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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1720 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. IU MA, presso il cui studio elettivamente in Giugliano in
Campania (NA), alla via Marchesella n.102, giusta procura in atti;
E
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
IU MA, presso il cui studio elettivamente in Giugliano in Campania (NA), alla via Marchesella n.102, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 24.06.2004
e che dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due maggiorenni non economicamente autosufficienti e uno minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 23.05.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“-i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
-la casa coniugale resterà assegnata alla Sig. che continuerà a occuparla Pt_2 assieme ai figli. Il Sig. ha già trasferito la propria abitazione a Napoli Parte_1 presso i propri congiunti;
-Le parti non chiedono l'emissione di provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento tra i coniugi;
-Riguardo ai figli il Sig. verserà alla moglie all'inizio di ogni mese la Parte_1 somma di euro 700,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli in ragione di 2 230,00 cadauno. Detta somma si aggiungerà all'assegno unico previsto per i figli che resterà interamente nella disponibilità della Sig. per il mantenimento dei Pt_2 figli. Le spese eventuali straordinarie come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza del Tribunale di Napoli NO e l'Ordine degli Avvocati di
Napoli NO e che quivi deve intendersi per ripetuto e trascritto, verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno;
-Il figlio minore resterà in affido condiviso tra entrambi i genitori con residenza presso la madre;
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nel rispetto delle esigenze di vita quotidiana del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, dalle 16.00 alle 20.00. Il padre potrà inoltre tenere con se il figlio un week-end ogni 15 giorni dalle 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà i giorni festivi con ciascun genitore in maniera alternata di anno in anno ossia le feste natalizie con un genitore e quelle di fine anno con l'altro, e per le vacanze pasquali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro. Trascorrerà con il padre 15 giorni di vacanza in estate, da concordare previamente ogni anno. Trascorrerà con il padre la festa del papà e le feste di compleanno e onomastico del predetto. Le feste di compleanno ed onomastico del minore saranno alternate di anno in anno (onomastico con un genitore e compleanno con l'altro)”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: , ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) – VIII
Municipalità (atto n.52, Parte II, Serie A, Sezione XX, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1720 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. IU MA, presso il cui studio elettivamente in Giugliano in
Campania (NA), alla via Marchesella n.102, giusta procura in atti;
E
c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
IU MA, presso il cui studio elettivamente in Giugliano in Campania (NA), alla via Marchesella n.102, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 24.06.2004
e che dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due maggiorenni non economicamente autosufficienti e uno minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 23.05.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“-i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
-la casa coniugale resterà assegnata alla Sig. che continuerà a occuparla Pt_2 assieme ai figli. Il Sig. ha già trasferito la propria abitazione a Napoli Parte_1 presso i propri congiunti;
-Le parti non chiedono l'emissione di provvedimenti relativi all'assegno di mantenimento tra i coniugi;
-Riguardo ai figli il Sig. verserà alla moglie all'inizio di ogni mese la Parte_1 somma di euro 700,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli in ragione di 2 230,00 cadauno. Detta somma si aggiungerà all'assegno unico previsto per i figli che resterà interamente nella disponibilità della Sig. per il mantenimento dei Pt_2 figli. Le spese eventuali straordinarie come individuate nel protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza del Tribunale di Napoli NO e l'Ordine degli Avvocati di
Napoli NO e che quivi deve intendersi per ripetuto e trascritto, verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno;
-Il figlio minore resterà in affido condiviso tra entrambi i genitori con residenza presso la madre;
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana nel rispetto delle esigenze di vita quotidiana del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, dalle 16.00 alle 20.00. Il padre potrà inoltre tenere con se il figlio un week-end ogni 15 giorni dalle 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà i giorni festivi con ciascun genitore in maniera alternata di anno in anno ossia le feste natalizie con un genitore e quelle di fine anno con l'altro, e per le vacanze pasquali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro. Trascorrerà con il padre 15 giorni di vacanza in estate, da concordare previamente ogni anno. Trascorrerà con il padre la festa del papà e le feste di compleanno e onomastico del predetto. Le feste di compleanno ed onomastico del minore saranno alternate di anno in anno (onomastico con un genitore e compleanno con l'altro)”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: , ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) – VIII
Municipalità (atto n.52, Parte II, Serie A, Sezione XX, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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