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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10847/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Vescovio 7 00199 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054907925000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10160/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 00549079 25 000, notificata in data 14/03/2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di un importo complessivo di
€ 1.546,81 a titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, in relazione a un contratto di locazione stipulato in data 01/05/2018.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa erariale, sostenendo che il contratto di locazione, sebbene regolarmente registrato, non si sarebbe mai perfezionato a causa della mancata consegna delle chiavi dell'immobile da parte del locatore. A riprova di ciò, la società ha documentato di aver dovuto adire le vie legali per recuperare il deposito cauzionale e di aver stipulato un nuovo contratto di locazione per la propria sede.
La ricorrente afferma, inoltre, di aver provveduto in data 04/05/2021 al versamento dell'imposta fissa di
€ 67,00, mediante modello F24 Elementi Identificativi, per la risoluzione anticipata del contratto, comprensiva di sanzioni e interessi a titolo di ravvedimento operoso. Tale adempimento, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto estinguere ogni obbligazione tributaria per le annualità successive, rendendo non dovuta l'imposta richiesta con la cartella impugnata.
Lamenta, infine, di aver tentato di regolarizzare la propria posizione presso l'Agenzia delle Entrate durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, senza tuttavia ottenere il perfezionamento della pratica.1
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa. L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia stata emessa a séguito di diversi avvisi di liquidazione, pacificamente notificati alla società in data 23/08/2023 e mai impugnati nei termini di legge. La mancata opposizione a tali atti presupposti renderebbe, a dire dell'Amministrazione, la pretesa creditoria irretrattabile e non più suscettibile di censure nel merito. In via subordinata, l'Agenzia delle Entrate contesta la fondatezza del ricorso, osservando che il versamento per la risoluzione del contratto, effettuato in data 04/05/2021, è comunque tardivo rispetto alla scadenza delle annualità d'imposta 2019 e 2020, per le quali il tributo sarebbe comunque dovuto.
Con memoria integrativa depositata in data 07/10/2025, la ricorrente ha contestato la mancata produzione, da parte dell'Ufficio, della documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate, fondata sulla presunta definitività della pretesa a séguito della mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione presupposti, che l'Ufficio asserisce essere stati notificati in data 23/08/2023, è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Tale disposizione offre al contribuente una facoltà di scelta: egli può impugnare il solo atto consequenziale (la cartella di pagamento) per il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente entrambi gli atti per contestare nel merito la pretesa. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di liquidazione, esercitando legittimamente la facoltà concessale dalla norma.
Grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il perfezionamento della notificazione dell'atto impositivo, quale atto recettizio, che produce i suoi effetti solo quando viene portato a legale conoscenza del destinatario. Dagli atti di causa, si evince che l'Agenzia delle Entrate, pur avendo fondato la propria principale difesa sulla definitività di tali atti, non ha depositato alcuna documentazione (relate di notifica, avvisi di ricevimento, ricevute PEC) idonea a dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione. La mera affermazione contenuta nelle controdeduzioni, priva di supporto probatorio, non è sufficiente a superare la specifica contestazione della ricorrente.
L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In assenza della prova della notifica degli atti presupposti, la ricorrente è dunque pienamente legittimata a far valere in questa sede ogni vizio che inficia la pretesa creditoria, inclusi quelli relativi al merito della stessa.
Superata l'eccezione di inammissibilità, il ricorso si palesa parzialmente fondato nel merito.
Il fulcro della controversia risiede negli effetti del versamento, effettuato dalla ricorrente in data 04/05/2021, dell'imposta fissa per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. Tale adempimento, sebbene finalizzato a sanare una situazione pregressa, non può avere efficacia retroattiva tale da annullare obbligazioni tributarie già sorte e scadute.
Secondo un principio consolidato, l'imposta di registro sui contratti di locazione ha natura di imposta d'atto, la cui obbligazione sorge al momento della registrazione e si rinnova, per le annualità successive, alla scadenza di ciascun anno contrattuale. Il versamento per le annualità successive alla prima deve essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio di ciascuna nuova annualità. Nel caso di specie, il contratto ha avuto inizio il 01/05/2018. Pertanto:
- l'imposta per l'annualità 2019 (dal 01/05/2019 al 30/04/2020) doveva essere versata entro il 31/05/2019;
- l'imposta per l'annualità 2020 (dal 01/05/2020 al 30/04/2021) doveva essere versata entro il 31/05/2020.
Il versamento per la risoluzione, avvenuto il 04/05/2021, è intervenuto quando le obbligazioni tributarie per le annualità 2019 e 2020 erano già sorte e i relativi termini di pagamento ampiamente decorsi. La risoluzione del contratto, infatti, produce effetti ex nunc, interrompendo il rapporto contrattuale per il futuro, ma non può cancellare i debiti d'imposta maturati in precedenza. Di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio per le annualità
2019 e 2020 risulta legittima e dovuta.
Discorso diverso vale per le annualità successive. Il pagamento per la risoluzione del 04/05/2021 ha formalmente posto fine al rapporto di locazione ai fini fiscali. Pertanto:
- per l'annualità 2021 (dal 01/05/2021 al 30/04/2022), la risoluzione è intervenuta prima della scadenza del termine di pagamento (31/05/2021). Avendo il contratto cessato di esistere fiscalmente, l'obbligazione tributaria per tale annualità non è sorta;
- per l'annualità 2022, a maggior ragione, il contratto era già stato risolto e, di conseguenza, nessuna imposta era dovuta.
Le argomentazioni della ricorrente circa la mancata esecuzione del contratto per l'omessa consegna delle chiavi, sebbene rilevanti sul piano civilistico nei rapporti tra le parti contrattuali, non possono essere opposte all'Amministrazione Finanziaria. Ai fini dell'imposta di registro, ciò che rileva è l'esistenza e la validità giuridica dell'atto registrato, che costituisce il presupposto impositivo, a prescindere dalla sua successiva esecuzione materiale. L'obbligazione tributaria sorge con la registrazione del contratto e permane fino alla sua formale risoluzione.
In conclusione, la pretesa creditoria deve essere confermata per le annualità 2019 e 2020 e annullata per le annualità 2021 e 2022.
L'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale del ricorso, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso. per l'effetto annulla la cartella di pagamento n 09720240054907925000. limitatamente alle pretese relative alle annualità d'imposta 2021 e 2022. conferma la legittimità della pretesa per le annualità imposta 2019 e 2020. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10847/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Vescovio 7 00199 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054907925000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10160/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 00549079 25 000, notificata in data 14/03/2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di un importo complessivo di
€ 1.546,81 a titolo di imposta di registro, sanzioni e interessi per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, in relazione a un contratto di locazione stipulato in data 01/05/2018.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa erariale, sostenendo che il contratto di locazione, sebbene regolarmente registrato, non si sarebbe mai perfezionato a causa della mancata consegna delle chiavi dell'immobile da parte del locatore. A riprova di ciò, la società ha documentato di aver dovuto adire le vie legali per recuperare il deposito cauzionale e di aver stipulato un nuovo contratto di locazione per la propria sede.
La ricorrente afferma, inoltre, di aver provveduto in data 04/05/2021 al versamento dell'imposta fissa di
€ 67,00, mediante modello F24 Elementi Identificativi, per la risoluzione anticipata del contratto, comprensiva di sanzioni e interessi a titolo di ravvedimento operoso. Tale adempimento, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto estinguere ogni obbligazione tributaria per le annualità successive, rendendo non dovuta l'imposta richiesta con la cartella impugnata.
Lamenta, infine, di aver tentato di regolarizzare la propria posizione presso l'Agenzia delle Entrate durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, senza tuttavia ottenere il perfezionamento della pratica.1
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa. L'Ufficio sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia stata emessa a séguito di diversi avvisi di liquidazione, pacificamente notificati alla società in data 23/08/2023 e mai impugnati nei termini di legge. La mancata opposizione a tali atti presupposti renderebbe, a dire dell'Amministrazione, la pretesa creditoria irretrattabile e non più suscettibile di censure nel merito. In via subordinata, l'Agenzia delle Entrate contesta la fondatezza del ricorso, osservando che il versamento per la risoluzione del contratto, effettuato in data 04/05/2021, è comunque tardivo rispetto alla scadenza delle annualità d'imposta 2019 e 2020, per le quali il tributo sarebbe comunque dovuto.
Con memoria integrativa depositata in data 07/10/2025, la ricorrente ha contestato la mancata produzione, da parte dell'Ufficio, della documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate, fondata sulla presunta definitività della pretesa a séguito della mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione presupposti, che l'Ufficio asserisce essere stati notificati in data 23/08/2023, è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Tale disposizione offre al contribuente una facoltà di scelta: egli può impugnare il solo atto consequenziale (la cartella di pagamento) per il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente entrambi gli atti per contestare nel merito la pretesa. Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di liquidazione, esercitando legittimamente la facoltà concessale dalla norma.
Grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il perfezionamento della notificazione dell'atto impositivo, quale atto recettizio, che produce i suoi effetti solo quando viene portato a legale conoscenza del destinatario. Dagli atti di causa, si evince che l'Agenzia delle Entrate, pur avendo fondato la propria principale difesa sulla definitività di tali atti, non ha depositato alcuna documentazione (relate di notifica, avvisi di ricevimento, ricevute PEC) idonea a dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di liquidazione. La mera affermazione contenuta nelle controdeduzioni, priva di supporto probatorio, non è sufficiente a superare la specifica contestazione della ricorrente.
L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In assenza della prova della notifica degli atti presupposti, la ricorrente è dunque pienamente legittimata a far valere in questa sede ogni vizio che inficia la pretesa creditoria, inclusi quelli relativi al merito della stessa.
Superata l'eccezione di inammissibilità, il ricorso si palesa parzialmente fondato nel merito.
Il fulcro della controversia risiede negli effetti del versamento, effettuato dalla ricorrente in data 04/05/2021, dell'imposta fissa per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. Tale adempimento, sebbene finalizzato a sanare una situazione pregressa, non può avere efficacia retroattiva tale da annullare obbligazioni tributarie già sorte e scadute.
Secondo un principio consolidato, l'imposta di registro sui contratti di locazione ha natura di imposta d'atto, la cui obbligazione sorge al momento della registrazione e si rinnova, per le annualità successive, alla scadenza di ciascun anno contrattuale. Il versamento per le annualità successive alla prima deve essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio di ciascuna nuova annualità. Nel caso di specie, il contratto ha avuto inizio il 01/05/2018. Pertanto:
- l'imposta per l'annualità 2019 (dal 01/05/2019 al 30/04/2020) doveva essere versata entro il 31/05/2019;
- l'imposta per l'annualità 2020 (dal 01/05/2020 al 30/04/2021) doveva essere versata entro il 31/05/2020.
Il versamento per la risoluzione, avvenuto il 04/05/2021, è intervenuto quando le obbligazioni tributarie per le annualità 2019 e 2020 erano già sorte e i relativi termini di pagamento ampiamente decorsi. La risoluzione del contratto, infatti, produce effetti ex nunc, interrompendo il rapporto contrattuale per il futuro, ma non può cancellare i debiti d'imposta maturati in precedenza. Di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio per le annualità
2019 e 2020 risulta legittima e dovuta.
Discorso diverso vale per le annualità successive. Il pagamento per la risoluzione del 04/05/2021 ha formalmente posto fine al rapporto di locazione ai fini fiscali. Pertanto:
- per l'annualità 2021 (dal 01/05/2021 al 30/04/2022), la risoluzione è intervenuta prima della scadenza del termine di pagamento (31/05/2021). Avendo il contratto cessato di esistere fiscalmente, l'obbligazione tributaria per tale annualità non è sorta;
- per l'annualità 2022, a maggior ragione, il contratto era già stato risolto e, di conseguenza, nessuna imposta era dovuta.
Le argomentazioni della ricorrente circa la mancata esecuzione del contratto per l'omessa consegna delle chiavi, sebbene rilevanti sul piano civilistico nei rapporti tra le parti contrattuali, non possono essere opposte all'Amministrazione Finanziaria. Ai fini dell'imposta di registro, ciò che rileva è l'esistenza e la validità giuridica dell'atto registrato, che costituisce il presupposto impositivo, a prescindere dalla sua successiva esecuzione materiale. L'obbligazione tributaria sorge con la registrazione del contratto e permane fino alla sua formale risoluzione.
In conclusione, la pretesa creditoria deve essere confermata per le annualità 2019 e 2020 e annullata per le annualità 2021 e 2022.
L'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale del ricorso, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso. per l'effetto annulla la cartella di pagamento n 09720240054907925000. limitatamente alle pretese relative alle annualità d'imposta 2021 e 2022. conferma la legittimità della pretesa per le annualità imposta 2019 e 2020. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.