Sentenza 18 luglio 2018
Massime • 1
Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 legge 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori, ovvero l'applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2018, n. 33473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33473 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2018 |
Testo completo
33473- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1303/2018 GIACOMO PAOLONI - Presidente - CC 06/06/2018- ANDREA TRONCI R.G.N. 16101/2018 MIRELLA AGLIASTRO LAURA SCALIA ANTONIO COSTANTINI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: TI BE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2018 del Tribunale de riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, la remissione alle Sezioni Unite. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'art. art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, I. 12 luglio 1991, n. 203, l'ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in quanto partecipe 5 dell'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di frodi fiscali connesse a fatture per operazioni inesistenti ex art. 416 cod. pen. (capo 13).
1.1. Il procedimento attiene ad indagine dalle quali era emerso come MU IG fosse il principale attore e promotore di una associazione tesa alla realizzazione di un numero indeterminato di frodi fiscali portate a conclusione grazie alla creazione di società c.d. "cartiere" in territorio della provincia di Crotone, che poi aveva provveduto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di società operanti in Emilia Romagna e Lombardia che, grazie alla loro utilizzazione, abbattevano fittiziamente l'attivo in bilancio con conseguente risparmio quanto ad oneri tributari da corrispondere. L'indagine ha anche evidenziato come tale associazione, tramite il MU, costituisse strumento attraverso il quale far confluire nelle casse della associazione camorristica riconducibile alla cosca "Farao Mirincola", parte degli introiti illegali che le operazioni di emissione delle false fatture facevano conseguire al MU. Il OT, responsabile della OT GR Trasporti s.r.l., è stato ritenuto partecipe di detta associazione, specie a cagione di quanto emerso dal contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche, verifica di operazioni bancarie ed accertamenti fiscali, dal cui esame è stato ricostruito lo stabile rapporto attraverso il quale l'indagato era destinatario delle false fatture, per mezzo delle quali aveva conseguito il pareggio di bilancio della società gestita.
2. Il Procuratore ricorrente deduce i motivi di cui appresso.
2.1. Vizi di motivazione in ordine alla non ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, I. 12 luglio 1991, n. 203 con riferimento all'agevolazione mafiosa, in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto l'estensione nei confronti del partecipe della aggravante sulla base di criteri oggettivi ed in particolare anche in ipotesi di non consapevolezza della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di una associazione di stampo mafioso, ma in presenza di una situazione di ignoranza colpevole, non ha ritenuto di estenderla nei confronti del OT che, a cagione degli stretti rapporti con il verice, non versava in istato di ignoranza in ordine alla circostanza che la associazione di cui era partecipe finanziasse, tramite il MU IG quale anello di congiunzione, la cosca appartenete alla 'ndrangheta.
2.2. Violazione degli artt. 59 e 70 cod. pen. in quanto il Tribunale ha errato nell'apprezzamento dei criteri che impongono l'estensione dell'aggravante, confondendo la sua estensione soggettiva con quella oggettiva che ha ritenuto di са condividere quanto alla aggravante della agevolazione mafiosa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Un esame preliminare meritano le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale che ha evocato l'esistenza di contrasto in ordine alla sussistenza o meno, in capo al P.M. ricorrente, di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione dell'ordinanza cautelare limitatamente all'esistenza della sola aggravante con riferimento, nel caso di specie, a quella di cui all'art. art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, I. 12 luglio 1991, n. 203, al fine della sua valutazione in ordine alla ammissibilità.
2. Seppur deve confermarsi l'esistenza dell'orientamento minoritario, secondo cui è inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, dep. 2015, P.M. in proc. Papa, Rv. 262080; Sez. 6, n. 18091 del 08/03/2011, P.M. in proc. Bellavia, Rv. 250270), si ritiene di aderire all'opposto indirizzo che ne ha sancito l'ammissibilità, osservando come sia certamente sussistente in capo all'argano requirente un interesse concreto ed attuale di vedersi riconosciuta l'aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Pmt in proc. Senatore e altri, Rv. 264526; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261962; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).
3. In tale direzione milita la maggiore durata dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. che, contrariamente a quanto sostenuto dal difforme indirizzo - pur basato su solidi argomenti -, non involge un dato meramente cronologico, ma attiene alla struttura complessiva dell'ordinanza cautelare che, proprio in ragione della maggiore durata, presenta una difforme caratterizzazione sotto plurimi profili;
uno fra tutti l'impossibilità, in caso di consolidamento della imputazione per come differentemente valutata dal tribunale della cautela, di poter, alla scadenza, proporre utile ricorso - in tal caso sì carente dei requisiti di concreto ed attuale interesse che, in assenza di - 5 precedente impugnazione sul punto, sarebbe destinato certa inammissibilità. Risulta, allora, ragionevole ritenere (invertendo il ragionamento effettuato dalla giurisprudenza minoritaria) che la durata della misura cautelare attiene ad una dato attuale e concreto anche quando non sia ancora sopraggiunta la 3 scadenza, dopo la quale non può ritenersi sussistente un interesse non più attuale e concreto in quanto superato dal venir meno della misura per il fruttuoso decorso dei termini di fase.
4. Né deve essere trascurato un altro dato che consente di apprezzare la concretezza ed attualità dell'interesse in capo al ricorrente P.M. La sussistenza o meno dell'aggravante in esame ha dirette ripercussioni sulla valutazione di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che inverte la presunzione di idoneità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere in assenza di elementi indicativi di una seria riduzione di pericolosità e che impone al giudice una analitica motivazione qualora ritenga non vincibile la presunzione e l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634). Come anche confermato da questa Corte a Sezioni Unite n. 34473 del 19/07/2012, la presunzione opera anche nelle vicende cronologicamente successive alla permanenza delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186), che impedisce al pubblico ministero, nell'ambito delle vicende attinenti alla permanenza delle misure cautelari successive al provvedimento genetico della misura, di avvalersi, in difetto di fatti sopravvenuti, della suddetta presunzione, ove impugni l'omesso riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, I. 12 luglio 1991, n. 203 (in motivazione: Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261962).
5. A fronte di tali evenienze non può negarsi per il P.M. ricorrente la presenza della concretezza ed attualità dell'interesse al ripristino di un titolo cautelare al quale conseguano termini più lunghi di durata della misura in atto e maggiore solidità del quadro cautelare per come disciplinato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
6. Tanto premesso in ordine alla ritenuta ammissibilità, deve rilevarsi come il ricorso sia infondato e, conseguentemente, debba essere rigettato.
7. Il Tribunale del riesame, sulla base di valutazioni effettuate sugli elementi a disposizione, la cui consistenza, alla luce di una motivazione logica e completa, è in questa sede non sindacabile, ha ritenuto che la condotta di OT, dell'associazione a delinquere che vedeva a capo il MU IG con il quale era in 내 imprenditore emiliano, titolare della OT GR Trasporti s.r.l., partecipe contatto per l'approvvigionamento di false fatture utilizzate dall'indagato al fine di abbattere gli utili di bilancio, in alcun modo implicasse una sua consapevolezza che l'associazione, di cui è stato ritenuto partecipe, tramite il suo vertice, costituisse l'anello di congiunzione con la cosca "Farao Marincola". Il Collegio si è, infatti, espresso in termini di incolpevole ignoranza del relativo dato, significativo ai fini della estensione della aggravante di cui all'art. 7 D.L. 203/1991 della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, che ha reputato avere carattere oggettivo e, quindi, estensibile al partecipe qualora l'ignoranza di tale circostanza sia colpevole secondo la disciplina prevista dagli artt. 70 e 118 cod. pen. valutandosi l'errore di diritto in8. Ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen. cui è incorso il Tribunale come ininfluente ai fini della decisione, non avendo comunque ritenuto sussistere detta aggravante deve essere corretto quanto contenuto nell'ordinanza impugnata circa l'asserita natura oggettiva della circostanza prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modifiche, in l. 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso. Si deve ribadire il principio di diritto secondo cui, contrariamente alla condotta che si avvale delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., che ha natura oggettiva, la stessa ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta da cui deve discendere la sua non applicazione ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità (tra le tante: Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158). Deve essere escluso che detta circostanza possa essere imputata ai concorrenti a titolo di colpa in quanto, riferendosi ai motivi a delinquere, la disciplina speciale prevista dall'art. 118 cod. pen. prevale su quella generale prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335).
9. Il Collegio è consapevole di difforme ed ormai minoritario indirizzo, secondo cui l'aggravante in questione, sotto il profilo della finalità dell'agevolazione mafiosa, sia come ormai pacifico in ordine all'utilizzo del metodo mafioso a carattere oggettivo, ma deve ribadirsi come, a sostegno - della differente ricostruzione che si propugna, militi il dato testuale della norma che fa esplicito riferimento alla commissione del delitto posto in essere "al fine di agevolare l'attività" dell'art. 416 bis cod. pen., finalizzazione del reato che connota anche a livello lessicale "i motivi a delinquere e l'intensità del dolo" che coy 5 a mente dell'art. 118 cod. pen. non consente l'imputazione soggettiva della aggravante al concorrente (eventuale o necessario) nel reato senza che questi sia a conoscenza della agevolazione mafiosa realizzato per mezzo della realizzazione del delitto contestato. L'art. 118 cod. pen., infatti, per costante giurisprudenza è riferibile non solo al concorso eventuale, ma anche al reato plurisoggettivo a concorso necessario come il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. oggetto della presente decisione, essendo quello enunciato espressione di un principio generale sino a che non si rivelino in rapporto di incompatibilità strutturale con la specifica fattispecie plurisoggettiva (Cass. Sez U. n. 20 del 07/07/1984, Dantini, rv. 165423).
9. Da quanto sopra discende la non fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore ricorrente per mezzo del secondo motivo con cui si contestano i criteri attraverso i quali il Tribunale avrebbe valutato insussistente la colpa in capo al OT, essendo quanto affermato in motivazione dal Collegio della cautela certamente idoneo a ritenere, per quanto sopra detto circa la natura soggettiva della citata circostanza aggravante, assenti i requisiti minimi per la estensione in capo al partecipe della associazione. Il Tribunale ha evidenziato come fosse il MU, al vertice della associazione che aveva quale finalità la realizzazione di plurime frodi fiscali, a realizzare il collegamento con il sodalizio mafioso "Farao Marincola", versando parte degli illeciti profitti nelle casse della associazione, senza che nulla sapesse al riguardo il OT che operava in altra regione. Tale ricostruzione operata in fatto consente di ritenere che il Tribunale, a prescindere dal principio di diritto applicato e di cui enuncia la divergente giurisprudenza, faccia esplicito riferimento all'assenza di conoscenza in capo all'indagato della agevolazione mafiosa realizzata da MU IG.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 06/06/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Costantini سها Howe G DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 LUG 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZI E T I O Piera Esposito T N R E O C