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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10847 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa DR GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 17952/2018 R.G. il 15.3.2018 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Rizzola, Parte_1 Parte_2
giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Amoroso, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.10.2020
CONVENUTO
nonché
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.3.2018, i sigg.ri e Pt_2 Parte_1
comproprietari pro indiviso con il fratello dell'unità immobiliare sita in Castiglione della CP_1
Pescaia (GR), alla via del Fornino, lotto n. 5, loro pervenuta per successione in morte della comune madre, sig.ra (deceduta in data 16.3.2011), chiedevano disporsi Persona_1
lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione alla massa delle donazioni indirette e dei prestiti ricevuti dal convenuto, con conseguente divisione nelle quote ereditarie a ciascuno spettanti;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare integralmente la Controparte_1
domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa, acquisita la documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di giudizio e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_2
(creditrice ipotecaria che, nonostante regolare notifica, non si costituiva in giudizio), venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie;
successivamente, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la stima dell'immobile oggetto della domanda di divisione giudiziale ed acquisito l'elaborato peritale,
veniva disposta la vendita del bene con delega delle relative operazioni al notaio, dr.ssa Per_2
sospese, quindi, le operazioni di vendita in pendenza di trattative tra le parti e precisate
[...]
le conclusioni in ordine al primo capo della domanda attorea (richiesta di collazione delle donazioni indirette) all'udienza del 21.2.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio delle memorie conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva che le eccezioni sollevate dal convenuto in ordine alla nullità dell'atto di citazione, alla improcedibilità della domanda ed al difetto di legittimazione attiva dei due attori, non appaiono idonee alla definizione del giudizio, in quanto tutte superabili per le considerazioni che seguono.
Sebbene la formulazione della domanda proposta in atto introduttivo (e non più integrata o modificata lungo il corso del presente giudizio) presenti un contenuto ambiguo, in cui vengono affastellati richiami ad istituti giuridici tra loro differenti (collazione e riduzione), pare possibile identificare, quale petitum immediato, quello dello scioglimento della comunione ereditaria previa collazione all'asse delle somme oggetto di donazione, ovvero prestito, ovvero prelievo da parte del convenuto;
il fugace riferimento alla riunione fittizia e ad una non meglio articolata
“…lesione della quota di eredità riservata agli attori per legge a causa delle donazioni
indirette/liberalità atipiche/prestiti delle somme…” con conseguente interesse alla
“…reintegrazione nelle loro quote di legittima mediante riduzione delle donazioni operate in vita
dalla madre…” (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo), oltre a difettare della compiuta allegazione dei parametri richiesti per la valida formulazione di una domanda di riduzione (cfr. ex multis, Cass.
Civ. Sez. 2, n. 18199 del 2.9.2020), non è nemmeno stato fatto oggetto di autonoma e specifica domanda di riduzione, dal momento che, nelle conclusioni rassegnate in atti, viene soltanto richiesta la determinazione delle singole quote ai fini della successiva divisione.
Non è stata proposta, nonostante il richiamo ad una imprecisata lesione della quota di riserva ed alla riunione fittizia, alcuna domanda di riduzione, con la specifica indicazione delle donazioni che dovrebbero costituirne l'oggetto; non è stata effettuata una verosimile ricostruzione dell'intero asse ereditario;
non sono stati indicati i parametri della ipotetica lesione e,
conclusivamente sul punto, non è stata formulata alcuna richiesta di riduzione di specifiche donazioni entro i limiti idonei alla ricostituzione delle quote di riserva, delle quali non è stata nemmeno allegata l'effettiva e specifica lesione.
La domanda, così come proposta, appare pertanto qualificabile quale domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione giudiziale, previa collazione alla massa ereditaria di tutti gli importi (di ammontare altalenante) che si assumono essere stati oggetti di donazioni indirette in favore del convenuto da parte della de cuius, ovvero di prestito o, ancora, di prelievo da parte dello stesso convenuto dai conti correnti intestati alla madre.
Nemmeno sarebbe stata necessaria, ai fini dell'esperimento di azione di riduzione, la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, dal momento che la domanda, in ipotesi,
sarebbe stata formulata nei confronti del coerede e non già nei confronti di terzi (art. 564,
comma 1, c.c.); pure infondato, infine, il rilievo del difetto di legittimazione ad agire degli odierni attori che non avrebbero espressamente accettato l'eredità della madre: appare evidente che,
pure in mancanza di espresse dichiarazioni di accettazione dell'eredità, la proposizione della odierna domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria implichi, in ogni caso, una forma di accettazione tacita e per fatti concludenti dell'eredità in morte della sig.ra Persona_1
[...]
Nel merito, si osserva che la presente controversia perviene alla decisione in ordine alla sola domanda di collazione alla massa ereditaria delle non meglio specificate donazioni indirette o atipiche, ovvero dei prestiti, ovvero dei prelievi di somme effettuati dal convenuto, con imputazione del relativo valore alla quota ereditaria di pertinenza del predetto;
secondo la prospettazione difensiva attorea, infatti, oggetto della richiesta collazione dovrebbe essere il prestito di € 60.000,00 che lo stesso convenuto ha riconosciuto di aver ricevuto dalla madre;
la somma di € 26.000,00 ricevuta in data 27.10.2004 a mezzo del trasferimento titoli dal conto della de cuius a quello del convenuto;
l'importo di € 146.163,40, corrispondente all'ammontare degli assegni tratti dalla sig.ra in favore del figlio ovvero in favore di sé Per_1 CP_1
medesima e tutti i prelievi bancomat effettuati nei periodo giugno 2010 – marzo 2011.
Contrariamente alla prospettazione difensiva attorea, secondo cui dovrebbe costituire oggetto di collazione qualsivoglia attribuzione patrimoniale in favore di uno dei soggetti indicati dall'art. 737 c.c. e addirittura anche gli autonomi prelievi di somme di denaro, la collazione può avere ad oggetto esclusivamente le donazioni, dirette o indirette, effettuate dal de cuius in favore dei soggetti sopra menzionati;
e pertanto, la generica domanda attorea, così come proposta, non può trovare accoglimento in riferimento alle somme che sarebbero state oggetto di prestito, da parte della sig.ra , in favore del convenuto nonché agli importi (del tutto imprecisati) Per_1
che lo stesso avrebbe prelevato dal conto corrente della madre;
per altro verso, in adempimento all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., parte attrice è gravata dallo specifico onere di dimostrare che tutte le attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius in favore del figlio mediante l'emissione degli assegni bancari di cui consta ampia prova agli atti del CP_1
presente giudizio, abbiano integrato delle vere e proprie donazioni e, in quanto tali, siano state tutte sorrette da uno specifico animus donandi della disponente nei confronti dell'odierno convenuto.
A fronte della naturale astrattezza dei titoli (detratti gli assegni emessi dalla sig.ra Persona_1
in favore di sé stessa e da lei stessa negoziati), difetta qualsivoglia dimostrazione, sia
[...] pure presuntiva, della volontà della predetta di elargire gli importi in questione al figlio CP_1
per spirito di liberalità e con l'intento di arricchirlo gratuitamente.
Secondo i principi espressi sul punto dalla S.C. “…ai fini dell'obbligo di collazione tra i soggetti
indicati dall'art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede
donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius. A norma dell'art.
742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di
educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze,
né le liberalità d'uso.
Il presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto abbia ricevuto
beni o diritti a titolo di liberalità dal " de cuius", direttamente o indirettamente tramite esborsi
effettuati da quest'ultimo. Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela
della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo
operate in favore di persona convivente (nella specie, si assume, fatte dalla madre, morta a 98
anni, in favore della figlia con lei unica convivente nel corso di ventiquattro anni), ove non sia
accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la
consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento
delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza…i giudici del merito avrebbero dovuto
altresì accertare l'esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla
madre alla figlia convivente (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass.
n. 468 del 2010; Cass. n. 809 del 2014). Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte
dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a
tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti
dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita
della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate
dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque
accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità…”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 18814 del 4.7.2023). Risulta pacifico ed incontestato tra le parti il rapporto di convivenza tra la de cuius e l'odierno convenuto;
risulta pure comprovato agli atti che proprio il convenuto ebbe ad occuparsi della madre ed a prestarle la necessaria assistenza negli ultimi anni della sua vita;
è stata la stessa sig.ra a dichiarare che “…fino ad oggi il carico della mia assistenza è solo Persona_1
sulle spalle di . Ho deciso pertanto almeno fino al momento che deciderete e dimostrerete CP_1
di collaborare attivamente e completamente in tal senso, di corrispondere una cifra mensile ad
solo come pallido riconoscimento del tempo da lui impiegato…” (cfr. la lettera del CP_1
11.5.2006, di cui al documento allegato sub 9 alla comparsa di costituzione e risposta, non fatta oggetto di contestazione alcuna da parte degli attori), in tal modo chiarendo che le elargizioni di denaro effettuate in favore del figlio, lungi dall'essere sorrette da puro spirito di liberalità, si configuravano piuttosto quale adempimento di obbligazioni naturali e/o come obbligo di restituzione, almeno parziale, delle somme anticipate dal predetto, ovvero come ricompensa per l'assistenza ricevuta.
Difetta, pertanto, la prova specifica e rigorosa che ogni dazione di denaro (di cui agli assegni in atti) sia stata effettuata dalla sig.ra soltanto per spirito di liberalità e non anche in Per_1
adempimento di altri rapporti, sia patrimoniali (così come descritti dal convenuto) che personali intercorrenti con il figlio , tra cui, in particolare l'adempimento di obbligazioni nascenti CP_1
dalla coabitazione e dal legame parentale.
In altre parole, sarebbe stato preciso onere probatorio di parte attrice dimostrare che le attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius in favore dell'odierno convenuto siano state tutte sorrette da spirito di liberalità e non possano trovare diversa giustificazione nei rapporti descritti dal convenuto (in riferimento, ad esempio, al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie da lui anticipate nell'interesse della madre); tale dimostrazione è mancata del tutto,
non essendo sufficiente alla compiuta dimostrazione della natura donativa delle attribuzioni patrimoniali di cui agli assegni in atti la produzione degli estratti conto della banca e nemmeno delle fotocopie degli assegni con la prova della loro effettiva negoziazione, attestanti la circostanza, del tutto neutra, dell'emissione e del successivo incasso del titolo che, in ragione della sua naturale astrattezza, non è idoneo a dare alcuna contezza del sottostante rapporto causale (la cui compiuta e specifica allegazione e dimostrazione resta a carico degli attori). Per quanto attiene ai prelievi bancomat, non risulta provato in atti da chi gli stessi siano stati effettuati (dal convenuto, dalla stessa de cuius, ovvero da altri soggetti) e, anche laddove gli stessi fossero stati effettuati dal convenuto, non vi è prova che siano stati posti in essere in esecuzione di disposizioni emesse della stessa de cuius per spirito di liberalità (in ogni caso, si sarebbe trattato di donazioni di modico valore, come tali non soggette a collazione).
In difetto di compiuta dimostrazione della sussistenza di donazioni (dirette o indirette) effettuate dalla sig.ra in favore del convenuto, né del loro ipotetico e specifico Persona_1
ammontare, la domanda di collazione non può trovare accoglimento.
Al rigetto della domanda di collazione segue la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni divisionali.
La liquidazione delle spese è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato in data 7.3.2018 nei confronti di
[...] CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda di collazione;
---
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni divisionali;
---
3) spese al definitivo.---
Roma, 17.7.2025
Il Giudice
dr.ssa DR
GA