CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2023, n. 42596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42596 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BD MA DA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, 43 persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicava a BD MA DA la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 1.000 di 1/ 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 42596 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/09/2023 multa in relazione ai reati di cessione e detenzione a fini di spaccio di diversi tipi di sostanze stupefacenti (eroina, morfina cocaina), fatti commessi il 15 gennaio 2023. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 73, comma 7 - bis, d.P.R. 309 del 1990, la confisca del denaro trovato indosso all'imputato. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di BD MA DA ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7 - bis, d.P.R. 309 del 1990 per l'avvenuta confisca di euro 375,00, eccedente gli euro 20 della cessione, unico provento del delitto, senza che vi fosse la prova dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata è facoltativa e non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 3. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, a sensi dell' art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990 della somma di C 375 in relazione al reato di cessione e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dando atto che: a) CO GO, come da lui stesso dichiarato, aveva appena acquistato una dose per la somma di C 20; b) nell'interrogatorio di garanzia l'imputato aveva ammesso l'addebito «affermando di ricorrere allo spaccio quale forma di sostentamento». Infatti, il ricorrente era stato arrestato immediatamente dopo la cessione, in cambio di una somma di denaro, di un involucro di eroina a favore del citato acquirente. L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti trattandosi del reato per cui si procede, non sono invece confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né come prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. 4, n. 33930 dell' 11/05/2023, Loffredo, non massimata;
Sez. 3, n. 34609 del 17/05/2022, Marrone, non rnassimata e Sez. 6, n. 55852 di 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Quindi il giudice sottopone legittimamente a confisca facoltativa il denaro che costituisce il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti quando emerga un nesso diretto di pertinenzialità con l'illecito che, rei caso di specie, è limitato alla somma di C 20 in quanto l'acquirente ha riferito di avere pagato poco prima detta cifra ad BD MA DA per la cessione dell'eroina a cui gli operanti avevano assistito, tanto da farne seguire l'arresto del ricorrente. Riguardo, invece, ai residui C 355,00 la sentenza impugnata si limita a richiamare l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 dando atto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato di vivere dello spaccio, senza considerare che nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è confiscabile solo il denaro, trovato in possesso dell'imputato, che costituisca il diretto vantaggio economico del delitto per cui si procede e non anche quando sia il frutto di presumibili pregresse condotte di spaccio. 4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 355, che revoca, disponendone l'immediata restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 355, che revoca, disponendo l'immediata restituzione di tale somma all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, 43 persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicava a BD MA DA la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 1.000 di 1/ 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 42596 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/09/2023 multa in relazione ai reati di cessione e detenzione a fini di spaccio di diversi tipi di sostanze stupefacenti (eroina, morfina cocaina), fatti commessi il 15 gennaio 2023. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 73, comma 7 - bis, d.P.R. 309 del 1990, la confisca del denaro trovato indosso all'imputato. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di BD MA DA ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7 - bis, d.P.R. 309 del 1990 per l'avvenuta confisca di euro 375,00, eccedente gli euro 20 della cessione, unico provento del delitto, senza che vi fosse la prova dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata è facoltativa e non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 3. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca, a sensi dell' art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990 della somma di C 375 in relazione al reato di cessione e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dando atto che: a) CO GO, come da lui stesso dichiarato, aveva appena acquistato una dose per la somma di C 20; b) nell'interrogatorio di garanzia l'imputato aveva ammesso l'addebito «affermando di ricorrere allo spaccio quale forma di sostentamento». Infatti, il ricorrente era stato arrestato immediatamente dopo la cessione, in cambio di una somma di denaro, di un involucro di eroina a favore del citato acquirente. L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, dato dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È dunque certamente ammessa la confisca del denaro provento della vendita di sostanze stupefacenti trattandosi del reato per cui si procede, non sono invece confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né come prodotto, profitto o prezzo del reato (Sez. 4, n. 33930 dell' 11/05/2023, Loffredo, non massimata;
Sez. 3, n. 34609 del 17/05/2022, Marrone, non rnassimata e Sez. 6, n. 55852 di 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Quindi il giudice sottopone legittimamente a confisca facoltativa il denaro che costituisce il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti quando emerga un nesso diretto di pertinenzialità con l'illecito che, rei caso di specie, è limitato alla somma di C 20 in quanto l'acquirente ha riferito di avere pagato poco prima detta cifra ad BD MA DA per la cessione dell'eroina a cui gli operanti avevano assistito, tanto da farne seguire l'arresto del ricorrente. Riguardo, invece, ai residui C 355,00 la sentenza impugnata si limita a richiamare l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 dando atto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato di vivere dello spaccio, senza considerare che nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è confiscabile solo il denaro, trovato in possesso dell'imputato, che costituisca il diretto vantaggio economico del delitto per cui si procede e non anche quando sia il frutto di presumibili pregresse condotte di spaccio. 4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 355, che revoca, disponendone l'immediata restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 355, che revoca, disponendo l'immediata restituzione di tale somma all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2023