55, piano T-S1, Scala A1, Cat. A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale mq 138, Rendita Catastale Euro 560,36 (l'appartamento in corpo con annessa area);
o Foglio 5, mappale 662, sub. 709, via Venezia n. 55, piano S2, Scala A1, Cat. C/2, classe 2, mq. 5, superficie catastale totale mq. 6, Rendita Catastale Euro 7,49 (la cantina al piano secondo interrato), rendita proposta a seguito di scheda di divisione n. 148658.1/2017 del 29 novembre 2017, fatta avvertenza che il sub. 709 deriva dal precedente sub. 5 per divisione della cantina dell'appartamento in forza della citata scheda di variazione;
o Foglio 5, mappale 662, sub. 712, via Legnano n. 16, piano S2, Cat. C/6, classe 4, mq. 35, superficie catastale totale mq. 38, Rendita Catastale Euro 84,96 (il box) rendita proposta a seguito di scheda di fusione n. 151350.1/2017 del 6 dicembre 2017; fatta avvertenza che il sub. 712 deriva dalla fusione dei due precedenti sub. 54 e 55 in forza della citata scheda di variazione;
Le parti convengono che, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economici patrimoniali a seguito di separazione, la Sig.ra Parte_1 si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, a trasferire al signor CP_1 che si impegna parimenti ad accettare, in esecuzione della presente separazione e per effetto della stessa, mediante atto notarile da stipularsi entro il termine di cui infra, la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà della citata unità immobiliare sita in VA Milanese (MB), Via Venezia n. 55 e così censito al catasto:
o Foglio 5, mappale 662, sub. 2, via Venezia n. 55, piano T-S1, Scala A1, Cat. A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale mq 138, Rendita Catastale Euro 560,36 (l'appartamento in corpo con annessa area);
o Foglio 5, mappale 662, sub. 709, via Venezia n. 55, piano S2, Scala A1, Cat. C/2, classe 2, mq. 5, superficie catastale totale mq. 6, Rendita Catastale Euro 7,49 (la cantina al piano secondo interrato), rendita proposta a seguito di scheda di divisione n. 148658.1/2017 del 29 novembre 2017, fatta avvertenza che il sub. 709 deriva dal precedente sub. 5 per divisione della cantina dell'appartamento in forza della citata scheda di variazione;
o Foglio 5, mappale 662, sub. 712, via Legnano n. 16, piano S2, Cat. C/6, classe 4, mq. 35, superficie catastale totale mq. 38, Rendita Catastale Euro 84,96 (il box) rendita proposta a seguito di scheda di fusione n. 151350.1/2017 del 6 dicembre 2017; fatta avvertenza che il sub. 712 deriva dalla fusione dei due precedenti sub. 54 e 55 in forza della citata scheda di variazione.
A fronte del suddetto trasferimento, il Sig. CP_1 ai fini del perfezionamento dell'accordo di separazione consensuale e quale parte integrante e fondamentale di esso ed a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, verserà in favore della moglie l'importo di € 120.000,00= (Euro centoventimila), ed effettuerà l'accollo liberatorio della Sig.ra
Parte 1 del residuo mutuo in essere con la banca Intesa San Paolo spa per l'importo residuo che risulterà al momento della stipula dell'atto di trasferimento della quota immobiliare;
trasferimento e pagamento da effettuarsi - contestualmente - entro e non oltre trenta giorni dall'emissione della sentenza di separazione presso il Notaio Per_2 - Via Monte Ortigara 22 - Cinisello Balsamo o altro
Notaio individuato dal signor CP_1
- Fino alla stipula del suddetto atto notarile, il sig. CP_1 verserà alla sig.ra Parte_1 l'importo di
€ 3.000,00= (Euro tremila) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, comprensiva di contributo al mantenimento dei figli, rata del mutuo della casa coniugale, spese condominiali, utenze e tari. Dal mese successivo alla stipula dell'atto notarile e fino al trasferimento della Sig.ra Parte_1 nella nuova dimora, che dovrà perfezionarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula dell'atto di trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, il Sig. CP_1 si obbliga a pagare l'assegno di mantenimento citato pari a € 1.100,00= (euro millecento/00) oltre spese extra dei figli;
le rate del mutuo dell'unità immobiliare di cui è divenuto proprietario esclusivo e le spese condominiali verranno pagate direttamente dallo stesso.
Dal mese successivo al trasferimento della moglie in altra dimora, Controparte_1 verserà a [...]
Parte 1 il citato assegno di mantenimento per i figli pari a € 1.100,00= (euro millecento/00), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 100% delle spese extra assegno dei figli sopra richiamate.
- l'assegno unico sarà a favore della Sig.ra Parte_1 ·
- Con riferimento agli arredi dell'unità immobiliare, le parti convengono che gli stessi rimarranno tutti nella disponibilità del sig. CP_1 e che la sig.ra Parte 1 asporterà tutti i propri effetti personali, oltre ai seguenti beni mobili: asciugatrice, lavatrice e lavastoviglie.
- Il Sig. CP_1 si obbliga al versamento dell'importo di € 15.000,00 a favore della sig.ra Parte_1 quale una tantum in sede divorzile, da versarsi trascorsi quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Le parti si danno atto che il Sig. CP_1 sarà comunque tenuto a versare l'anzidetta somma alla Sig.ra Parte_1 anche laddove lui decidesse di non procedere con la richiesta di divorzio.
Diversamente, qualora la signora Parte_1 decidesse di non procedere con la richiesta di divorzio e/o di modificarne le condizioni, la somma di € 15.000,00= (Euro quindicimila/00) o qualsiasi altra diversa somma non sarà in alcun modo dovuta alla stessa da parte di Controparte_1
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autonomi.
-Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in VA Milanese
(MB) in data 27/06/2009 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di VA Milanese al n.32 parte II - serie A - anno 2009
• ordinare al Comune di VA Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE ED EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA alle seguenti condizioni
I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocamento presso la dimora materna anche per fini anagrafici.
III. In ordine ai diritti di visita:
Il Sig. CP_1 terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- Due giorni infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dal tardo pomeriggio fino al giorno successivo i minori staranno dal padre.
- Fino al termine della scuola primaria del figlio Per_1 il mercoledì mattina e il venerdì mattina il padre condurrà il figlio presso la casa della sig.ra Parte_1, la quale lo accompagnerà a scuola.
Ciò solo se compatibile logisticamente rispetto alla località in cui si trasferirà Parte_1
- A fine settimana alternati, dal venerdì a cena dalle ore 18:30 alla domenica dopo cena alle ore
21:30. Le parti concorderanno di volta in volta, e in base alle loro comodità e disponibilità, se il sig. ovvero sarà quest'ultima CP_1 dovrà riaccompagnare i minori presso la casa della sig.ra Parte_1 ad andare a riprenderli presso l'abitazione del sig. CP_1
- Durante le vacanze estive: i minori trascorreranno le vacanze scolastiche estive con entrambi i genitori per quindici giorni anche non consecutivi ciascuno, da concordare entro il termine del mese di maggio.
- Durante le vacanze scolastiche della S. Pasqua: verranno trascorse dai minori di anno in anno in via alternata con ciascun genitore. Sicché, a partire dall'anno 2025, i figli trascorreranno dalla fine della scuola a Pasqua con la madre e da lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica con il padre e così via negli anni addivenire.
-Durante le vacanze scolastiche del S. Natale: come avviene già attualmente, figli staranno, ad anni alterni, con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 26 dicembre (con inizio 25.12.2025 con la madre e 26.12.2025 con il padre). I genitori prenderanno accordi di anno in anno in merito alla suddivisione equa dei restanti giorni di sospensione delle lezioni scolastiche. - Le festività civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni e i genitori prenderanno accordi tra loro di volta in volta.
In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
VI. In ordine agli aspetti patrimoniali:
d) Per le spese extra assegno dei figli, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso;
gli afferenti oneri graveranno integralmente, nella misura del 100% in capo al padre che avrà, di conseguenza, diritto alle afferenti detrazioni fiscali.
e) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7/05/2018: i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro 250,00 -stante le ridotte condizioni economiche della madre - dovranno essere versare direttamente dal padre evitando alla prima di anticiparne il costo, laddove impossibilitata;
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- il sig. CP_1 verserà alla sig.ra Parte_1 l'importo di € 1.100,00= (euro millecento) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
importo soggetto a rivalutazione ISTAT.
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della Sig.ra Parte_1.
- Il Sig. CP_1 si obbliga a versare alla Sig.ra Parte_1, previa dichiarazione di equità da parte del
Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 15.000,00= (Euro quindicimila/00), da versarsi in un'unica soluzione entro quindici giorni dal passaggio in giudicato sentenza divorzile;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. -Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di VA Milanese
in data 27.06.2009;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di VA Milanese per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 32, parte II serie A anno 2009);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 05.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti