Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1957, n. 26
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 marzo 1957
Art. 2.
Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato puo', in mancanza della cessione prevista dalla legge 25 giugno 1956, n. 702 , concedere contributi ai Comuni che dimostrino di non potere reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 20 marzo 1957
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