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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36960/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. IVO FORMIGARO e dell'avv. DANIELA LAZZATI P.IVA_1
( ) VIA FONTANA, 22 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CAPPUCCINI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. FORMIGARO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIARITA GIOMMONI CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via N. Aretino 21/F 52100 AREZZO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
I) nel merito
a) Accertare e dichiarare che, la competenza a conoscere del presente giudizio, appartiene al Tribunale
Civile di Milano.
b) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di agenzia dal 1/1/2011, regolarizzato contrattualmente solo in data 22/9/2019.
c) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato da in base alla clausola CP_2 risolutiva espressa, prevista dall'art. 12 del contratto del 22/9/2019; accertare altresì e dichiarare l'inesistenza della giusta causa di recesso.
pagina 1 di 12
d) Accertare e dichiarare che le indennità di fine mandato devono essere liquidate sulla base dei criteri previsti dal Codice Civile, in quanto disciplina più favorevole all'agente rispetto a quella prevista dall'AEC applicabile (commercio) e, solo in subordine, sulla base di quest'ultima. e) Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi, determinati sulla base di quanto previsto dal Codice Civile:
- in via principale
1) € 159.207,97= a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dall'1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022);
2) € 14.165,09= a titolo di Firr non versato ad dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
3) € 82.253,58= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011; ovvero in via gradata, dei seguenti importi:
4) € 150.712,22= a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dal 2/9/2019 alla data del recesso /4/5/2022);
5) € 4.453,98= a titolo di Firr non versato ad , dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
6) € 43.660,25= a titolo di preavviso, maturato con decorrenza dal 22/9/2019;
- in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse inapplicabile la disciplina di cui al Codice Civile, condannare in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice dei seguenti importi, determinati sulla base dell'AEC Commercio: 7) € 45.054,11= a titolo di indennità suppletiva di clientela maturata dal 1/1/2011 alla data del recesso
(4/5/2022);
8) € 99.988,77= a titolo di indennità meritocratica, maturata dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022);
9) € 14.165,09= a titolo di Firr non versato ad , dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
10) € 82.253,58= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011; ovvero in via gradata, dei seguenti importi:
11) € 11.833,55= a titolo di indennità suppletiva di clientela maturata dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022);
12) € 36.461,75= a titolo di indennità meritocratica, maturata dal 22/9/2019 alla data del recesso
(4/5/2022);
13) € 4.453,98= a titolo di Firr non versato ad , dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
14) € 43.660,26= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 22/9/2019. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 CC
f) Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice dell'importo di € 11.460,00= a titolo di provvigioni maturate dal 2017 alla data di cessazione (4/5/2022) sul cliente . Oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, maturati e Parte_1 maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da pagina 2 di 12
determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 C.C.
g) Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 dell'importo di € 22.901,79= a titolo di differenze sulle provvigioni maturate rispetto a quelle liquidate da
fino all'estratto conto del 30/6/2022. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, CP_2 maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226
C.C.
h) Rigettare la domanda di lite temeraria e l'eccezione di compensazione, essendo le stesse del tutto destituite di fondamento.
i) Con il favore del compenso professionale, come da DM 147/2022.
“Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, nel 2011, i SI.ri e espletavano l'attività di agenti di commercio attraverso la CP_1 CP_1 società denominata Fwco”.
Testi: Testimone_1
2) “Vero che, nel 2012, NI subentrava – senza interruzioni – nell'attività di Fwco”. CP_1
Testi: Testimone_1
3) “Vero che l'attività di agenzia continuava ad essere espletata dai SI.ri e ”. CP_1 CP_1
Testi: Testimone_1
4) “Vero che l'attività di agenzia continuava ad essere espletata nella medesima sede aziendale, in Vigevano Via Giovanni Paolo II n. 1”. Testi: Testimone_1
5) “Vero che i clienti di Fwco passavano, senza interruzione, a che proseguiva l'attività Controparte_1 di agenzia”.
Testi: Testimone_1 Contr 6) “Vero che l'attività espletata da in favore di è sempre stata la medesima, ossia Controparte_1 Contr la vendita delle scarpe commercializzate da .
Testi: Testimone_1 Contr 7) Vero che NI HO ha svolto attività di agenzia in favore di per tutta la durata del rapporto iniziato nel 2011 con Fwco e proseguito, senza interruzioni, nel 2012 con NI . CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 8) “Vero che i rapporti tra e erano gestiti dal socio ”. Controparte_1 CP_1
Testi: Testimone_1
9) “Vero che il socio è sempre stato escluso dalla gestione del cliente G&G”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 10) “Vero che ha sempre avuto come interlocutore nel rapporto con Controparte_1 tale SI.ra ”. Tes_1
Testi: Testimone_1
11) “Vero che Gold&Gold Srl, sono società facenti parte del medesimo gruppo CP_2 CP_2
e per le quali NI HO ha indistintamente e contemporaneamente lavorato dal 2011”.
Testi: Testimone_1
12) “Vero che tutte le indicate società sono riconducibili ad un'unica persona, ossia tale SI.ra ”. Tes_1
Testi: Testimone_1 pagina 3 di 12
Contr 13) “Vero che Gold&Gold, e espletano la medesima attività di commercio di scarpe”. CP_2
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Contr 14) “Vero che prima del trasferimento della sede a Milano, aveva la medesima sede di CP_2 Contr e tuttora ha unità locali in Sesto Fiorentino in Via Danubio ed in Via Senna, ove si trova la .
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
15) “Vero che per NI HO le tre ragioni sociali sono sempre stata un'unica entità commerciale”.
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
16) “Vero che prima della sottoscrizione del contratto di agenzia del settembre 2019, CP_2 effettuava dei versamenti previdenziali ad ” (si mostri al teste il doc.to n. 15-bis). CP_3
Testi: Testimone_1
17) “Vero che i dissidi tra i soci e erano nati in quanto quest'ultimo, che gestiva in esclusiva CP_1 CP_1 il rapporto con G&G, teneva un comportamento di favore nei confronti della stessa, atto invece a danneggiate . Controparte_1
Testi: Testimone_1 Contr 18) “Vero che il SI. aveva sempre omesso di formalizzare contrattualmente il rapporto con CP_1 fino al 2019, quando il SI. venuto a conoscenza della situazione che gli era stata sottaciuta dal CP_1 socio, esigeva che il contratto venisse stipulato”.
Testi: Testimone_1 Contr 19) “Vero che il SI. accettava che effettuasse il pagamento delle provvigioni in modo CP_1 difforme rispetto a quanto previsto dal contratto”.
Testi: Testimone_1 Contr 20) “Vero che il SI. accettava che effettuasse il pagamento delle provvigioni sempre in CP_1 ritardo rispetto alle tempistiche contrattualmente pattuite”.
Testi: Testimone_1
21) “Vero che il SI. si opponeva a qualsiasi azione che il socio cercava di porre in essere CP_1 CP_1 nei confronti di G&G al fine di tutelare gli interessi di NI HO”.
Testi: Testimone_1
22) “Vero che, pertanto, G&G aveva tutto l'interesse a mantenere il rapporto con e con Controparte_1 il socio , posto il comportamento di favore che lo stesso teneva nei suoi confronti”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 23) “Vero che il socio chiedeva invece a il rispetto delle condizioni contrattuali sia in termini CP_1 di percentuali provvigionali, che si tempistiche di pagamento e chiedeva altresì la regolarizzazione del periodo pregresso, nell'interesse di NI HO”. Testi: Testimone_1
24) “Vero che G&G, avendo sempre fatto ciò che voleva con il socio , non gradiva il comportamento CP_1 del socio e, pertanto, recedeva dal contratto”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 25) “Vero che i dissidi tra i soci erano privi di valenza nel recesso esercitato da unicamente riconducibile al fatto che la stessa era restia ad adeguarsi al rispetto delle condizioni contrattuali”.
Testi: Testimone_1 Contr 26) “Vero che ha sempre svolto la propria attività in favore di senza mai incorrere Controparte_1 in inadempimenti, come comprovano le fatture emesse anche successivamente all'intervenuto recesso”. pagina 4 di 12
Testi: Testimone_1 Contr Contr 27) “Vero che successivamente al recesso esercitato da nel mese di maggio 2022, la proseguito la collaborazione con il socio ”. CP_1
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
28) “Vero che il giorno 5/4/2023 il SI. ha esposto, presso la sede di NI il CP_1 CP_1 campionario di G&G da presentare ai clienti”.
Testi: Testimone_1
29) “Vero che in data 6/2/2023 il SI. ha erroneamente inviato sulla e-mail condivisa di NI CP_1
HO un ordine del Centro Calzaturiero per . CP_2
Testi: Testimone_1
30) “Vero che il SI. è tuttora socio di e lavora per . CP_1 Controparte_1 CP_2
Testi: Testimone_1
31) “Vero che il contratto sottoscritto nel settembre 2019 tra G&G e era privo di Controparte_1 indicazione della zona ed era privo di esclusiva”. Testi: Testimone_1
32) “Vero che, in assenza di esclusiva, l'agente plurimandatario può espletare attività nel medesimo settore merceologico per più case mandanti”.
Testi: Testimone_1
33) “Vero che NI espleta attività di agenzia unicamente nel settore delle calzature e degli CP_1 accessori”. Testi: Testimone_1
34) “Vero che (e prima Fwco) ha sempre e solo operato nel settore delle calzature e Controparte_1 degli accessori”.
Testi: Testimone_1
35) “Vero che sul mercato è noto il fatto che operi solo nel settore delle calzature e degli Controparte_1 accessori”.
Testi: , . Testimone_2 Testimone_3
36) “Vero che era un cliente gestito da . Parte_1 Controparte_1
Testi: Testimone_1
37) “Vero che G&G ha liquidato le provvigioni a NI HO in modo erroneo rispetto alle percentuali contrattualmente previste”.
Testi: Testimone_1
38) “Vero che per il cliente era stata concordata una percentuale provvigionale del 4% mentre CP_4 Contr invece liquidava il 3%”. Testi: Testimone_1
39) “Vero che per altri clienti la percentuale contrattuale minima del 3% prevista dal contratto, veniva ridotta unilateralmente da G&G al 2%”.
Testi: Testimone_1 Contr 40) “Vero che il socio , venuto a conoscenza dei suddetti inadempimenti, li contestava a . CP_1
Testi: Testimone_1
pagina 5 di 12
Contr 41) “Vero che le scarpe riprodotte dal doc.to n. 4 prodotto da (che si mostra al teste) sono prive di segni indentificativi, di marchi e di un qualsivoglia riferimento in merito alla collezione alla quale appartengono. Dica il teste se riconosce dette scarpe”.
Testi: , . Testimone_2 Testimone_3
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i SInori:
- , c/o Believe IT Srls, Viale dell'Industria n. 38, 37135 Verona;
Testimone_2
- c/o Via del Naviglietto n. 4, 27023 Molino del Conte (Pv); Testimone_1 Controparte_1
- , c/o Ma. , Via Dolcetta n. 14, 09122 Cagliari. Testimone_3 CP_5
Si chiede l'ammissione di CTU Contabile per la determinazione delle spettanze di fine mandato e del corretto computo delle provvigioni.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito ordini alla convenuta la produzione in giudizio delle fatture emesse ai clienti, dal 2011 al 2022, in base alle quali sono state calcolate le provvigioni, fatture chieste in più occasioni da e mai fornite, nonostante ciò rappresenti uno specifico obbligo della casa Controparte_1 mandante.
Ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
- capitolo 1: documentale;
sono stati prodotti, quale doc.to n.
3-ter, i contratti con i tre sub agenti;
- capitoli 2 e 3: circostanze non contestate;
- capitolo 4: documentale;
peraltro, il doc.to n. 35 dimostra che le contestazioni sugli estratti conto sono iniziate nel 2021 e non nel 2022;
- capitolo 5: irrilevante, considerando che il contratto in essere tra le parti era plurimandatario e senza vincolo di esclusiva.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi:
- , c/o Believe IT Srls, Viale dell'Industria n. 38, 37135 Verona;
Testimone_2
- . c/o Ma. Via Dolcetta n. 14, 09122 Cagliari. Testimone_3 CP_5
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale richiesto da controparte, si eccepisce l'inammissibilità dei relativi capitoli.
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo tribunale di Milano, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa che precede NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande formulate da alle lettere b), c), d) e), f) g) e h) perchè Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate in via economica da previo accertamento della violazione da parte di Controparte_1 quest'ultima degli artt. 1743 c.c. e 1746 c.c. e dell'art. 3 dei contratti di agenzia, compensare l'importo che dovesse essere condannata a pagare, con la somma di € 50.000,00 o quella diversa Controparte_2 pagina 6 di 12 maggiore o minore somma che risulterà provata anche in corso di causa e/o comunque da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione delle citate norme e pattuizioni;
- IN OGNI CASO condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_2 da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insiste nelle richieste in via istruttoria formulate nelle memorie depositate in atti ed in particolare nella prova testimoniale e nell'interrogatorio formale sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c. e nella controprova dedotta nella memoria di replica 183 comma VI n. 3 c.p.c.
pagina 7 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice ha agito in giudizio in forza del contratto di agenzia stipulato con la convenuta chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute in esito alla cessazione del rapporto, in particolare ha chiesto che si accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto agenziale inter partes dal 1.1.2011, regolarizzato contrattualmente solo in data 22.9.2019; che si accertasse e dichiarasse l'illegittimità del recesso operato da in base alla clausola risolutiva CP_2 espressa, prevista dall'art. 12 del contratto del 22.9.2019 e, altresì, l'inesistenza della giusta causa di recesso;
che si accertasse e dichiarasse che le indennità di fine mandato sarebbero da liquidarsi sulla base dei criteri previsti dal codice civile, in quanto disciplina più favorevole all'agente rispetto a quella prevista dall'AEC applicabile (commercio) e, solo in subordine, sulla base di quest'ultima, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento verso l'attrice di € 159.207,97, a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dall'1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022), di €
14.165,09, a titolo di Firr non versato ad dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); di € CP_3
82.253,58, a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011. Ha allegato a sostegno di avere stipulato con la controparte un contratto di agenzia in data 22.9.2019 (cfr. doc.to n. 2) riguardante gli affari conclusi per il tramite dell'attività diretta di essa in qualità di agente, contenente la previsione di un compenso provvigionale variabile ed un altro contratto sempre di agenzia (doc.to n.
3-bis) prevedente un diverso importo provvigionale (12%) per il cui espletamento l'attrice si era avvalsa di tre sub agenti ( a Controparte_6 Controparte_7 responsabilità limitata semplificata e MA. , con i quali erano stati stipulati i Controparte_8 relativi contratti (doc. n.
3- ter). Effettivamente però il rapporto tra le due compagini aziendali risalirebbe al 2011 (iniziato con e proseguito, senza soluzione di continuità, con CP_9 CP_1
e sarebbe stato regolarizzato solo nel 2019. L'attività sarebbe proseguita sino al recesso
[...] esercitato dalla convenuta ai sensi dell'art. 12 del contratto, alla luce di asseriti gravi dissidi interni e del presunto svolgimento di attività in diretta concorrenza della preponente. E invece il recesso non sarebbe connotato dalla giusta causa e sarebbe stato strumentale all'intenzione della preponente di non corrispondere le indennità di fine mandato e di proseguire l'attività con il socio , infatti sarebbe CP_1 successivamente emerso che quest'ultimo, a seguito del recesso esercitato dalla preponente, ebbe a proseguire l'attività in favore di quest'ultima e proprio questa sarebbe stata la ragione del recesso esercitato dalla mandante.
Si è costituita la società la quale in via preliminare ha aderito alla indicazione Controparte_2 del giudice competente da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nel merito ha contestato la sussistenza di un unico rapporto contrattuale perché il rapporto precedentemente instaurato sarebbe intercorso che un soggetto giuridico distinto dall'attrice, ovvero con la società posta in CP_9 liquidazione con cessazione della propria attività, ciò sarebbe provato da tutta la documentazione prodotta in atti, pertanto la fondatezza delle pretese creditorie della controparte dovrebbe essere effettuata solo in considerazione dei contratti stipulati in data 22.9.2019; la cessazione del rapporto di agenzia sarebbe derivata dal venire meno del rapporto fiduciario con l'agente, come correttamente pagina 8 di 12 comunicato a quest'ultimo in occasione del recesso, in particolare a causa di un grave conflitto interno tra i due soci dell'agente, con coinvolgimento della preponente, destinataria di continue missive di legali incaricati da un socio e revocate dall'altro socio, con grave pericolo della stessa sopravvivenza della società agente, al punto che nel mese di giugno 2022 il Tribunale di Pavia aveva provveduto alla revoca dell'amministrazione disgiunta dei due soci attribuendo il potere di rappresentanza al solo sig.
; il dissidio tra i soci avrebbe trovato la sua principale causa nella gestione della cassa della CP_1 società con ripercussioni anche nei rapporti con e il conseguente venir meno della CP_2 necessaria fiducia verso l'agente. Il contratto pertanto sarebbe stato risolto ai sensi dell'art. 12 del contratto anche in considerazione della violazione dell'obbligo di buona fede e di lealtà da parte dell'agente, la giusta causa del recesso si sarebbe concretizzata anche in considerazione dello svolgimento da parte dell'agente di attività per imprese in diretta concorrenza con la preponente. Ha contestato il quantum delle richieste di pagamento G&G sia perché le indennità di fine mandato non sarebbero dovute in ragione della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'agente, sia perché le provvigioni richieste sarebbero del tutto non dovute perché non riferibili alla società agente ma ad un distinto soggetto giuridico. Ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna di essa al risarcimento del danno anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico - contabile e all'esito è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024.
Esposte prospettazioni e domanda si esamina la fattispecie in decisione.
La società attrice ha agito in forza di un contratto di agenzia stipulato con la convenuta il
22.9.2019 chiedendo il pagamento di somme a titolo di indennità e di provvigioni in esito alla cessazione del rapporto contrattuale. Le somme sono state richieste sul presupposto dell'avvenuta conclusione di fatto del contratto in epoca antecedente alla stipulazione in forma scritta, ovvero dal
2011, e in considerazione dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente.
La prima questione da risolvere è quella relativa al dies a quo dal quale ritenere perfezionatosi il contratto di agenzia tra le parti.
Nel caso concreto il contratto deve ritenersi validamente concluso in data 22.9.2019 e solo da tale data possono effettuarsi i calcoli ai fini del quantum da riconoscersi – in tesi- in favore dell'agente.
Ciò per due ordini di ragioni: in primis per una ragione formale che trova il suo fondamento nell'art. 1742 2 c., c.c.: nel nostro ordinamento vige il principio della necessità della forma scritta del contratto di agenzia ai fini probatori, con il diritto irrinunciabile da parte di ciascun contraente di ottenere dall'altra parte un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. In applicazione di tale principio il contratto di agenzia può essere validamente stipulato oralmente ma la prova in giudizio della sua esistenza dev'essere data per iscritto essendo peraltro preclusa la prova per testimoni.
Giungendo al caso di specie, l'attrice sulla quale, in base al criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava il relativo onere, nel presente giudizio avrebbe dovuto dare la prova dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto in forza del quale ha chiesto al Tribunale il corrispettivo per prestazioni rese e per indennità non corrisposte. Non può invece accedersi alla tesi della presunta continuità aziendale perché i documenti che dovrebbero provare tale assunto (cfr. doc.
4- pagina 9 di 12 15) dell'attrice riguardano entità giuridiche che hanno una soggettività del tutto distinta rispetto a
[...]
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che la società è stata posta in CP_2 CP_9 liquidazione con cessazione della propria attività, la società aveva quale Parte_3 amministratrice unica la sig.ra e la società il sig. (cfr. docc. 1 e 2 CP_10 CP_2 Persona_1 convenuta) soggetti non riconducibili in alcun modo alle persone fisiche che hanno agito nell'ambito del contratto stipulato tra e la preponente convenuta in giudizio. Controparte_1 CP_2
Ulteriore questione - dirimente ai fini del decidere - è quella relativa all'accertamento del tipo di recesso utile ai fini della risoluzione del rapporto di agenzia, se cioè sia valido ed efficace il recesso per asserita giusta causa esercitato dalla preponente ai sensi dell'art. 12 del contratto. Se infatti sussistesse Contr in concreto la giusta causa del recesso esercitato da come chiarito dal c.t.u., null'altro sarebbe dovuto in favore dell'agente.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n.
152). Tuttavia nel caso concreto la stessa allegazione del fatto integrativo della giusta causa del recesso da parte della preponente non sembra rientrare in alcuna casistica, né in sè essere valutato rilevante per giustificare la conclusione del rapporto contrattuale su impulso della mandante.
Sul punto infatti l'allegazione della preponente del fatto che integrerebbe la giusta causa del recesso appare smentirne la ricorrenza in concreto: essa ha infatti allegato che il venir meno del rapporto fiduciario con l'agente sarebbe consistito: a) nella sussistenza di gravi dissidi esistenti tra i soci di b) nell'esistenza di comportamenti contrari alla buona fede e di diretta Controparte_1 concorrenza da parte dell'agente con gli interessi della preponente.
Gli atti di causa non suffragano tale tesi della convenuta e non convincono il Giudicante dell'effettiva sussistenza di una causa legittimante il recesso della preponente. Invero dalla documentazione prodotta non è revocabile in dubbio la sussistenza dei gravi dissidi tra i soci, ma anche di una condotta poco trasparente intrattenuta da uno di essi proprio in accordo con la società convenuta: nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Pavia del 25.6.2022 (confermata in sede di reclamo innanzi al
Collegio in data 3.8.2022, cfr. docc. 22 e 22 bis) nell'ambito del procedimento d'urgenza promosso presso per la revoca del sig. dalla facoltà di amministrare la società attrice, si dà atto di una serie CP_1 di comportamenti illeciti tenuti da quest'ultimo, suscettibili di valutazione anche ai sensi dell'art. 2259
c.c., non solo di utilizzazione della cassa sociale per spese personali ma anche di verosimili accordi collaterali con la società convenuta, persino dopo la comunicazione del recesso da quest'ultima esercitato nei confronti di Controparte_1
pagina 10 di 12 Premesso che la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al Giudice di merito, deve ritenersi che nel caso di specie essa difetti del tutto, perché nulla ha provato la convenuta sul presunto nesso di causa tra i dissidi interni alla società agente e i riflessi nell'ambito dell'attività da essa svolta per suo conto, ma neanche in merito alla presunta sussistenza di condotte di concorrenza poste in essere ai suoi danni.
Deve pertanto accertarsi che il contratto si è risolto a seguito del recesso ad nutum esercitato dalla preponente.
In punto quantum debeatur, per la soluzione della controversia deve farsi integrale riferimento alla consulenza tecnico-contabile, redatta secondo metodo logico rigoroso e ineccepibile ed esposta con linguaggio chiaro e preciso.
a. Spettanze per indennità ex art. 1751 c.c.
I presupposti ex art. 1751 c.c. perché venga riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto sono che “all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti (…)”. Dall'analisi della documentazione versata in giudizio da parte del c.t.u. si evince che nulla possa essere riconosciuto all'attrice per questo titolo per l'assenza agli atti di documentazione che consenta di valutare la presenza e le caratteristiche della clientela della preponente al momento del conferimento dell'incarico all'agente nella medesima zona, e dall'altro di verificare il permanere di sostanziali vantaggi in capo alla mandante in epoca successiva alla conclusione del rapporto, come osservato dal c.t.u.
b. Spettanze per indennità sostitutiva del preavviso.
Stante quanto osservato dal c.t.u. in considerazione del rapporto a tempo determinato e dell'effettiva prosecuzione del rapporto persino oltre la data del recesso deve ritenersi, in applicazione dell'art. 1750 c.c., che il contratto si sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, con diritto dell'agente a percepire l'indennità calcolata dal c.t.u. con riferimento al periodo 22.9.2019-4.5.2022 pari alla somma di 43.066,94 euro.
c. spettanze per provvigioni.
Sul punto il c.t.u. ha calcolato una somma per differenze provvigionali pari a 3.601,87 euro.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda dovrà condannarsi la convenuta, per il titolo dedotto in giudizio, al pagamento verso l'attrice della somma complessiva di 46.669 euro, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, come da dispositivo.
Quanto sopra sposto consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione ed è sufficiente al rigetto integrale di ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta, come da dispositivo.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza, come da dispositivo, in considerazione del limite in cui è stata accolta la domanda.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento verso l'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di 46.669 euro, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 14.103 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36960/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. IVO FORMIGARO e dell'avv. DANIELA LAZZATI P.IVA_1
( ) VIA FONTANA, 22 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CAPPUCCINI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. FORMIGARO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIARITA GIOMMONI CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via N. Aretino 21/F 52100 AREZZO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
I) nel merito
a) Accertare e dichiarare che, la competenza a conoscere del presente giudizio, appartiene al Tribunale
Civile di Milano.
b) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di agenzia dal 1/1/2011, regolarizzato contrattualmente solo in data 22/9/2019.
c) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato da in base alla clausola CP_2 risolutiva espressa, prevista dall'art. 12 del contratto del 22/9/2019; accertare altresì e dichiarare l'inesistenza della giusta causa di recesso.
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d) Accertare e dichiarare che le indennità di fine mandato devono essere liquidate sulla base dei criteri previsti dal Codice Civile, in quanto disciplina più favorevole all'agente rispetto a quella prevista dall'AEC applicabile (commercio) e, solo in subordine, sulla base di quest'ultima. e) Per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi, determinati sulla base di quanto previsto dal Codice Civile:
- in via principale
1) € 159.207,97= a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dall'1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022);
2) € 14.165,09= a titolo di Firr non versato ad dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
3) € 82.253,58= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011; ovvero in via gradata, dei seguenti importi:
4) € 150.712,22= a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dal 2/9/2019 alla data del recesso /4/5/2022);
5) € 4.453,98= a titolo di Firr non versato ad , dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
6) € 43.660,25= a titolo di preavviso, maturato con decorrenza dal 22/9/2019;
- in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse inapplicabile la disciplina di cui al Codice Civile, condannare in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice dei seguenti importi, determinati sulla base dell'AEC Commercio: 7) € 45.054,11= a titolo di indennità suppletiva di clientela maturata dal 1/1/2011 alla data del recesso
(4/5/2022);
8) € 99.988,77= a titolo di indennità meritocratica, maturata dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022);
9) € 14.165,09= a titolo di Firr non versato ad , dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
10) € 82.253,58= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011; ovvero in via gradata, dei seguenti importi:
11) € 11.833,55= a titolo di indennità suppletiva di clientela maturata dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022);
12) € 36.461,75= a titolo di indennità meritocratica, maturata dal 22/9/2019 alla data del recesso
(4/5/2022);
13) € 4.453,98= a titolo di Firr non versato ad , dal 22/9/2019 alla data del recesso (4/5/2022); CP_3
14) € 43.660,26= a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 22/9/2019. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 CC
f) Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_2 dell'attrice dell'importo di € 11.460,00= a titolo di provvigioni maturate dal 2017 alla data di cessazione (4/5/2022) sul cliente . Oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, maturati e Parte_1 maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da pagina 2 di 12
determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 C.C.
g) Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 dell'importo di € 22.901,79= a titolo di differenze sulle provvigioni maturate rispetto a quelle liquidate da
fino all'estratto conto del 30/6/2022. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, CP_2 maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo. Fatto salvo ogni diverso importo accertando, da determinarsi a seguito di Ctu contabile ovvero anche in via equitativa ex art. 1226
C.C.
h) Rigettare la domanda di lite temeraria e l'eccezione di compensazione, essendo le stesse del tutto destituite di fondamento.
i) Con il favore del compenso professionale, come da DM 147/2022.
“Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, nel 2011, i SI.ri e espletavano l'attività di agenti di commercio attraverso la CP_1 CP_1 società denominata Fwco”.
Testi: Testimone_1
2) “Vero che, nel 2012, NI subentrava – senza interruzioni – nell'attività di Fwco”. CP_1
Testi: Testimone_1
3) “Vero che l'attività di agenzia continuava ad essere espletata dai SI.ri e ”. CP_1 CP_1
Testi: Testimone_1
4) “Vero che l'attività di agenzia continuava ad essere espletata nella medesima sede aziendale, in Vigevano Via Giovanni Paolo II n. 1”. Testi: Testimone_1
5) “Vero che i clienti di Fwco passavano, senza interruzione, a che proseguiva l'attività Controparte_1 di agenzia”.
Testi: Testimone_1 Contr 6) “Vero che l'attività espletata da in favore di è sempre stata la medesima, ossia Controparte_1 Contr la vendita delle scarpe commercializzate da .
Testi: Testimone_1 Contr 7) Vero che NI HO ha svolto attività di agenzia in favore di per tutta la durata del rapporto iniziato nel 2011 con Fwco e proseguito, senza interruzioni, nel 2012 con NI . CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 8) “Vero che i rapporti tra e erano gestiti dal socio ”. Controparte_1 CP_1
Testi: Testimone_1
9) “Vero che il socio è sempre stato escluso dalla gestione del cliente G&G”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 10) “Vero che ha sempre avuto come interlocutore nel rapporto con Controparte_1 tale SI.ra ”. Tes_1
Testi: Testimone_1
11) “Vero che Gold&Gold Srl, sono società facenti parte del medesimo gruppo CP_2 CP_2
e per le quali NI HO ha indistintamente e contemporaneamente lavorato dal 2011”.
Testi: Testimone_1
12) “Vero che tutte le indicate società sono riconducibili ad un'unica persona, ossia tale SI.ra ”. Tes_1
Testi: Testimone_1 pagina 3 di 12
Contr 13) “Vero che Gold&Gold, e espletano la medesima attività di commercio di scarpe”. CP_2
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Contr 14) “Vero che prima del trasferimento della sede a Milano, aveva la medesima sede di CP_2 Contr e tuttora ha unità locali in Sesto Fiorentino in Via Danubio ed in Via Senna, ove si trova la .
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
15) “Vero che per NI HO le tre ragioni sociali sono sempre stata un'unica entità commerciale”.
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
16) “Vero che prima della sottoscrizione del contratto di agenzia del settembre 2019, CP_2 effettuava dei versamenti previdenziali ad ” (si mostri al teste il doc.to n. 15-bis). CP_3
Testi: Testimone_1
17) “Vero che i dissidi tra i soci e erano nati in quanto quest'ultimo, che gestiva in esclusiva CP_1 CP_1 il rapporto con G&G, teneva un comportamento di favore nei confronti della stessa, atto invece a danneggiate . Controparte_1
Testi: Testimone_1 Contr 18) “Vero che il SI. aveva sempre omesso di formalizzare contrattualmente il rapporto con CP_1 fino al 2019, quando il SI. venuto a conoscenza della situazione che gli era stata sottaciuta dal CP_1 socio, esigeva che il contratto venisse stipulato”.
Testi: Testimone_1 Contr 19) “Vero che il SI. accettava che effettuasse il pagamento delle provvigioni in modo CP_1 difforme rispetto a quanto previsto dal contratto”.
Testi: Testimone_1 Contr 20) “Vero che il SI. accettava che effettuasse il pagamento delle provvigioni sempre in CP_1 ritardo rispetto alle tempistiche contrattualmente pattuite”.
Testi: Testimone_1
21) “Vero che il SI. si opponeva a qualsiasi azione che il socio cercava di porre in essere CP_1 CP_1 nei confronti di G&G al fine di tutelare gli interessi di NI HO”.
Testi: Testimone_1
22) “Vero che, pertanto, G&G aveva tutto l'interesse a mantenere il rapporto con e con Controparte_1 il socio , posto il comportamento di favore che lo stesso teneva nei suoi confronti”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 23) “Vero che il socio chiedeva invece a il rispetto delle condizioni contrattuali sia in termini CP_1 di percentuali provvigionali, che si tempistiche di pagamento e chiedeva altresì la regolarizzazione del periodo pregresso, nell'interesse di NI HO”. Testi: Testimone_1
24) “Vero che G&G, avendo sempre fatto ciò che voleva con il socio , non gradiva il comportamento CP_1 del socio e, pertanto, recedeva dal contratto”. CP_1
Testi: Testimone_1 Contr 25) “Vero che i dissidi tra i soci erano privi di valenza nel recesso esercitato da unicamente riconducibile al fatto che la stessa era restia ad adeguarsi al rispetto delle condizioni contrattuali”.
Testi: Testimone_1 Contr 26) “Vero che ha sempre svolto la propria attività in favore di senza mai incorrere Controparte_1 in inadempimenti, come comprovano le fatture emesse anche successivamente all'intervenuto recesso”. pagina 4 di 12
Testi: Testimone_1 Contr Contr 27) “Vero che successivamente al recesso esercitato da nel mese di maggio 2022, la proseguito la collaborazione con il socio ”. CP_1
Testi: , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
28) “Vero che il giorno 5/4/2023 il SI. ha esposto, presso la sede di NI il CP_1 CP_1 campionario di G&G da presentare ai clienti”.
Testi: Testimone_1
29) “Vero che in data 6/2/2023 il SI. ha erroneamente inviato sulla e-mail condivisa di NI CP_1
HO un ordine del Centro Calzaturiero per . CP_2
Testi: Testimone_1
30) “Vero che il SI. è tuttora socio di e lavora per . CP_1 Controparte_1 CP_2
Testi: Testimone_1
31) “Vero che il contratto sottoscritto nel settembre 2019 tra G&G e era privo di Controparte_1 indicazione della zona ed era privo di esclusiva”. Testi: Testimone_1
32) “Vero che, in assenza di esclusiva, l'agente plurimandatario può espletare attività nel medesimo settore merceologico per più case mandanti”.
Testi: Testimone_1
33) “Vero che NI espleta attività di agenzia unicamente nel settore delle calzature e degli CP_1 accessori”. Testi: Testimone_1
34) “Vero che (e prima Fwco) ha sempre e solo operato nel settore delle calzature e Controparte_1 degli accessori”.
Testi: Testimone_1
35) “Vero che sul mercato è noto il fatto che operi solo nel settore delle calzature e degli Controparte_1 accessori”.
Testi: , . Testimone_2 Testimone_3
36) “Vero che era un cliente gestito da . Parte_1 Controparte_1
Testi: Testimone_1
37) “Vero che G&G ha liquidato le provvigioni a NI HO in modo erroneo rispetto alle percentuali contrattualmente previste”.
Testi: Testimone_1
38) “Vero che per il cliente era stata concordata una percentuale provvigionale del 4% mentre CP_4 Contr invece liquidava il 3%”. Testi: Testimone_1
39) “Vero che per altri clienti la percentuale contrattuale minima del 3% prevista dal contratto, veniva ridotta unilateralmente da G&G al 2%”.
Testi: Testimone_1 Contr 40) “Vero che il socio , venuto a conoscenza dei suddetti inadempimenti, li contestava a . CP_1
Testi: Testimone_1
pagina 5 di 12
Contr 41) “Vero che le scarpe riprodotte dal doc.to n. 4 prodotto da (che si mostra al teste) sono prive di segni indentificativi, di marchi e di un qualsivoglia riferimento in merito alla collezione alla quale appartengono. Dica il teste se riconosce dette scarpe”.
Testi: , . Testimone_2 Testimone_3
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i SInori:
- , c/o Believe IT Srls, Viale dell'Industria n. 38, 37135 Verona;
Testimone_2
- c/o Via del Naviglietto n. 4, 27023 Molino del Conte (Pv); Testimone_1 Controparte_1
- , c/o Ma. , Via Dolcetta n. 14, 09122 Cagliari. Testimone_3 CP_5
Si chiede l'ammissione di CTU Contabile per la determinazione delle spettanze di fine mandato e del corretto computo delle provvigioni.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito ordini alla convenuta la produzione in giudizio delle fatture emesse ai clienti, dal 2011 al 2022, in base alle quali sono state calcolate le provvigioni, fatture chieste in più occasioni da e mai fornite, nonostante ciò rappresenti uno specifico obbligo della casa Controparte_1 mandante.
Ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
- capitolo 1: documentale;
sono stati prodotti, quale doc.to n.
3-ter, i contratti con i tre sub agenti;
- capitoli 2 e 3: circostanze non contestate;
- capitolo 4: documentale;
peraltro, il doc.to n. 35 dimostra che le contestazioni sugli estratti conto sono iniziate nel 2021 e non nel 2022;
- capitolo 5: irrilevante, considerando che il contratto in essere tra le parti era plurimandatario e senza vincolo di esclusiva.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi:
- , c/o Believe IT Srls, Viale dell'Industria n. 38, 37135 Verona;
Testimone_2
- . c/o Ma. Via Dolcetta n. 14, 09122 Cagliari. Testimone_3 CP_5
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale richiesto da controparte, si eccepisce l'inammissibilità dei relativi capitoli.
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ecc.mo tribunale di Milano, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa che precede NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande formulate da alle lettere b), c), d) e), f) g) e h) perchè Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate in via economica da previo accertamento della violazione da parte di Controparte_1 quest'ultima degli artt. 1743 c.c. e 1746 c.c. e dell'art. 3 dei contratti di agenzia, compensare l'importo che dovesse essere condannata a pagare, con la somma di € 50.000,00 o quella diversa Controparte_2 pagina 6 di 12 maggiore o minore somma che risulterà provata anche in corso di causa e/o comunque da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione delle citate norme e pattuizioni;
- IN OGNI CASO condannare ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_2 da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insiste nelle richieste in via istruttoria formulate nelle memorie depositate in atti ed in particolare nella prova testimoniale e nell'interrogatorio formale sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c. e nella controprova dedotta nella memoria di replica 183 comma VI n. 3 c.p.c.
pagina 7 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice ha agito in giudizio in forza del contratto di agenzia stipulato con la convenuta chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute in esito alla cessazione del rapporto, in particolare ha chiesto che si accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto agenziale inter partes dal 1.1.2011, regolarizzato contrattualmente solo in data 22.9.2019; che si accertasse e dichiarasse l'illegittimità del recesso operato da in base alla clausola risolutiva CP_2 espressa, prevista dall'art. 12 del contratto del 22.9.2019 e, altresì, l'inesistenza della giusta causa di recesso;
che si accertasse e dichiarasse che le indennità di fine mandato sarebbero da liquidarsi sulla base dei criteri previsti dal codice civile, in quanto disciplina più favorevole all'agente rispetto a quella prevista dall'AEC applicabile (commercio) e, solo in subordine, sulla base di quest'ultima, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento verso l'attrice di € 159.207,97, a titolo di indennità di cessazione ex art. 1751 C.C. maturata dall'1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022), di €
14.165,09, a titolo di Firr non versato ad dal 1/1/2011 alla data del recesso (4/5/2022); di € CP_3
82.253,58, a titolo di mancato preavviso, maturato con decorrenza dal 1/1/2011. Ha allegato a sostegno di avere stipulato con la controparte un contratto di agenzia in data 22.9.2019 (cfr. doc.to n. 2) riguardante gli affari conclusi per il tramite dell'attività diretta di essa in qualità di agente, contenente la previsione di un compenso provvigionale variabile ed un altro contratto sempre di agenzia (doc.to n.
3-bis) prevedente un diverso importo provvigionale (12%) per il cui espletamento l'attrice si era avvalsa di tre sub agenti ( a Controparte_6 Controparte_7 responsabilità limitata semplificata e MA. , con i quali erano stati stipulati i Controparte_8 relativi contratti (doc. n.
3- ter). Effettivamente però il rapporto tra le due compagini aziendali risalirebbe al 2011 (iniziato con e proseguito, senza soluzione di continuità, con CP_9 CP_1
e sarebbe stato regolarizzato solo nel 2019. L'attività sarebbe proseguita sino al recesso
[...] esercitato dalla convenuta ai sensi dell'art. 12 del contratto, alla luce di asseriti gravi dissidi interni e del presunto svolgimento di attività in diretta concorrenza della preponente. E invece il recesso non sarebbe connotato dalla giusta causa e sarebbe stato strumentale all'intenzione della preponente di non corrispondere le indennità di fine mandato e di proseguire l'attività con il socio , infatti sarebbe CP_1 successivamente emerso che quest'ultimo, a seguito del recesso esercitato dalla preponente, ebbe a proseguire l'attività in favore di quest'ultima e proprio questa sarebbe stata la ragione del recesso esercitato dalla mandante.
Si è costituita la società la quale in via preliminare ha aderito alla indicazione Controparte_2 del giudice competente da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nel merito ha contestato la sussistenza di un unico rapporto contrattuale perché il rapporto precedentemente instaurato sarebbe intercorso che un soggetto giuridico distinto dall'attrice, ovvero con la società posta in CP_9 liquidazione con cessazione della propria attività, ciò sarebbe provato da tutta la documentazione prodotta in atti, pertanto la fondatezza delle pretese creditorie della controparte dovrebbe essere effettuata solo in considerazione dei contratti stipulati in data 22.9.2019; la cessazione del rapporto di agenzia sarebbe derivata dal venire meno del rapporto fiduciario con l'agente, come correttamente pagina 8 di 12 comunicato a quest'ultimo in occasione del recesso, in particolare a causa di un grave conflitto interno tra i due soci dell'agente, con coinvolgimento della preponente, destinataria di continue missive di legali incaricati da un socio e revocate dall'altro socio, con grave pericolo della stessa sopravvivenza della società agente, al punto che nel mese di giugno 2022 il Tribunale di Pavia aveva provveduto alla revoca dell'amministrazione disgiunta dei due soci attribuendo il potere di rappresentanza al solo sig.
; il dissidio tra i soci avrebbe trovato la sua principale causa nella gestione della cassa della CP_1 società con ripercussioni anche nei rapporti con e il conseguente venir meno della CP_2 necessaria fiducia verso l'agente. Il contratto pertanto sarebbe stato risolto ai sensi dell'art. 12 del contratto anche in considerazione della violazione dell'obbligo di buona fede e di lealtà da parte dell'agente, la giusta causa del recesso si sarebbe concretizzata anche in considerazione dello svolgimento da parte dell'agente di attività per imprese in diretta concorrenza con la preponente. Ha contestato il quantum delle richieste di pagamento G&G sia perché le indennità di fine mandato non sarebbero dovute in ragione della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'agente, sia perché le provvigioni richieste sarebbero del tutto non dovute perché non riferibili alla società agente ma ad un distinto soggetto giuridico. Ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna di essa al risarcimento del danno anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita con c.t.u. tecnico - contabile e all'esito è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024.
Esposte prospettazioni e domanda si esamina la fattispecie in decisione.
La società attrice ha agito in forza di un contratto di agenzia stipulato con la convenuta il
22.9.2019 chiedendo il pagamento di somme a titolo di indennità e di provvigioni in esito alla cessazione del rapporto contrattuale. Le somme sono state richieste sul presupposto dell'avvenuta conclusione di fatto del contratto in epoca antecedente alla stipulazione in forma scritta, ovvero dal
2011, e in considerazione dell'insussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente.
La prima questione da risolvere è quella relativa al dies a quo dal quale ritenere perfezionatosi il contratto di agenzia tra le parti.
Nel caso concreto il contratto deve ritenersi validamente concluso in data 22.9.2019 e solo da tale data possono effettuarsi i calcoli ai fini del quantum da riconoscersi – in tesi- in favore dell'agente.
Ciò per due ordini di ragioni: in primis per una ragione formale che trova il suo fondamento nell'art. 1742 2 c., c.c.: nel nostro ordinamento vige il principio della necessità della forma scritta del contratto di agenzia ai fini probatori, con il diritto irrinunciabile da parte di ciascun contraente di ottenere dall'altra parte un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. In applicazione di tale principio il contratto di agenzia può essere validamente stipulato oralmente ma la prova in giudizio della sua esistenza dev'essere data per iscritto essendo peraltro preclusa la prova per testimoni.
Giungendo al caso di specie, l'attrice sulla quale, in base al criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava il relativo onere, nel presente giudizio avrebbe dovuto dare la prova dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto in forza del quale ha chiesto al Tribunale il corrispettivo per prestazioni rese e per indennità non corrisposte. Non può invece accedersi alla tesi della presunta continuità aziendale perché i documenti che dovrebbero provare tale assunto (cfr. doc.
4- pagina 9 di 12 15) dell'attrice riguardano entità giuridiche che hanno una soggettività del tutto distinta rispetto a
[...]
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che la società è stata posta in CP_2 CP_9 liquidazione con cessazione della propria attività, la società aveva quale Parte_3 amministratrice unica la sig.ra e la società il sig. (cfr. docc. 1 e 2 CP_10 CP_2 Persona_1 convenuta) soggetti non riconducibili in alcun modo alle persone fisiche che hanno agito nell'ambito del contratto stipulato tra e la preponente convenuta in giudizio. Controparte_1 CP_2
Ulteriore questione - dirimente ai fini del decidere - è quella relativa all'accertamento del tipo di recesso utile ai fini della risoluzione del rapporto di agenzia, se cioè sia valido ed efficace il recesso per asserita giusta causa esercitato dalla preponente ai sensi dell'art. 12 del contratto. Se infatti sussistesse Contr in concreto la giusta causa del recesso esercitato da come chiarito dal c.t.u., null'altro sarebbe dovuto in favore dell'agente.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. civ.
4.06.2008 n. 14771; nello stesso senso: Cass. civ. 26.05.2014 n. 17728; Cass. civ.
5.06.2017 n.
152). Tuttavia nel caso concreto la stessa allegazione del fatto integrativo della giusta causa del recesso da parte della preponente non sembra rientrare in alcuna casistica, né in sè essere valutato rilevante per giustificare la conclusione del rapporto contrattuale su impulso della mandante.
Sul punto infatti l'allegazione della preponente del fatto che integrerebbe la giusta causa del recesso appare smentirne la ricorrenza in concreto: essa ha infatti allegato che il venir meno del rapporto fiduciario con l'agente sarebbe consistito: a) nella sussistenza di gravi dissidi esistenti tra i soci di b) nell'esistenza di comportamenti contrari alla buona fede e di diretta Controparte_1 concorrenza da parte dell'agente con gli interessi della preponente.
Gli atti di causa non suffragano tale tesi della convenuta e non convincono il Giudicante dell'effettiva sussistenza di una causa legittimante il recesso della preponente. Invero dalla documentazione prodotta non è revocabile in dubbio la sussistenza dei gravi dissidi tra i soci, ma anche di una condotta poco trasparente intrattenuta da uno di essi proprio in accordo con la società convenuta: nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Pavia del 25.6.2022 (confermata in sede di reclamo innanzi al
Collegio in data 3.8.2022, cfr. docc. 22 e 22 bis) nell'ambito del procedimento d'urgenza promosso presso per la revoca del sig. dalla facoltà di amministrare la società attrice, si dà atto di una serie CP_1 di comportamenti illeciti tenuti da quest'ultimo, suscettibili di valutazione anche ai sensi dell'art. 2259
c.c., non solo di utilizzazione della cassa sociale per spese personali ma anche di verosimili accordi collaterali con la società convenuta, persino dopo la comunicazione del recesso da quest'ultima esercitato nei confronti di Controparte_1
pagina 10 di 12 Premesso che la qualificazione giuridica del tipo di recesso valido ai fini della risoluzione del rapporto spetta al Giudice di merito, deve ritenersi che nel caso di specie essa difetti del tutto, perché nulla ha provato la convenuta sul presunto nesso di causa tra i dissidi interni alla società agente e i riflessi nell'ambito dell'attività da essa svolta per suo conto, ma neanche in merito alla presunta sussistenza di condotte di concorrenza poste in essere ai suoi danni.
Deve pertanto accertarsi che il contratto si è risolto a seguito del recesso ad nutum esercitato dalla preponente.
In punto quantum debeatur, per la soluzione della controversia deve farsi integrale riferimento alla consulenza tecnico-contabile, redatta secondo metodo logico rigoroso e ineccepibile ed esposta con linguaggio chiaro e preciso.
a. Spettanze per indennità ex art. 1751 c.c.
I presupposti ex art. 1751 c.c. perché venga riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto sono che “all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti (…)”. Dall'analisi della documentazione versata in giudizio da parte del c.t.u. si evince che nulla possa essere riconosciuto all'attrice per questo titolo per l'assenza agli atti di documentazione che consenta di valutare la presenza e le caratteristiche della clientela della preponente al momento del conferimento dell'incarico all'agente nella medesima zona, e dall'altro di verificare il permanere di sostanziali vantaggi in capo alla mandante in epoca successiva alla conclusione del rapporto, come osservato dal c.t.u.
b. Spettanze per indennità sostitutiva del preavviso.
Stante quanto osservato dal c.t.u. in considerazione del rapporto a tempo determinato e dell'effettiva prosecuzione del rapporto persino oltre la data del recesso deve ritenersi, in applicazione dell'art. 1750 c.c., che il contratto si sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, con diritto dell'agente a percepire l'indennità calcolata dal c.t.u. con riferimento al periodo 22.9.2019-4.5.2022 pari alla somma di 43.066,94 euro.
c. spettanze per provvigioni.
Sul punto il c.t.u. ha calcolato una somma per differenze provvigionali pari a 3.601,87 euro.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda dovrà condannarsi la convenuta, per il titolo dedotto in giudizio, al pagamento verso l'attrice della somma complessiva di 46.669 euro, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, come da dispositivo.
Quanto sopra sposto consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione ed è sufficiente al rigetto integrale di ogni domanda proposta in via riconvenzionale nell'interesse della convenuta, come da dispositivo.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza, come da dispositivo, in considerazione del limite in cui è stata accolta la domanda.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento verso l'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di 46.669 euro, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 14.103 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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