Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3955
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, richiamando la propria giurisprudenza che considera la norma non irragionevole né lesiva dei principi costituzionali invocati. La disposizione mira a garantire la consapevolezza dell'imputato riguardo all'impugnazione e il suo coinvolgimento nel processo, prevedendo correttivi come l'ampliamento dei termini per impugnare e la restituzione nel termine. La distinzione tra difensore di ufficio e di fiducia è giustificata dalla diversa natura del rapporto professionale e dalla presunzione di conoscenza del processo in caso di nomina fiduciaria. La posizione della parte civile non è equiparabile a quella dell'imputato.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulla non applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La questione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio

    La questione è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3955
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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