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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6812 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4053 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra 2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Parte_1 C.F._1
AB (con domicilio digitale: in virtù di Email_1
procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Formia, CP_1 C.F._2
Piazza Mattei n. 39, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa, anche Per_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Clino Pompei e Luigi Pompei in virtù di procura in atti;
-Appellata –
nonché
; Controparte_2
-Appellato contumace -
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Cassino i sigg. e assumendo che questi ultimi, Parte_1 Controparte_2 in data 20/10/2013, avevano ricevuto dall'attrice, per mezzo di assegno bancario intestato alla sig.ra un prestito di Euro 30.000,00, tanto che in tale Parte_1 occasione il sig. aveva sottoscritto una dichiarazione dal seguente Controparte_2 tenore: “Io sottoscritto ricevo in prestito a titolo di cortesia la somma Controparte_2 3
di € 30.000,00 dalla sig.ra . A mezzo assegno intestato a mia moglie CP_1
Il sottoscritto s'impegna a restituire l'intera somma entro il 30 Parte_1 settembre 2014”.
Ciò nonostante, i convenuti non avevano restituito l'importo alla data pattuita, né erano valsi i numerosi solleciti verbali loro rivolti.
Pertanto, la sig.ra , con due raccomandate, inviate, rispettivamente, alla sig.ra CP_1
(regolarmente ricevuta) e al sig. (risultato trasferito), aveva formalmente Pt_1 CP_2 richiesto ad entrambi la restituzione della somma.
Stante il mancato riscontro a dette comunicazioni, con due ulteriori lettere (di cui una inviata alla sig.ra e da costei regolarmente ricevuta, e l'altra inviata al sig. Pt_1 CP_2 tornata al mittente perché risultato “irreperibile”), l'attrice aveva insistito per ottenere la restituzione dell'importo di Euro 30.000,00, invitando contestualmente i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 13272014, convertito in L. n. 162/2014.
Nonostante ciò, la sig.ra aveva omesso di rispondere anche alla suddetta Pt_1 missiva.
Da ultimo la ricorrente aveva tentato, per l'ultima volta, di definire stragiudizialmente la controversia, inviando una lettera al sig. recante la messa in mora e l'invito CP_2 alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
in tale occasione, però, secondo quanto dichiarato da il destinatario era risultato Controparte_3 trasferito, benché dal Certificato di residenza costui risultasse essere ancora residente a [...].
Pertanto, l'attrice si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria affinché, previo accertamento che il sig. e la sig.ra avevano da lei ricevuto Controparte_2 Parte_1 la somma di Euro 30.000,00, senza però provvedere alla sua restituzione, fosse disposta la loro condanna, in solido, alla restituzione di detta somma, oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. sosteneva di non aver ricevuto alcun Controparte_2 assegno dalla sig.ra , sebbene vi fosse stato un accordo con quest'ultima in CP_1 4
merito alla somma chiesta in prestito e alle modalità di restituzione, come risultava dalla sua dichiarazione del 20/10/2013; pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
Anche la sig.ra si costituiva in giudizio, contestando le asserzioni Parte_1 dell'attrice ed asserendo di non aver mai avuto rapporti nel corso degli anni con costei, di non averle mai chiesto un prestito né, tantomeno, di aver mai ricevuto da lei un assegno di Euro 30.000,00; deduceva, quindi, che il prestito era stato chiesto unicamente dal suo coniuge, sig. dal quale ormai si era separata di fatto da CP_2 almeno tre anni.
Pertanto, la sig.ra concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di Pt_1 spese processuali.
Il Tribunale dapprima disponeva il mutamento del rito in ordinario e, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisiti gli interrogatori formali dei convenuti e le prove testimoniali offerte dalle parti, con sentenza n. 470/2020 accoglieva la domanda della sig.ra , condannando i sigg. e CP_1 Controparte_2
a restituire all'attrice la somma di Euro 30.000,00, nonché a Parte_1 corrispondere alla medesima gli interessi legali (dalla proposizione della domanda sino al soddisfo) e le spese processuali.
Il Tribunale, in sostanza, dopo aver dato atto dell'avvenuta produzione, da parte dell'attrice, non solo della dichiarazione con la quale il sig. si era impegnato a CP_2 restituire la somma riportata sull'assegno, ma anche della matrice dell'assegno e della ricevuta attestante l'avvenuto suo versamento sul conto della sig.ra rilevava che Pt_1 dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unica teste escussa era emerso che la dazione dell'assegno e la sottoscrizione della dichiarazione di impegno erano avvenuti in un'unica data, alla presenza di entrambi i coniugi.
Pertanto, nel ritenere che le tesi difensive sostenute dai convenuti fossero palesemente false, il Tribunale riteneva che la sig.ra avesse prestato la somma di Euro CP_1
30.000,00 ad entrambi i coniugi, sicché entrambi erano tenuti alla sua restituzione, in solido tra loro. 5
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di censura, la sig.ra contestava sia la Pt_1 ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sia l'implicita qualificazione giuridica della vicenda cui il giudicante era pervenuto.
A dire dell'appellante, il rapporto intercorrente tra la sig.ra e il sig. che CP_1 CP_2 aveva trovato compiuta definizione nell'atto redatto e sottoscritto da quest'ultimo, era da ricondurre ad un contratto di mutuo, con conseguente applicazione della disciplina posta dagli artt. 1813 e ss. c.c., sicché l'unico obbligato alla restituzione della somma concessa a mutuo doveva ritenersi unicamente il mutuatario, e non il soggetto al quale questi aveva ceduto la somma ricevuta in prestito;
ne conseguiva che l'appellante doveva ritenersi del tutto estranea al rapporto giuridico instauratosi unicamente tra la sig.ra ed il sig. a nulla rilevando che la sig.ra avesse incassato CP_1 CP_2 Pt_1
l'assegno circolare, per di più di ignota provenienza, risultando privo di indicazioni riguardo alla causa sottostante e recando solo l'indicazione della banca emittente.
Inoltre, secondo l'appellante, la deposizione resa dal teste doveva reputarsi del tutto irrilevante, in quanto, anche ove ella avesse effettivamente ricevuto a sue mani l'assegno, ringraziando la mutuante, ciò non avrebbe potuto essere interpretato alla stregua dell'assunzione di un obbligo formale di restituzione;
inoltre la dichiarazione del teste risultava a lei inopponibile in presenza dell'atto scritto, dal quale emergeva che il prestito era stato concesso esclusivamente al sig. in ogni caso, poi, detta CP_2 testimonianza appariva come non credibile, non riuscendo a comprendersi perché, ove il prestito fosse stato fatto in favore di entrambi i coniugi, la ricevuta era stata comunque sottoscritta soltanto dal sig. CP_2
A ciò, poi, andava ad aggiungersi il fatto che detta testimonianza contrastava anche con la circostanza che la ricevuta sottoscritta dal sig. recava la data del 20/10/2013, CP_2 mentre l'assegno risultava emesso il giorno successivo, con la conseguenza che la sig.ra aveva preteso di ottenere l'impegno restitutorio ancor prima di recarsi presso CP_1
l'istituto di credito per costituire la provvista necessaria. 6
Infine, la sig.ra sosteneva che, essendo lei creditrice del proprio coniuge, Pt_1
l'intestazione a suo nome dell'assegno avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., sicché ella, quale creditore destinatario, non si era obbligata a restituire la somma ricevuta dal delegato.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la sua condanna alla restituzione della somma oggetto di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra , in via pregiudiziale, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.; inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 22/1/2021, la Corte dichiarava la contumacia del sig. Controparte_2
All'udienza del 7/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex artt. 342 c.p.c. e CP_1
348 bis c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire 7
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n.
13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello che ne occupa non incorra nella sanzione dell'inammissibilità, essendo comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che la sig.ra ha inteso muovere nei confronti Parte_1 dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che la stessa ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Per quanto concerne invece, la questione della inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa può dirsi superata, avendo la Corte, con delibazione in senso reiettivo della relativa eccezione, implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (Cass. n. 37272 /2021).
Nel merito, l'appello risulta infondato.
Premesso che nel caso in questione la somma venne pacificamente consegnata dalla sig.ra a titolo di mutuo, si osserva che il fatto che la dichiarazione di ricezione CP_1 del denaro fosse stata sottoscritta unicamente dal sig. non impedisce di Controparte_2 ritenere che esso, in realtà, fosse stato concesso a tale titolo ad entrambi i coniugi;
infatti, nel caso di specie, trattandosi di mutuo tra privati, cui non era connessa l'accensione di un'ipoteca, la forma del negozio ben poteva essere orale, mentre la dazione della somma a mezzo di assegno intestato alla sola sig.ra poteva Parte_1 ben costituire la modalità prescelta da entrambi i mutuatari per ottenere in concreto la disponibilità della somma mutuata.
Orbene, nel caso di specie, dopo aver inizialmente sostenuto di non aver mai ricevuto i
30,000,00 Euro, la sig.ra in primo grado, a fronte dell'avvenuta produzione Pt_1 della documentazione bancaria attestante l'avvenuto versamento, sul conto corrente a lei intestato, dell'assegno tratto dalla sig.ra , modificando completamente CP_1
l'impostazione difensiva inizialmente adottata ammise di conoscere la sig,ra CP_1 8
(“lavorava per un dottore ingegnere del quale ero la procuratrice legale”) e di aver ricevuto il denaro sul proprio conto corrente, assumendo, però, che si trattasse di soldi che il suo ex coniuge le doveva per dei prestiti che lei gli aveva fatto “nel corso dei 13 anni circa, ovvero anche durante il fidanzamento”.
Ciò premesso, la laconica affermazione della sig.ra circa l'esistenza di numerosi Pt_1 debiti del proprio ex coniuge nei suoi confronti è rimasta lettera morta, non essendo mai stata seguita da alcuna dimostrazione dei rispettivi crediti;
né sul punto possono essere ritenute credibili le affermazioni formulate a distanza di oltre un anno dal sig. in sede di interrogatorio formale, allorché, dopo aver sostenuto di non Controparte_2 aver consegnato alla propria moglie “un assegno di Euro 30.000,00”, affermò di essere stato suo debitore e, “per regolare i rapporti patrimoniali dare-avere, di averle consegnato la somma di Euro 30.000,00 o qualcosa in più” con soldi che aveva
“recuperato”, dichiarando di non ricordare se tale versamento fosse stato effettuato
“con assegno o bonifico” dal proprio conto corrente,
Dette affermazioni, peraltro, involgendo operazioni bancarie asseritamente intercorse tra i coniugi, avrebbero ben potuto (e dovuto) essere dimostrate documentalmente, ma nulla è stato mai provato in tal senso;
inoltre del tutto inconferente risulta il richiamo operato dall'appellante alla fattispecie della delegazione di pagamento, non risultando l'art. 1269 c.c. applicabile all'ipotesi dell'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo.
Dalla deposizione testimoniale resa dalla sig.ra residente nello stesso Testimone_1
Condominio dell'odierna appellata e presente all'incontro in questione, emerge che la stessa “vide personalmente” la signora consegnare l'assegno di Euro 30.000,00 CP_1 alla signora che lei non conosceva, e che fu la stessa sig.ra a riferirle che Pt_1 CP_1 doveva fare un piacere ai coniugi presenti, “che lei chiamò e Controparte_2 Pt_1
; inoltre la teste ha avuto modo di riferire che in quell'occasione il sig.
[...] CP_2 stava scrivendo su un foglio, che poi fu consegnato alla sig.ra , e che entrambi i CP_1 coniugi, che le erano sembrati “molto uniti ed affiatati”, ringraziarono la predetta, perché in tal modo avevano la possibilità di “finire i lavori iniziati”; infine la teste ha altresì dichiarato che la sig.ra disse alla sig.ra di non preoccuparsi, Pt_1 CP_1 perché a breve avrebbe restituito la somma. 9
Ad avviso di questa Corte, tale deposizione, così come già ritenuto dal Tribunale, dev'essere reputata pienamente attendibile, risultando estremamente circostanziata;
ne consegue che si deve ritenere che, in occasione dell'incontro, la sig.ra prestò il CP_1 denaro ad entrambi i coniugi, per la risoluzione di problemi ad essi comuni, e che essi, compartecipi della negoziazione, assunsero entrambi l'impegno di restituire l'importo loro concesso a mutuo, indipendentemente dal fatto che -verosimilmente per motivi personali- la somma fosse stata consegnata con un assegno intestato alla sola sig.ra e la dichiarazione di ricezione del titolo fosse stata sottoscritta soltanto dal di lei Pt_1 coniuge, sig. Controparte_2
Tale obiettiva realtà non può essere inficiata dal fatto che l'assegno circolare abbia recato, come data di emissione, il giorno successivo a quello della sottoscrizione della dichiarazione, dovendosi piuttosto supporre, a fronte della deposizione testimoniale, pienamente credibile, che sia stata detta dichiarazione ad essere affetta da un refuso.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sig.ra
[...]
come da dispositivo, facendo applicazione degli importi stabiliti in misura CP_1 media dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed
Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Nulla sulle spese riguardo al sig. rimasto contumace. Controparte_2
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 470/20, che conferma;
Controparte_2 10
condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado di CP_1 appello, che vengono liquidate in Euro 6.946,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4053 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra 2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Parte_1 C.F._1
AB (con domicilio digitale: in virtù di Email_1
procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Formia, CP_1 C.F._2
Piazza Mattei n. 39, presso lo Studio Legale rappresentata e difesa, anche Per_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Clino Pompei e Luigi Pompei in virtù di procura in atti;
-Appellata –
nonché
; Controparte_2
-Appellato contumace -
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Cassino i sigg. e assumendo che questi ultimi, Parte_1 Controparte_2 in data 20/10/2013, avevano ricevuto dall'attrice, per mezzo di assegno bancario intestato alla sig.ra un prestito di Euro 30.000,00, tanto che in tale Parte_1 occasione il sig. aveva sottoscritto una dichiarazione dal seguente Controparte_2 tenore: “Io sottoscritto ricevo in prestito a titolo di cortesia la somma Controparte_2 3
di € 30.000,00 dalla sig.ra . A mezzo assegno intestato a mia moglie CP_1
Il sottoscritto s'impegna a restituire l'intera somma entro il 30 Parte_1 settembre 2014”.
Ciò nonostante, i convenuti non avevano restituito l'importo alla data pattuita, né erano valsi i numerosi solleciti verbali loro rivolti.
Pertanto, la sig.ra , con due raccomandate, inviate, rispettivamente, alla sig.ra CP_1
(regolarmente ricevuta) e al sig. (risultato trasferito), aveva formalmente Pt_1 CP_2 richiesto ad entrambi la restituzione della somma.
Stante il mancato riscontro a dette comunicazioni, con due ulteriori lettere (di cui una inviata alla sig.ra e da costei regolarmente ricevuta, e l'altra inviata al sig. Pt_1 CP_2 tornata al mittente perché risultato “irreperibile”), l'attrice aveva insistito per ottenere la restituzione dell'importo di Euro 30.000,00, invitando contestualmente i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 13272014, convertito in L. n. 162/2014.
Nonostante ciò, la sig.ra aveva omesso di rispondere anche alla suddetta Pt_1 missiva.
Da ultimo la ricorrente aveva tentato, per l'ultima volta, di definire stragiudizialmente la controversia, inviando una lettera al sig. recante la messa in mora e l'invito CP_2 alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
in tale occasione, però, secondo quanto dichiarato da il destinatario era risultato Controparte_3 trasferito, benché dal Certificato di residenza costui risultasse essere ancora residente a [...].
Pertanto, l'attrice si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria affinché, previo accertamento che il sig. e la sig.ra avevano da lei ricevuto Controparte_2 Parte_1 la somma di Euro 30.000,00, senza però provvedere alla sua restituzione, fosse disposta la loro condanna, in solido, alla restituzione di detta somma, oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. sosteneva di non aver ricevuto alcun Controparte_2 assegno dalla sig.ra , sebbene vi fosse stato un accordo con quest'ultima in CP_1 4
merito alla somma chiesta in prestito e alle modalità di restituzione, come risultava dalla sua dichiarazione del 20/10/2013; pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
Anche la sig.ra si costituiva in giudizio, contestando le asserzioni Parte_1 dell'attrice ed asserendo di non aver mai avuto rapporti nel corso degli anni con costei, di non averle mai chiesto un prestito né, tantomeno, di aver mai ricevuto da lei un assegno di Euro 30.000,00; deduceva, quindi, che il prestito era stato chiesto unicamente dal suo coniuge, sig. dal quale ormai si era separata di fatto da CP_2 almeno tre anni.
Pertanto, la sig.ra concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di Pt_1 spese processuali.
Il Tribunale dapprima disponeva il mutamento del rito in ordinario e, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisiti gli interrogatori formali dei convenuti e le prove testimoniali offerte dalle parti, con sentenza n. 470/2020 accoglieva la domanda della sig.ra , condannando i sigg. e CP_1 Controparte_2
a restituire all'attrice la somma di Euro 30.000,00, nonché a Parte_1 corrispondere alla medesima gli interessi legali (dalla proposizione della domanda sino al soddisfo) e le spese processuali.
Il Tribunale, in sostanza, dopo aver dato atto dell'avvenuta produzione, da parte dell'attrice, non solo della dichiarazione con la quale il sig. si era impegnato a CP_2 restituire la somma riportata sull'assegno, ma anche della matrice dell'assegno e della ricevuta attestante l'avvenuto suo versamento sul conto della sig.ra rilevava che Pt_1 dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unica teste escussa era emerso che la dazione dell'assegno e la sottoscrizione della dichiarazione di impegno erano avvenuti in un'unica data, alla presenza di entrambi i coniugi.
Pertanto, nel ritenere che le tesi difensive sostenute dai convenuti fossero palesemente false, il Tribunale riteneva che la sig.ra avesse prestato la somma di Euro CP_1
30.000,00 ad entrambi i coniugi, sicché entrambi erano tenuti alla sua restituzione, in solido tra loro. 5
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di censura, la sig.ra contestava sia la Pt_1 ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sia l'implicita qualificazione giuridica della vicenda cui il giudicante era pervenuto.
A dire dell'appellante, il rapporto intercorrente tra la sig.ra e il sig. che CP_1 CP_2 aveva trovato compiuta definizione nell'atto redatto e sottoscritto da quest'ultimo, era da ricondurre ad un contratto di mutuo, con conseguente applicazione della disciplina posta dagli artt. 1813 e ss. c.c., sicché l'unico obbligato alla restituzione della somma concessa a mutuo doveva ritenersi unicamente il mutuatario, e non il soggetto al quale questi aveva ceduto la somma ricevuta in prestito;
ne conseguiva che l'appellante doveva ritenersi del tutto estranea al rapporto giuridico instauratosi unicamente tra la sig.ra ed il sig. a nulla rilevando che la sig.ra avesse incassato CP_1 CP_2 Pt_1
l'assegno circolare, per di più di ignota provenienza, risultando privo di indicazioni riguardo alla causa sottostante e recando solo l'indicazione della banca emittente.
Inoltre, secondo l'appellante, la deposizione resa dal teste doveva reputarsi del tutto irrilevante, in quanto, anche ove ella avesse effettivamente ricevuto a sue mani l'assegno, ringraziando la mutuante, ciò non avrebbe potuto essere interpretato alla stregua dell'assunzione di un obbligo formale di restituzione;
inoltre la dichiarazione del teste risultava a lei inopponibile in presenza dell'atto scritto, dal quale emergeva che il prestito era stato concesso esclusivamente al sig. in ogni caso, poi, detta CP_2 testimonianza appariva come non credibile, non riuscendo a comprendersi perché, ove il prestito fosse stato fatto in favore di entrambi i coniugi, la ricevuta era stata comunque sottoscritta soltanto dal sig. CP_2
A ciò, poi, andava ad aggiungersi il fatto che detta testimonianza contrastava anche con la circostanza che la ricevuta sottoscritta dal sig. recava la data del 20/10/2013, CP_2 mentre l'assegno risultava emesso il giorno successivo, con la conseguenza che la sig.ra aveva preteso di ottenere l'impegno restitutorio ancor prima di recarsi presso CP_1
l'istituto di credito per costituire la provvista necessaria. 6
Infine, la sig.ra sosteneva che, essendo lei creditrice del proprio coniuge, Pt_1
l'intestazione a suo nome dell'assegno avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., sicché ella, quale creditore destinatario, non si era obbligata a restituire la somma ricevuta dal delegato.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la sua condanna alla restituzione della somma oggetto di causa, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra , in via pregiudiziale, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.; inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza del 22/1/2021, la Corte dichiarava la contumacia del sig. Controparte_2
All'udienza del 7/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex artt. 342 c.p.c. e CP_1
348 bis c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire 7
particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n.
13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello che ne occupa non incorra nella sanzione dell'inammissibilità, essendo comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che la sig.ra ha inteso muovere nei confronti Parte_1 dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che la stessa ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Per quanto concerne invece, la questione della inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa può dirsi superata, avendo la Corte, con delibazione in senso reiettivo della relativa eccezione, implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (Cass. n. 37272 /2021).
Nel merito, l'appello risulta infondato.
Premesso che nel caso in questione la somma venne pacificamente consegnata dalla sig.ra a titolo di mutuo, si osserva che il fatto che la dichiarazione di ricezione CP_1 del denaro fosse stata sottoscritta unicamente dal sig. non impedisce di Controparte_2 ritenere che esso, in realtà, fosse stato concesso a tale titolo ad entrambi i coniugi;
infatti, nel caso di specie, trattandosi di mutuo tra privati, cui non era connessa l'accensione di un'ipoteca, la forma del negozio ben poteva essere orale, mentre la dazione della somma a mezzo di assegno intestato alla sola sig.ra poteva Parte_1 ben costituire la modalità prescelta da entrambi i mutuatari per ottenere in concreto la disponibilità della somma mutuata.
Orbene, nel caso di specie, dopo aver inizialmente sostenuto di non aver mai ricevuto i
30,000,00 Euro, la sig.ra in primo grado, a fronte dell'avvenuta produzione Pt_1 della documentazione bancaria attestante l'avvenuto versamento, sul conto corrente a lei intestato, dell'assegno tratto dalla sig.ra , modificando completamente CP_1
l'impostazione difensiva inizialmente adottata ammise di conoscere la sig,ra CP_1 8
(“lavorava per un dottore ingegnere del quale ero la procuratrice legale”) e di aver ricevuto il denaro sul proprio conto corrente, assumendo, però, che si trattasse di soldi che il suo ex coniuge le doveva per dei prestiti che lei gli aveva fatto “nel corso dei 13 anni circa, ovvero anche durante il fidanzamento”.
Ciò premesso, la laconica affermazione della sig.ra circa l'esistenza di numerosi Pt_1 debiti del proprio ex coniuge nei suoi confronti è rimasta lettera morta, non essendo mai stata seguita da alcuna dimostrazione dei rispettivi crediti;
né sul punto possono essere ritenute credibili le affermazioni formulate a distanza di oltre un anno dal sig. in sede di interrogatorio formale, allorché, dopo aver sostenuto di non Controparte_2 aver consegnato alla propria moglie “un assegno di Euro 30.000,00”, affermò di essere stato suo debitore e, “per regolare i rapporti patrimoniali dare-avere, di averle consegnato la somma di Euro 30.000,00 o qualcosa in più” con soldi che aveva
“recuperato”, dichiarando di non ricordare se tale versamento fosse stato effettuato
“con assegno o bonifico” dal proprio conto corrente,
Dette affermazioni, peraltro, involgendo operazioni bancarie asseritamente intercorse tra i coniugi, avrebbero ben potuto (e dovuto) essere dimostrate documentalmente, ma nulla è stato mai provato in tal senso;
inoltre del tutto inconferente risulta il richiamo operato dall'appellante alla fattispecie della delegazione di pagamento, non risultando l'art. 1269 c.c. applicabile all'ipotesi dell'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo.
Dalla deposizione testimoniale resa dalla sig.ra residente nello stesso Testimone_1
Condominio dell'odierna appellata e presente all'incontro in questione, emerge che la stessa “vide personalmente” la signora consegnare l'assegno di Euro 30.000,00 CP_1 alla signora che lei non conosceva, e che fu la stessa sig.ra a riferirle che Pt_1 CP_1 doveva fare un piacere ai coniugi presenti, “che lei chiamò e Controparte_2 Pt_1
; inoltre la teste ha avuto modo di riferire che in quell'occasione il sig.
[...] CP_2 stava scrivendo su un foglio, che poi fu consegnato alla sig.ra , e che entrambi i CP_1 coniugi, che le erano sembrati “molto uniti ed affiatati”, ringraziarono la predetta, perché in tal modo avevano la possibilità di “finire i lavori iniziati”; infine la teste ha altresì dichiarato che la sig.ra disse alla sig.ra di non preoccuparsi, Pt_1 CP_1 perché a breve avrebbe restituito la somma. 9
Ad avviso di questa Corte, tale deposizione, così come già ritenuto dal Tribunale, dev'essere reputata pienamente attendibile, risultando estremamente circostanziata;
ne consegue che si deve ritenere che, in occasione dell'incontro, la sig.ra prestò il CP_1 denaro ad entrambi i coniugi, per la risoluzione di problemi ad essi comuni, e che essi, compartecipi della negoziazione, assunsero entrambi l'impegno di restituire l'importo loro concesso a mutuo, indipendentemente dal fatto che -verosimilmente per motivi personali- la somma fosse stata consegnata con un assegno intestato alla sola sig.ra e la dichiarazione di ricezione del titolo fosse stata sottoscritta soltanto dal di lei Pt_1 coniuge, sig. Controparte_2
Tale obiettiva realtà non può essere inficiata dal fatto che l'assegno circolare abbia recato, come data di emissione, il giorno successivo a quello della sottoscrizione della dichiarazione, dovendosi piuttosto supporre, a fronte della deposizione testimoniale, pienamente credibile, che sia stata detta dichiarazione ad essere affetta da un refuso.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sig.ra
[...]
come da dispositivo, facendo applicazione degli importi stabiliti in misura CP_1 media dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 26.000,01 ed
Euro 52.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nel minimo.
Nulla sulle spese riguardo al sig. rimasto contumace. Controparte_2
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 470/20, che conferma;
Controparte_2 10
condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado di CP_1 appello, che vengono liquidate in Euro 6.946,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo