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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5290/2017 + r.g. 5383/2017 (giudizi riuniti)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite n. r.g. 5290/2017 – 5383/2017 promosse da:
– (C.F.: ), n.q. di Parte_1 C.F._1 tutrice di - (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mastracchio, presso il cui studio sito in Alvignano (CE), alla Via A. Tommaselli n. 53, è elettivamente domiciliata;
e
– (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
– (C.F. ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Iannettone, presso il cui studio sito in S. IA C.V. (CE) al Corso Garibaldi n. 98 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
contro
(P.IVA: , nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo, presso il cui studio sito in Caserta (CE), al Corso Trieste n. 192, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
– (C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione, ritualmente notificati e successivamente riuniti nel presente procedimento, , anche n.q. di tutrice di Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_4
quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri in Campania a carico del F.G.V.S., e al fine di CP_2
sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis in seguito al sinistro stradale mortale, occorso nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2012, su Corso Freda del Comune di
Cellole (CE) in cui ha perso la vita il loro congiunto, , Persona_1
specificamente figlio e fratello degli istanti.
Segnatamente, gli attori hanno esposto che mentre Persona_1
passeggiava lungo il marciapiedi di Corso Freda, giunto all'altezza del ristorante “Il Gabbiano”, veniva violentemente investito dal veicolo pag. 2/28 Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di e condotto CP_2 nell'occasione da . Persona_2
Nonostante i soccorsi immediati sul posto e l'intervento del personale del 118, decedeva a causa delle ferite riportate il Persona_1
giorno 21.3.2012 presso l'ospedale in cui era ricoverato per le cure.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo, quest'ultimo sprovvisto di valida copertura assicurativa r.c. auto, gli attori hanno chiesto il ristoro di tutti i danni non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del proprio congiunto.
Si è costituita la nella qualità in epigrafe, Controparte_1
eccependo in via preliminare: a) l'improponibilità/inammissibilità della domanda, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 148 – 287 D.
Lgs. 209/05, nonché il mancato contestuale invio alla Consap della richiesta di risarcimento;
b) la mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, la compagnia ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese sia nell'an che nel quantum.
Diversamente, benché regolarmente citato, non si è CP_2
costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 ed assegnata in decisione in data 26.3.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Questioni preliminari
pag. 3/28 1.1. In via preliminare, si osserva che ricorre, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui all'art. 283 co. 1 lett. b) d. lgs. 209/05, che legittima il danneggiato a rivolgere la richiesta di risarcimento al
Fondo Garanzia Vittime della Strada, nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione, circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta.
Occorre inoltre affermare la procedibilità della domanda proposta dagli attori, avendo gli istanti prodotto le molteplici lettere di messa in mora inviate sia alla n.q. di FGVS, che alla Consap, Controparte_1
complete di tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D.
Lgs. 209/2005.
Ciò posto, gli attori hanno assolto all'onere, imposto dall'art. 287 D.
Lgs. 209/05, ai sensi del quale: “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno”.
1.2. Gli attori hanno poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
La copiosa documentazione allegata, senza dubbio, indentifica come la vittima del sinistro stradale occorso nella Persona_1
notte tra il 19 e il 20 marzo 2012, in Cellole.
pag. 4/28 Circa il vincolo di parentela che lega il de cuius agli istanti, nel fascicolo di parte attrice è stato prodotta certificazione dello stato di famiglia - ove si attesta che , e Parte_1 Parte_2
sono rispettivamente la madre e i germani del de Controparte_3
cuius.
Con atto depositato in data 11.1.24, , n.q. di tutrice Parte_1 di ha poi sanato il difetto di rappresentanza Parte_2
mediante allegazione del decreto di nomina n.78/89 Reg. Tut., il quale la autorizza ad agire in nome e per conto di . Parte_2
1.3 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. b) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo privo di copertura assicurativa.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n.
14468/2008).
pag. 5/28 Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli sprovvisti di valida copertura assicurativa.
Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
Del pari sussistente è la legittimazione passiva in capo al convenuto contumace , come dimostrato dall'allegata visura PRA. CP_2
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che prima della proposizione di questo giudizio, gli odierni attori si sono costituiti parte civile nel procedimento penale R.G. mod 21 n. 5611/12 istruito nei confronti di
(in qualità di conducente del veicolo Alfa 156 SW tg. Persona_2
BP337ZW) e conclusosi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli n. 18/19, divenuta irrevocabile a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato dinanzi Per_2
alla Corte di Cassazione.
Nello specifico, la documentazione allegata in atti consente di appurare che l'iter del processo penale si è così articolato:
- primo grado di giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di S.
IA C.V., definito con sentenza n. 13/13;
- secondo grado di giudizio instaurato innanzi alla corte di Assise di
Appello di Napoli, definito con sentenza n. 31/16;
- giudizio instaurato in seguito a ricorso in Cassazione definito con sentenza n. 8621/2018 che ha disposto annullamento con rinvio;
pag. 6/28 - Giudizio di rinvio instaurato innanzi alla Corte di Assise di Appello di Napoli, definito con sentenza n. 18/19;
- nuovo ricorso in Cassazione, definito con sentenza di inammissibilità
n. 20851/2021.
In riferimento ai fatti di causa, la Corte d'assise di appello di Napoli, con sentenza n. 18/19, ha confermato la penale responsabilità di per il delitto di cui agli artt. 575 e 577 n. 3 e 4 c.p.c. e Persona_2
61 n. 1 c.p., in quanto “la prova della volontarietà dell'investimento del deve ritenersi pienamente raggiunta” (cfr. pag. 19). Pt_2
Orbene, posto che tale pronuncia è divenuta irrevocabile, appare opportuno esaminare i profili di rilevanza del suddetto giudizio penale nel presente procedimento civile.
In primis, si rammenta che, in punto di fatto, non residua alcuna valutazione sull'an, dato che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e
654 c.p.p. Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato. Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo pag. 7/28 oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro
(fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Va precisato che la vincolatività del giudicato penale entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011, n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne
l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del 08.04.2010, n. 8360).
Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, anche definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di pag. 8/28 legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. sent. 25 giugno
2019, n. 16893; Cass. ord. 7 maggio 2021, n. 12164; Cass. sent.
25/01/2024, n. 2426). Inoltre, le sentenze penali depositate dagli istanti e tutti gli atti del relativo procedimento, regolarmente transitati nel presente giudizio e oggetto di contraddittorio, hanno valore di fonte di prova atipica e sono pienamente idonei a fondare il convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti del processo
(Cass. n. 8496/2023; Cass. n. 18567 del 2018).
3. Sulla responsabilità del conducente del veicolo.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, risulta provato che in data 20.3.2012 venne investito dal Persona_1 veicolo Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di , Parte_5
mentre percorreva il marciapiedi del Corso Freda, in Cellole, all'altezza del ristorante “Il Gabbiano”.
Nel verbale di sommarie informazioni, raccolte dai Carabinieri di
Sessa Aurunca, di professione medico, in data Testimone_1
22.3.2012 dichiara: “…omissis… dopo la mezzanotte del 20 marzo
2012 stavo rincasando a Cellole ed ero in macchina con mio cognato, mia sorella e i bambini. Mentre percorrevamo Corso Freda, abbiamo notato una persona a terra sul marciapiede davanti alla pizzeria “Il
Gabbiano”… Mi sono avvicinato e ho visto che sul ciglio del marciapiede c'era una persona stesa completamente a terra in posizione supina con la testa a nord rispetto alla direzione di marcia della strada: il braccio sinistro era appoggiato sulla sede stradale, il pag. 9/28 viso era leggermente rivolto verso sinistra e la gamba destra era piegata all'indietro in posizione innaturale… Voglio precisare che sul muro c'era un'ulteriore traccia non di sangue vivo ma un'impronta della dimensione di circa 15 cm di circonferenza. Sembrava fosse una macchia da contatto poiché non era rosso vivo” (cfr. stralcio del verbale di S.I. contenuto nella C.U. a firma dell'Ing. . Per_3
Nella fase delle indagini, la Procura della Repubblica del Tribunale di
Santa IA C.V. ha conferito incarico all'Ing. di Persona_4 espletare una perizia tecnica ricostruttiva sulla dinamica del sinistro, anche attraverso la visione di alcuni filmati acquisiti dalle telecamere poste nelle vicinanze.
Va ribadito che il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione, ritenuta esaustiva e coerente, abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2014, n. 22384).
L'Ing. in merito all'esatto punto d'urto si è così espresso Per_3
“…omissis… in definitiva, l'investimento è avvenuto quasi al centro del passo carrabile privo di marciapiedi che si trova poco prima del ristorante il Gabbiano andando in direzione Sessa Aurunca, in corrispondenza del civico 162”, mentre in relazione a un plausibile ricostruzione della dinamica, afferma: “Innanzitutto vi è da dire che il veicolo risultava vandalizzato, ossia manomesso con asportazione die
pag. 10/28 fari anteriori. I danni palesati e riconducibili all'investimento sono presenti al parabrezza ed al parafango anteriore sinistro (lato conducente). Ed invero, il parabrezza risulta infossato verso l'interno auto con rottura a “ragnatela”, così come il parafango risulta introflesso in corrispondenza dell'asse della ruota… Tenuto conto dei danni rilevati e di quelli non rilevati dall'Alfa Romeo 156 SW targata
BP337ZW e tenuto conto anche della conformazione fisica del
, può dirsi che l'investimento ha interessato primitivamente il Pt_2 parafango anteriore sinistro, dopodiché vi è stata una proiezione del corpo verso il parabrezza con impatto contro lo stesso e successiva proiezione laterale.
Nel prosieguo della propria perizia, l'Ing. analizza anche la Per_3
relazione preliminare di consulenza tecnica medico-legale del consulente di Procura, dott. in relazione alla quale osserva “Le Per_5
considerazioni del Medico-Legale, visti i danni all'autovettura e visto il punto di investimento topografico, non possono che condividersi. In particolare appare condivisibile la considerazione relativa alla posizione della vittima in vicinanza del muro, ossia l'esclusione che il
sia stato investito sulla carreggiata stradale. Si consideri, Pt_2
infatti, che il marciapiede è largo circa 1,60 mt e quindi, se il Pt_2 fosse stato sulla carreggiata stradale, anche a 10 mt dal marciapiede, sarebbe intercorsa una distanza tra la sua posizione ed il muro di
1.70 m. Ed in più, in tal caso, come sarà dimostrato in seguito,
l'autovettura avrebbe avuto una direzione pressocché parallela all'asse stradale e pertanto avrebbe impresso al corpo del Pt_2 una direzione con componente maggiore nel verso del moto, da sud verso nord.
pag. 11/28 La macchia ematica rilevata sul muro dimostra che vi era poco spazio orizzontale tra il muro ed il punto di investimento, la qual cosa ha comportato un impatto violento del contro il muro stesso”. Pt_2
I Giudici, condividendo con assoluta serenità le conclusioni delle citate consulenze tecniche, hanno confermato nella sentenza n. 18/19 resa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli all'esito del giudizio di rinvio, che “…l'impatto della vettura del corpo del avvenne Pt_2
mentre questo camminava non sulla carreggiata ma sul marciapiede e per di più proprio nel punto in cui questo si interrompeva rendendo in tal modo più agevole e silenzioso e meno traumatico per il veicolo
l'investimento della vittima. L'abile manovra effettuata dall'investitore di deviazione dapprima sulla propria sinistra e poi, colpito il , nuovamente a destra per scendere dal marciapiede Pt_2
e rapidamente svoltare con gli anabbaglianti accesi per la via
Aurunci, riuscendo con piena padronanza del veicolo ad imboccare la curva e sinanche a schivare un ciclista sulla propria destra … appare già in sé inconciliabile con l'assunto di un investimento dovuto unicamente all'ebbrezza alcolica e ad un improvviso malore che gli avrebbero totalmente impedito, nonostante la sufficiente illuminazione stradale, di rendersi conto della presenza del pedone e, sinanche, una volta capito di averlo travolto, di reagire in qualche modo frenando o quantomeno rallentando la marcia del veicolo” (cfr. pag. 18). Invero,
i fatti di causa sono stati accertati dal giudice penale come investimento intenzionale (“… la prova della volontarietà dell'investimento del deve ritenersi pienamente raggiunta” - Pt_2 cfr. pag. 19).
Alla luce di quanto esaminato, è possibile dunque ritenere la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Alfa 156 SW tg.
pag. 12/28 BP337ZW in ordine alla causazione dell'incidente in cui ha perso la vita . Persona_1
4. Sui danni.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del “quantum”.
Ciascun attore nel libello introduttivo richiede: “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e quantificati complessivamente in € 800.000,00 (ottocentomila) ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria della causa e della personalizzazione del danno che il Giudice intenderà applicare, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con la sentenza n. 15350 del 2015 le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del danneggiato, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "iure hereditatis", possono consistere:
• nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dalla vittima tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il danneggiato per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3,
Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del
20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
pag. 13/28 • nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011;
Id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
13537 del 13/06/2014);
• rimane invece esclusa la risarcibilità del danno consistente nella
"perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del
23/01/2014).
Quanto ai danni non patrimoniali iure proprio risarcibili dai congiunti della vittima viene in rilievo, invece:
• Il danno da perdita del rapporto parentale, che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
pag. 14/28 nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., ord., n.
9196/2018). In detto danno è ravvisabile tanto la componente di danno morale quanto quella di danno esistenziale. Nella prima ipotesi, il danno è da ricercarsi nella sofferenza e nel turbamento dello stato d'animo cagionati dal fatto illecito;
il danno esistenziale, o meglio relazionale, per contro, attiene allo stravolgimento delle abitudini di vita e alla definitiva alterazione degli assetti relazionali del danneggiato, quali “conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”.
• l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca
(Cass. Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Cass. sez. III, n.28989 del
11/11/2019).
5. Sui danni non patrimoniali iure proprio.
5.1. Con riferimento ai danni iure proprio, e specificamente il danno da perdita del rapporto parentale, essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra la responsabilità dei convenuti e la morte di Per_1
, deve ritenersi raggiunta anche la prova del nesso causale con
[...]
tale specifica fattispecie di danno.
Le modalità attraverso cui il danneggiato può fornire la prova del danno in questione includono tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione, senza eccezione per la prova pag. 15/28 presuntiva che, anzi, “considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, assume precipuo rilievo”. Il percorso logico- inferenziale che contraddistingue la prova indiretta porterà dalla conoscenza di un fatto noto (il danno evento costituito dalla morte del congiunto) alla conoscenza, con elevato grado di probabilità logica, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), del fatto ignoto (il danno-conseguenza), costituito dai “concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato” ovvero, nel caso di danno morale, dalla sofferenza morale patita dal congiunto.
Ebbene, nel caso di specie risulta che era madre del Parte_1
de cuius, mentre e ne erano i Parte_2 Parte_4
germani, per cui può certamente presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova contraria, neppure di carattere presuntivo (da ultimo si v. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.
5769: “in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”).
In merito alla convivenza con il de cuius, invece, si rammenta che la stessa non assurge a requisito essenziale per escludere la sussistenza di un legame affettivo o definirne la profondità, costituendo tutt'al più un mero indizio per corroborare lo stretto rapporto tra l'istante e il parente deceduto: “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela almeno all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova
pag. 16/28 contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. ord.
n. 29784 del 2018). Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà. La convivenza ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Orbene, in applicazione dei principi sopra esposti, per Parte_1
, e potrà certamente
[...] Parte_2 Parte_4
presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto appartenenti alla famiglia nucleare della vittima del sinistro per cui
è causa;
del resto, nulla induce a dubitare della normalità della corrispondente relazione affettiva tra madre e figlio e tra fratelli, né
pag. 17/28 risulta che parte convenuta abbia fornito alcuna prova contraria al riguardo.
Come sopra evidenziato, il riconoscimento di tale voce di danno prescinde altresì dalla convivenza della madre e della sorella con il defunto figlio/fratello, rimasta priva di riscontro nel presente giudizio: sebbene infatti nell'atto di citazione, e Parte_2 Parte_1
abbiano riferito che vivessero insieme a ,
[...] Persona_1
nello stato di famiglia allegato in atti, l'indirizzo di residenza del defunto non compare, sicché non appare possibile confermare la dedotta convivenza.
Ne consegue che, per e , se da una Parte_1 Parte_2
parte sarà sicuramente possibile riconoscere il danno parentale patito, in ragione della loro appartenenza al nucleo familiare primario del de cuius, al contempo non potrà riconoscersi l'aumento previsto in relazione alla circostanza della convivenza.
Venendo quindi alla liquidazione del danno, la nota sentenza della
Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n.10579, seguita successivamente da altre pronunce, ha segnato il superamento del metodo milanese c.d. “a forbice” in favore di un sistema liquidativo a punti maggiormente eclettico e composito.
In ossequio a quanto affermato dalla S.C., l'osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine nel 2022 introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti;
dette tabelle sono poi state aggiornate in base agli indici Istat a Maggio 2024.
Utilizzando le descritte tabelle, la liquidazione del danno viene operata nei termini che seguono:
pag. 18/28 • alla madre vengono attribuiti 22 punti per voce Parte_1
A (età della vittima primaria – figlio di 38 anni), 12 punti per voce B
(età della vittima secondaria – madre di 80 anni all'epoca del sinistro),
0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 49 punti;
• alla germana vengono attribuiti 16 punti per voce Parte_2
A (età della vittima primaria – fratello di 38 anni), 14 punti per voce B
(età della vittima secondaria – sorella di 47 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 45 punti;
• al germano vengono attribuiti 16 punti per voce Parte_4
A (età della vittima primaria – fratello di 38 anni), 12 punti per voce B
(età della vittima secondaria – fratello di 52 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 43 punti;
Pertanto, moltiplicando i punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base 2024 (pari ad € 3.911,00 per il genitore ed €
1.698,00 per i germani) secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, va liquidata la somma di € 191.639,00 a , la somma Parte_1
pag. 19/28 di € 76.410,00 a , la somma di € 73.014,00 a Parte_2 [...]
. Parte_4
Dette somme vanno devalutate al momento del fatto (21.3.2012) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce
(cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n.
605), per un importo complessivo finale pari a € 222.322,83 in favore di , € 88.644,20 in favore di ed Parte_1 Parte_2
€ 84.704,48 in favore di - oltre interessi legali Parte_4 dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
A dette somme andranno poi detratte le eventuali somme riscosse dagli istanti in forza di provvisionale disposta nel giudizio penale. “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma
a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli” - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
6739 del 24/03/2011”
5.2. Da rigettare è invece la domanda relativa al risarcimento del danno morale patito iure proprio dagli attori.
pag. 20/28 Con la sentenza n. 8828/03, la Suprema Corte aveva precisato che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interessi di rilevanza costituzionale all'integrità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari.
Il danno che ne deriva, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva. Esso, si diceva, era ontologicamente proiettato verso il futuro e poteva, quindi, affiancarsi al danno morale soggettivo contingente, inteso quale transuente sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano, quindi, nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento:
l'uno riparava lo stato di afflizione, di turbamento, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello della integrità del vincolo familiare.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una pag. 21/28 forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tener conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Ne consegue che “…. è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale.” (Cass. Civ.
Sez. Unite 26972/08).
6. Sui danni non patrimoniali iure hereditatis.
6.1. Con riferimento alle ulteriori voci di danno richieste (iure hereditatis), va certamente esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico") per quanto chiarito dalla Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del
22/07/2015 che, in composizione del contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1361 del 23/01/2014, ha ribadito il principio già espresso dalle S.U.
3475/1925 e ripreso dalle SS.UU 26972/2008, secondo cui: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la
pag. 22/28 capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente
l'esistenza di un subbietto di diritto".
Deve poi essere esclusa la risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale).
Esso, infatti, seppur risarcibile a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso (a differenza del danno biologico terminale che richiede ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo) richiede l'intensità della sofferenza e la prova che essa sia stata percepita.
In altre parole, è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis il danno - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e nell'avvertire consapevolmente l'approssimarsi della morte - allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente (cfr. Cass. n.
16272 del 8/6/2023), mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 13/06/2014, n. 13537. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423;
Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754).
Nel caso specifico, nulla viene dedotto (né in citazione, né nei successivi atti) né provato con riferimento a circostanze che possano fondare una prova presuntiva, in ordine alla lucida consapevolezza del de cuius in relazione al suo decesso. Inoltre, risulta che nei momenti immediatamente successivi all'incidente, il non era lucido né Pt_2 cosciente. Nello stralcio del verbale di sommarie informazioni resa da e raccolte dai Carabinieri di Sessa Aurunca, Testimone_1 stralcio allegato alla C.T. dell'Ing. si legge: Per_3
pag. 23/28 “…omissis…constatavo che respirava spontaneamente anche se a fatica: non era cosciente perché gli occhi sbarrati, era completamente in miosi, ovvero la pupilla era più piccola, non parlava, era tutto pieno di sangue…”. Ne consegue, che non vi sono i presupposti per risarcire la voce di danno cd. catastrofale.
Va, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dal de cuius. È ormai consolidato il principio della S.C. secondo cui, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile (danno biologico terminale) in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2014, n. 15491
Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n.
18163; Corte cost. n. 372 del 1994).
Nel caso specifico deve ritenersi sussistente e provata sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, sia quell'apprezzabile lasso di tempo che, seppur minimo, è tale da far configurare, in capo al degente il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria pag. 24/28 dai successori, essendo trascorse più di 24 ore dall'investimento al decesso.
Difatti, risulta che il sinistro si sia verificato poco dopo la mezzanotte del 20.3.2012 e che il decesso di sia avvenuto alle ore Persona_1
03:40 del 21.3.2012, come confermato dal dott. C.T. della Per_5
Procura, nella propria relazione (L'epoca della morte, avuto riguardo dei fenomeni tanatologici obiettivati e dei fattori intrinseci ed estrinseci nella fattispecie ricorrenti, è compatibile con un decesso constatato alle ore 03.40 del giorno 21.3.2021”).
Per la liquidazione di detto danno occorre fare riferimento al parametro dell'invalidità temporanea, in quanto la patologia che si delinea è ontologicamente limitata nel tempo e destinata all'exitus:
“La nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che, al termine della malattia, la salute dell'individuo abbia recuperato un proprio equilibrio, sia pure alterato. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesioni personali, le quali determinino la morte della vittima, quest'ultima acquista e trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già di quello da invalidità permanente” (Cassazione civile, sez. III,
16/05/2003, n. 7632).
L'esegeta è tuttavia chiamato ad un'opera di necessaria personalizzazione del quantum, dovendo tenersi conto delle caratteristiche di detto pregiudizio che, seppur “temporaneo” è particolarmente intenso per l'approssimarsi della morte (sul punto si
V. Cass. n. 36841/2022).
Orbene, le Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno da inabilità temporanea totale un importo pag. 25/28 variabile compreso tra euro 115,00 ed euro 173,00 per ciascun giorno.
Tali importi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, vanno tuttavia parametrati alle circostanze del caso concreto, e, in particolare al rapido e progressivo evolversi della condizione patologica della vittima, che ha determinato il decesso. In tale ottica appare equo riconoscere a titolo di danno biologico “terminale”, l'importo di €
173,00 per il lasso di tempo intercorso tra l'investimento e il decesso.
Alla somma di € 173,00 devono aggiungersi gli interessi compensativi dal giorno del fatto (21.3.2012) fino alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del decesso e successivamente incrementata anno per anno e, trasformato il debito di valore in debito di valuta, con gli interessi legali sulla somma così determinata, dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo (cfr. Cass. Civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Pertanto, spetterà complessivamente l'importo di € 200,71 oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
8. Sul massimale di legge.
Come dedotto dalla n.q. di F.G.V.S., “la Controparte_1 garanzia assicurativa che l'Impresa Designata dal Fondo di Garanzia
– per legge è tenuto a prestare – è limitata al massimale di €
2.500.000,00 per ogni sinistro e senza possibilità di ulteriori estensioni economiche”.
Il minor importo riconosciuto agli istanti, complessivamente di €
395.671,51, non osta, dunque, alla liquidazione della suddetta somma, considerata la capienza del massimale.
9. Sulle spese di lite.
pag. 26/28 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto e non del domandato, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di legge ai valori medi per Parte_1
n.q. e ai valori tra i minimi e i medi per le restanti parti,
[...]
considerato il valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento, la presenza di due parti e in base all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di
, per il sinistro di cui è causa e per l'effetto: CP_2
3) condanna i convenuti in solido al pagamento di € 222.322,83 in favore di;
€ 88.644,20 in favore di Parte_1 Parte_1
, n.q. di tutrice di ; € 84.704,48 in favore di
[...] Parte_2
, a titolo di danni sofferti iure proprio, oltre Parte_4 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, detratte le somme già liquidate agli istanti a titolo di provvisionale;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento di complessivi €
200,71 in favore degli attori iure hereditatis;
5) Condanna di F.G.V.S. e in Controparte_4 CP_2 solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano - per – Parte_1
pag. 27/28 (C.F.: ), n.q. di tutrice di C.F._1 Pt_2
- in € 14.103,00 per compensi oltre spese gen (15%) iva
[...]
e cpa come per legge ed il rimborso delle spese prenotate a debito pari ad € 1686,00 + € 27,00 e stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento del compenso e delle spese avvenga in favore dell'Erario;
6) Condanna n.q. di F.G.V.S. e in Controparte_1 CP_2
solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano - per – Parte_1
(C.F. ) e – (C.F. C.F._1 Parte_3
) – in € 18.000,00 per compensi oltre spese gen C.F._3
(15%) iva e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese prenotate a debito pari ad € 1686 + € 27,00; stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Si comunichi.
SMCV, 13.10.2025 Il giudice dr.ssa Ambra Alvano
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5290/2017 + r.g. 5383/2017 (giudizi riuniti)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite n. r.g. 5290/2017 – 5383/2017 promosse da:
– (C.F.: ), n.q. di Parte_1 C.F._1 tutrice di - (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Mastracchio, presso il cui studio sito in Alvignano (CE), alla Via A. Tommaselli n. 53, è elettivamente domiciliata;
e
– (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
– (C.F. ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Iannettone, presso il cui studio sito in S. IA C.V. (CE) al Corso Garibaldi n. 98 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
contro
(P.IVA: , nella qualità Controparte_1 P.IVA_1
di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo, presso il cui studio sito in Caserta (CE), al Corso Trieste n. 192, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
nonché
– (C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione, ritualmente notificati e successivamente riuniti nel presente procedimento, , anche n.q. di tutrice di Parte_1
, e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_4
quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri in Campania a carico del F.G.V.S., e al fine di CP_2
sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis in seguito al sinistro stradale mortale, occorso nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2012, su Corso Freda del Comune di
Cellole (CE) in cui ha perso la vita il loro congiunto, , Persona_1
specificamente figlio e fratello degli istanti.
Segnatamente, gli attori hanno esposto che mentre Persona_1
passeggiava lungo il marciapiedi di Corso Freda, giunto all'altezza del ristorante “Il Gabbiano”, veniva violentemente investito dal veicolo pag. 2/28 Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di e condotto CP_2 nell'occasione da . Persona_2
Nonostante i soccorsi immediati sul posto e l'intervento del personale del 118, decedeva a causa delle ferite riportate il Persona_1
giorno 21.3.2012 presso l'ospedale in cui era ricoverato per le cure.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo, quest'ultimo sprovvisto di valida copertura assicurativa r.c. auto, gli attori hanno chiesto il ristoro di tutti i danni non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del proprio congiunto.
Si è costituita la nella qualità in epigrafe, Controparte_1
eccependo in via preliminare: a) l'improponibilità/inammissibilità della domanda, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 148 – 287 D.
Lgs. 209/05, nonché il mancato contestuale invio alla Consap della richiesta di risarcimento;
b) la mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, la compagnia ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese sia nell'an che nel quantum.
Diversamente, benché regolarmente citato, non si è CP_2
costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 ed assegnata in decisione in data 26.3.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Questioni preliminari
pag. 3/28 1.1. In via preliminare, si osserva che ricorre, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui all'art. 283 co. 1 lett. b) d. lgs. 209/05, che legittima il danneggiato a rivolgere la richiesta di risarcimento al
Fondo Garanzia Vittime della Strada, nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione, circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta.
Occorre inoltre affermare la procedibilità della domanda proposta dagli attori, avendo gli istanti prodotto le molteplici lettere di messa in mora inviate sia alla n.q. di FGVS, che alla Consap, Controparte_1
complete di tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D.
Lgs. 209/2005.
Ciò posto, gli attori hanno assolto all'onere, imposto dall'art. 287 D.
Lgs. 209/05, ai sensi del quale: “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno”.
1.2. Gli attori hanno poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
La copiosa documentazione allegata, senza dubbio, indentifica come la vittima del sinistro stradale occorso nella Persona_1
notte tra il 19 e il 20 marzo 2012, in Cellole.
pag. 4/28 Circa il vincolo di parentela che lega il de cuius agli istanti, nel fascicolo di parte attrice è stato prodotta certificazione dello stato di famiglia - ove si attesta che , e Parte_1 Parte_2
sono rispettivamente la madre e i germani del de Controparte_3
cuius.
Con atto depositato in data 11.1.24, , n.q. di tutrice Parte_1 di ha poi sanato il difetto di rappresentanza Parte_2
mediante allegazione del decreto di nomina n.78/89 Reg. Tut., il quale la autorizza ad agire in nome e per conto di . Parte_2
1.3 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. b) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla
Regione Campania, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo privo di copertura assicurativa.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez. III, n.
14468/2008).
pag. 5/28 Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli sprovvisti di valida copertura assicurativa.
Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
Del pari sussistente è la legittimazione passiva in capo al convenuto contumace , come dimostrato dall'allegata visura PRA. CP_2
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che prima della proposizione di questo giudizio, gli odierni attori si sono costituiti parte civile nel procedimento penale R.G. mod 21 n. 5611/12 istruito nei confronti di
(in qualità di conducente del veicolo Alfa 156 SW tg. Persona_2
BP337ZW) e conclusosi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli n. 18/19, divenuta irrevocabile a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato dinanzi Per_2
alla Corte di Cassazione.
Nello specifico, la documentazione allegata in atti consente di appurare che l'iter del processo penale si è così articolato:
- primo grado di giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di S.
IA C.V., definito con sentenza n. 13/13;
- secondo grado di giudizio instaurato innanzi alla corte di Assise di
Appello di Napoli, definito con sentenza n. 31/16;
- giudizio instaurato in seguito a ricorso in Cassazione definito con sentenza n. 8621/2018 che ha disposto annullamento con rinvio;
pag. 6/28 - Giudizio di rinvio instaurato innanzi alla Corte di Assise di Appello di Napoli, definito con sentenza n. 18/19;
- nuovo ricorso in Cassazione, definito con sentenza di inammissibilità
n. 20851/2021.
In riferimento ai fatti di causa, la Corte d'assise di appello di Napoli, con sentenza n. 18/19, ha confermato la penale responsabilità di per il delitto di cui agli artt. 575 e 577 n. 3 e 4 c.p.c. e Persona_2
61 n. 1 c.p., in quanto “la prova della volontarietà dell'investimento del deve ritenersi pienamente raggiunta” (cfr. pag. 19). Pt_2
Orbene, posto che tale pronuncia è divenuta irrevocabile, appare opportuno esaminare i profili di rilevanza del suddetto giudizio penale nel presente procedimento civile.
In primis, si rammenta che, in punto di fatto, non residua alcuna valutazione sull'an, dato che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e
654 c.p.p. Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato. Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo pag. 7/28 oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro
(fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Va precisato che la vincolatività del giudicato penale entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011, n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne
l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del 08.04.2010, n. 8360).
Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, anche definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di pag. 8/28 legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. sent. 25 giugno
2019, n. 16893; Cass. ord. 7 maggio 2021, n. 12164; Cass. sent.
25/01/2024, n. 2426). Inoltre, le sentenze penali depositate dagli istanti e tutti gli atti del relativo procedimento, regolarmente transitati nel presente giudizio e oggetto di contraddittorio, hanno valore di fonte di prova atipica e sono pienamente idonei a fondare il convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti del processo
(Cass. n. 8496/2023; Cass. n. 18567 del 2018).
3. Sulla responsabilità del conducente del veicolo.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, risulta provato che in data 20.3.2012 venne investito dal Persona_1 veicolo Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di , Parte_5
mentre percorreva il marciapiedi del Corso Freda, in Cellole, all'altezza del ristorante “Il Gabbiano”.
Nel verbale di sommarie informazioni, raccolte dai Carabinieri di
Sessa Aurunca, di professione medico, in data Testimone_1
22.3.2012 dichiara: “…omissis… dopo la mezzanotte del 20 marzo
2012 stavo rincasando a Cellole ed ero in macchina con mio cognato, mia sorella e i bambini. Mentre percorrevamo Corso Freda, abbiamo notato una persona a terra sul marciapiede davanti alla pizzeria “Il
Gabbiano”… Mi sono avvicinato e ho visto che sul ciglio del marciapiede c'era una persona stesa completamente a terra in posizione supina con la testa a nord rispetto alla direzione di marcia della strada: il braccio sinistro era appoggiato sulla sede stradale, il pag. 9/28 viso era leggermente rivolto verso sinistra e la gamba destra era piegata all'indietro in posizione innaturale… Voglio precisare che sul muro c'era un'ulteriore traccia non di sangue vivo ma un'impronta della dimensione di circa 15 cm di circonferenza. Sembrava fosse una macchia da contatto poiché non era rosso vivo” (cfr. stralcio del verbale di S.I. contenuto nella C.U. a firma dell'Ing. . Per_3
Nella fase delle indagini, la Procura della Repubblica del Tribunale di
Santa IA C.V. ha conferito incarico all'Ing. di Persona_4 espletare una perizia tecnica ricostruttiva sulla dinamica del sinistro, anche attraverso la visione di alcuni filmati acquisiti dalle telecamere poste nelle vicinanze.
Va ribadito che il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione, ritenuta esaustiva e coerente, abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2014, n. 22384).
L'Ing. in merito all'esatto punto d'urto si è così espresso Per_3
“…omissis… in definitiva, l'investimento è avvenuto quasi al centro del passo carrabile privo di marciapiedi che si trova poco prima del ristorante il Gabbiano andando in direzione Sessa Aurunca, in corrispondenza del civico 162”, mentre in relazione a un plausibile ricostruzione della dinamica, afferma: “Innanzitutto vi è da dire che il veicolo risultava vandalizzato, ossia manomesso con asportazione die
pag. 10/28 fari anteriori. I danni palesati e riconducibili all'investimento sono presenti al parabrezza ed al parafango anteriore sinistro (lato conducente). Ed invero, il parabrezza risulta infossato verso l'interno auto con rottura a “ragnatela”, così come il parafango risulta introflesso in corrispondenza dell'asse della ruota… Tenuto conto dei danni rilevati e di quelli non rilevati dall'Alfa Romeo 156 SW targata
BP337ZW e tenuto conto anche della conformazione fisica del
, può dirsi che l'investimento ha interessato primitivamente il Pt_2 parafango anteriore sinistro, dopodiché vi è stata una proiezione del corpo verso il parabrezza con impatto contro lo stesso e successiva proiezione laterale.
Nel prosieguo della propria perizia, l'Ing. analizza anche la Per_3
relazione preliminare di consulenza tecnica medico-legale del consulente di Procura, dott. in relazione alla quale osserva “Le Per_5
considerazioni del Medico-Legale, visti i danni all'autovettura e visto il punto di investimento topografico, non possono che condividersi. In particolare appare condivisibile la considerazione relativa alla posizione della vittima in vicinanza del muro, ossia l'esclusione che il
sia stato investito sulla carreggiata stradale. Si consideri, Pt_2
infatti, che il marciapiede è largo circa 1,60 mt e quindi, se il Pt_2 fosse stato sulla carreggiata stradale, anche a 10 mt dal marciapiede, sarebbe intercorsa una distanza tra la sua posizione ed il muro di
1.70 m. Ed in più, in tal caso, come sarà dimostrato in seguito,
l'autovettura avrebbe avuto una direzione pressocché parallela all'asse stradale e pertanto avrebbe impresso al corpo del Pt_2 una direzione con componente maggiore nel verso del moto, da sud verso nord.
pag. 11/28 La macchia ematica rilevata sul muro dimostra che vi era poco spazio orizzontale tra il muro ed il punto di investimento, la qual cosa ha comportato un impatto violento del contro il muro stesso”. Pt_2
I Giudici, condividendo con assoluta serenità le conclusioni delle citate consulenze tecniche, hanno confermato nella sentenza n. 18/19 resa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli all'esito del giudizio di rinvio, che “…l'impatto della vettura del corpo del avvenne Pt_2
mentre questo camminava non sulla carreggiata ma sul marciapiede e per di più proprio nel punto in cui questo si interrompeva rendendo in tal modo più agevole e silenzioso e meno traumatico per il veicolo
l'investimento della vittima. L'abile manovra effettuata dall'investitore di deviazione dapprima sulla propria sinistra e poi, colpito il , nuovamente a destra per scendere dal marciapiede Pt_2
e rapidamente svoltare con gli anabbaglianti accesi per la via
Aurunci, riuscendo con piena padronanza del veicolo ad imboccare la curva e sinanche a schivare un ciclista sulla propria destra … appare già in sé inconciliabile con l'assunto di un investimento dovuto unicamente all'ebbrezza alcolica e ad un improvviso malore che gli avrebbero totalmente impedito, nonostante la sufficiente illuminazione stradale, di rendersi conto della presenza del pedone e, sinanche, una volta capito di averlo travolto, di reagire in qualche modo frenando o quantomeno rallentando la marcia del veicolo” (cfr. pag. 18). Invero,
i fatti di causa sono stati accertati dal giudice penale come investimento intenzionale (“… la prova della volontarietà dell'investimento del deve ritenersi pienamente raggiunta” - Pt_2 cfr. pag. 19).
Alla luce di quanto esaminato, è possibile dunque ritenere la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Alfa 156 SW tg.
pag. 12/28 BP337ZW in ordine alla causazione dell'incidente in cui ha perso la vita . Persona_1
4. Sui danni.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del “quantum”.
Ciascun attore nel libello introduttivo richiede: “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e quantificati complessivamente in € 800.000,00 (ottocentomila) ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria della causa e della personalizzazione del danno che il Giudice intenderà applicare, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con la sentenza n. 15350 del 2015 le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del danneggiato, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "iure hereditatis", possono consistere:
• nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dalla vittima tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il danneggiato per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3,
Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del
20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
pag. 13/28 • nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011;
Id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
13537 del 13/06/2014);
• rimane invece esclusa la risarcibilità del danno consistente nella
"perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del
23/01/2014).
Quanto ai danni non patrimoniali iure proprio risarcibili dai congiunti della vittima viene in rilievo, invece:
• Il danno da perdita del rapporto parentale, che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
pag. 14/28 nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., ord., n.
9196/2018). In detto danno è ravvisabile tanto la componente di danno morale quanto quella di danno esistenziale. Nella prima ipotesi, il danno è da ricercarsi nella sofferenza e nel turbamento dello stato d'animo cagionati dal fatto illecito;
il danno esistenziale, o meglio relazionale, per contro, attiene allo stravolgimento delle abitudini di vita e alla definitiva alterazione degli assetti relazionali del danneggiato, quali “conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”.
• l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca
(Cass. Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Cass. sez. III, n.28989 del
11/11/2019).
5. Sui danni non patrimoniali iure proprio.
5.1. Con riferimento ai danni iure proprio, e specificamente il danno da perdita del rapporto parentale, essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra la responsabilità dei convenuti e la morte di Per_1
, deve ritenersi raggiunta anche la prova del nesso causale con
[...]
tale specifica fattispecie di danno.
Le modalità attraverso cui il danneggiato può fornire la prova del danno in questione includono tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione, senza eccezione per la prova pag. 15/28 presuntiva che, anzi, “considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, assume precipuo rilievo”. Il percorso logico- inferenziale che contraddistingue la prova indiretta porterà dalla conoscenza di un fatto noto (il danno evento costituito dalla morte del congiunto) alla conoscenza, con elevato grado di probabilità logica, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), del fatto ignoto (il danno-conseguenza), costituito dai “concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato” ovvero, nel caso di danno morale, dalla sofferenza morale patita dal congiunto.
Ebbene, nel caso di specie risulta che era madre del Parte_1
de cuius, mentre e ne erano i Parte_2 Parte_4
germani, per cui può certamente presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova contraria, neppure di carattere presuntivo (da ultimo si v. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n.
5769: “in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”).
In merito alla convivenza con il de cuius, invece, si rammenta che la stessa non assurge a requisito essenziale per escludere la sussistenza di un legame affettivo o definirne la profondità, costituendo tutt'al più un mero indizio per corroborare lo stretto rapporto tra l'istante e il parente deceduto: “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela almeno all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova
pag. 16/28 contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. ord.
n. 29784 del 2018). Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà. La convivenza ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Orbene, in applicazione dei principi sopra esposti, per Parte_1
, e potrà certamente
[...] Parte_2 Parte_4
presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto appartenenti alla famiglia nucleare della vittima del sinistro per cui
è causa;
del resto, nulla induce a dubitare della normalità della corrispondente relazione affettiva tra madre e figlio e tra fratelli, né
pag. 17/28 risulta che parte convenuta abbia fornito alcuna prova contraria al riguardo.
Come sopra evidenziato, il riconoscimento di tale voce di danno prescinde altresì dalla convivenza della madre e della sorella con il defunto figlio/fratello, rimasta priva di riscontro nel presente giudizio: sebbene infatti nell'atto di citazione, e Parte_2 Parte_1
abbiano riferito che vivessero insieme a ,
[...] Persona_1
nello stato di famiglia allegato in atti, l'indirizzo di residenza del defunto non compare, sicché non appare possibile confermare la dedotta convivenza.
Ne consegue che, per e , se da una Parte_1 Parte_2
parte sarà sicuramente possibile riconoscere il danno parentale patito, in ragione della loro appartenenza al nucleo familiare primario del de cuius, al contempo non potrà riconoscersi l'aumento previsto in relazione alla circostanza della convivenza.
Venendo quindi alla liquidazione del danno, la nota sentenza della
Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n.10579, seguita successivamente da altre pronunce, ha segnato il superamento del metodo milanese c.d. “a forbice” in favore di un sistema liquidativo a punti maggiormente eclettico e composito.
In ossequio a quanto affermato dalla S.C., l'osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine nel 2022 introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti;
dette tabelle sono poi state aggiornate in base agli indici Istat a Maggio 2024.
Utilizzando le descritte tabelle, la liquidazione del danno viene operata nei termini che seguono:
pag. 18/28 • alla madre vengono attribuiti 22 punti per voce Parte_1
A (età della vittima primaria – figlio di 38 anni), 12 punti per voce B
(età della vittima secondaria – madre di 80 anni all'epoca del sinistro),
0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 49 punti;
• alla germana vengono attribuiti 16 punti per voce Parte_2
A (età della vittima primaria – fratello di 38 anni), 14 punti per voce B
(età della vittima secondaria – sorella di 47 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 45 punti;
• al germano vengono attribuiti 16 punti per voce Parte_4
A (età della vittima primaria – fratello di 38 anni), 12 punti per voce B
(età della vittima secondaria – fratello di 52 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza con la vittima), 0 punti per voce D (sopravvivenza di n. 4 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 43 punti;
Pertanto, moltiplicando i punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base 2024 (pari ad € 3.911,00 per il genitore ed €
1.698,00 per i germani) secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, va liquidata la somma di € 191.639,00 a , la somma Parte_1
pag. 19/28 di € 76.410,00 a , la somma di € 73.014,00 a Parte_2 [...]
. Parte_4
Dette somme vanno devalutate al momento del fatto (21.3.2012) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce
(cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n.
605), per un importo complessivo finale pari a € 222.322,83 in favore di , € 88.644,20 in favore di ed Parte_1 Parte_2
€ 84.704,48 in favore di - oltre interessi legali Parte_4 dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
A dette somme andranno poi detratte le eventuali somme riscosse dagli istanti in forza di provvisionale disposta nel giudizio penale. “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma
a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli” - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
6739 del 24/03/2011”
5.2. Da rigettare è invece la domanda relativa al risarcimento del danno morale patito iure proprio dagli attori.
pag. 20/28 Con la sentenza n. 8828/03, la Suprema Corte aveva precisato che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interessi di rilevanza costituzionale all'integrità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari.
Il danno che ne deriva, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva. Esso, si diceva, era ontologicamente proiettato verso il futuro e poteva, quindi, affiancarsi al danno morale soggettivo contingente, inteso quale transuente sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano, quindi, nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento:
l'uno riparava lo stato di afflizione, di turbamento, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello della integrità del vincolo familiare.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una pag. 21/28 forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tener conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Ne consegue che “…. è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale.” (Cass. Civ.
Sez. Unite 26972/08).
6. Sui danni non patrimoniali iure hereditatis.
6.1. Con riferimento alle ulteriori voci di danno richieste (iure hereditatis), va certamente esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico") per quanto chiarito dalla Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del
22/07/2015 che, in composizione del contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1361 del 23/01/2014, ha ribadito il principio già espresso dalle S.U.
3475/1925 e ripreso dalle SS.UU 26972/2008, secondo cui: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la
pag. 22/28 capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente
l'esistenza di un subbietto di diritto".
Deve poi essere esclusa la risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale).
Esso, infatti, seppur risarcibile a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso (a differenza del danno biologico terminale che richiede ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo) richiede l'intensità della sofferenza e la prova che essa sia stata percepita.
In altre parole, è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis il danno - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e nell'avvertire consapevolmente l'approssimarsi della morte - allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente (cfr. Cass. n.
16272 del 8/6/2023), mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 13/06/2014, n. 13537. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423;
Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754).
Nel caso specifico, nulla viene dedotto (né in citazione, né nei successivi atti) né provato con riferimento a circostanze che possano fondare una prova presuntiva, in ordine alla lucida consapevolezza del de cuius in relazione al suo decesso. Inoltre, risulta che nei momenti immediatamente successivi all'incidente, il non era lucido né Pt_2 cosciente. Nello stralcio del verbale di sommarie informazioni resa da e raccolte dai Carabinieri di Sessa Aurunca, Testimone_1 stralcio allegato alla C.T. dell'Ing. si legge: Per_3
pag. 23/28 “…omissis…constatavo che respirava spontaneamente anche se a fatica: non era cosciente perché gli occhi sbarrati, era completamente in miosi, ovvero la pupilla era più piccola, non parlava, era tutto pieno di sangue…”. Ne consegue, che non vi sono i presupposti per risarcire la voce di danno cd. catastrofale.
Va, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dal de cuius. È ormai consolidato il principio della S.C. secondo cui, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile (danno biologico terminale) in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2014, n. 15491
Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n.
18163; Corte cost. n. 372 del 1994).
Nel caso specifico deve ritenersi sussistente e provata sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, sia quell'apprezzabile lasso di tempo che, seppur minimo, è tale da far configurare, in capo al degente il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria pag. 24/28 dai successori, essendo trascorse più di 24 ore dall'investimento al decesso.
Difatti, risulta che il sinistro si sia verificato poco dopo la mezzanotte del 20.3.2012 e che il decesso di sia avvenuto alle ore Persona_1
03:40 del 21.3.2012, come confermato dal dott. C.T. della Per_5
Procura, nella propria relazione (L'epoca della morte, avuto riguardo dei fenomeni tanatologici obiettivati e dei fattori intrinseci ed estrinseci nella fattispecie ricorrenti, è compatibile con un decesso constatato alle ore 03.40 del giorno 21.3.2021”).
Per la liquidazione di detto danno occorre fare riferimento al parametro dell'invalidità temporanea, in quanto la patologia che si delinea è ontologicamente limitata nel tempo e destinata all'exitus:
“La nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che, al termine della malattia, la salute dell'individuo abbia recuperato un proprio equilibrio, sia pure alterato. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesioni personali, le quali determinino la morte della vittima, quest'ultima acquista e trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già di quello da invalidità permanente” (Cassazione civile, sez. III,
16/05/2003, n. 7632).
L'esegeta è tuttavia chiamato ad un'opera di necessaria personalizzazione del quantum, dovendo tenersi conto delle caratteristiche di detto pregiudizio che, seppur “temporaneo” è particolarmente intenso per l'approssimarsi della morte (sul punto si
V. Cass. n. 36841/2022).
Orbene, le Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno da inabilità temporanea totale un importo pag. 25/28 variabile compreso tra euro 115,00 ed euro 173,00 per ciascun giorno.
Tali importi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, vanno tuttavia parametrati alle circostanze del caso concreto, e, in particolare al rapido e progressivo evolversi della condizione patologica della vittima, che ha determinato il decesso. In tale ottica appare equo riconoscere a titolo di danno biologico “terminale”, l'importo di €
173,00 per il lasso di tempo intercorso tra l'investimento e il decesso.
Alla somma di € 173,00 devono aggiungersi gli interessi compensativi dal giorno del fatto (21.3.2012) fino alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del decesso e successivamente incrementata anno per anno e, trasformato il debito di valore in debito di valuta, con gli interessi legali sulla somma così determinata, dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo (cfr. Cass. Civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Pertanto, spetterà complessivamente l'importo di € 200,71 oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
8. Sul massimale di legge.
Come dedotto dalla n.q. di F.G.V.S., “la Controparte_1 garanzia assicurativa che l'Impresa Designata dal Fondo di Garanzia
– per legge è tenuto a prestare – è limitata al massimale di €
2.500.000,00 per ogni sinistro e senza possibilità di ulteriori estensioni economiche”.
Il minor importo riconosciuto agli istanti, complessivamente di €
395.671,51, non osta, dunque, alla liquidazione della suddetta somma, considerata la capienza del massimale.
9. Sulle spese di lite.
pag. 26/28 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto e non del domandato, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di legge ai valori medi per Parte_1
n.q. e ai valori tra i minimi e i medi per le restanti parti,
[...]
considerato il valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento, la presenza di due parti e in base all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Alfa 156 SW tg. BP337ZW, di proprietà di
, per il sinistro di cui è causa e per l'effetto: CP_2
3) condanna i convenuti in solido al pagamento di € 222.322,83 in favore di;
€ 88.644,20 in favore di Parte_1 Parte_1
, n.q. di tutrice di ; € 84.704,48 in favore di
[...] Parte_2
, a titolo di danni sofferti iure proprio, oltre Parte_4 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, detratte le somme già liquidate agli istanti a titolo di provvisionale;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento di complessivi €
200,71 in favore degli attori iure hereditatis;
5) Condanna di F.G.V.S. e in Controparte_4 CP_2 solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano - per – Parte_1
pag. 27/28 (C.F.: ), n.q. di tutrice di C.F._1 Pt_2
- in € 14.103,00 per compensi oltre spese gen (15%) iva
[...]
e cpa come per legge ed il rimborso delle spese prenotate a debito pari ad € 1686,00 + € 27,00 e stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento del compenso e delle spese avvenga in favore dell'Erario;
6) Condanna n.q. di F.G.V.S. e in Controparte_1 CP_2
solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano - per – Parte_1
(C.F. ) e – (C.F. C.F._1 Parte_3
) – in € 18.000,00 per compensi oltre spese gen C.F._3
(15%) iva e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese prenotate a debito pari ad € 1686 + € 27,00; stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Si comunichi.
SMCV, 13.10.2025 Il giudice dr.ssa Ambra Alvano
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