Articolo 7 della Legge 20 ottobre 1949, n. 808
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 dicembre 1949
Art. 7.
Al personale che, proveniente dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia volontaria sicurezza nazionale, fu incorporato nella milizia nazionale stradale con la legge 5 maggio 1939, n. 761 , e' riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo prestato nel detto reparto di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1949