Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2025, proposto da
-OMISSIS- Avv. in qualità di A.D.S. di -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Fabbri Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec il -OMISSIS-, del Capo del Dipartimento del Servizio di Comunità del Comune di Rimini di rigetto delle istanze di cui alla diffida inviata nell'interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- con pec del -OMISSIS-, fra le quali la richiesta della ricorrente di predisporre il progetto di vita ex art.14 Legge n.328/2000 in favore della beneficiaria di A.d.S. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto di -OMISSIS- -OMISSIS- di ottenere dal Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, l'erogazione del servizio pubblico consistente nella predisposizione del progetto di vita per persona disabile grave ex art.14 Legge n. 328/2000 e nella concessione delle prestazioni e degli interventi assistenziali ad esso connessi, in riferimento ai quali è stata illegittimamente negata la competenza del Comune di Rimini, e conseguentemente per la declaratoria di spettanza del Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, di accogliere e provvedere in ordine alla sopraindicata istanza;
nonché per la condanna del Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa SS NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Avv. -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS- -OMISSIS-, in virtù del decreto di nomina del Giudice Tutelare di Rimini del -OMISSIS- R.G., autorizzata con provvedimento del Giudice Tutelare di Rimini in data -OMISSIS-, ha agito in giudizio per l’annullamento, previa sospensiva cautelare, del provvedimento prot. -OMISSIS-, trasmesso via pec il -OMISSIS-, del Capo del Dipartimento del Servizio di Comunità del Comune di Rimini, di rigetto delle istanze di cui alla diffida inviata con pec del -OMISSIS-, contenente richiesta di predisporre il progetto di vita ex art. 14 Legge n. 328/2000 in favore della beneficiaria -OMISSIS- -OMISSIS-, riconoscendo le prestazioni e gli interventi assistenziali connessi; la ricorrente ha chiesto altresì la condanna del Comune di Rimini al risarcimento del danno ingiusto arrecato dagli atti impugnati, da liquidarsi anche in via equitativa.
In fatto ha allegato che -OMISSIS- -OMISSIS- è affetta sin dalla nascita dalla malattia genetica rara denominata “Sindrome di Charge” a causa della quale presenta anomalie multiple, fra cui sordità e cecità, ritardo della crescita e dello sviluppo e autismo, sicché i genitori, dopo averla riconosciuta e registrata all’anagrafe del loro Comune di residenza (Civitanova Marche), a distanza di due mesi dalla nascita hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di Ancona di dichiararne lo stato di abbandono.
Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha proceduto, disponendo con provvedimento -OMISSIS- “ l’affido a tempo indeterminato della minore -OMISSIS- -OMISSIS- all’Associazione -OMISSIS- presso la casa famiglia -OMISSIS- ” e ordinando “ alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale “-OMISSIS-” di Ancona di consegnare la minore -OMISSIS- -OMISSIS- all’assistente sociale -OMISSIS- in servizio presso codesto Ospedale redigendo verbale di consegna da inviare a questo Tribunale ”, stante il ricovero in ospedale dal giorno della nascita sino al giorno della consegna da parte dell’assistente sociale in servizio presso l’ospedale alla famiglia affidataria dell’Associazione -OMISSIS- di Rimini.
Con provvedimento -OMISSIS- il Tribunale per i minorenni di Ancona “ Rilevato che i genitori hanno rinunciato alla minore in considerazione delle sue condizioni di salute ed hanno espressamente acconsentito alla dichiarazione di adottabilità ”, ha dichiarato lo stato di adottabilità di -OMISSIS- -OMISSIS-, nominando tutore la Dott.ssa -OMISSIS-.
Al compimento della maggiore età di -OMISSIS-, la madre della casa famiglia presso cui era inserita la ragazza, ha presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno al Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, che con Decreto -OMISSIS- ha individuato l’avv. -OMISSIS-.
-OMISSIS- -OMISSIS-, priva della famiglia di origine e mai adottata, dall’età di quattro mesi ha sempre vissuto e vive tutt’ora a Rimini presso una casa famiglia dell’Associazione Comunità -OMISSIS-: inizialmente nella casa famiglia “-OMISSIS-” gestita dai signori -OMISSIS-, e dall’11/11/2022 nella casa famiglia “-OMISSIS-” gestita dai signori -OMISSIS- sita a Rimini in via -OMISSIS-; dal 23/05/2003 -OMISSIS- ha nel Comune di Rimini anche la residenza anagrafica.
La disponibilità dell’Associazione Comunità -OMISSIS- ad accogliere -OMISSIS- al termine del suo percorso scolastico, anche presso una struttura diurna gestita da una cooperativa sociale promossa dall’associazione stessa, ha consentito alla ragazza di frequentare dall’1/09/2013 il centro diurno socio-riabilitativo “-OMISSIS-” sito a Santarcangelo di Romagna (RN) e gestito da “-OMISSIS-”, dove vengono accolte persone adulte con disabilità, non autosufficienti e/o autonome per le quali non è possibile prevedere una forma di inserimento al lavoro, né normale, né protetto, per svolgere, con il supporto di educatori e psicologi, diverse attività per migliorare le proprie abilità e il proprio benessere.
Al pagamento della retta per l’inserimento di -OMISSIS- nella casa famiglia ha sempre provveduto e provvede tutt’ora senza contestazioni il Comune di Civitanova Marche, quale Comune di residenza al momento dell’inserimento nella casa famiglia, mentre la retta del centro diurno socio-riabilitativo è stata pagata dal Comune di Civitanova fino ai 18 anni della ragazza, ed oggi, su autorizzazione del Giudice Tutelare di Rimini, l’A.d.S. versa spontaneamente una quota in compartecipazione delle spese, con riserva di ripetizione delle somme che dovessero risultare non dovute.
Per le condizioni psico-fisiche che presenta, l’INPS ha riconosciuto a -OMISSIS- -OMISSIS-: a. la condizione di cecità assoluta, con Verbale Sanitario della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità in data -OMISSIS-, trasmesso con Comunicazione del -OMISSIS- e ricevuto il -OMISSIS-; b. la condizione di handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3, Legge 104/1992, con Verbale Sanitario della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap in data -OMISSIS-, trasmesso con Comunicazione del -OMISSIS- e ricevuto il -OMISSIS-; c. l’invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con Verbale Sanitario della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità in data -OMISSIS-, trasmesso con Comunicazione del -OMISSIS- e ricevuto il -OMISSIS-; d. la condizione di sordità profonda bilaterale, con Verbale Sanitario della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità in data -OMISSIS-, trasmesso con Comunicazione del -OMISSIS- e ricevuto il -OMISSIS-.
A seguito delle visite sostenute presso le Commissioni Mediche INPS e dell’esito degli accertamenti effettuati, con PEC inviata al Comune di Rimini in data -OMISSIS- (-OMISSIS-), nonché all’AUSL della Romagna e al Servizio Disabili del Comune di Rimini, la ricorrente ha diffidato il Comune di Rimini e l’AUSL della Romagna, a: “ cessare ogni comportamento in violazione delle norme, sia nazionali che sovranazionali, volte a garantire il pieno esercizio di tutti i diritti fondamentali e una piena partecipazione alla vita di comunità della signorina -OMISSIS- -OMISSIS-, persona con grave disabilità complessa in stato di bisogno; consentire alla signorina -OMISSIS- -OMISSIS- l’accesso ai propri servizi sociali, sanitari e/o socio-sanitari e al sistema integrato di interventi e servizi; procedere alla valutazione multidimensionale della signorina -OMISSIS- -OMISSIS-; prendere in carico la signorina -OMISSIS- -OMISSIS- presso i propri servizi sociali, sanitari, e/o servizi integrati; garantire alla signorina -OMISSIS- -OMISSIS- il diritto di avere il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ai sensi dell’art.14 L.328/2000 e dell’art.2, comma 2 lett. c), L.227/2021, che qui si richiede formalmente; garantire alla signorina -OMISSIS- -OMISSIS- le prestazioni, i servizi e i sostegni necessari, ivi comprese la permanenza nella casa famiglia in cui vive e la frequentazione del centro diurno socio-riabilitativo ”.
A fronte del silenzio della Pubblica Amministrazione per oltre cinque mesi, in data 18/04/2025 la ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma nelle more del deposito del ricorso notificato, in data 7/5/2025, il Capo Dipartimento dei Servizi di Comunità del Comune di Rimini ha trasmesso il provvedimento prot. -OMISSIS- col quale ha disposto: “ Sulla scorta delle disposizioni contenute all’art.6, comma 4 della Legge 328/2000 e confermate dall’articolo 4, comma 4 della Legge Regionale n.2/2003, la registrazione anagrafica presso una struttura residenziale socio sanitaria non determina, in capo al Comune nel cui territorio ha sede la struttura, la traslazione degli oneri e dei compiti assistenziali i quali permangono in capo all’ultimo Comune di residenza. Pertanto non sussistono le condizioni affinchè il Servizio Territoriale del Distretto di Rimini prenda in carico la Signora -OMISSIS- ma si resta a disposizione per una collaborazione, ad oggi mai richiesta, con i servizi a cui compete la presa in carico ”.
La ricorrente, ritenendo illegittima la decisione assunta, ha impugnato il provvedimento articolando le seguenti doglianze.
“ 1) Violazione di legge per violazione dell’art.3 Legge 5 febbraio 1992 n.104 Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 Legge 8 novembre 2000 n.328 Violazione di legge per violazione dell’art.1 comma 2 della Legge 22 giugno 2016 n.112 Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art.4 L.R. Emilia Romagna 12 marzo 2003 n.2. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Travisamento. Perplessità manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento ”.
“ 2) Violazione di legge per violazione degli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione Violazione di legge per violazione degli articoli 4, 5 e 19 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” del 13/12/2006 ratificata con Legge 3 marzo 2009 n.18 Violazione di legge per violazione dell’art.2 della Legge 1 marzo 2006 n. 67 ”.
Lamenta in sintesi la ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto a suo dire il Comune di Rimini avrebbe errato nell’applicazione della normativa vigente in materia a tutela delle persone incapaci, rifiutandosi di predisporre il progetto di vita ex art. 14 della Legge n. 328 del 2000, con erogazione delle prestazioni conseguenti in favore di -OMISSIS-, incombenti spettanti per legge al Comune di residenza, a maggior ragione nel caso in esame, atteso che la ragazza ha vissuto nel territorio riminese sin dai primi mesi di vita, trasferendovi dopo pochi anni anche la residenza, pur essendo nata nel Comune di Civitanova Marche.
Il Comune di Rimini si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati Comune di Civitanova Marche e Azienda USL della Romagna più volte coinvolti nel procedimento, nonché per tardività dell’impugnazione avendo il Comune di Rimini rappresentato la propria impossibilità alla presa in carico e alla gestione del progetto individualizzato di -OMISSIS- sin dal 2017.
Nel merito l’Ente ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, in quanto, a suo avviso, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge n. 328/2000 e dell’articolo 4 della L.R. n. 2/2003, quanto richiesto dalla ricorrente e i relativi oneri economici, sarebbero di competenza del Comune di Civitanova Marche, luogo di residenza di -OMISSIS- al momento del ricovero nella struttura.
Con ordinanza -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta in ricorso, così motivando: “ Rilevato che è impugnato il diniego del Comune di Rimini alla richiesta di predisporre il progetto di vita ex art. 14 Legge n. 328 del 2000 in favore della beneficiaria -OMISSIS- -OMISSIS- motivato sulla asserita incompetenza del Comune di Rimini; Rilevato che, pacificamente, dalla documentazione prodotta e non contestata la ricorrente risiede, quantomeno dal 23/05/2003, come risulta dalla rilevazione agrafica, nel Comune di Rimini, prodotta in atti; Rilevato che ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo del 03/05/2024 - N. 62, l’istanza diretta ad ottenere il progetto di vita individuale va presentata al Comune di residenza (nella fattispecie Rimini) il quale provvederà alla relativa adozione d’intesa con l’Azienda sanitaria locale, per quanto di competenza, la quale ha l’obbligo giuridico di partecipare alla suddetta elaborazione, ai sensi art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328; Ritenuto, pertanto, di ordinare al Comune di provvedere entro sessanta giorni alla predisposizione del progetto di vita ex articolo 14 della legge 328 del 2000 coinvolgendo tutte le strutture preposte ivi compresa l’Azienda Sanitaria Locale ”.
A seguito di tale ordinanza il Comune di Rimini ha predisposto il “Progetto individualizzato di vita e di cura” in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, consegnandolo in data 8.9.2025 all’Amministratore di Sostegno e, con nota -OMISSIS-, ha comunicato la presa in carico del progetto di inserimento diurno presso il -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-.
La ricorrente, stante il provvedimento sopravvenuto, ha depositato una memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere il Comune provveduto nel senso richiesto, ma l’Ente si è opposto, avendo esso dichiaratamente agito in mera ottemperanza dell’ordinanza cautelare, senza in alcun modo riconoscere la fondatezza delle avverse pretese, con conseguente necessità di una decisione nel merito del ricorso.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile.
Innanzitutto va respinta la domanda di cessata materia del contendere, avendo il Comune dichiarato di avere predisposto il progetto di vita come richiesto dalla ricorrente, solo per dare esecuzione all’ordinanza cautelare, senza alcuna adesione alle avverse pretese.
Con riguardo, invece, alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune, ne va senz’altro dichiarata l’infondatezza con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato ai fini dell’ottenimento da parte del Comune di Rimini della predisposizione del progetto di vita in favore della beneficiaria.
Invero, la ricorrente ha presentato domanda a tal fine al Comune di Rimini, ritenendolo competente a provvedere nella predisposizione del progetto di vita, a nulla rilevando quindi che tale Ente abbia invece invocato la competenza del Comune di Civitanova Marche, o che l’Azienda USL della Romagna dovesse essere coinvolta nel procedimento, non avendo i soggetti in questione alcun concreto interesse ad opporsi all’accoglimento della domanda di elaborazione del progetto di vita da parte del Comune di Rimini, come richiesto dalla ricorrente.
Né può ravvisarsi l’asserita tardività del ricorso, atteso che prima del -OMISSIS- la ricorrente non aveva mai presentato specifica domanda di predisposizione del progetto di vita e di avvio del relativo procedimento ex Legge n. 328/2000, e risultando comunque la domanda da ultimo depositata al Comune basate sulle aggiornate condizioni di salute di -OMISSIS-.
Nel merito, con riferimento al profilo della concreta predisposizione del progetto di vita e alla relativa domanda di annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Rimini, il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi dalla decisione cautelare, richiamando l’art. 23 del Decreto legislativo n. 62 del 2024, secondo cui l’istanza diretta ad ottenere il progetto di vita individuale va presentata al Comune di residenza, che nel caso in esame è pacificamente Rimini, dove -OMISSIS- peraltro vive dai prima mesi di vita.
Pertanto, il ricorso va sul punto accolto, onerandosi il Comune di Rimini della predisposizione del progetto di vita in favore di -OMISSIS-.
Quanto, invece, ai profili economici, e cioè da un lato al riparto degli oneri conseguenti all’elaborazione del predetto progetto di vita tra le diverse Amministrazioni coinvolte e dall’altro all’eventuale risarcimento dei danni e/o ripetizione delle somme versate a titolo di compartecipazione dall’amministratrice di sostegno, la domanda contenuta in ricorso va dichiarata inammissibile, non solo perché articolata in maniera generica, ma anche in quanto non notificata al Comune di Civitanova Marche ex art. 41 comma 2 del c.p.a., risultando sul punto fondata l’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Rimini, tenuto conto che in relazione a tale diverso profilo, risulta palese lo specifico interesse del Comune di Civitanova Marche a contraddire nel giudizio, al fine di evitare di doversi accollare i relativi oneri, che neppure il Comune di Rimini intende sostenere, richiamando a sostegno della propria tesi gli artt. 6 comma 4 della Legge n. 328/2000 e 4 della L.R. n. 2/2003.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va in parte accolto e in parte respinto, nei termini appena esposti.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NE | GO Di TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.