Art. 7.
Al personale che, proveniente dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia volontaria sicurezza nazionale, fu incorporato nella milizia nazionale stradale con la legge 5 maggio 1939, n. 761 , e' riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo prestato nel detto reparto di pubblica sicurezza.
Al personale che, proveniente dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia volontaria sicurezza nazionale, fu incorporato nella milizia nazionale stradale con la legge 5 maggio 1939, n. 761 , e' riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo prestato nel detto reparto di pubblica sicurezza.