Sentenza 17 dicembre 2019
Massime • 1
La volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate al rintraccio del colpevole, sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2019, n. 50949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50949 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
50949-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 2851/2019 Relatore - UP 30/09/2019 AR TERESA BELMONTE R.G.N. 7936/2019 GIUSEPPE DE MARZO IRENE SC TA AR MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato AS Faedda colpevole di essersi impossessato della somma di euro 250, sottratta dalla cassa del supermercato della vittima approfittando del momentaneo allontanamento del cassiere.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento denunciando erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen., 336 cod. proc. pen. Espone che la persona offesa si è limitata a sporgere denuncia di furto senza chiedere la persecuzione del colpevole, donde la improcedibilità del reato, trattandosi di furto semplice, ed essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. già dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata.
2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il titolare dell'esercizio commerciale sporse denuncia di furto presso gli Uffici della Polizia di Stato, contestualmente consegnando agli operanti una chiave USB contenente la registrazione del filmato delle telecamere interne, di video sorveglianza, così da giungere alla identificazione dell'autore. La Corte di merito ha desunto la volontà di querelarsi della vittima dalla consegna della videoregistrazione della azione furtiva, effettuata al momento della denuncia, ritenendolo comportamento espressivo della volontà di perseguire il colpevole, condotta altrimenti incomprensibile se finalizzata esclusivamente alla identificazione del colpevole, non sorretta da volontà punitiva.
2.2. La valutazione della Corte Territoriale è però errata, non potendosi ravvisare nella descritta condotta un comportamento concludente nel senso della volontà di sporgere querela. Osserva il Collegio che, con riferimento alla natura della dichiarazione presente in atti - (a pg. 10 dell'incarto si rinviene un verbale di ricezione denuncia di furto redatto da personale della Questura di Cagliari 04 novembre 2015) - nella giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che, pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali (Sez. 2 n. 30700 del 12/04/2013, Rv. 255885), tuttavia, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente, non potendosi reputare sufficiente, a tal fine, neppure la mera intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agenti verbalizzanti. (Sez. 4 n. 7532 del 05/12/2018 Rv. 275128 ). La volontà di proporre querela, non è desumibile, infatti, neppure dalla costituzione di parte 2 civile allorquando il tenore della denuncia risulti del tutto privo di indicazioni relative alla volontà di perseguire il responsabile del reato, non potendo tale intenzione essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia. (Conf. n. 1390/1996, Rv. 205432; Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013 Rv. 255885).
2.3. Giova precisare che si opera una distinzione, ai fini che qui rilevano, a seconda che l'atto denominato denuncia querela venga redatto e depositato direttamente dalla parte, o comunque sottoscritto da questa - nel qual caso, per il principio del c.d. favor querelae, la manifestazione di volontà punitiva è considerata univocamente desumibile dall'espressa qualificazione data all'atto. Quando, invece, la denuncia è raccolta dal personale di polizia, che redige l'atto, come accaduto nel caso di specie, si richiede un' esplicitazione univoca della manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato, come quando essa si riservi la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale ( Sez. 5 n. 15961 del 06/12/2013, Rv. 260557; Sez. 5 Ord. N. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722), o quando sia rivolta una sollecitazione della parte all'Autorità Giudiziaria a prendere provvedimenti al più presto (Sez. 5 n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876). In tali casi, infatti, venendo in rilievo un atto non redatto dalla parte, né a questa immediatamente riconducibile (come è, invece, nel caso di dichiarazione scritta dal difensore e sottoscritta dalla parte offesa) il richiamato principio del favor querelae richiede, per la sua operatività, una chiara esplicitazione della volontà persecutoria, attraverso un segno grafico che sia sintomatico, oggettivamente, dell'intento della persona offesa, (Sez. 3 n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384), oppure potendosi desumere la volontà della persona offesa da altri fatti dimostrativi del medesimo intento ( Sez. 6 n. 11386 del 11/03/2003; Sez. 3 n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384, Rv. 258384).
2.4. Nel caso di specie, come premesso, la Corte territoriale ha ravvisato nella mera presentazione di un atto di denuncia, sol perché accompagnata dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa, l'intenzione della vittima di perseguire il colpevole, con valutazione che, tuttavia, contrasta con la restante condotta della persona offesa - pure recatasi personalmente presso gli uffici di polizia, dove ha fornito adeguate indicazioni per rintracciare il colpevole, sia descrivendo fisicamente l'autore del furto che consegnando una copia della videoregistrazione - la quale si è, però, limitata a sporgere una semplice denuncia - come si evince dalla intestazione del verbale sottoscritto dalla persona offesa - riferendo i fatti, indicando solo orientativamente l'importo che era stato sottratto dalla cassa dall'ignoto autore del furto, e senza corredare la denuncia da alcuna espressione che possa essere interpretata come volontà di querelarsi. A ciò si aggiunga che non vi è stata costituzione di parte civile nel giudizio. 3 2.5. Tutti tali elementi - in mancanza di ulteriori dati, formali o sostanziali, più esplicitamente significativi della volontà di querelarsi-rendono la decisione di merito impugnata disomogenea rispetto ai principi di diritto declinati da questa Corte, non essendo consentito rinvenire, né nell'atto di denuncia, per le sue formali caratteristiche, né nella complessiva condotta della persona offesa, anche successiva al fatto, priva di elementi significativi in tal senso, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato.
3. Pertanto, il ricorso deve trovare soluzione nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché essa è stata pronunciata in difetto della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della querela. Così deciso in Roma, 30 settembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte کاfee wee prere fou Il Presidente Eduardo De Gregorio E CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 DIC. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise a ven