Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23985 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05092/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato CL Maria Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di --OMISSIS- - riferimento -OMISSIS- - emesso in data 16.12.2020 e notificato alla ricorrente il 16.02.2021, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza diretta ad ottenere la concessione della --OMISSIS- italiana, promossa dalla -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
- e di qualsiasi atto presupposto, conseguente o consequenziale al provvedimento impugnato, compreso il preavviso di rigetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno -OMISSIS- la dott.ssa EL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, -OMISSIS- di origine-OMISSIS-, impugna il diniego di concessione della --OMISSIS- italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, notificato il 16 febbraio 2021 e motivato:
- sulla segnalazione operata nei suoi confronti in data-OMISSIS- da parte della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per -OMISSIS- -OMISSIS- in concorso;
- sul coinvolgimento del -OMISSIS- -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Tali elementi venivano ritenuti indice di -OMISSIS- e di una -OMISSIS- nella comunità nazionale.
2. La ricorrente espone di vivere in-OMISSIS- da circa -OMISSIS-, di essere -OMISSIS-, con il quale ha avuto-OMISSIS-, tutti cresciuti in-OMISSIS-, e di essere proprietaria di un -OMISSIS-ove vive con i -OMISSIS- La domanda di concessione della --OMISSIS- è stata presentata il-OMISSIS-; il preavviso di rigetto non sarebbe stato mai ricevuto, sebbene regolarmente inviato dall’Amministrazione nel sistema informatico -OMISSIS- il -OMISSIS-.
3. Il provvedimento di diniego della --OMISSIS- è poi seguito il -OMISSIS- ed è stato impugnato articolando cinque motivi di censura.
3.1. Con i primi due motivi la ricorrente censura l’eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti, nel difetto di istruttoria e nella carenza di motivazione: la vicenda penale in cui è stata coinvolta -OMISSIS- la -OMISSIS-, piuttosto che -OMISSIS-, in una-OMISSIS- tra -OMISSIS- e comunque si è prescritta il-OMISSIS-, le altre vicende in cui è stato coinvolto il -OMISSIS- (oltre che genericamente citate nel provvedimento di diniego senza alcun riferimento né al -OMISSIS- né all’-OMISSIS-) sarebbero tutte di scarso rilievo e tutte archiviate per infondatezza. Peraltro non sarebbe neppure legittimo negare la --OMISSIS- alla ricorrente per vicende riconducibili esclusivamente al -OMISSIS-.
3.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che dell’art. 6 della L. n. 91/92: l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la condotta della ricorrente sotto il profilo familiare sociale e lavorativo, limitandosi a valorizzare i richiami ai pregiudizi penali, peraltro mai sfociati in una -OMISSIS-.
3.3. Con il quarto motivo si contesta la palese irragionevolezza e la manifesta illogicità della scelta amministrativa, in quanto il Ministero non avrebbe dovuto dare rilevanza alle vicende penali che dai Giudici competenti non sono stati ritenuti meritevoli di -OMISSIS-.
3.4. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/90: -OMISSIS- non sarebbe mai stata ammessa a presentare osservazioni, non essendole stato notificato alcun preavviso di diniego.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del -OMISSIS- il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la --OMISSIS- “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre -OMISSIS- n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
8. Segnatamente la concessione della --OMISSIS- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica-OMISSIS-na presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/-OMISSIS-) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una -OMISSIS- dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
9. Con specifico riferimento all’ampiezza del potere valutativo riservato all’Amministrazione è stato chiarito che:
- il Ministero dell’Interno ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di -OMISSIS- o integranti reati poi estinti o depenalizzati, purchè non contestati nella loro materialità, in quanto comunque si tratta di fatti rilevatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l'ordinato svolgimento della vita sociale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 02 aprile 2024, n. 6364, id., 10 agosto 2023, n. 13258, id. 26 aprile 2023, n. 7171, id. 04 aprile 2023, n. 5686);
- “ le valutazioni dell'Amministrazione in sede di concessione della --OMISSIS- differiscono, quanto a modalità ed obiettivi, da quelle compiute dal giudice penale. Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali in sede penale, in quanto il comportamento del richiedente non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione ma nell'ambito di un giudizio sul grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e della comunità e sulla futura integrazione del ricorrente .” (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 05 dicembre 2023, n. 1494).
10. Inoltre la presenza di pregiudizi penali con rilievo ostativo rispetto alla concessione della --OMISSIS- può venire in rilievo non soltanto con riguardo alla persona del richiedente, bensì anche con riguardo ai familiari di primo grado, in quanto essa è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 2 febbraio 2015, n. 1840, id. sez. V bis, 22 maggio 2025 n. 9815), e non consente di escludere che, proprio in ragione dell’esistenza del vincolo familiare e dello stabile legame che ne deriva, il soggetto richiedente sia indotto a porre in essere comportamenti agevolativi della condotta del congiunto o di partecipazione ai proventi illeciti della stessa, tali da inficiare le prospettive di ottimale e duraturo inserimento nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4253, id. 24 febbraio 2025, n. 4076). Ed infatti la valutazione di pregiudizi penali a carico del marito del ricorrente non può non rilevare alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della --OMISSIS- da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado, come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307).
11. Dalla ricostruzione dei principi che presiedono alla materia in oggetto, come sopra operata, emerge evidente l’infondatezza del ricorso quanto ai plurimi profili ivi denunciati.
11.1. Innanzitutto il pregiudizio penale relativo alla ricorrente personalmente, risalente al -OMISSIS- (e dunque ricompreso nei -OMISSIS- suscettibili di valutazione) riguardava una-OMISSIS- tra -OMISSIS- ( in cui era coinvolto anche il -OMISSIS-) e non è stato archiviato per infondatezza, ma bensì solo per intervenuta prescrizione il-OMISSIS-, dunque non è mai risultato infondato nella sua materialità ed appare non irragionevolmente posto a fondamento della valutazione di -OMISSIS- nella comunità nazionale.
11.2. Quanto ai pregiudizi involgenti la persona del -OMISSIS- -OMISSIS-, risultavano ben -OMISSIS- procedimenti aperti, dei quali nessuno mai sfociato in una -OMISSIS-: una sentenza di -OMISSIS- è intervenuta nel -OMISSIS- per -OMISSIS- all’ingresso di -OMISSIS- perchè il fatto non costituiva reato, gli altri procedimenti sono stati tutti archiviati, ma tre di essi (quelli rubricati al RGNR -OMISSIS-, RGNR -OMISSIS- e RGNR -OMISSIS-) sono stati archiviati per prescrizione tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, dunque senza alcuna valutazione di infondatezza della notizia di reato. Ferma restando l’autonomia della valutazione ministeriale ai fini del rilascio della --OMISSIS- rispetto a quella del Giudice penale, il quadro a carico del marito della ricorrente appare senz’altro idoneo a fondare un giudizio di -OMISSIS-, che si riverbera inevitabilmente sulla meritevolezza della -OMISSIS- a conseguire la --OMISSIS- italiana, considerata la vicinanza della stessa al marito e la sua idoneità in astratto ad agevolare le condotte del -OMISSIS- ovvero a fruire delle conseguenze favorevoli derivanti da tali illeciti.
11.3. Neppure è condivisibile la censura di omessa partecipazione procedimentale, perché il sistema informativo-OMISSIS- era lo stesso mediante il quale era stata inoltrata l’istanza di concessione della --OMISSIS-, quindi era onere della ricorrente verificare diligentemente eventuali comunicazioni disponibili.
12. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
13. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
CL TA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
EL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AN | CL TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.