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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 13605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13605 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AN VA LA EVA AN R.G.N. 38196/2024 AR AR ON SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere Eva Toscani, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Gialuigi Pratola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NC AV con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2009, irrevocabile il 26 luglio 2015, per inadempimento degli obblighi imposti. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gallo, ed eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. L’udienza del 17 aprile 2024 era stata celebrata previa dichiarazione di assenza di AV, senza svolgere alcuna verifica della correttezza della notifica a questi dell’avviso di fissazione dell’udienza. La notifica, invero, tentata alla via Nazario Sauro n. 11 in Giuliano in Campania, non era giunta a buon fine, risultando il condannato sconosciuto a tale indirizzo, perché emigrato nel Comune di Ercolano nel 2016, come si legge nel verbale di vane ricerche redatto dalla Polizia Municipale e dalla scheda anagrafica del Comune di Giuliano in Campania, allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza. Nessun tentativo di notifica era effettuato in Ercolano, mentre la notifica era effettuata esclusivamente al difensore di ufficio, avv. Lucia Esposito, erroneamente indicata nel verbale di Penale Sent. Sez. 1 Num. 13605 Anno 2025 Presidente: IA IU Relatore: AN EVA Data Udienza: 08/01/2025 udienza quale difensore di fiducia;
nessuna nomina era fatta da AV per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. Gallo. Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso. 2. Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'Alfonso presso l'indirizzo di via Nazario Sauro n. 11 in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano. Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato. 3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omessoavviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaè causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessacitazione dell'imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997). Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio. 4. In conclusione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 08/01/2025. Il Presidente IU IA
nessuna nomina era fatta da AV per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. Gallo. Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso. 2. Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'Alfonso presso l'indirizzo di via Nazario Sauro n. 11 in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano. Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato. 3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omessoavviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaè causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessacitazione dell'imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997). Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio. 4. In conclusione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 08/01/2025. Il Presidente IU IA