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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7335/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - P.zza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 26256 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl in p.l.r.p.t., Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, del Foro di Cosenza) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, ubicato in Cosenza, Indirizzo_1, ricorreva contro il Comune di Rende avverso l'Avviso di pagamento Ordinario TARI 2024 del 25 Luglio 2024, notificato il I Agosto 2024, dell'importo di € 4.324,00 (all.1);
L'avviso sopraelencato è relativo alla TARI, istituita ex Lege 147/2013, commi 639 e s.s., per l'anno 2024 applicata sul Capannone ubicato in Rende, Indirizzo_2, condotto in locazione dalla ricorrente (all.2) e censito in catasto al Foglio 12, P.lla 230, di mq 735.
L'avviso di pagamento impugnato quantificava la TARI complessiva in € 4.324,00, calcolata sulla superficie complessiva dell'immobile così suddivisa:
-Uffici (60 mq) – parte fissa € 172,01, parte variabile € 334;
-Autorimesse e magazzini (281 mq) – parte fissa € 240,78, parte variabile € 334,81;
-Officina (675 mq) – parte fissa € 2.217,17, parte variabile € 1.719,62, con applicazione di riduzione del
40%, totale € 3.049,67.
La ricorrente ha contestato la tassabilità della superficie relativa all'officina, pari a 675 mq, sostenendo che tale area produce esclusivamente rifiuti speciali, conferiti a società autorizzate (Società_1 Spa) ai sensi del Dlgs 152/2006, come comprovato da contratto, fatture e Mod. Unico Dichiarazione
Ambientale (MUD).
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992 per l'impugnazione degli atti di accertamento relativi a tributi comunali, tra cui la TARI ex art. 1 Legge 147/2013, commi 639 e ss.
Ai sensi dell'art. 1, comma 648-649, Legge 147/2013, l'imposta comunale sui rifiuti non si applica alle superfici ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato dal produttore stesso, previo dimostrato avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, con documentazione contrattuale e fatturazione, che i rifiuti derivanti dall'attività di officina (mq 675) sono classificati come rifiuti speciali ex art. 184 co. II e III
Dlgs 152/2006 e conferiti a società autorizzata. Pertanto, tali superfici non costituiscono presupposto imponibile per la TARI.
Il Regolamento Comunale TARI 2024 (art. 9) esclude dalla tassazione i locali che non producono rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. Le superfici destinate ad officina rientrano espressamente in tale previsione, come confermato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.
L'esenzione trova ulteriore conferma nell'art. 238 co. 10 Dlgs 152/2006, così come modificato dall'art. 3, co. 12 Dlgs 116/2020, che esclude dalla tassazione le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente e dimostrati come tali.
Restano tassabili le superfici destinate ad uffici e locali accessori, pari a 60 mq, nonché autorimesse e magazzini, pari a 281 mq, come indicato nella documentazione allegata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo l'esenzione della superficie pari a 675 mq adibita ad officina;
-Dichiara tassabili le restanti superfici di mq 60 adibite ad uffici e mq 281 ad autorimesse e magazzini, determinando la TARI dovuta sulla base dei criteri fissati dal Comune di Rende;
-Dispone il ricalcolo dell'importo complessivo della TARI 2024, con deduzione della quota riferita ai 675 mq di officina;
-Spese del procedimento compensate tra le parti, considerata la parziale accoglienza del ricorso.
Così deciso in Cosenza, lì 18 Febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7335/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - P.zza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 26256 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl in p.l.r.p.t., Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, del Foro di Cosenza) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, ubicato in Cosenza, Indirizzo_1, ricorreva contro il Comune di Rende avverso l'Avviso di pagamento Ordinario TARI 2024 del 25 Luglio 2024, notificato il I Agosto 2024, dell'importo di € 4.324,00 (all.1);
L'avviso sopraelencato è relativo alla TARI, istituita ex Lege 147/2013, commi 639 e s.s., per l'anno 2024 applicata sul Capannone ubicato in Rende, Indirizzo_2, condotto in locazione dalla ricorrente (all.2) e censito in catasto al Foglio 12, P.lla 230, di mq 735.
L'avviso di pagamento impugnato quantificava la TARI complessiva in € 4.324,00, calcolata sulla superficie complessiva dell'immobile così suddivisa:
-Uffici (60 mq) – parte fissa € 172,01, parte variabile € 334;
-Autorimesse e magazzini (281 mq) – parte fissa € 240,78, parte variabile € 334,81;
-Officina (675 mq) – parte fissa € 2.217,17, parte variabile € 1.719,62, con applicazione di riduzione del
40%, totale € 3.049,67.
La ricorrente ha contestato la tassabilità della superficie relativa all'officina, pari a 675 mq, sostenendo che tale area produce esclusivamente rifiuti speciali, conferiti a società autorizzate (Società_1 Spa) ai sensi del Dlgs 152/2006, come comprovato da contratto, fatture e Mod. Unico Dichiarazione
Ambientale (MUD).
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992 per l'impugnazione degli atti di accertamento relativi a tributi comunali, tra cui la TARI ex art. 1 Legge 147/2013, commi 639 e ss.
Ai sensi dell'art. 1, comma 648-649, Legge 147/2013, l'imposta comunale sui rifiuti non si applica alle superfici ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato dal produttore stesso, previo dimostrato avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, con documentazione contrattuale e fatturazione, che i rifiuti derivanti dall'attività di officina (mq 675) sono classificati come rifiuti speciali ex art. 184 co. II e III
Dlgs 152/2006 e conferiti a società autorizzata. Pertanto, tali superfici non costituiscono presupposto imponibile per la TARI.
Il Regolamento Comunale TARI 2024 (art. 9) esclude dalla tassazione i locali che non producono rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. Le superfici destinate ad officina rientrano espressamente in tale previsione, come confermato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.
L'esenzione trova ulteriore conferma nell'art. 238 co. 10 Dlgs 152/2006, così come modificato dall'art. 3, co. 12 Dlgs 116/2020, che esclude dalla tassazione le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente e dimostrati come tali.
Restano tassabili le superfici destinate ad uffici e locali accessori, pari a 60 mq, nonché autorimesse e magazzini, pari a 281 mq, come indicato nella documentazione allegata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo l'esenzione della superficie pari a 675 mq adibita ad officina;
-Dichiara tassabili le restanti superfici di mq 60 adibite ad uffici e mq 281 ad autorimesse e magazzini, determinando la TARI dovuta sulla base dei criteri fissati dal Comune di Rende;
-Dispone il ricalcolo dell'importo complessivo della TARI 2024, con deduzione della quota riferita ai 675 mq di officina;
-Spese del procedimento compensate tra le parti, considerata la parziale accoglienza del ricorso.
Così deciso in Cosenza, lì 18 Febbraio 2026