TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7088
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, comma 8, D.P.R. 24 aprile 2024 n. 83. Violazione dell’autovincolo di cui al verbale C.N.A.M. 1°/2 marzo 2023. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

    Il Collegio ha ritenuto che l'autovincolo riguardava l'acquisizione di proposte e non la loro automatica approvazione o condivisione. La competenza a emettere il parere spetta al CNAM, che può modularne i contributi.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Manifesta.

    Il motivo è infondato per le medesime ragioni del primo motivo. L'istruttoria e la motivazione sono state ritenute approfondite e adeguate, come dimostrato dall'acquisizione delle proposte.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, comma 8, D.P.R. 24 aprile 2024 n. 83. Violazione dell’autovincolo di cui al verbale C.N.A.M. 1°/2 marzo 2023. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

    Il Collegio ha ritenuto che l'autovincolo riguardava l'acquisizione di proposte e non la loro automatica approvazione o condivisione. La competenza a emettere il parere spetta al CNAM, che può modularne i contributi.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Manifesta.

    Il motivo è infondato per le medesime ragioni del primo motivo. L'istruttoria e la motivazione sono state ritenute approfondite e adeguate, come dimostrato dall'acquisizione delle proposte.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, comma 8, D.P.R. 24 aprile 2024 n. 83. Violazione dell’autovincolo di cui al verbale C.N.A.M. 1°/2 marzo 2023. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

    Il Collegio ha ritenuto che l'autovincolo riguardava l'acquisizione di proposte e non la loro automatica approvazione o condivisione. La competenza a emettere il parere spetta al CNAM, che può modularne i contributi.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Manifesta.

    Il motivo è infondato per le medesime ragioni del primo motivo. L'istruttoria e la motivazione sono state ritenute approfondite e adeguate, come dimostrato dall'acquisizione delle proposte.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato formatosi sul riconoscimento della progettazione architettonica quale materia artistica.

    Il motivo è infondato perché le sentenze richiamate riguardavano questioni distinte (partecipazione a concorsi e valutazione titoli) e non hanno relazione oggettiva o contenutistica con le domande qui proposte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7088
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7088
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo