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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nel procedimento portante il n. 505 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Beltramo parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
E C O N T R O
Controparte_2
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio le società deducendo di: Controparte_3
- aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della sino al Parte_2
14/03/2023, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di cambio di appalto;
- essere stata quindi assunta alle dipendenze della in forza di Controparte_1
contratto a tempo indeterminato full-time e inquadramento nel livello G1 del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
1 - aver prestato, dal 15/03/2023 al 24/11/2023 data delle rassegnate dimissioni, la propria attività nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto merci di vario tipo affidatole dalla Controparte_2
Riferiva di essersi occupata del ritiro e della consegna della posta interna della
[...]
nelle zone di e Asti, con l'osservanza di un orario di 40 Parte_3 Pt_3 ore settimanali, e di aver percepito la retribuzione indicata nei prospetti paga allegati.
Esponeva che, con lettera del 30/10/2023, le aveva comunicato il Controparte_1 trasferimento presso l'unità locale di in Castellazzo Bormida Controparte_2 decorrente dal 01/11/2024 e che dal 02/11/2023 le era stato impedito di lavorare da parte di maestranze , sicché aveva rassegnato le proprie dimissioni con CP_2 decorrenza dal 24/11/2023.
Tanto premesso e dato atto di non aver percepito alcuna retribuzione con riferimento al mese di novembre 2023, chiedeva condannarsi le parti convenute in solido tra loro al pagamento in proprio suo favore delle differenze retributive per l'importo pari alla somma lorda di € 1.697,29, a titolo di retribuzione ordinaria per l'attività lavorativa che non aveva potuto prestare il giorno 02/11/2023, ratei 13° e 14°, ferie e permessi non goduti, TFR, calcolata sulla scorta dei criteri minimi ricavabili dal CCNL di riferimento, come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze dei singoli crediti al saldo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, le società convenute non si costituivano in giudizio, benché regolarmente vocate in ius.
* * * * *
1. Giova in primo luogo osservare che l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro tra la ricorrente e è adeguatamente provata dalla Controparte_1 documentazione versata in atti e segnatamente dalla lettera di assunzione datata
10/03/2023 e dai listini paga, così come risulta per tabulas che il rapporto di lavoro di cui si discute è cessato per risoluzione consensuale con effetto dal 24/11/2023 (cfr. doc.
4, 6 e 8).
1.1. Emerge altresì documentalmente che la , Parte_3 [...]
ha appaltato alla società i Controparte_4 Controparte_2 servizi di posta interna bancaria, come si evince dal contratto sottoscritto tra le parti e
2 prodotto dall'Istituto di Credito a seguito dell'ordine di esibizione disposto all'udienza dell'11/09/2024.
3. Non vi è invece evidenza documentale della concessione in subappalto a CP_1 dei servizi oggetto della commessa , né dell'adibizione formale della
[...] Parte_3 ricorrente ai predetti servizi, circostanza questa che, tuttavia, emerge chiaramente dalle risultanze dell'istruttoria svolta.
3.1. Innanzitutto, come è dato evincere dalle buste paga versate in atti, che riportano tutte alla voce “Centro di costo” l'indicazione “ ”, la a prestato la CP_2 Pt_1
propria attività presso l'unità locale di Che poi la ricorrente si sia Controparte_2 occupata del ritiro e della consegna della posta interna della emerge dalla Parte_3 deposizione del teste già dipendente della come autista dal 2020 Tes_1 Parte_4 fino verso la fine del 2023, il quale ha testualmente riferito: “ricordo che assieme a
caricavamo le borse della sui furgoni per poi distribuirle nelle varie Pt_1 Parte_3 sedi di ed Asti. Sia io che lavoravamo per la . Io conosco la Pt_3 Pt_1 CP_2 [...]
e ho sentito dire che abbia ricevuto in appalto da l'incarico di CP_1 CP_2 distribuzione merci e borse. Non do dire se DF SIA STATA LICENZIATA O MENO. Io con lei non ho mai parlato di questo;
io so che lavorasse per la , ma che Pt_1 CP_2 in realtà fosse dipendente della cooperativa . Credo che sia stata CP_1 Pt_1 assunta dalla Cooperativa verso Marzo 2023 ed abbia lavorato sino al Novembre 2023. Io la vedevo lavorare in quei mesi li. Anche era autista. Sia io che svolgevamo un Pt_1 Pt_1 orario di circa 50 ore settimanali. Non so dire quale fosse il suo salario. La zona di Pt_1 era quella di Asti e Bra, ma non di città. la facevo io. Lei però andava anche a Pt_3 Pt_3
Castagnito ed a Santa Vittoria d'Alba. Le borse che noi trasportavamo sia io che Pt_1 credo contenessero documenti della banca, ma non so dire di preciso quali. Le borse erano chiuse con luchetti e noi non potevamo accedere al loro contenuto. guidava un Pt_1 furgone Renault”.
Dalle dichiarazioni del teste emerge all'evidenza che nel periodo dedotto in giudizio la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito del servizio di trasporto e consegna di merce appaltato da alla CP_2 Controparte_5
. La circostanza risulta altresì confermata dalle dichiarazioni del teste che ha Tes_2
riferito di aver lavorato con la ricorrente per la nell'anno 2023, Controparte_2 precisando che la “è una cooperativa per cui lavorava (…) so che Controparte_1 Pt_1
3 svolgeva le funzioni di autista. Io caricavo i pallet o le scatole sul furgone di e poi lei Pt_1 faceva le relative consegne. La merce che trasportava era di varia natura, tra cui vi Pt_1 erano anche dei documenti bancari. Lei eseguiva le consegne nella zona di Alba di Asti e della relativa provincia”. Ha poi aggiunto, quanto all'orario di lavoro osservato, che
“ , a che ricordo io lavorava tutti i giorni dalle otto del mattino sino alle sei di Pt_1 pomeriggio. Lei faceva orario continuato, quindi il suo orario sarà stato superiore alle 40 ore settimanali”.
3.3. Siffatta ricostruzione è, infine, confortata dalla perfetta corrispondenza tra i servizi oggetto dell'appalto alla (v. doc. depositato in atti dall'istituto di Controparte_2 credito il 5/12/2024) e le mansioni svolte dalla ricorrente, nonché tra il luogo di esecuzione di detti servizi indicato nell'allegato A del citato contratto e la zona di competenza della “La zona di era quella di Asti e Bra (…) andava anche a Pt_1 Pt_1
Castagnito ed a Santa Vittoria d'Alba”).
Non possono pertanto sussistere dubbi circa l'adibizione esclusiva e continuativa della ricorrente nell'ambito della commessa . Parte_3
4. Cionondimeno, ritiene il Tribunale che non possa operare nel caso di specie la responsabilità solidale della società ai sensi dell'invocato art. 1676 Controparte_2
c.c.
4.1. A tal proposito giova rammentare che la norma codicistica attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta nei confronti del committente per conseguire “quanto
è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore” al tempo della proposizione della domanda. Secondo l'opinione prevalente, l'art. 1676 c.c. conferisce ai dipendenti dell'appaltatore e verso l'appaltante, soggetto estraneo al rapporto di lavoro che tuttavia si avvale del risultato della prestazione lavorativa, un diritto di credito proprio (e non derivato), diretto e del tutto autonomo rispetto al rapporto giuridico che intercorre tra appaltatore e committente.
Ed invero, qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari (cfr. Cass. civ. n. 33407/2019), con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può
4 più pagare l'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari (Cass. civ. n. 9048/2006).
4.2. La solidarietà dell'art. 1676 c.c. non opera in assenza di pretese, anche in via stragiudiziale, da parte dei dipendenti del subappaltatore e che l'adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto di subappalto ricorre soltanto fino alla concorrenza del debito che il committente - o il subcommittente - abbia verso l'appaltatore - o il subappaltatore - nel tempo in cui i lavoratori propongono la domanda (per l'applicabilità dell'art. 1676 c.c. anche al subappalto si veda Cass. civ. n. 24368/2017, secondo cui “La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto”;
Cass. n. 12048/2003).
4.3. Ne deriva che ove il subcommittente provveda ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore resta preclusa, ai sensi dell'art. 1676 c.c., la possibilità per i dipendenti del subappaltatore di poter rivolgere le loro pretese per i crediti scaturenti dalle prestazioni rese in favore di quest'ultimo verso il subcommittente, atteso che la solidarietà passiva tra committente ed appaltatore intanto sussiste in quanto persista un debito del subcommittente nei confronti del subappaltatore al tempo in cui i lavoratori dipendenti avanzino la loro domanda.
L'onere della prova dell'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore, cui è subordinata la responsabilità ex art. 1676 c.c., è, pertanto, a carico del lavoratore che chiede il pagamento, atteso che è possibile conseguire dal committente quanto è dovuto dai dipendenti dell'appaltatore - o il subappaltatore - nel tempo in cui essi propongono la domanda (ex multis Cass. civ. n. 1281 /2024).
Di contro ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 detto presupposto non è richiesto, “in quanto non rileva l'aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore, posto che il
5 committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione dello stesso rapporto” (Cass. civ. n. 35962/2021).
5. Orbene, nel caso in esame, il presupposto essenziale affinché possa ritenersi configurabile la invocata responsabilità solidale del subcommittente ai sensi dell'art. 1676 c.c. non è stato da parte attrice adeguatamente allegato, prima ancora che dimostrato, di guisa che l'azione diretta nei confronti di risulta Controparte_2 infondata e la responsabilità solidale della subcommittente di cui all'art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003, in mancanza di domanda specifica in tal senso, non può operare.
6. Quanto alla convenuta vale osservare come costituisca principio Controparte_1
giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001
e in termini Cass. civ. n. 15677/2009).
Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
6.1. Nella specie, rimanendo contumace, non ha provato di aver Controparte_1
pagato alla ricorrente in tutto o in parte le spettanze in questione, né ha allegato o provato altri fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni in esame e va quindi condannata al pagamento dei titoli rivendicati in ricorso. In ordine al quantum, il conteggio depositato a corredo dell'atto introduttivo appare correttamente redatto avuto riguardo alla durata del rapporto e al profilo riconosciuto e conforme ai valori contabili risultanti dalla contrattazione collettiva di settore applicata, sicchè parte datoriale va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 1.697,29,
6 importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto, devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7. Alla prevalente soccombenza segue la condanna di al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto della moderata complessità della lite, con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00.
Stante la mancata costituzione in giudizio della convenuta vanno, Controparte_2
invece, dichiarate irripetibili le spese sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, condanna a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma lorda di € 1.697,29, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.314, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Dichiara irripetibili le spese sostenute da parte ricorrente nei rapporti con
Controparte_2
Così deciso in Asti, 4/07/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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