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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1294 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 08 ottobre 2025, h. 11,08 innanzi al giudice confermato Damiano
MP, sono comparsi: per l'avv. Tommaso BI, anche in sostituzione degli Parte_1 avvocati Luigi BI e EO BI per delega orale;
per , l'avv. Carlotta Righetti in sostituzione dell'avv. Controparte_1
IU NA per delega orale.
L'avv. BI precisa le proprie conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e come da comparsa conclusionale;
L'avv. Righetti precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo;
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. BI si richiama agli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
l'avv. Righetti, dando atto del mancato deposito della comparsa conclusionale, insiste per il rigetto delle domande avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice dopo discussione, visto l'art. 281 sexies III co. c.p.c. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, e dopo una sospensione della stessa per consentire la trattazione di altra causa, il giudice Damiano MP, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Damiano MP
Firmato digitalmente
Pagina 1 di 9 R.G. 1294 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294 / 2024 promossa da: società (p.iva: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Verona, Via Copernico, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore
(c.f.: ), con domicilio eletto presso Controparte_2 CodiceFiscale_1 lo studio dei difensori Avv. Luigi BI (c.f.: ), Avv. CodiceFiscale_2
EO BI (c.f.: ) e Avv. Tommaso BI CodiceFiscale_3
(c.f.: ), in Verona, Piazza Renato Simoni, n. 3, che la CodiceFiscale_4 rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 15.02.2024.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in San Gennaro Vesuviano (Na), Via
Ferrovia, n. 87, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. IU NA (c.f.: ) in Avellino, Via Mancini, n. 70, che la CodiceFiscale_5 rappresenta e difende come da procura 20.04.2023 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo 27.11.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Pagina 2 di 9 Oggetto: contratto di fornitura - pagamento credito da fattura – riconvenzionale restituzione acconto
***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
Pagina 3 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente 1) contesta la pretesa creditoria di Parte_1 affermandone l'inadempienza, non avenda la seconda Controparte_3 provveduto ad eseguire l'obbligazione pattuita di consegna di beni nel termine contrattualmente previsto e nonostante ulteriore invio, senza materiale riscontro, di atto di messa in mora contenente termine essenziale;
2) il Parte_1 considerato l'avvenuto pagamento di un importo a titolo di acconto in sede di acquisto dei beni di cui al punto 1), ed il successivo inadempimento di controparte, ne chiede la restituzione;
parte opponente così precisa le proprie conclusioni:
“Nel merito:
- annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3053/2023, emesso in data
11.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Verona R.G. n. 7740/2023 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- accertarsi e dichiararsi che nessuna somma deve essere corrisposta a
[...] semplificata dall'odierna opponente;
CP_1
In via riconvenzionale: per tutte le causali esposte, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di cui alla conferma d'ordine n.34/2022 e di cui al preventivo n. 137/2022 e comunque risolversi tale contratto per grave Contr inadempimento di e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t., a corrispondere a in persona del Parte_1 legale rappresentante, la somma di € 8.540,00 a titolo di restituzione dell'acconto versato e/o di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo”. richiamati per relationem i contenuti dell'atto di costituzione con cui
[...] rileva come: 1) nega di essere stata inadempiente verso CP_3 Pt_1
il corretto computo del tempo contrattuale per la consegna della merce
[...] indica come termine ultimo il 13.12.2022, quindi ben oltre il giorno di invio della diffida da parte di 2) è ad essersi resa Parte_1 Parte_1
Pagina 4 di 9 inadempiente non avendo versato il 70% del prezzo pattuito;
3) la domanda di pagamento della somma ingiunta è contrattualmente dovuta ed infondate le richieste avversarie;
parte opposta così precisa le proprie conclusioni:
“- atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, voglia l'On. Giudice adito concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo n. 3053/2023, emesso in data 11.12.2023, dal il Tribunale di Verona, in persona del Dott. Pier Paolo LANNI;
- nel merito, voglia l'On. Giudice adito rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n.
3053/2023, emesso in data 11.12.2023, dal il Tribunale di Verona, in persona del
Dott. Pier Paolo LANNI e per l'effetto condannare la Parte_2
(Cod.Fisc. e Part. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., geom. P.IVA_1
a pagare in favore della le somme di cui Controparte_2 Controparte_3 al decreto ingiuntivo opposto, oltre le spese del presente procedimento”.
All'udienza del 18.09.2024, compariva il solo legale rappresentante di Pt_1
nessuno personalmente per parte opposta senza alcuna giustificazione;
[...] dichiarato il tardivo deposito ad opera dell'opposta della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., e impregiudicato ogni provvedimento, la causa veniva rinviato al giorno 23.10.2024 per verificare l'esistenza di eventuali trattative;
a detta udienza, il difensore di parte opposta chiedeva un rinvio al fine di poter formalizzare una proposta conciliativa ed il processo veniva rinviato al giorno
26.11.2024 in cui si provvedeva sulle istanze istruttorie e veniva fissata udienza al giorno 16.04.2025 per l'assunzione di tutte le prove orali;
all'esito, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 08.10.2025 con assegnazione di termine per brevi note difensive.
1. Sui termini per l'adempimento indicati in contratto e sulla gravità dell'inadempimento da parte di CP_3
1.1. Sul contratto e sui termini per l'adempimento
Pagina 5 di 9 Letto il contratto dimesso nel fascicolo di causa (doc. 6 dimesso da Parte_1
e doc. 1 fasc. monitorio “Contratto FNC Group Gruppo Bertoli con Fattura acconto n. 34 V” dimesso da;
CP_3 il contratto ha ad oggetto fornitura, trasporto e installazione di serramenti;
rilevato come ha provveduto a versare il pattuito acconto di euro Parte_1
8.540,00, così come ammesso dalle parti e documentato dalla nota di eseguito bonifico 04.04.2022 (doc. 7 ; Parte_1 visti i termini fissati nel contratto, sia quelli prestampati che quelli indicati a mano, per la consegna dei beni, e precisamente: all'inizio di pagina 2 del doc. 4a) di parte si legge: CP_3
[…] tempi di consegna per i serramenti di 60 giorni lavorativi […]; al centro di pagina 2 del doc. 4a) di parte scritto a mano, si legge: CP_3 saldo alla partenza 6 mesi —→ settembre 70%; alla fine di pagina 2 del doc. 4a) di parte si legge: CP_3 tempi di consegna: 120 gg. – casse termiche 60 gg. lavorativi.
Osservato come tra le parti non vi è accordo in relazione al computo dei predetti termini, così rendendosi necessario l'intervento del giudice sul punto.
Assorbente è la previsione inserita a mano nel centro di pag. 2 del preventivo
(trasmesso a mezzo mail in data 04.04.2022 unitamente alla nota di eseguito bonifico dell'acconto del 20% del prezzo pattuito – doc. 6 Bertoli Group), e quindi successivamente alle due indicazioni temporali inserite all'inizio ed alla fine di pag. 2 del preventivo, in cui viene indicato che il pagamento del 70% dell'importo pattuito avverrà a distanza di sei mesi, e precisamente nel mese di settembre, alla partenza (dei serramenti – n.d.e.); tuttavia, in atti non risulta che entro tale termine mensile, e tantomeno entro il termine del giorno 24.11.2022 portato nella raccomandata a/r di diffida di Pt_1
(doc. 9 – ricevuta il 09.11.2022), abbia mai comunicato che la
[...] CP_3 merce era pronta per la consegna;
per l'effetto, la domanda di adempimento avanza da verso mediante pagamento della somma CP_3 Parte_1 ingiunta è utilmente paralizzata dalla fondata eccezione di inadempimento sollevata dalla seconda;
Pagina 6 di 9 considerato oltretutto come l'indicazione scritta a mano di cui sopra, conferma in ogni caso quanto già indicato nel resto del documento, e precisamente complessivi
120 giorni lavorativi per la consegna dei serramenti, con la specificazione di 60 gg. lavorativi per le casse termiche e di 60 giorni lavorativi per i serramenti, con termine ultimo di scadenza quindi (dal 04.04.2022) al 26.09.2022;
è circostanza pacifica, e non contestata, che non ha comunicato sia CP_3 entro fine settembre 2022, sia entro il 24.11.2022, che i beni compravenduti erano pronti per la partenza;
peraltro, non ha fornito prova alcuna, in senso CP_3 opposto, sul punto.
1.2. Sull'inadempimento di e sulla risoluzione di diritto CP_3 chiede che venga accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex Parte_1 art. 1454 c.c. del contratto di fornitura-trasporto-installazione di serramenti intercorso tra le parti;
la domanda è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, i termini di preparazione dei beni per la consegna in un cantiere edile attivo e il decorso inutile di numerose settimane dal termine stabilito già configura di per sé grave adempimento (si pensi ad es. ai costi fissi per l'impresa e alle responsabilità dell'appaltatore verso il committente per le ipotesi di ritardi ingiustificati); considerato oltretutto come a seguito del ricevimento della CP_3 raccomandata a/r di diffida ad adempiere a firma del legale di Parte_1 avvenuto il 09.11.2022, non ha fornito alcuna giustificazione nei successivi 15 giorni, così obbligando a rivolgersi ad altro operatore sul mercato;
Parte_1 per l'effetto, il contratto oggetto della presente causa deve intendersi risolto di diritto;
in altre parole si è resa inadempiente agli obblighi CP_3 contrattuali assunti cosicché la domanda di condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria deve essere rigettata.
2. Sul diritto alla restituzione dell'acconto ha fornito prova dell'avvenuto pagamento a favore di Parte_1 CP_3 dell'importo di euro 8.540,00 (doc. 7 su ft. n. 34 del 31.03.2022 a titolo CP_3 di acconto per fornitura, trasporto e installazione di serramenti); in questa sede è stato accertato come si è reso inadempiente ed è stata dichiarata CP_3
Pagina 7 di 9 l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto;
nelle more di CP_3 validità del contratto, non ha dato prova di avere provveduto a dare esecuzione al contratto a beneficio di neppure parzialmente;
per l'effetto, il Parte_1 superiore acconto già versato in data 04.04.2022 dovrà essere restituito, e con esso gli (soli) interessi legali dal giorno 05.04.2025 al giorno della sua restituzione.
3. Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opposta è condannata al pagamento delle Controparte_3 spese di lite a favore di parte opposta e che si liquidano ex Parte_1
D.M. n. 55/2014 in euro 1.701,00 per la fase studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale (quest'ultima ridotta per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta.
Ritenuto come la condotta processuale tenuta da merita di Controparte_3 essere sanzionata ex art. 96 co. III c.p.c. in considerazione della acclarata pretestuosità dell'azione intrapresa e stante la consapevolezza da parte di
[...] del proprio inadempimento a fronte del corretto comportamento CP_3 contrattuale da parte di per l'effetto è Parte_1 Controparte_3 condannata al pagamento ex art. 96, co. III c.p.c. a favore Parte_1 della somma, che si quantifica in via equitativa, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3053 del 10.12.2023 – R.G. 7740/2023,
Giudice dott. Pier Paolo Lanni;
2) rigetta tutte le domande formulate da Controparte_3
3) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura, trasporto e installazione intercorso tra le parti;
Pagina 8 di 9 4) dichiara il diritto di ad ottenere da la Parte_1 Controparte_3 restituzione della somma di euro 8.540,00 oltre interessi legali;
5) condanna al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo di euro 8.540,00, oltre interessi legali dal 05.04.2022 al saldo;
6) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 08 ottobre 2025
Il giudice Damiano MP
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 08 ottobre 2025, h. 11,08 innanzi al giudice confermato Damiano
MP, sono comparsi: per l'avv. Tommaso BI, anche in sostituzione degli Parte_1 avvocati Luigi BI e EO BI per delega orale;
per , l'avv. Carlotta Righetti in sostituzione dell'avv. Controparte_1
IU NA per delega orale.
L'avv. BI precisa le proprie conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e come da comparsa conclusionale;
L'avv. Righetti precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo;
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. BI si richiama agli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
l'avv. Righetti, dando atto del mancato deposito della comparsa conclusionale, insiste per il rigetto delle domande avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice dopo discussione, visto l'art. 281 sexies III co. c.p.c. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, e dopo una sospensione della stessa per consentire la trattazione di altra causa, il giudice Damiano MP, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Damiano MP
Firmato digitalmente
Pagina 1 di 9 R.G. 1294 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1294 / 2024 promossa da: società (p.iva: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Verona, Via Copernico, n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore
(c.f.: ), con domicilio eletto presso Controparte_2 CodiceFiscale_1 lo studio dei difensori Avv. Luigi BI (c.f.: ), Avv. CodiceFiscale_2
EO BI (c.f.: ) e Avv. Tommaso BI CodiceFiscale_3
(c.f.: ), in Verona, Piazza Renato Simoni, n. 3, che la CodiceFiscale_4 rappresentano e difendono, come da procura alle liti allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 15.02.2024.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in San Gennaro Vesuviano (Na), Via
Ferrovia, n. 87, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. IU NA (c.f.: ) in Avellino, Via Mancini, n. 70, che la CodiceFiscale_5 rappresenta e difende come da procura 20.04.2023 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo 27.11.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Pagina 2 di 9 Oggetto: contratto di fornitura - pagamento credito da fattura – riconvenzionale restituzione acconto
***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
Pagina 3 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente 1) contesta la pretesa creditoria di Parte_1 affermandone l'inadempienza, non avenda la seconda Controparte_3 provveduto ad eseguire l'obbligazione pattuita di consegna di beni nel termine contrattualmente previsto e nonostante ulteriore invio, senza materiale riscontro, di atto di messa in mora contenente termine essenziale;
2) il Parte_1 considerato l'avvenuto pagamento di un importo a titolo di acconto in sede di acquisto dei beni di cui al punto 1), ed il successivo inadempimento di controparte, ne chiede la restituzione;
parte opponente così precisa le proprie conclusioni:
“Nel merito:
- annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3053/2023, emesso in data
11.12.2023 dal Tribunale Ordinario di Verona R.G. n. 7740/2023 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
- accertarsi e dichiararsi che nessuna somma deve essere corrisposta a
[...] semplificata dall'odierna opponente;
CP_1
In via riconvenzionale: per tutte le causali esposte, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di cui alla conferma d'ordine n.34/2022 e di cui al preventivo n. 137/2022 e comunque risolversi tale contratto per grave Contr inadempimento di e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t., a corrispondere a in persona del Parte_1 legale rappresentante, la somma di € 8.540,00 a titolo di restituzione dell'acconto versato e/o di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo”. richiamati per relationem i contenuti dell'atto di costituzione con cui
[...] rileva come: 1) nega di essere stata inadempiente verso CP_3 Pt_1
il corretto computo del tempo contrattuale per la consegna della merce
[...] indica come termine ultimo il 13.12.2022, quindi ben oltre il giorno di invio della diffida da parte di 2) è ad essersi resa Parte_1 Parte_1
Pagina 4 di 9 inadempiente non avendo versato il 70% del prezzo pattuito;
3) la domanda di pagamento della somma ingiunta è contrattualmente dovuta ed infondate le richieste avversarie;
parte opposta così precisa le proprie conclusioni:
“- atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, voglia l'On. Giudice adito concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo n. 3053/2023, emesso in data 11.12.2023, dal il Tribunale di Verona, in persona del Dott. Pier Paolo LANNI;
- nel merito, voglia l'On. Giudice adito rigettare l'opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n.
3053/2023, emesso in data 11.12.2023, dal il Tribunale di Verona, in persona del
Dott. Pier Paolo LANNI e per l'effetto condannare la Parte_2
(Cod.Fisc. e Part. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., geom. P.IVA_1
a pagare in favore della le somme di cui Controparte_2 Controparte_3 al decreto ingiuntivo opposto, oltre le spese del presente procedimento”.
All'udienza del 18.09.2024, compariva il solo legale rappresentante di Pt_1
nessuno personalmente per parte opposta senza alcuna giustificazione;
[...] dichiarato il tardivo deposito ad opera dell'opposta della terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., e impregiudicato ogni provvedimento, la causa veniva rinviato al giorno 23.10.2024 per verificare l'esistenza di eventuali trattative;
a detta udienza, il difensore di parte opposta chiedeva un rinvio al fine di poter formalizzare una proposta conciliativa ed il processo veniva rinviato al giorno
26.11.2024 in cui si provvedeva sulle istanze istruttorie e veniva fissata udienza al giorno 16.04.2025 per l'assunzione di tutte le prove orali;
all'esito, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 08.10.2025 con assegnazione di termine per brevi note difensive.
1. Sui termini per l'adempimento indicati in contratto e sulla gravità dell'inadempimento da parte di CP_3
1.1. Sul contratto e sui termini per l'adempimento
Pagina 5 di 9 Letto il contratto dimesso nel fascicolo di causa (doc. 6 dimesso da Parte_1
e doc. 1 fasc. monitorio “Contratto FNC Group Gruppo Bertoli con Fattura acconto n. 34 V” dimesso da;
CP_3 il contratto ha ad oggetto fornitura, trasporto e installazione di serramenti;
rilevato come ha provveduto a versare il pattuito acconto di euro Parte_1
8.540,00, così come ammesso dalle parti e documentato dalla nota di eseguito bonifico 04.04.2022 (doc. 7 ; Parte_1 visti i termini fissati nel contratto, sia quelli prestampati che quelli indicati a mano, per la consegna dei beni, e precisamente: all'inizio di pagina 2 del doc. 4a) di parte si legge: CP_3
[…] tempi di consegna per i serramenti di 60 giorni lavorativi […]; al centro di pagina 2 del doc. 4a) di parte scritto a mano, si legge: CP_3 saldo alla partenza 6 mesi —→ settembre 70%; alla fine di pagina 2 del doc. 4a) di parte si legge: CP_3 tempi di consegna: 120 gg. – casse termiche 60 gg. lavorativi.
Osservato come tra le parti non vi è accordo in relazione al computo dei predetti termini, così rendendosi necessario l'intervento del giudice sul punto.
Assorbente è la previsione inserita a mano nel centro di pag. 2 del preventivo
(trasmesso a mezzo mail in data 04.04.2022 unitamente alla nota di eseguito bonifico dell'acconto del 20% del prezzo pattuito – doc. 6 Bertoli Group), e quindi successivamente alle due indicazioni temporali inserite all'inizio ed alla fine di pag. 2 del preventivo, in cui viene indicato che il pagamento del 70% dell'importo pattuito avverrà a distanza di sei mesi, e precisamente nel mese di settembre, alla partenza (dei serramenti – n.d.e.); tuttavia, in atti non risulta che entro tale termine mensile, e tantomeno entro il termine del giorno 24.11.2022 portato nella raccomandata a/r di diffida di Pt_1
(doc. 9 – ricevuta il 09.11.2022), abbia mai comunicato che la
[...] CP_3 merce era pronta per la consegna;
per l'effetto, la domanda di adempimento avanza da verso mediante pagamento della somma CP_3 Parte_1 ingiunta è utilmente paralizzata dalla fondata eccezione di inadempimento sollevata dalla seconda;
Pagina 6 di 9 considerato oltretutto come l'indicazione scritta a mano di cui sopra, conferma in ogni caso quanto già indicato nel resto del documento, e precisamente complessivi
120 giorni lavorativi per la consegna dei serramenti, con la specificazione di 60 gg. lavorativi per le casse termiche e di 60 giorni lavorativi per i serramenti, con termine ultimo di scadenza quindi (dal 04.04.2022) al 26.09.2022;
è circostanza pacifica, e non contestata, che non ha comunicato sia CP_3 entro fine settembre 2022, sia entro il 24.11.2022, che i beni compravenduti erano pronti per la partenza;
peraltro, non ha fornito prova alcuna, in senso CP_3 opposto, sul punto.
1.2. Sull'inadempimento di e sulla risoluzione di diritto CP_3 chiede che venga accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex Parte_1 art. 1454 c.c. del contratto di fornitura-trasporto-installazione di serramenti intercorso tra le parti;
la domanda è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, i termini di preparazione dei beni per la consegna in un cantiere edile attivo e il decorso inutile di numerose settimane dal termine stabilito già configura di per sé grave adempimento (si pensi ad es. ai costi fissi per l'impresa e alle responsabilità dell'appaltatore verso il committente per le ipotesi di ritardi ingiustificati); considerato oltretutto come a seguito del ricevimento della CP_3 raccomandata a/r di diffida ad adempiere a firma del legale di Parte_1 avvenuto il 09.11.2022, non ha fornito alcuna giustificazione nei successivi 15 giorni, così obbligando a rivolgersi ad altro operatore sul mercato;
Parte_1 per l'effetto, il contratto oggetto della presente causa deve intendersi risolto di diritto;
in altre parole si è resa inadempiente agli obblighi CP_3 contrattuali assunti cosicché la domanda di condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria deve essere rigettata.
2. Sul diritto alla restituzione dell'acconto ha fornito prova dell'avvenuto pagamento a favore di Parte_1 CP_3 dell'importo di euro 8.540,00 (doc. 7 su ft. n. 34 del 31.03.2022 a titolo CP_3 di acconto per fornitura, trasporto e installazione di serramenti); in questa sede è stato accertato come si è reso inadempiente ed è stata dichiarata CP_3
Pagina 7 di 9 l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto;
nelle more di CP_3 validità del contratto, non ha dato prova di avere provveduto a dare esecuzione al contratto a beneficio di neppure parzialmente;
per l'effetto, il Parte_1 superiore acconto già versato in data 04.04.2022 dovrà essere restituito, e con esso gli (soli) interessi legali dal giorno 05.04.2025 al giorno della sua restituzione.
3. Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opposta è condannata al pagamento delle Controparte_3 spese di lite a favore di parte opposta e che si liquidano ex Parte_1
D.M. n. 55/2014 in euro 1.701,00 per la fase studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale (quest'ultima ridotta per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta.
Ritenuto come la condotta processuale tenuta da merita di Controparte_3 essere sanzionata ex art. 96 co. III c.p.c. in considerazione della acclarata pretestuosità dell'azione intrapresa e stante la consapevolezza da parte di
[...] del proprio inadempimento a fronte del corretto comportamento CP_3 contrattuale da parte di per l'effetto è Parte_1 Controparte_3 condannata al pagamento ex art. 96, co. III c.p.c. a favore Parte_1 della somma, che si quantifica in via equitativa, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3053 del 10.12.2023 – R.G. 7740/2023,
Giudice dott. Pier Paolo Lanni;
2) rigetta tutte le domande formulate da Controparte_3
3) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura, trasporto e installazione intercorso tra le parti;
Pagina 8 di 9 4) dichiara il diritto di ad ottenere da la Parte_1 Controparte_3 restituzione della somma di euro 8.540,00 oltre interessi legali;
5) condanna al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo di euro 8.540,00, oltre interessi legali dal 05.04.2022 al saldo;
6) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 08 ottobre 2025
Il giudice Damiano MP
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