TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.VG 12034/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2025 da 1) (C.f. nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], e
2) (C.f. ), cittadino italiano, nato a Parte_2 C.F._2
Guayaquil (ECU), il 21/06/1978 e residente a [...]L,
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in calce al ricorso 28/10/2025, depositato il 30/10/2025,
anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Roberto Lonati (C.f. – il quale per le C.F._3
notifiche di legge e le comunicazioni di cancelleria indica il seguente numero di fax 02.90366802 ed indirizzo di posta elettronica certificata: e IL RD (C.f. Email_1
– la quale per le notifiche di legge e le comunicazioni di cancelleria indica il C.F._4
seguente numero di fax 02.90366802 ed indirizzo di posta elettronica certificata:
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_2
degli stessi, anche in via telematica,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18/01/2014, nel Comune di Bareggio (MI), matrimonio civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.1, Parte I, Serie A, Anno 2014, separati con sentenza su domanda congiunta, del 28.04.2023, pubblicata in data 19.05.2023,passata in giudicato;
con i seguenti figli: a Magenta (MI) il 23/02/2008, Persona_1 residente a [...]; cittadina italiana, minore di età
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
• La casa coniugale posta in Bareggio (MI), Via Toscanini n.5, di proprietà dei coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnata alla signora , con i mobili Parte_1
e gli arredi ivi presenti.
• Il signor continuerà a pagare le rate mensili del mutuo gravante Parte_2 sulla casa coniugale.
• Il signor continuerà a pagare, in via esclusiva, le spese Parte_2 condominiali ordinarie e straordinarie, inerenti la casa coniugale e ciò fino a quando la signora non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, allorquando dette spese Parte_1 verranno suddivise equamente fra i coniugi. Le utenze (acqua, luce, gas, tassa rifiuti ecc.) rimangono a carico della signora . Parte_1
• A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Resteranno altresì a carico del padre anche le spese straordinarie riguardanti la minore (tutte da documentare) e ciò fino a quando la signora non avrà reperito una stabile Parte_1 occupazione. Dopodiché i coniugi concorreranno in ragione del 50% ciascuno a tali spese straordinarie, per tali intendendosi, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intenda procedere a una delle spese straordinarie da concordare dovrà rivolgere all'altro genitore una richiesta scritta, anche via WhatsApp o email;
richiesta che l'altro genitore, ove dissenta, dovrà riscontrare motivando per iscritto la propria contrarietà, nell'immediatezza e, comunque, entro un massimo di 3 giorni, decorsi i quali, in assenza di riscontro, l'effettuazione della spesa si intenderà acconsentita.
• Il genitore anticipatario di qualsivoglia delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (a mezzo di raccomandata ovvero di e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero di messaggio WhatsApp con prova di doppia spunta azzurra di avvenuta lettura) entro il termine di 15 giorni. Il rimborso della quota di spesa di sua spettanza da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla ricezione della detta richiesta.
• L'assegno Unico (ex assegni familiari) per l'importo attualmente pari ad € 200,00 rimane nella disponibilità della madre, in aggiunta al contributo per il mantenimento della minore stabilito al precedente punto.
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, direttamente concordando con la medesima giorni e modalità, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia medesima.
• Resta inteso che quando la figlia sarà presso un genitore, l'altro potrà sentirla (e se di necessità anche vederla), previo avviso telefonico o via sms/w.a.
• Tutte le decisioni rilevanti, che concernono la vita e la crescita della figlia, tenuto conto delle inclinazioni prospettate dalla stessa, saranno prese di comune accordo tra i genitori, che si obbligano, altresì, a tenersi reciprocamente e costantemente informati in relazione a tutti gli eventi rilevanti che la riguardino.
• I genitori si impegnano e si obbligano per quanto di rispettiva competenza a collaborare fattivamente nella cura e crescita della figlia, nonché ad educarla nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/01/2014 nel Comune di Bareggio
(MI), tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte,
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti,
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza,
5) Spese di procedura al definitivo,
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG