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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 settembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 14617/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Agostino Lombardo per parte attrice e l'avv.
Salvatore Emanuele per il Comune convenuto.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14617/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Agostino Lombardo ( per procura Email_1
in atti
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Salvatore Emanuele per procura Email_2
in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 17.549,99, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.138,75 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta da disporsi in favore dell'Erario;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del . Controparte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
4 novembre 2021, ha chiesto la condanna del Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 21.052,49 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) – conseguenti ad un infortunio verificatosi a il 10 luglio CP_1
2017, ore 11.00 circa, quando l'attrice, nel camminare a piedi nell'area pedonale riservata al mercato rionale, cadeva in terra a causa di una buca sul piano di calpestìo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
luce delle risultanze del combinato delle dichiarazioni rese dai testi escussi e [cfr. verb. ud. 11 gennaio 2023]. Testimone_1 Testimone_2
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attrice [cfr. relazione del C.T.U. dott. depositata Persona_1
in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada Controparte_1
teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 10 luglio 2017 hanno
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
provocato a una inabilità temporanea assoluta di 10 Parte_1
giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al 50% delle attitudini del soggetto, 10 giorni al 25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 7% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [cfr. relazione cit. ed allegati chiarimenti, in atti].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, spetta a , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del
7% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (70 anni), la somma complessiva di € 11.978,00 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 5.175,00 in valori attuali.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.153,00 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
A va inoltre riconosciuta la somma di € 396,99 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta delle spese mediche riconosciute come congrue e riconducibili al sinistro per cui è causa dal C.T.U. nominato.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La somma che il dovrà pertanto corrispondere Controparte_1
all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, è pari a complessivi €
17.549,99.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_1
domanda e fino al soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 da disporsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al Gratuito patrocinio a spese dello Stato.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate Controparte_1
come da decreto in atti.
Palermo, 10 settembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 14617/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Agostino Lombardo per parte attrice e l'avv.
Salvatore Emanuele per il Comune convenuto.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14617/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Agostino Lombardo ( per procura Email_1
in atti
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Salvatore Emanuele per procura Email_2
in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 17.549,99, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.138,75 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta da disporsi in favore dell'Erario;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del . Controparte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
4 novembre 2021, ha chiesto la condanna del Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 21.052,49 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) – conseguenti ad un infortunio verificatosi a il 10 luglio CP_1
2017, ore 11.00 circa, quando l'attrice, nel camminare a piedi nell'area pedonale riservata al mercato rionale, cadeva in terra a causa di una buca sul piano di calpestìo.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attore.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
luce delle risultanze del combinato delle dichiarazioni rese dai testi escussi e [cfr. verb. ud. 11 gennaio 2023]. Testimone_1 Testimone_2
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attrice [cfr. relazione del C.T.U. dott. depositata Persona_1
in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada Controparte_1
teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 10 luglio 2017 hanno
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
provocato a una inabilità temporanea assoluta di 10 Parte_1
giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al 50% delle attitudini del soggetto, 10 giorni al 25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 7% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [cfr. relazione cit. ed allegati chiarimenti, in atti].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, spetta a , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del
7% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (70 anni), la somma complessiva di € 11.978,00 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 5.175,00 in valori attuali.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.153,00 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
A va inoltre riconosciuta la somma di € 396,99 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta delle spese mediche riconosciute come congrue e riconducibili al sinistro per cui è causa dal C.T.U. nominato.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La somma che il dovrà pertanto corrispondere Controparte_1
all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, è pari a complessivi €
17.549,99.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_1
domanda e fino al soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza il CP_1
convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 da disporsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al Gratuito patrocinio a spese dello Stato.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate Controparte_1
come da decreto in atti.
Palermo, 10 settembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
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