TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2281
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contestazione dell'attribuzione dei punteggi tecnici

    La Corte ritiene che la ricorrente chieda una completa rivalutazione delle offerte tecniche senza evidenziare macroscopici errori, illogicità o irrazionalità manifesta, elementi necessari per sindacare la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale

    La Corte ritiene che la documentazione allegata da GE Italia s.p.a. dimostri il possesso del requisito, indicando chiaramente il tipo di servizio, l'ente committente e l'importo annuale. Inoltre, chiarisce che la stazione appaltante ha reso un chiarimento non integrativo della lex specialis.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per violazione normativa in materia di disabilità

    La Corte rileva che la ricorrente non ha fornito prova del proprio assunto e non ha contestato efficacemente la documentazione prodotta da GE Italia s.p.a., la quale ha altresì allegato la certificazione di conformità.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per mancato impegno a riservare quote per occupazione giovanile, femminile e svantaggiata

    La Corte ritiene condivisibili le difese di GE Italia s.p.a., evidenziando che l'impegno richiesto era da definire in sede contrattuale e che la sua assenza in fase di offerta non costituiva una lacuna sostanziale.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per inaffidabilità professionale

    La Corte afferma che la valutazione dell'affidabilità professionale spetta alla stazione appaltante e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di evidenti travisamenti o vizi di motivazione. Nel caso specifico, le vicende citate non sono considerate sufficienti a giustificare l'esclusione.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per mancata indicazione di sostituti per ruoli chiave

    La Corte rileva che la normativa del disciplinare tecnico prevedeva l'indicazione di tali figure in fase esecutiva (in caso di assenze per ferie e malattia) e non in fase di offerta.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della GE Italia s.p.a. per mancata prestazione della cauzione provvisoria

    La Corte afferma che la cauzione provvisoria era presente nella documentazione amministrativa e che, sebbene la sua scadenza fosse stata prorogata a seguito della riapertura dei termini, GE Italia s.p.a. aveva previsto l'impegno del garante a rinnovarla, come previsto dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per illegittimità della procedura negoziata

    La Corte richiama la sentenza n. 1025/2025 del TAR, confermando che la situazione di incertezza derivante dall'annullamento della precedente gara e i tempi di proroga contrattuale giustificavano l'urgenza e l'adozione di una procedura negoziata ponte.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per illegittimità della scelta di un unico lotto

    La Corte rileva che la mancata suddivisione in lotti non ha leso concretamente gli interessi della ricorrente e che la stazione appaltante ha motivato la scelta sulla base dell'omogeneità delle prestazioni, della struttura delle aziende ospedaliere e della razionalizzazione della spesa pubblica.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per disparità di trattamento

    La Corte afferma che il tempo aggiuntivo concesso agli altri concorrenti non ha prodotto una lesione concreta per la ricorrente, la quale ha comunque avuto a disposizione il tempo minimo previsto dalla legge. Inoltre, trattandosi di procedura negoziata, non era necessaria alcuna pubblicazione.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per criteri di valutazione generici

    La Corte ritiene che i criteri siano analiticamente indicati e che il sindacato giurisdizionale sia limitato in presenza di ampia discrezionalità tecnica. Inoltre, ammette la facoltà della stazione appaltante di attribuire valore premiale a requisiti soggettivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per irragionevolezza della formula di valutazione economica

    La Corte afferma che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta delle formule di valutazione economica. La formula applicata è coerente con le Linee guida ANAC e mira a scoraggiare ribassi eccessivi, senza marginalizzare la componente prezzo.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per violazione dei diritti dei lavoratori

    La Corte ritiene che, se la clausola avesse comportato una sottostima dei costi, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la lettera di invito. La clausola va intesa nel senso che i compensi per lavoro notturno/festivo sono inclusi nel costo complessivo della manodopera, senza esonerare l'operatore dal rispetto del CCNL.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per natura mista dell'appalto e mancata previsione di attestazione SOA

    La Corte rileva che la ricorrente non ha dimostrato che l'attività manutentiva sia qualificabile come 'lavori' ai sensi della giurisprudenza, la quale distingue tra attività che modificano la realtà fisica e quelle che non lo fanno.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per mancata allegazione del patto di integrità

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché la mancata produzione del patto di integrità, dovuto a un errore della stazione appaltante, è sanabile tramite soccorso istruttorio e non ha alterato la par condicio dei concorrenti.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara per insussistenza dei presupposti per l'esecuzione anticipata del contratto

    La Corte rimanda alla motivazione della sentenza n. 1025/2025 del TAR, confermando che la stazione appaltante ha ampiamente motivato l'esigenza di individuare un aggiudicatario ponte per garantire il corretto funzionamento delle strutture sanitarie.

  • Rigettato
    Diritto all'aggiudicazione

    Poiché tutte le censure mosse dalla ricorrente sono state respinte, la domanda di aggiudicazione viene rigettata.

  • Rigettato
    Richiesta di riedizione della procedura

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda subordinata di riedizione della procedura viene rigettata.

  • Improcedibile
    Annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Annullamento degli atti di ammissione a gara della ricorrente ED Spa

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Annullamento in parte qua della lettera di invito – Disciplinare di gara

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Annullamento dei provvedimenti impugnati

    I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2281
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2281
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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