Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9929 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09929/2025REG.PROV.COLL.
N. 05794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2024, proposto da
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN DO, ST SE, MA LL, NI OL, NI LA, NI LL, RG ZE, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03259/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori AN DO, ST SE, MA LL, NI OL, NI LA, NI LL e RG ZE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. TA AS e uditi per le parti gli avvocati Gino Madonia e Fabrizio Palmacci per delega dell'avvocato Enrico Tedeschi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 . Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania gli appellati – premettendo di essere stati dipendenti pubblici appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile e di essere stati collocati in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile - hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto di ciascuno di essi alla riliquidazione delle indennità di buonuscita per inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio,
ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987.
2. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda dei ricorrenti, previa affermazione che “ La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 .”
3. L’INPS ha impugnato tale pronuncia per i seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. 387 del 1987 nella parte in cui non è stato riconosciuto l’onere decadenziale di presentazione della domanda di pensionamento, entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio ;
(ii) erroneità della sentenza nel capo in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto, con conseguente violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, tenuto conto che i ricorrenti cessavano dal servizio in date comprese tra il 31.03.2016 e il 20.06.2018, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 23/09/2023, oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio; in ogni caso, quanto al ricorrente RG ZE, erroneità della appellata sentenza in quanto il medesimo risulta aver percepito il trattamento di fine servizio in due tranches erogate con mandati di pagamento del 13.06.2017 e del 4.05.2018, dunque cinque anni prima della notifica del ricorso di primo grado:
(iii) erroneità della appellata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 nonché dell’art 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997;
(iv) in via subordinata l’INPS ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, con riferimento agli articoli 3, 38 ed 81 Cost..
DIRITTO
4. Le censure sono infondate, dovendosi integralmente confermare la motivazione del Giudice di primo grado, corretta espressione degli orientamenti giurisprudenziali espressi da questo Consiglio in relazione alla tipologia di contenzioso per cui è causa. Le stesse questioni sottese al giudizio in esame sono state, peraltro, recentemente esaminate ed approfondite dalla Sezione nella sentenza n. 8344/2025, alla quale in questa sede si rimanda anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
5. Quanto alla prima censura con la quale si prospetta la necessità di presentazione della domanda di pensionamento, “ entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, quale termine decadenziale per ottenere il beneficio, si rileva che l’orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza e rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi ha precisato come non sia ravvisabile, anche decorso il detto termine, alcun effetto estintivo del diritto, che non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa
espressa; il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
6. Non deve trovare accoglimento neppure l’eccezione di prescrizione, dovendosi anche in questo caso aderire all’orientamento formatosi in relazione allo specifico contenzioso per cui è causa, per cui il termine di prescrizione non decorre dalla cessazione dal servizio, come sostenuto dall’appellante; viceversa, come già rilevato dal Tar: “il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio, disciplinati dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito
principale ” (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898).
Invero, contrariamente alla diversa tesi fatta valere dall’INPS, solo dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o comunque della comunicazione del prospetto di liquidazione il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS.
Il Collegio, come ampiamente motivato nel precedente della Sezione n. 8344 cit., condivide la giurisprudenza innanzi citata e non vi sono ragioni per una rimessione della relativa questione all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
6.1. Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del sig. RG ZE, va rilevato che i ricorrenti avevano inviato tramite PEC una diffida, in data 26 aprile 2023, regolarmente prodotta in primo grado, con la quale è stato intimato all’INPS di procedere alla riliquidazione del trattamento
pensionistico con la maggiorazione di sei scatti stipendiali: di conseguenza, anche relativamente alla posizione del sig. ZE è stato posto in essere un atto interruttivo della prescrizione tempestivo, sia pure di pochi giorni.
7. Quanto alla spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 contestata dall’INPS, valgono gli argomenti illustrati dal Tar, il quale ha correttamente richiamato, trascrivendone ampi stralci, le considerazioni già svolte da questo Consiglio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988; id. 5 dicembre 2023, n. 10520; id. 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; id. 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353; id. 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n.
2760).
Come anticipato, la Sezione, recentemente, ha riesaminato ed approfondito la questione, confermando la giurisprudenza citata dal Tar. Al fine del rigetto del terzo motivo di appello, è dunque sufficiente rimandare all’ampia motivazione della sentenza n. 8344/2025 da intendersi in questa sede richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
Merita, inoltre, rilevare, che l’INPS nel proprio atto d’appello non ha contestato in maniera specifica la spettanza del beneficio ai ricorrenti in relazione alla loro asserita appartenenza alle “ forze di polizia a ordinamento civile ”, ragione per cui deve ritenersi ormai coperta dal giudicato la statuizione del TAR secondo cui il beneficio in parola deve essere riconosciuto anche ai ricorrenti già dipendenti di Questura, Prefettura e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
8. Nello stesso precedente la Sezione ha inoltre già rilevato che “ appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al difetto di ragionevolezza nonché alla violazione degli artt. 81 e 38 per la mancanza di sostenibilità del sistema previdenziale, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali in ordine al tipo e alle modalità delle prestazioni sociali e dei trattamenti
pensionistici (Corte Cost. n. 169 del 2023; n. 8 del 2023; n. 148 del 2017), di cui il legislatore stesso è chiamato a bilanciare gli effetti e i destinatari in relazione al complesso delle politiche di natura previdenziale e dei relativi benefici ”.
9. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto per le suesposte ragioni, da ritenersi assorbenti, ragione per cui si può prescindere dalla questione, sollevata dall’appellante, relativa alla tardività dei documenti prodotti dagli appellanti nel presente giudizio d’appello.
10. Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese relative alla presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
TA AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AS | CA MO |
IL SEGRETARIO