Art. 3.
La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni e' demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 398.
La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni e' demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 398.