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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sez. civ. - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 483/2022 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con gli Avv.ti Margherita ORSI e Chiara ARte_1 P.IVA_1
POZZOLI, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Lissone, Via Caprera n.5
- parte attrice - contro
C.F./P.IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Cristina FERRÈ, Via COroparte_1 P.IVA_2
Piero da Lissone 46, Lissone (MB)
- parte convenuta - OGGETTO: contratto di trasporto.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di rito e di merito, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle intese contrattuali COroparte_1 concluse con relativamente all'organizzazione dei colli di spedizione ARte_1 della merce durante il periodo aprile 2020 – dicembre 2020;
- per l'effetto, condannare al pagamento in favore di COroparte_1 ARte_1 dell'importo di € 38.845,24, ovvero pari alla diversa somma che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione e agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
- respingere ogni domanda svolta da anche in via riconvenzionale e/o CP_1
d'eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'interrogatorio formale e l'escussione per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data 20 dicembre 2019 si è tenuto un incontro presso gli uffici di
[...] in Lissone, Via Panzini, in occasione del quale il Sig. , di ARte_1 Persona_1
ed il Sig. , di hanno concordato le COroparte_1 Testimone_1 ARte_1 nuove tariffe per le spedizioni che avrebbe effettuato per , da ARte_1 CP_1 applicarsi a partire dal successivo mese di gennaio 2020; 2) Vero che in occasione di detto incontro presso gli uffici di i sigg. ARte_1
e hanno discusso e deciso che le tariffe fossero Persona_1 Testimone_1 parametrate sul numero di colli da spedire, che ogni collo dovesse essere formato da un numero di pneumatici di peso complessivo massimo di kg 25 e che il carrello di 4 gomme dovesse essere spedito nel rispetto della regola: “un collo - 2 gomme”; 3) Vero che nel mese di gennaio 2020 il Sig. ha Testimone_2 ARte_1 ricordato al Sig. sia con comunicazione e-mail del 21 ARte_2 gennaio 2020 (di cui al documento n. 10 che si rammostra), sia con comunicazioni telefoniche, la regola “due gomme per collo” con un peso massimo di 25 kg per ogni singolo collo;
4) Vero che nel mese di marzo 2020 il Sig. ha Testimone_1 COroparte_2 invitato il Sig. a rispettare la regola “due gomme per Persona_1 ARte_2 collo per un massimo di 25 kg”, sia con e-mail del 25 marzo 2020 (di cui al doc. n. 12 che si rammostra), sia verbalmente con una telefonata;
5) Vero che a inizio maggio 2020 il Sig. di hiamava al telefono Persona_1 CP_1 il Sig. per chiedere alcune precisazioni in merito ARte_3 alle tariffazioni applicate per le spedizioni per il mese di marzo 2020 (come da e-mail del 2 maggio 2020 di cui al doc. n. 15 che si rammostra) e che il Sig. ha risposto per Testimone_1 telefono che la regola per la tariffazione era di due gomme per collo per un massimo di 25 kg per collo.
6) Vero che nel corso del rapporto commerciale tra e ARte_1 COroparte_1 ed in particolare nel corso dell'anno 2020, per procedere con le singole spedizioni organizzate da ed eseguite da SD, gli addetti di si ARte_1 COroparte_1 collegavano al programma online “MY SD” con una password personale aziendale, fornita da ed ivi inserivano i dati della singola spedizione mediante indicazione di ARte_1 destinatario, indirizzo, numero dei colli e presenza o meno di pagamento con contrassegno;
7) Vero che all'esito dell'inserimento dei dati di cui al capitolo che precede, gli addetti di stampavano un documento, cd. lettera di vettura, della medesima COroparte_1 tipologia di quello che si rammostra (cfr. doc. 25) e collazionavano il collo da spedire, unendo tra loro i pneumatici ed apponendo al disopra del collo la lettera di vettura;
8) Vero che, quotidianamente, un corriere di SD giungeva presso il capannone di in Lissone Via dell'Asilo e ritirava i colli preparati da visionando CP_1 CP_1 il numero di pneumatici presenti;
9) Vero che successivamente alla presa presso il capannone di il corriere COroparte_1 di SD portava i colli presso l'HUB di Landriano, ove i colli venivano pesati dagli operatori di SD mediante la strumentazione di SD;
10) Vero che i pesi rilevati da SD venivano comunicati a tramite ARte_1 inserimento del dato in apposito programma che generava in automatico un documento cd. “allegato di fattura” o “ADF”, che era trasmesso a mensilmente, ARte_1 unitamente alle fatture delle spedizioni, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 28);
11) Vero che negli ADF di cui al documento 28 che si rammostra le spedizioni eseguite con pagamento della merce in contrassegno sono quelle indicate con il numero iniziale 38;
12) Vero che alla fine del mese di gennaio 2021, in occasione di un incontro avvenuto presso gli uffici di in Lissone, Via Panzini, è stato illustrato al Sig. Pt_1 ARte_1 Per_1
che le spedizioni richieste da per i mesi da gennaio 2020 a
[...] COroparte_1 dicembre 2020 erano avvenute collazionando colli con pneumatici di grandi dimensioni, come risultava dalle fotografie trasmesse dal Dott. i SD al Sig. Persona_2 [...]
ARte_3 13) Vero che nell'incontro di cui al capitolo che precede, il Sig. Testimone_1 [...] ha consegnato al Sig. uno schema CP_2 ARte_2 contenente le rettifiche di tariffazione e portante un ammanco di fatturato di circa € 40.000,00, elaborato dalla Sig.ra con indicazione, per ogni singola ARte_4 spedizione, del numero di colli e del loro singolo peso;
14) Vero che durante lo stesso incontro, i sigg. e hanno Testimone_1 Persona_1 discusso e concordato di risolvere la problematica dell'ammanco di fatturato con la firma di un accordo in forza del quale avrebbe spedito per il successivo intero COroparte_1 anno in via esclusiva con secondo nuove tariffe riviste ARte_1 concordemente;
15) Vero che la bozza di testo di accordo di cui al capitolo che precede è stata consegnata alla fine dello stesso incontro, a mani, dal Sig. al Sig. , Testimone_1 Persona_1 per sua valutazione;
16) Vero che all'inizio del mese di gennaio 2021 gli operatori SD hanno fotografato i colli preparati da e le fotografie di cui al doc. 16 che si rammostra sono state CP_1 trasmesse al Dott. – Area Manager di SD;
Testimone_3
17) Vero che all'inizio del mese di gennaio 2021 il Dott. SD, ricevute le CP_3 fotografie dei colli di che si rammostrano (cfr.doc. 16), le ha trasmesse al COroparte_1
Sig. mediante messaggio WhatsApp;
ARte_3
18) Vero che, dopo aver ricevuto le fotografie via WhatsApp di cui al capitolo che precede, il Sig. le ha mostrate ai dipendenti e si è recato presso la sede operativa Testimone_1 di esibendole anche al Sig. , padre del sig. COroparte_1 Persona_3 Per_1
.
[...]
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli che precedono:
- , residente in [...]; ARte_4
- , residente in [...]; Testimone_4
Si indica altresì come testimone limitatamente ai capitoli nn. 8-9-10-16-17:
- Dott. , presso la sede legale di SD. Testimone_3
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli da 1 a 12 formulati dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma CPC n.2, mediante interpello e testi. Si indicano a testi:
- , residente in [...]; ARte_4
- , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimb. forf. 15% spese generali, oltre contr. int. Nazionale ed I.V.A.. CP_4 CP_5
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE:
- NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per inapplicabilità del criterio di fatturazione legato al peso anziché al numero di gomme per collo, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA SUBORDINATA:
- disporre ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti di SD Express Courier Spa e di Brianza Express come dettagliato in narrativa a pag.15 e 16. - disporre CTU contabile con formulazione di quesito come descritto in narrativa a pag.16
- NEL MERITO, previo accertamento e riconteggio mediante CTU i consuntivi, compensare le poste di dare/avere fra le parti.
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 17.1.2022, iscritto a ruolo il 21.1.2022, ARte_1 AR (nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio (nel COroparte_1 prosieguo, per brevità, EV), chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento AR contrattuale di quest'ultima, con conseguente condanna a pagare in favore di dell'importo di € 40.204,94, o la diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, EV ha integralmente contestato la ricostruzione dei fatti di causa come esposta in atto di citazione, negando altresì qualunque suo inadempimento rispetto al contratto intercorso con l'attrice (cessato per recesso di EV medesima), e ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea;
in subordine, in via di eccezione, premesso di avere riscontrato errori in suo danno nella fatturazione da parte di ha ARte_1 chiesto di dichiarare la compensazione tra le poste di dare / avere tra le parti, da determinarsi a mezzo di CTU.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); fissati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 28.4.2022); respinta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzata da parte attrice ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di EV. (cfr. ordinanza 17.1.2023); assunto detto mezzo istruttorio (cfr. verbale udienza 15.6.2023); ammesse le prove testimoniali (cfr. ordinanza 10.11.2023); escussi i testi ammessi (cfr. verbali udienze 11.1.2024 e 7.3.2024); respinte le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza14.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 12.6.2025), la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (11.11.2025) e delle memorie di replica (1.12.2025).
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
************* I La parte attrice ha dedotto essere intercorso con la parte convenuta – tra il 2016 e il 2021 – un rapporto contrattuale continuativo di trasporto, sulla base di accordi verbali. AR In particolare, , società affiliata a KI POINT S.p.A. (facente parte del Gruppo
[...]
si occupava della spedizione in tutta Italia (tramite il vettore “SD”, COroparte_6 anch'esso facente parte del Gruppo ) di pneumatici venduti da CP_6 CP_7
La merce veniva ritirata presso la sede della committente già imballata in colli che non dovevano superare il peso di Kg. 25 ciascuno. Considerando un peso medio di 8/9 kg per pneumatico, di norma ciascun collo avrebbe dovuto contenere al massimo due pneumatici. La committente, poi, inseriva in un apposito programma software (“MY SD”), fornito dallo spedizioniere, i dati relativi alla spedizione, in particolare numero di colli da spedire e indirizzo del destinatario;
quindi, il software generava in automatico un documento in cui AR venivano conteggiate le tariffe delle singole spedizioni che fatturava a EV su base mensile, in base al numero di colli spediti. CO Deduce ancora parte attrice che agli inizi del 2020 si avvide che contravvenendo alle intese intercorse, era solita consegnare per la spedizione dei colli contenenti n. 4 pneumatici ciascuno e quindi di peso ben superiore a 25 Kg, il che consentiva alla committente di conseguire un risparmio, a fronte invece di un maggior costo per lo spedizioniere che a propria volta pagava SD a peso. Ne seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti che però non risolveva il problema, tanto che la fattura emessa dall'attrice per il mese di marzo 2020, all'esito di un ricalcolo del dovuto in base al peso effettivo della merce spedita, esponeva un importo maggiore rispetto a quello risultante dal documento generato da “MY SD” e veniva comunque pagata dalla convenuta. AR riteneva con ciò di avere chiarito la questione e, nei mesi successivi, non faceva controlli;
CO ma, a gennaio 2021, a seguito di una segnalazione di SD, si avvedeva che continuava a spedire colli con n. 4 pneumatici. Quindi, BE, prendendo in considerazione le fatture emesse in capo al cliente per il periodo tra aprile e dicembre 2020, e riconciliandole con gli addebiti SD, appurava quello che la stessa attrice definisce un “ammanco di fatturato” di € 40.204,54 (importo rideterminato in € 38.845,24 in corso di causa), di cui chiedeva il pagamento a EV. Così BE, infruttuosi i tentativi di composizione bonaria della vertenza, si risolveva a introdurre il presente contenzioso.
AR La parte convenuta, per contro, ha riferito che l'accordo con prevedeva l'applicazione di una tariffa “a collo”, svincolata dal peso, avendo la committente necessità di conoscere in anticipo i costi da addebitare all'acquirente finale della merce, e che la prassi era sempre stata quella di spedire n. 4 pezzi per collo;
anzi, proprio sulla base di tale accordo EV AR aveva deciso di affidarsi ai servizi di preferendola ad altri fornitori. Solo nei primi mesi del 2020, in stretta correlazione con le limitazioni anti-covid, e quindi in via eccezionale e per un periodo limitato, aveva accettato di eseguire la spedizione dividendo la merce in due colli, sempre senza limite di peso. AR Rileva altresì la parte convenuta che disponeva dei dati di SD per verificare la congruità degli addebiti registrati tramite “MY SD” su base mensile e che la prolungata AR assenza di contestazioni sta a dimostrare, quantomeno, l'acquiescenza di rispetto alla prassi seguita dal committente e il legittimo affidamento creato in capo a quest'ultimo. Inoltre, sintomatico di una volontà ritorsiva viene poi ritenuto il fatto che la pretesa di pagamento è stata fatta valere dall'attrice solo in coincidenza temporale con la decisione del committente di interrompere il rapporto contrattuale affidandosi ad altro fornitore.
II Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti può qualificarsi come contratto di spedizione, in cui lo spedizioniere (BE) si occupava di organizzare la spedizione di merce del committente (EV) tramite un vettore di propria fiducia (SD, Gruppo Poste Italiane). Si tratta di un contratto a forma libera, nel caso di specie basato su accordi verbali, solo in parte trasfusi in corrispondenza commerciale per quanto riguarda le tariffe applicabili alle spedizioni, senza che risulti disciplinata per iscritto l'esistenza di vincoli riguardanti il peso dei singoli colli spediti. Si è tentato di risolvere il contrasto radicale tra le opposte versioni sul punto, dando ingresso alla prova orale, che, tuttavia, non ha contribuito a fare chiarezza. In particolare, sono stati sentiti, in sede di interpello, il Sig. (legale Persona_1 AR rappresentante di EV) e, come testi, i sig.ri (dipendente di ) e Testimone_5
[...]
(padre del citato ). Per_3 Persona_1
Da una parte, il legale rappresentante della parte convenuta ha confermato la tesi esposta nella comparsa di costituzione, ossia che l'accordo commerciale prevedeva “un collo quattro gomme per gomme di raggio 16 o inferiore altrimenti 1 collo due gomme per qualsiasi altro raggio”, aggiungendo che “ mi disse di aver interessato un analista Tes_1 per analizzare il mio flusso e farmi un'offerta a collo”. Il teste ha confermato i termini dell'accordo, precisando di essere Persona_3 stato personalmente presente allorché questo venne negoziato tra e Persona_1 AR
legale rappresentante di Testimone_1
Dall'altra parte, ha confermato la tesi attorea, ossia che le tariffe Testimone_5 concordate all'inizio del rapporto commerciale erano “parametrate sul numero di colli da spedire, che ogni collo dovesse essere formato da un numero di pneumatici di peso complessivo massimo di kg 25 e che il carrello di 4 gomme dovesse essere spedito nel rispetto della regola: un collo - 2 gomme” e ha riferito che più volte, nel corso del rapporto, vi è stata la richiesta di rispettare i termini dell'accordo. Il teste ha altresì precisato, con riferimento alle modalità operative di gestione del Tes_5 rapporto, che il corriere (SD), ritirata la merce presso il mittente, la portava presso il proprio hub aziendale, ivi provvedendo alla sua pesatura ed inserendo il dato relativo al peso di ciascuna spedizione in apposito software che generava in automatico un documento, cd. ARte
“allegato di fattura” (in sigla: “ADF”), trasmesso mensilmente a III Osservato che entrambe le deposizioni testimoniali appaiono coerenti e che non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi (comunque entrambi legati alle parti che le hanno citati, l'uno per ragioni di parentela con il legale rappresentante di EV e l'altro AR perché lavoratore subordinato di ), all'esito dell'attività istruttoria il Tribunale non può che registrare la sussistenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, di modo che le stesse deposizioni sono inidonee a costituire elemento di conferma di una delle due contrapposte tesi prospettante dalle parti, cosicché non resta che vagliare il compendio probatorio di natura documentale.
L'onere probatorio grava sulla parte attrice, ex art. 2697 c.c., e nella fattispecie riguarda CO due elementi: (i) l'esistenza di un accordo secondo cui ciascun collo spedito da doveva avere un peso non superiore a 25 Kg e (ii) l'avvenuto superamento del peso nelle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, in violazione dell'accordo, tale da AR generare, in danno di , una perdita di fatturato quantificata in € 38.845,24. A riscontro dell'esistenza dell'accordo sul limite di peso fissato in 25 Kg per ciascun collo spedito, la parte attrice ha prodotto:
- mail datata 8 gennaio 2020 (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo) inviata per accettazione da AR EV a , a cui non può essere attribuito valore concludente perché riferita alle tariffe applicate (1 collo € 9,50 - 2 collo € 6,80) senza indicazioni riguardo al peso, a differenza AR di quanto invece espressamente previsto dall'accordo tra e SD (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo) contenente un espresso riferimento al c.d. peso volumetrico;
- mail datata 21 gennaio 2020 (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo) da BE a EV, cui pure non può attribuirsi valore concludente rispetto alla tesi attorea, in quanto in essa si fa riferimento al fatto che ciascun collo non può contenere più di due gomme, senza riferimento al limite dei 25 Kg per collo. La risposta di EV: “vedo cosa posso fare, ho accettato SD come pattuito che se fossero piccole un collo era 4 gomme” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo), peraltro, sembra rappresentare più il tentativo di soddisfare la richiesta della propria controparte nell'ambito di un normale rapporto di collaborazione commerciale, che il riconoscimento di un vincolo contrattuale sul punto;
- scambio di e-mail tra le parti in data 25 marzo 2020 (cfr. docc. 12, 13, 14 fascicolo attoreo), in cui si fa effettivamente riferimento al limite dei 25 kg per collo ma non come risultato di un accordo commerciale (anzi, disconosciuto dal committente: cfr. doc. 14), bensì come effetto della normativa emergenziale durante la nota pandemia da coronavirus (cfr., in particolare, il doc. 14 cit.). Il mancato rispetto del limite avrebbe quindi potuto comportare il rifiuto della spedizione e non l'applicazione di una maggiorazione di costo. Anche il doc. 1 del fascicolo di parte convenuta (scambio di e-mail del 5 maggio 2020) depone in tal senso, ivi leggendosi che: “In questo periodo SD, causa COVID, calcola le spedizioni, superiori a 25kg “2 colli”, così sottintendendo che si trattava di regola eccezionale e temporanea, basata su ragioni del tutto contingenti e, oltretutto, riconducibili a scelte (per quanto obbligate) del corriere SD e non a un accordo tra spedizioniere e committente.
Se, da un lato, non vi è agli atti prova documentale dell'accordo sulla tariffazione “a peso” per il periodo sino a dicembre 2020, vi è invece prova (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta) di un accordo simile a far data dal Gennaio 2021, peraltro con limite di peso fissato in Kg 30. Inoltre, pur volendo ignorare la carenza probatoria in ordine all'esistenza del limite di peso pattiziamente fissato in kg 25 per collo, si pone il problema circa la prova del preteso ammanco. AR Infatti, non ha offerto idonea dimostrazione del credito di €38.845,24, di cui alla domanda azionata e ciò per la ragione di seguito esposta. Le parti (e i testi escussi) concordano circa il fatto che i colli da spedire venivano pesati AR presso il centro logistico di SD, che, poi, inviava a con cadenza mensile i tabulati riepilogativi degli ordini in cui veniva riportato il peso effettivo dei colli consegnati per singola spedizione (c.d. “allegati di fattura - SD”). La parte attrice, allo scopo di provare il superamento del peso e quindi la maggior somma reclamata in relazione alle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, ha dunque versato in atti documentazione (cfr. docc. 17, 28, 29) proveniente, in tesi, dal vettore SD, consistente negli elaborati sopra citati. La parte convenuta ha contestato l'attendibilità di tali elaborati: “Vi sono fondati motivi, peraltro, per ritenere che detti prospetti, prodotti in giudizio da parte attrice, non siano genuini (come già evidenziato nella memoria di costituzione, nei prospetti elaborati da controparte vengono indicati pesi e volumetrici diversi a parità di gomme!” (cfr. pag. 6 memoria conclusionale e pagg. 12 e 13 comparsa costitutiva); in sede di interpello, poi,
ha riferito di essere “convinto che con il peso potesse manipolare Persona_1 Tes_1 il file che SD gli mandava”. I documenti in esame, in effetti, non recano alcun elemento tale da poterne attribuire con certezza la provenienza dal corriere SD, essendo documenti a formazione unilaterale, creati in assenza di contraddittorio tecnico (anche stragiudiziale) e che, dunque, tutt'al più, possono costituire elementi valutabili ex art. 116 c.p.c., non consentendo però, di per sé soli, di ritenere assolto l'onere probatorio circa l'avvenuto superamento del peso di 25 Kg per collo per le spedizioni oggetto della domanda azionata in giudizio. Per completare la disamina delle risultanze istruttorie, va dato atto di quanto i testi hanno riferito in relazione alla circostanza di fatto allegata dalla parte attrice soltanto con la propria memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 24.8.2022, circa un incontro tenutosi tra le parti in lite nel mese di gennaio 2021 in occasione del quale Tes_1 avrebbe consegnato a uno schema contenente le rettifiche di
[...] Persona_1 tariffazione di cui qui si discute e portante un ammanco di fatturato di circa € 40.000,00. AR All'esito di tale incontro, le parti avrebbero raggiunto un'intesa in virtù della quale CO avrebbe rinunziato al pagamento di tale posta creditoria a fronte dell'impegno da parte di AR di avvalersi in via esclusiva dei servizi di spedizione della stessa per l'intero anno 2021 alle nuove tariffe. La parte convenuta ha eccepito la tardività di tale allegazione. I testi sono stati sentiti sui capitoli di prova (dal n. 12 al n. 15) articolati nella memoria 24.8.2022. A prescindere dall'eccezione di tardività e dal dubbio significato probatorio della circostanza (oggetto di domanda è il pagamento della maggior somma dovuta e non fatturata, non il mancato rispetto di un accordo transattivo, quand'anche esistente) si osserva che AR CO quanto riferito dai testi escussi non consente di ritenere provato un accordo tra e sul punto (controverso) dell'ammanco di fatturato. In particolare, il teste ha negato le circostanze di cui ai capitoli di Persona_3 prova, pur precisando di non essere stato presente all'incontro del gennaio 2021; il teste ha invece confermato l'incontro e l'oggetto della discussione, precisando Testimone_5 però che non intese firmare la bozza di accordo affermando che “ci Persona_1 avrebbe pensato”, con ciò non potendosi ritenere raggiunto alcun accordo sul punto;
né, la risposta di – riferita dal teste – si presta ad essere intesa come Persona_1 Tes_5 AR elemento di conferma della effettiva esistenza dell'ammanco di fatturato lamentato da nell'incontro di gennaio 2021.
In conclusione, non avendo la parte attrice soddisfatto l'onere probatorio né circa l'esistenza di un accordo con EV in base al quale ciascun collo spedito doveva avere un peso non superiore a 25 Kg, né – comunque – sul superamento di tale (invocato) limite di peso nelle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, la domanda attorea non può essere accolta.
Resta assorbita, e non viene pertanto esaminata, ogni altra eccezione e contestazione svolta dalle parti.
*************
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenute (anche in forma “cartolare”) e l'attività processuale espletata;
precisato che – visto il numero di udienze tenute per l'assunzione delle prove orali – il parametro medio ex D.M. 55/2014 cit. per la “fase istruttoria e/o di trattazione” è aumentato in misura del 30% (cfr. art. 4, c. 1 e 12, c. 1, D.M. 55/2014 cit.).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta le domande azionate dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 8.157,80 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 11 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sez. civ. - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 483/2022 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con gli Avv.ti Margherita ORSI e Chiara ARte_1 P.IVA_1
POZZOLI, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Lissone, Via Caprera n.5
- parte attrice - contro
C.F./P.IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Cristina FERRÈ, Via COroparte_1 P.IVA_2
Piero da Lissone 46, Lissone (MB)
- parte convenuta - OGGETTO: contratto di trasporto.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di rito e di merito, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle intese contrattuali COroparte_1 concluse con relativamente all'organizzazione dei colli di spedizione ARte_1 della merce durante il periodo aprile 2020 – dicembre 2020;
- per l'effetto, condannare al pagamento in favore di COroparte_1 ARte_1 dell'importo di € 38.845,24, ovvero pari alla diversa somma che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione e agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
- respingere ogni domanda svolta da anche in via riconvenzionale e/o CP_1
d'eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'interrogatorio formale e l'escussione per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data 20 dicembre 2019 si è tenuto un incontro presso gli uffici di
[...] in Lissone, Via Panzini, in occasione del quale il Sig. , di ARte_1 Persona_1
ed il Sig. , di hanno concordato le COroparte_1 Testimone_1 ARte_1 nuove tariffe per le spedizioni che avrebbe effettuato per , da ARte_1 CP_1 applicarsi a partire dal successivo mese di gennaio 2020; 2) Vero che in occasione di detto incontro presso gli uffici di i sigg. ARte_1
e hanno discusso e deciso che le tariffe fossero Persona_1 Testimone_1 parametrate sul numero di colli da spedire, che ogni collo dovesse essere formato da un numero di pneumatici di peso complessivo massimo di kg 25 e che il carrello di 4 gomme dovesse essere spedito nel rispetto della regola: “un collo - 2 gomme”; 3) Vero che nel mese di gennaio 2020 il Sig. ha Testimone_2 ARte_1 ricordato al Sig. sia con comunicazione e-mail del 21 ARte_2 gennaio 2020 (di cui al documento n. 10 che si rammostra), sia con comunicazioni telefoniche, la regola “due gomme per collo” con un peso massimo di 25 kg per ogni singolo collo;
4) Vero che nel mese di marzo 2020 il Sig. ha Testimone_1 COroparte_2 invitato il Sig. a rispettare la regola “due gomme per Persona_1 ARte_2 collo per un massimo di 25 kg”, sia con e-mail del 25 marzo 2020 (di cui al doc. n. 12 che si rammostra), sia verbalmente con una telefonata;
5) Vero che a inizio maggio 2020 il Sig. di hiamava al telefono Persona_1 CP_1 il Sig. per chiedere alcune precisazioni in merito ARte_3 alle tariffazioni applicate per le spedizioni per il mese di marzo 2020 (come da e-mail del 2 maggio 2020 di cui al doc. n. 15 che si rammostra) e che il Sig. ha risposto per Testimone_1 telefono che la regola per la tariffazione era di due gomme per collo per un massimo di 25 kg per collo.
6) Vero che nel corso del rapporto commerciale tra e ARte_1 COroparte_1 ed in particolare nel corso dell'anno 2020, per procedere con le singole spedizioni organizzate da ed eseguite da SD, gli addetti di si ARte_1 COroparte_1 collegavano al programma online “MY SD” con una password personale aziendale, fornita da ed ivi inserivano i dati della singola spedizione mediante indicazione di ARte_1 destinatario, indirizzo, numero dei colli e presenza o meno di pagamento con contrassegno;
7) Vero che all'esito dell'inserimento dei dati di cui al capitolo che precede, gli addetti di stampavano un documento, cd. lettera di vettura, della medesima COroparte_1 tipologia di quello che si rammostra (cfr. doc. 25) e collazionavano il collo da spedire, unendo tra loro i pneumatici ed apponendo al disopra del collo la lettera di vettura;
8) Vero che, quotidianamente, un corriere di SD giungeva presso il capannone di in Lissone Via dell'Asilo e ritirava i colli preparati da visionando CP_1 CP_1 il numero di pneumatici presenti;
9) Vero che successivamente alla presa presso il capannone di il corriere COroparte_1 di SD portava i colli presso l'HUB di Landriano, ove i colli venivano pesati dagli operatori di SD mediante la strumentazione di SD;
10) Vero che i pesi rilevati da SD venivano comunicati a tramite ARte_1 inserimento del dato in apposito programma che generava in automatico un documento cd. “allegato di fattura” o “ADF”, che era trasmesso a mensilmente, ARte_1 unitamente alle fatture delle spedizioni, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 28);
11) Vero che negli ADF di cui al documento 28 che si rammostra le spedizioni eseguite con pagamento della merce in contrassegno sono quelle indicate con il numero iniziale 38;
12) Vero che alla fine del mese di gennaio 2021, in occasione di un incontro avvenuto presso gli uffici di in Lissone, Via Panzini, è stato illustrato al Sig. Pt_1 ARte_1 Per_1
che le spedizioni richieste da per i mesi da gennaio 2020 a
[...] COroparte_1 dicembre 2020 erano avvenute collazionando colli con pneumatici di grandi dimensioni, come risultava dalle fotografie trasmesse dal Dott. i SD al Sig. Persona_2 [...]
ARte_3 13) Vero che nell'incontro di cui al capitolo che precede, il Sig. Testimone_1 [...] ha consegnato al Sig. uno schema CP_2 ARte_2 contenente le rettifiche di tariffazione e portante un ammanco di fatturato di circa € 40.000,00, elaborato dalla Sig.ra con indicazione, per ogni singola ARte_4 spedizione, del numero di colli e del loro singolo peso;
14) Vero che durante lo stesso incontro, i sigg. e hanno Testimone_1 Persona_1 discusso e concordato di risolvere la problematica dell'ammanco di fatturato con la firma di un accordo in forza del quale avrebbe spedito per il successivo intero COroparte_1 anno in via esclusiva con secondo nuove tariffe riviste ARte_1 concordemente;
15) Vero che la bozza di testo di accordo di cui al capitolo che precede è stata consegnata alla fine dello stesso incontro, a mani, dal Sig. al Sig. , Testimone_1 Persona_1 per sua valutazione;
16) Vero che all'inizio del mese di gennaio 2021 gli operatori SD hanno fotografato i colli preparati da e le fotografie di cui al doc. 16 che si rammostra sono state CP_1 trasmesse al Dott. – Area Manager di SD;
Testimone_3
17) Vero che all'inizio del mese di gennaio 2021 il Dott. SD, ricevute le CP_3 fotografie dei colli di che si rammostrano (cfr.doc. 16), le ha trasmesse al COroparte_1
Sig. mediante messaggio WhatsApp;
ARte_3
18) Vero che, dopo aver ricevuto le fotografie via WhatsApp di cui al capitolo che precede, il Sig. le ha mostrate ai dipendenti e si è recato presso la sede operativa Testimone_1 di esibendole anche al Sig. , padre del sig. COroparte_1 Persona_3 Per_1
.
[...]
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli che precedono:
- , residente in [...]; ARte_4
- , residente in [...]; Testimone_4
Si indica altresì come testimone limitatamente ai capitoli nn. 8-9-10-16-17:
- Dott. , presso la sede legale di SD. Testimone_3
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli da 1 a 12 formulati dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma CPC n.2, mediante interpello e testi. Si indicano a testi:
- , residente in [...]; ARte_4
- , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimb. forf. 15% spese generali, oltre contr. int. Nazionale ed I.V.A.. CP_4 CP_5
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE:
- NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per inapplicabilità del criterio di fatturazione legato al peso anziché al numero di gomme per collo, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA SUBORDINATA:
- disporre ordine di esibizione ex art.210 cpc nei confronti di SD Express Courier Spa e di Brianza Express come dettagliato in narrativa a pag.15 e 16. - disporre CTU contabile con formulazione di quesito come descritto in narrativa a pag.16
- NEL MERITO, previo accertamento e riconteggio mediante CTU i consuntivi, compensare le poste di dare/avere fra le parti.
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 17.1.2022, iscritto a ruolo il 21.1.2022, ARte_1 AR (nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio (nel COroparte_1 prosieguo, per brevità, EV), chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento AR contrattuale di quest'ultima, con conseguente condanna a pagare in favore di dell'importo di € 40.204,94, o la diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, EV ha integralmente contestato la ricostruzione dei fatti di causa come esposta in atto di citazione, negando altresì qualunque suo inadempimento rispetto al contratto intercorso con l'attrice (cessato per recesso di EV medesima), e ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea;
in subordine, in via di eccezione, premesso di avere riscontrato errori in suo danno nella fatturazione da parte di ha ARte_1 chiesto di dichiarare la compensazione tra le poste di dare / avere tra le parti, da determinarsi a mezzo di CTU.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); fissati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 28.4.2022); respinta la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzata da parte attrice ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di EV. (cfr. ordinanza 17.1.2023); assunto detto mezzo istruttorio (cfr. verbale udienza 15.6.2023); ammesse le prove testimoniali (cfr. ordinanza 10.11.2023); escussi i testi ammessi (cfr. verbali udienze 11.1.2024 e 7.3.2024); respinte le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza14.1.2025); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 12.6.2025), la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (11.11.2025) e delle memorie di replica (1.12.2025).
************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese / eccezioni azionate / fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
************* I La parte attrice ha dedotto essere intercorso con la parte convenuta – tra il 2016 e il 2021 – un rapporto contrattuale continuativo di trasporto, sulla base di accordi verbali. AR In particolare, , società affiliata a KI POINT S.p.A. (facente parte del Gruppo
[...]
si occupava della spedizione in tutta Italia (tramite il vettore “SD”, COroparte_6 anch'esso facente parte del Gruppo ) di pneumatici venduti da CP_6 CP_7
La merce veniva ritirata presso la sede della committente già imballata in colli che non dovevano superare il peso di Kg. 25 ciascuno. Considerando un peso medio di 8/9 kg per pneumatico, di norma ciascun collo avrebbe dovuto contenere al massimo due pneumatici. La committente, poi, inseriva in un apposito programma software (“MY SD”), fornito dallo spedizioniere, i dati relativi alla spedizione, in particolare numero di colli da spedire e indirizzo del destinatario;
quindi, il software generava in automatico un documento in cui AR venivano conteggiate le tariffe delle singole spedizioni che fatturava a EV su base mensile, in base al numero di colli spediti. CO Deduce ancora parte attrice che agli inizi del 2020 si avvide che contravvenendo alle intese intercorse, era solita consegnare per la spedizione dei colli contenenti n. 4 pneumatici ciascuno e quindi di peso ben superiore a 25 Kg, il che consentiva alla committente di conseguire un risparmio, a fronte invece di un maggior costo per lo spedizioniere che a propria volta pagava SD a peso. Ne seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti che però non risolveva il problema, tanto che la fattura emessa dall'attrice per il mese di marzo 2020, all'esito di un ricalcolo del dovuto in base al peso effettivo della merce spedita, esponeva un importo maggiore rispetto a quello risultante dal documento generato da “MY SD” e veniva comunque pagata dalla convenuta. AR riteneva con ciò di avere chiarito la questione e, nei mesi successivi, non faceva controlli;
CO ma, a gennaio 2021, a seguito di una segnalazione di SD, si avvedeva che continuava a spedire colli con n. 4 pneumatici. Quindi, BE, prendendo in considerazione le fatture emesse in capo al cliente per il periodo tra aprile e dicembre 2020, e riconciliandole con gli addebiti SD, appurava quello che la stessa attrice definisce un “ammanco di fatturato” di € 40.204,54 (importo rideterminato in € 38.845,24 in corso di causa), di cui chiedeva il pagamento a EV. Così BE, infruttuosi i tentativi di composizione bonaria della vertenza, si risolveva a introdurre il presente contenzioso.
AR La parte convenuta, per contro, ha riferito che l'accordo con prevedeva l'applicazione di una tariffa “a collo”, svincolata dal peso, avendo la committente necessità di conoscere in anticipo i costi da addebitare all'acquirente finale della merce, e che la prassi era sempre stata quella di spedire n. 4 pezzi per collo;
anzi, proprio sulla base di tale accordo EV AR aveva deciso di affidarsi ai servizi di preferendola ad altri fornitori. Solo nei primi mesi del 2020, in stretta correlazione con le limitazioni anti-covid, e quindi in via eccezionale e per un periodo limitato, aveva accettato di eseguire la spedizione dividendo la merce in due colli, sempre senza limite di peso. AR Rileva altresì la parte convenuta che disponeva dei dati di SD per verificare la congruità degli addebiti registrati tramite “MY SD” su base mensile e che la prolungata AR assenza di contestazioni sta a dimostrare, quantomeno, l'acquiescenza di rispetto alla prassi seguita dal committente e il legittimo affidamento creato in capo a quest'ultimo. Inoltre, sintomatico di una volontà ritorsiva viene poi ritenuto il fatto che la pretesa di pagamento è stata fatta valere dall'attrice solo in coincidenza temporale con la decisione del committente di interrompere il rapporto contrattuale affidandosi ad altro fornitore.
II Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti può qualificarsi come contratto di spedizione, in cui lo spedizioniere (BE) si occupava di organizzare la spedizione di merce del committente (EV) tramite un vettore di propria fiducia (SD, Gruppo Poste Italiane). Si tratta di un contratto a forma libera, nel caso di specie basato su accordi verbali, solo in parte trasfusi in corrispondenza commerciale per quanto riguarda le tariffe applicabili alle spedizioni, senza che risulti disciplinata per iscritto l'esistenza di vincoli riguardanti il peso dei singoli colli spediti. Si è tentato di risolvere il contrasto radicale tra le opposte versioni sul punto, dando ingresso alla prova orale, che, tuttavia, non ha contribuito a fare chiarezza. In particolare, sono stati sentiti, in sede di interpello, il Sig. (legale Persona_1 AR rappresentante di EV) e, come testi, i sig.ri (dipendente di ) e Testimone_5
[...]
(padre del citato ). Per_3 Persona_1
Da una parte, il legale rappresentante della parte convenuta ha confermato la tesi esposta nella comparsa di costituzione, ossia che l'accordo commerciale prevedeva “un collo quattro gomme per gomme di raggio 16 o inferiore altrimenti 1 collo due gomme per qualsiasi altro raggio”, aggiungendo che “ mi disse di aver interessato un analista Tes_1 per analizzare il mio flusso e farmi un'offerta a collo”. Il teste ha confermato i termini dell'accordo, precisando di essere Persona_3 stato personalmente presente allorché questo venne negoziato tra e Persona_1 AR
legale rappresentante di Testimone_1
Dall'altra parte, ha confermato la tesi attorea, ossia che le tariffe Testimone_5 concordate all'inizio del rapporto commerciale erano “parametrate sul numero di colli da spedire, che ogni collo dovesse essere formato da un numero di pneumatici di peso complessivo massimo di kg 25 e che il carrello di 4 gomme dovesse essere spedito nel rispetto della regola: un collo - 2 gomme” e ha riferito che più volte, nel corso del rapporto, vi è stata la richiesta di rispettare i termini dell'accordo. Il teste ha altresì precisato, con riferimento alle modalità operative di gestione del Tes_5 rapporto, che il corriere (SD), ritirata la merce presso il mittente, la portava presso il proprio hub aziendale, ivi provvedendo alla sua pesatura ed inserendo il dato relativo al peso di ciascuna spedizione in apposito software che generava in automatico un documento, cd. ARte
“allegato di fattura” (in sigla: “ADF”), trasmesso mensilmente a III Osservato che entrambe le deposizioni testimoniali appaiono coerenti e che non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi (comunque entrambi legati alle parti che le hanno citati, l'uno per ragioni di parentela con il legale rappresentante di EV e l'altro AR perché lavoratore subordinato di ), all'esito dell'attività istruttoria il Tribunale non può che registrare la sussistenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, di modo che le stesse deposizioni sono inidonee a costituire elemento di conferma di una delle due contrapposte tesi prospettante dalle parti, cosicché non resta che vagliare il compendio probatorio di natura documentale.
L'onere probatorio grava sulla parte attrice, ex art. 2697 c.c., e nella fattispecie riguarda CO due elementi: (i) l'esistenza di un accordo secondo cui ciascun collo spedito da doveva avere un peso non superiore a 25 Kg e (ii) l'avvenuto superamento del peso nelle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, in violazione dell'accordo, tale da AR generare, in danno di , una perdita di fatturato quantificata in € 38.845,24. A riscontro dell'esistenza dell'accordo sul limite di peso fissato in 25 Kg per ciascun collo spedito, la parte attrice ha prodotto:
- mail datata 8 gennaio 2020 (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo) inviata per accettazione da AR EV a , a cui non può essere attribuito valore concludente perché riferita alle tariffe applicate (1 collo € 9,50 - 2 collo € 6,80) senza indicazioni riguardo al peso, a differenza AR di quanto invece espressamente previsto dall'accordo tra e SD (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo) contenente un espresso riferimento al c.d. peso volumetrico;
- mail datata 21 gennaio 2020 (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo) da BE a EV, cui pure non può attribuirsi valore concludente rispetto alla tesi attorea, in quanto in essa si fa riferimento al fatto che ciascun collo non può contenere più di due gomme, senza riferimento al limite dei 25 Kg per collo. La risposta di EV: “vedo cosa posso fare, ho accettato SD come pattuito che se fossero piccole un collo era 4 gomme” (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo), peraltro, sembra rappresentare più il tentativo di soddisfare la richiesta della propria controparte nell'ambito di un normale rapporto di collaborazione commerciale, che il riconoscimento di un vincolo contrattuale sul punto;
- scambio di e-mail tra le parti in data 25 marzo 2020 (cfr. docc. 12, 13, 14 fascicolo attoreo), in cui si fa effettivamente riferimento al limite dei 25 kg per collo ma non come risultato di un accordo commerciale (anzi, disconosciuto dal committente: cfr. doc. 14), bensì come effetto della normativa emergenziale durante la nota pandemia da coronavirus (cfr., in particolare, il doc. 14 cit.). Il mancato rispetto del limite avrebbe quindi potuto comportare il rifiuto della spedizione e non l'applicazione di una maggiorazione di costo. Anche il doc. 1 del fascicolo di parte convenuta (scambio di e-mail del 5 maggio 2020) depone in tal senso, ivi leggendosi che: “In questo periodo SD, causa COVID, calcola le spedizioni, superiori a 25kg “2 colli”, così sottintendendo che si trattava di regola eccezionale e temporanea, basata su ragioni del tutto contingenti e, oltretutto, riconducibili a scelte (per quanto obbligate) del corriere SD e non a un accordo tra spedizioniere e committente.
Se, da un lato, non vi è agli atti prova documentale dell'accordo sulla tariffazione “a peso” per il periodo sino a dicembre 2020, vi è invece prova (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta) di un accordo simile a far data dal Gennaio 2021, peraltro con limite di peso fissato in Kg 30. Inoltre, pur volendo ignorare la carenza probatoria in ordine all'esistenza del limite di peso pattiziamente fissato in kg 25 per collo, si pone il problema circa la prova del preteso ammanco. AR Infatti, non ha offerto idonea dimostrazione del credito di €38.845,24, di cui alla domanda azionata e ciò per la ragione di seguito esposta. Le parti (e i testi escussi) concordano circa il fatto che i colli da spedire venivano pesati AR presso il centro logistico di SD, che, poi, inviava a con cadenza mensile i tabulati riepilogativi degli ordini in cui veniva riportato il peso effettivo dei colli consegnati per singola spedizione (c.d. “allegati di fattura - SD”). La parte attrice, allo scopo di provare il superamento del peso e quindi la maggior somma reclamata in relazione alle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, ha dunque versato in atti documentazione (cfr. docc. 17, 28, 29) proveniente, in tesi, dal vettore SD, consistente negli elaborati sopra citati. La parte convenuta ha contestato l'attendibilità di tali elaborati: “Vi sono fondati motivi, peraltro, per ritenere che detti prospetti, prodotti in giudizio da parte attrice, non siano genuini (come già evidenziato nella memoria di costituzione, nei prospetti elaborati da controparte vengono indicati pesi e volumetrici diversi a parità di gomme!” (cfr. pag. 6 memoria conclusionale e pagg. 12 e 13 comparsa costitutiva); in sede di interpello, poi,
ha riferito di essere “convinto che con il peso potesse manipolare Persona_1 Tes_1 il file che SD gli mandava”. I documenti in esame, in effetti, non recano alcun elemento tale da poterne attribuire con certezza la provenienza dal corriere SD, essendo documenti a formazione unilaterale, creati in assenza di contraddittorio tecnico (anche stragiudiziale) e che, dunque, tutt'al più, possono costituire elementi valutabili ex art. 116 c.p.c., non consentendo però, di per sé soli, di ritenere assolto l'onere probatorio circa l'avvenuto superamento del peso di 25 Kg per collo per le spedizioni oggetto della domanda azionata in giudizio. Per completare la disamina delle risultanze istruttorie, va dato atto di quanto i testi hanno riferito in relazione alla circostanza di fatto allegata dalla parte attrice soltanto con la propria memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 24.8.2022, circa un incontro tenutosi tra le parti in lite nel mese di gennaio 2021 in occasione del quale Tes_1 avrebbe consegnato a uno schema contenente le rettifiche di
[...] Persona_1 tariffazione di cui qui si discute e portante un ammanco di fatturato di circa € 40.000,00. AR All'esito di tale incontro, le parti avrebbero raggiunto un'intesa in virtù della quale CO avrebbe rinunziato al pagamento di tale posta creditoria a fronte dell'impegno da parte di AR di avvalersi in via esclusiva dei servizi di spedizione della stessa per l'intero anno 2021 alle nuove tariffe. La parte convenuta ha eccepito la tardività di tale allegazione. I testi sono stati sentiti sui capitoli di prova (dal n. 12 al n. 15) articolati nella memoria 24.8.2022. A prescindere dall'eccezione di tardività e dal dubbio significato probatorio della circostanza (oggetto di domanda è il pagamento della maggior somma dovuta e non fatturata, non il mancato rispetto di un accordo transattivo, quand'anche esistente) si osserva che AR CO quanto riferito dai testi escussi non consente di ritenere provato un accordo tra e sul punto (controverso) dell'ammanco di fatturato. In particolare, il teste ha negato le circostanze di cui ai capitoli di Persona_3 prova, pur precisando di non essere stato presente all'incontro del gennaio 2021; il teste ha invece confermato l'incontro e l'oggetto della discussione, precisando Testimone_5 però che non intese firmare la bozza di accordo affermando che “ci Persona_1 avrebbe pensato”, con ciò non potendosi ritenere raggiunto alcun accordo sul punto;
né, la risposta di – riferita dal teste – si presta ad essere intesa come Persona_1 Tes_5 AR elemento di conferma della effettiva esistenza dell'ammanco di fatturato lamentato da nell'incontro di gennaio 2021.
In conclusione, non avendo la parte attrice soddisfatto l'onere probatorio né circa l'esistenza di un accordo con EV in base al quale ciascun collo spedito doveva avere un peso non superiore a 25 Kg, né – comunque – sul superamento di tale (invocato) limite di peso nelle spedizioni effettuate nel periodo tra aprile e dicembre 2020, la domanda attorea non può essere accolta.
Resta assorbita, e non viene pertanto esaminata, ogni altra eccezione e contestazione svolta dalle parti.
*************
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenute (anche in forma “cartolare”) e l'attività processuale espletata;
precisato che – visto il numero di udienze tenute per l'assunzione delle prove orali – il parametro medio ex D.M. 55/2014 cit. per la “fase istruttoria e/o di trattazione” è aumentato in misura del 30% (cfr. art. 4, c. 1 e 12, c. 1, D.M. 55/2014 cit.).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta le domande azionate dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta;
- condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite del presente giudizio a parte convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 8.157,80 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 11 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO