Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026REG.PROV.COLL.
N. 08227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Della Monica e Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Lauro in Roma, via G.P. Da Palestrina, n.63;
contro
Comune di Tramonti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tramonti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. ID NT e uditi per le parti gli avvocati Riccardi Paolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia decisa dalla sentenza qui appellata è stata avviata dal sig. -OMISSIS- in qualità di proprietario di un immobile in -OMISSIS-del Comune di Tramonti. Tale immobile è stato oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- per la realizzazione di un manufatto adibito a garage e, in relazione ad esso sono stati effettuati lavori di completamento giusta D.I.A. prot. n. -OMISSIS-, poi regolarmente eseguiti, mentre in data -OMISSIS- è stato rilasciato specifico certificato di agibilità n. -OMISSIS-.
Inoltre, in data -OMISSIS-, veniva presentata D.I.A. prot. n.-OMISSIS- per mutamento della destinazione d’uso di parte dell’immobile da destinarsi ad attività commerciale. Precisa parte ricorrente che questi provvedimenti, dal punto di vista amministrativo, avevano sanato l’abuso edilizio mentre nella sede penale l’abuso aveva portato invece ad una sentenza definitiva di condanna.
Alla luce della regolarità su un piano amministrativo dello status dell’immobile, il sig. -OMISSIS- aveva presentato al Suap del Comune resistente specifica istanza prot. n. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale di “ludoteca” nei locali sopra identificati.
2. Con determinazione prot. n.-OMISSIS-, il Comune di Tramonti rigettava l’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- ai fini dell’apertura di un’attività ludico - ricreativa nei locali siti in -OMISSIS- per la seguente motivazione: “ essendo ancora pendente un ordine di demolizione, questo ufficio non ritiene di poter rilasciare nulla osta per l’espletamento dell’attività richiesta ”.
3. Questo provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR con ricorso principale censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere ed inoltre veniva chiesto l’accertamento della legittimità del permesso di costruire in sanatoria.
4. Con ricorso per motivi aggiunti il sig. -OMISSIS- impugnava, altresì, il provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di Tramonti ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n.-OMISSIS-.
La motivazione posta a fondamento di tale atto di secondo grado risiede, in via esclusiva, nella presunta "mancata ed omessa dichiarazione da parte del privato (ovvero l’esistenza della sentenza di condanna del giudice penale)".
Secondo la tesi del Comune, tale omissione configurerebbe una fattispecie di falsa rappresentazione idonea a rendere inapplicabile il termine ragionevole di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.
5. Con la sentenza n. -OMISSIS- qui appellata il Tar dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti.
In particolare, i motivi aggiunti venivano rigettati sulla base del fatto che nel caso di specie, con sentenza penale passata in giudicato è stato accertato che, alla data del -OMISSIS-, “ il lato est dell’immobile era privo di tompagnature e quindi il fabbricato non poteva certamente ritenersi ultimato alla data del 31 dicembre 1993 ”.
Ai sensi dell’art. 39, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, la possibilità di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, già prevista dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve intendersi limitata alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, data entro la quale deve essere avvenuto il completamento funzionale della struttura.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Tar ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente adottato il gravato provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto rilasciato sulla base della falsa dichiarazione da parte del ricorrente dell’ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 1993, essendo invece a quella data “ il lato est dell’immobile…privo di tompagnature ”.
Quanto alle censure di carenza di motivazione in relazione al provvedimento di annullamento d’ufficio, il Tar affermava che nel momento in cui viene riscontrata una erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull’interesse pubblico.
Il Tar dichiarava invece il ricorso principale improcedibile: infatti il comune ha negato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale “sulla base dell’accertamento compiuto in sede penale, ma senza ricorrere al previo annullamento dei titoli edilizi, rilasciati anche in sanatoria, legittimanti le opere eseguite.”.
Nonostante ciò, comunque, l’amministrazione comunale si è attivata in seguito ad annullare in autotutela il permesso di costruire in sanatoria e a privare di effetti le d.i.a. presentate dal ricorrente. Per il Tar, il rigetto dei motivi aggiunti che sottende la legittimità dell’annullamento dei titoli edilizi fa venir meno qualsiasi utilità che l’accoglimento del ricorso principale potrebbe produrre al ricorrente, non avendo egli presentato alcuna domanda risarcitoria.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la parte soccombente articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “error in iudicando (violazione principio dell’autonomia delle giurisdizioni e delle attribuzioni – eccesso di potere giurisdizionale per “arretramento” – violazione principi in materia di efficacia del giudicato penale) ed error in procedendo (violazione art. 112 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - omissione di pronuncia sulla domanda di accertamento – omessa valutazione delle prove)”. Lamenta che il Tar ha ritenuto vincolante la qualificazione giuridica operata dal giudice penale circa l’abusività dell’opera, anziché procedere a una propria autonoma valutazione. Ulteriori censure che vengono sostenute dall’appellante sono: la mancata valutazione della perizia tecnica asseverata e delle prove fotografiche prodotte; la mancata istruttoria sugli aspetti decisivi richiesti in primo grado; il richiamo erroneo e non pertinente alla sentenza Cons. Stato n. 1403/2021, riguardante un fabbricato ad uso residenziale (mentre il caso in esame concerne un edificio non abitativo).
Con il secondo motivo ha dedotto analoghi vizi e violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione - violazione art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia), in quanto il Tar avrebbe fondato la decisione su una motivazione del provvedimento amministrativo inesistente. In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune avesse annullato in autotutela il permesso di costruire perché il ricorrente avrebbe reso una falsa dichiarazione sull’ultimazione dei lavori nel 1993. Tuttavia, questa motivazione non è presente negli atti impugnati: essa è stata introdotta solo dalla difesa del Comune nella memoria del 02/11/2018, e non dal provvedimento originario.
Quindi il giudice di primo grado è incorso in uno sconfinamento della giurisdizione nella misura in cui ha assunto a motivazione dell’annullamento un fatto che non era stato inserito come motivo nel provvedimento dell’amministrazione, cosi andando ad integrare ex officio la motivazione, elemento che però è indefettibile e deve preesistere al giudizio. Inoltre, l’appellante censura un ulteriore errore di fatto in quanto il Tar ha omesso di pronunciarsi sulla circostanza che il comune era a conoscenza del giudicato penale e dell’ordine di demolizione ben prima dell’annullamento in autotutela già da-OMISSIS-, prima del rilascio del permesso in sanatoria e certamente dal -OMISSIS-. Pertanto, il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies L. 241/1990 per l’annullamento in autotutela doveva decorrere da tali date. L’Amministrazione, conoscendo i fatti, ha lasciato consolidare gli effetti del titolo edilizio, rendendo tardivo l’annullamento. Poiché il Tar ha basato il rigetto del ricorso su un presunto mendacio inesistente, non ha esaminato le altre doglianze del ricorrente (termine ragionevole, legittimo affidamento, interesse pubblico concreto e comparazione degli interessi). Ne consegue anche un vizio di omissione di pronuncia.
Con il terzo motivo di appello ha riproposto la domanda di accertamento.
7. Si costituiva in giudizio il Comune di Tramonti con memoria depositata il 21/11/2023, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. In linea di diritto, va ribadito il principio a mente del quale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 849), il superamento del rigido termine di diciotto mesi (dal 2021 portato a dodici mesi), entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.
11. Orbene, se da un lato è pacifico che nel caso di specie vi è stata la condanna penale (sentenza -OMISSIS-) in ordine all’elemento fondamentale dell’ultimazione dei lavori, dall’altro lato è dimostrato come il Comune abbia avuto copia della sentenza di condanna solo con l’incardinazione del giudizio dinanzi al Tar.
12. In ogni caso, la norma generale al comma 2 bis statuisce che “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine ”. Quindi, in caso di accertamento penale della falsità, come nel caso di specie, l’amministrazione può annullare senza applicazione del termine decadenziale evocato.
13. Nel caso di specie, poi, l’amministrazione – contrariamente a quanto dedotto nei primi due motivi di appello – ha espressamente motivato sulla sussistenza dell’accertamento penale circa la falsità del presupposto della sanatoria, senza che sul punto la motivazione del Tar abbia integrato quella dell’atto di ritiro.
14. Peraltro, a differenza della p.a. nelle proprie difese, il giudice amministrativo nel qualificare gli atti e valutarne la legittimità è all’evidenza chiamato alla motivazione delle proprie valutazioni che, incidentalmente, possono finire con il confermare ed approfondire quanto posto a base degli atti impugnati.
15. Le considerazioni sin qui svolte confermano la correttezza delle valutazioni poste a fondamento dell’atto di ritiro e della sentenza impugnata.
16. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
ID NT, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID NT | DA Di RL |
IL SEGRETARIO