Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10031 del 2025, proposto da
AB AN, MI AR, AR RA, rappresentati e difesi dall’avvocato Lucio AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento dei seguenti atti
I) D.M. 12 febbraio 2025 n. 128/2025 - Approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo, pubblicato il 25 febbraio 2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione;
II) indicazioni operative in materia di transizione dai precedenti ai nuovi settori artistico disciplinari (Decreto ministeriale n. 128 del 12 febbraio 2025), di cui alla nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 26 febbraio 2025 n. 2704/2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione;
III) Decreto della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 6 marzo 2025 n. 205/2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione e ai profili disciplinari della stessa;
IV) ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale, compresa la nota dell’Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del M.U.R., prot. 7899 del 23 giugno 2025, che ha negato l’accesso agli atti domandato dai sottoscritti con istanza del 4 giugno 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. EL La MA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con atto di trasposizione di ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a. ritualmente proposto i professori di tre Accademie di belle arti AB AN, MI AR e AR RA propongono in questa sede giurisdizionale impugnazione dei decreti ministeriali di attuazione della riforma ordinamentale della classificazione dei settori AFAM, indicati in epigrafe, utili al reclutamento e all’inquadramento dei docenti delle accademie di belle arti;
-i tre docenti ricorrenti, il cui settore artistico-disciplinare di riferimento è la metodologia della progettazione, contestano l’iter procedurale di approvazione del nuovo settore “metodologia della progettazione”, dal quale sarebbe stata indebitamente espunta la “progettazione architettonica”.
L’ iter procedurale ha previsto una ridefinizione e un accorpamento dei vari settori in coerenza con la nuova previsione dell’abilitazione artistica nazionale;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di ricorso:
(i) VIOLAZIONE DELL’ART. 17, COMMA 8, D.P.R. 24 APRILE 2024 N. 83. VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO DI CUI AL VERBALE C.N.A.M. 1°/2 MARZO 2023. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Ad avviso dei ricorrenti, il CNAM, in relazione al procedimento per emettere il parere obbligatorio sulla riduzione e aggiornamento dei settori artistico disciplinari, avrebbe deliberato di dare corso a un metodo di lavoro “che recepisse” le proposte pervenute dai consiglieri afferenti ai collegi elettivi dei settori artistico-disciplinari e delle Istituzioni AFAM (come verbale del 1°/2 marzo 2023 prodotto sub all. 6 al ricorso straordinario).
I ricorrenti, autori di una proposta relativa al settore della metodologia della progettazione, vantano un interesse alla sua presa in considerazione, risultando perciò violate le regole poste a presidio dell’espletamento della potestà consultiva.
(ii) DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. MANIFESTA.
Sarebbe illegittimo anche in relazione alla libertà di insegnamento delle accademie e alla loro possibilità di autoregolarsi, a fronte di un invito ufficiale effettuato sulla base della competenza, trascurare la proposta formulata dal tavolo di lavoro dei docenti in questione, per il quale, tra l’altro, tutti i professori coinvolti sono professori di ruolo di prima fascia del settore disciplinare afferente a tale nuovo settore, ciò tenendo anche conto delle esigenze sperimentali di cui sono conoscitori i ricorrenti.
(iii) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL RICONOSCIMENTO DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA QUALE MATERIA ARTISTICA.
La cancellazione nella declaratoria del settore artistico-disciplinare approvato dal M.U.R. con il decreto del 12 aprile 2025 (all. 2) delle parole della progettazione architettonica, vale a dire dell’insegnamento che è equiparato alla metodologia della progettazione, contrasterebbe con sentenze con autorità di giudicato del Giudice amministrativo (TAR Lazio, 11543/2018 con successiva declaratoria di improcedibilità dell’appello da parte di Cons. Stato, 3653/2022, e TAR Lazio 11663/2019);
-si è costituito l’intimato Ministero per chiedere il rigetto del ricorso;
-all’esito della camera di consiglio del 15 ottobre 2025 il TAR ha fissato l’udienza di merito e accolto l’istanza di accesso agli atti in corso di causa, condannando l’Amministrazione resistente a consentire l’accesso integrale alla documentazione di cui all’istanza del 4 giugno 2025;
-all’udienza pubblica del 3 marzo 2026, previo deposito di scritti difensivi di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-il ricorso è infondato;
-il primo motivo è infondato;
-parte ricorrente sostiene la violazione dell’autovincolo da parte del Ministero nel senso che il CNAM, del quale è normativamente previsto un parere obbligatorio non vincolante sulla ridefinizione dei settori disciplinari nella materia in esame, avrebbe impostato un metodo di lavoro basato sulla condivisione telematica di proposte da parte di esperti del settore, inclusi i ricorrenti, e in base un autovincolo dello stesso CNAM tali proposte avrebbero dovuto essere recepite;
-il motivo non è suscettibile di condivisione, perché, a seguire il ragionamento della parte ricorrente nel senso del carattere rilevante e vincolante dell’impostazione istruttoria fissata dal CNAM, l’autovincolo ha avuto ad oggetto l’acquisizione di proposte, come documentato, non anche la loro accettazione o ricezione nel senso di automatica approvazione o condivisione (doc. 6 allegato al ricorso straordinario, verbale del 1° marzo 2023: “ il CNAM contribuirà ad affinare le declaratorie e contribuirà a un’ulteriore riflessione del lavoro proposto, sulla base di tabelle di corrispondenza degli attuali settori artistico disciplinari con i nuovi settori...Il Presidente Bisaccia propone all’assemblea un metodo di lavoro sulle proposte pervenute dai consiglieri afferenti ai collegi elettici dei Settori Artistici Disciplinari e delle istituzioni Afam, affidando il coordinamento alla Commissione 1 “Politiche istituzionali, autonomia e riforme” ”);
-supporta l’argomento testuale anche l’argomento logico nel senso che la competenza a emettere il parere spetta al CNAM e, ragionevolmente, compete a tale Organo, nell’ambito dell’istruttoria partecipata promossa, acquisire i singoli contributi procedimentali richiesti, come quello dei ricorrenti, per poi modularli o meno e farli confluire o meno nel parere;
-in altri termini, la decisione di acquisire contributi procedimentali non vincola ulteriormente l’Organo consultivo procedente, nel senso di dare corso a ulteriori approfondimenti o sostenere nel procedimento la proposta degli esperti consultati;
-il secondo motivo, che deduce difetto di istruttoria e di motivazione per lo stesso aspetto, è infondato per le medesime ragioni sopra esposte;
-in particolare, la motivazione e l’istruttoria si dimostrano approfondite e adeguate a un esame dettagliato, come da verbali e comunicazioni intercorse fra gli organi del procedimento, come la stessa acquisizione di proposte dimostra, senza che indici normativi supportino l’esistenza di ulteriori obblighi istruttori o motivazionali, nel senso di un dovere del CNAM procedente di conformarvisi;
-il terzo motivo, che afferma la violazione del giudicato con riferimento a precedenti della Sezione Terza bis di questo TAR, è infondato;
-dalla lettura dei precedenti richiamati emerge che le controversie erano relative a questioni distinte e inerenti alla partecipazione a concorsi e alla valutazione dei titoli. Il vincolo di giudicato non ha, quindi, relazione oggettiva o contenutistica con le domande giudiziali qui proposte;
-segnatamente, la sentenza del TAR Lazio 11543/2018 ha annullato l’atto implicito di rifiuto dell’accettazione della domanda presentata per l’inserimento nelle graduatorie nazionali docenti di accademie di belle arti da costituirsi per il “ Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato ” di cui al decreto 597/2018.
La sentenza 11663/2019 del TAR Lazio ha invece annullato la nota prot. 12316/2017 con la quale l’Amministrazione scolastica competente e in specie il direttore dell’Accademia delle belle arti di Bologna in esecuzione della precedente sentenza 11543/2018 ha ritenuto il ricorrente medesimo carente del requisito dell’insegnamento per tre anni, necessario e normativamente richiesto per l’inserimento nelle graduatorie istituende su concorso per titoli ai sensi del D.M. 597/2018, valevoli ai fini dell’affidamento di incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale;
-non può infine darsi seguito all’istanza istruttoria: l’Amministrazione, oltre ad aver esitato l’accesso agli atti proposto con documentazione ostesa in data 5 novembre 2025, ha successivamente prodotto in corso di causa due ulteriori tabelle esplicative dei rapporti fra le versioni dei settori disciplinari;
-a fronte dell’ampia documentazione fornita e tenuto conto delle doglianze proposte, l’interesse difensivo resta puramente generico, l’Amministrazione ha prospettato di aver inviato e prodotto tutti i documenti in suo possesso e l’ipotetico diniego parziale non è stato impugnato nei termini ex art. 116 co. 2 c.p.a., stante l’applicabilità all’ipotetico diniego del rito dell’accesso;
-il ricorso è quindi respinto.
Il Collegio ravvisa, nella novità della questione trattata, eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF LL, Presidente FF
EL La MA RI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL La MA RI | AF LL |
IL SEGRETARIO