Decreto cautelare 13 aprile 2026
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/05/2026, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04311/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4311 del 2026, proposto da
ON AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Dorina Merdini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
previa concessione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sulla diffida e messa in mora presentata dalla parte ricorrente ed avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. US CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che :
- con gravame proposto ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., parte ricorrente agiva per sentir dichiarare l’illegittimità del contegno inerte serbato dall’Ambasciata italiana in Pakistan a fronte della propria domanda volta ad ottenere un appuntamento per la presentazione di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo altresì la concessione delle misure cautelari a tal fine più appropriate anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
- con decreto n. 2163 del 13 aprile 2026, la domanda di rilascio di tutela interinale inaudita altera parte veniva respinta, individuando altresì al 28 aprile 2026, ore di rito, la camera di consiglio per la delibazione collegiale dell’incidente cautelare;
- in vista della discussione camerale del ricorso, l’amministrazione resistente depositava memoria con la quale informava che il ricorrente risultava convocato per la presentazione della propria istanza di visto per il giorno 22 aprile 2026, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite;
- dal canto proprio, parte ricorrente dichiarava soddisfatta la propria pretesa benché posteriormente alla proposizione del gravame e, pertanto, domandava una pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’amministrazione resistente;
- alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- attesa l’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, sussistano i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere;
- ciò non priva il Collegio del potere-dovere di decidere sulle spese di lite con prudente apprezzamento delle circostanze del caso concreto e quindi, se del caso, discostandosi dal principio di soccombenza virtuale invocato dal ricorrente;
- nel caso di specie, come ampiamente documentato dalla difesa erariale, l’abnorme mole di richieste di appuntamento per la presentazione di istanze per il rilascio di visti di ingresso per motivi di studio gravante, in generale, sulla rete diplomatico-consolare italiana e, in particolare, sulla sede di Islamabad, costituisce ragione più che giustificata per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, fermo restando comunque l’obbligo del Ministero resistente di provvedere alla restituzione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente per l’instaurazione del presente giudizio, giusta applicazione del disposto dell’art. 13, comma 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002 (in termini T.A.R. Lazio – Roma, sez. V- quater , n. 1462/2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la ripetizione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IL, Presidente
US CH, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| US CH | Michelangelo IL |
IL SEGRETARIO