Art. 12.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione una relazione sull'attivita' svolta dall'istituto nell'anno precedente.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione una relazione sull'attivita' svolta dall'istituto nell'anno precedente.