Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7343 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ED Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B515037720, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra, Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria IC II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania GI IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Teresa Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ME ST, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Consorzio Stabile MF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GE Italia s.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Francesco Minichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II, prot. n. 1517 del 14/11/2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’articolo 76 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. IC II e L. IT CIG B515037720” veniva aggiudicata alla GETEC Italia Spa;
2) della nota del 18/11/2025 di comunicazione di detta aggiudicazione;
3) della lettera d’invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio;
4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 1790 del 19/12/2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 715 del 20/5/2025 di invito postumo alla procedura della ED, conseguenziali e comunque connessi, NONCHE’ per la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto eventualmente stipulato per la sua intera durata; nonché in via subordinata per la riedizione dell’intera procedura di gara.
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GETEC ITALIA S.P.A. il 16\1\2026:
per l’annullamento:
A) degli stessi atti impugnati con il ricorso e cioè: 1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II, prot. n. 1517 del 14.11.2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 76 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per affidamento del «Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. IC II e L. IT CIG B515037720»” veniva aggiudicata alla GE Italia s.p.a.; 2) della nota del 18.11.2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) della lettera di invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 1790 del 19.12.2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 715 del 20.5.2025 di invito postumo alla procedura della ED, conseguenziali e comunque connessi; B) nonché dei seguenti ulteriori atti: 5) degli atti di ammissione a gara della ricorrente ED S.p.a.; 6) in parte qua della Lettera di invito – Disciplinare di gara limitatamente alla clausola di cui all’art. 12.3 se letta nel senso indicato dalla ED S.p.a. nel ricorso.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRADED SPA il 5\2\2026:
PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:
1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II, prot. n. 1517 del 14/11/2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’articolo 76 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. IC II e L. IT CIG B515037720 ” veniva aggiudicata alla GETEC Italia Spa; 2) della nota del 18/11/2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) della lettera d’invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 1790 del 19/12/2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 715 del 20/5/2025 di invito postumo alla procedura della ED, conseguenziali e comunque connessi,
NONCHE’
per la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto eventualmente stipulato per la sua intera durata; nonché in via subordinata per la riedizione dell’intera procedura di gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria IC II e di Consorzio Stabile Cmf e di Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania GI IT;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale GE Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa PA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in esame la ED s.p.a. (d’ora in avanti, ED) ha impugnato i seguenti atti: 1) la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II, prot. n. 1517 del 14/11/2025, con la quale la procedura telematica negoziata, ai sensi dell’articolo 76 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. IC II e L. IT CIG B515037720 ” è stata aggiudicata alla GETEC Italia Spa; 2) la nota del 18/11/2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) la lettera d’invito e tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 1790 del 19/12/2024, di indizione della gara e la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IC II n. 715 del 20/5/2025 di invito postumo alla procedura della ED.
Premette la ricorrente che:
- con deliberazione n. 1790 del 19 dicembre 2024, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria IC II (d'ora in avanti “Policlinico”) autorizzava “l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. c) del d.lg. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di gestione conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. IC II e L. IT, invitando i soggetti già ammessi alla procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della Regione Campania, indetta da So.Re.Sa spa e successivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4701/24”;
- pur avendo partecipato, in ATI con la mandataria ED LI Solutions spa, oggi ED Next Generation spa, alla gara annullata dal Consiglio di Stato e pur essendo gestrice del servizio in esito a precedente gara pubblica, non veniva invitata;
- pertanto, impugnava tutti gli atti della procedura negoziata avanti al T.A.R. il quale respingeva il ricorso con sentenza n. 1025 del 7 febbraio 2025;
- tuttavia, nelle more del giudizio di appello, veniva invitata alla procedura di gara (deliberazione del Direttore Generale del Policlinico n. 715 del 20 maggio 2025);
- sulla base di tale evenienza veniva riaperto il termine per la presentazione delle offerte;
- nonostante la sua qualità di gestore uscente conseguiva un punteggio tecnico molto più basso delle concorrenti;
- in particolare, la graduatoria (per quel che qui interessa) era la seguente: 1. GETEC Italia s.p.a. (d’ora in avanti GE), aggiudicataria con 87,50 punti (di cui 64,88 per quello tecnico e 22,62 per quello economico); 2. ME ST (d’ora in avanti ME), seconda, con 79,86 punti (di cui 49,86 per quello tecnico e 30,00 per quello economico); 3. Consorzio Stabile MF (d’ora in avanti MF), terza, con 70,18 punti (di cui 44,75 per il punteggio tecnico e 25,43 per quello economico); 4. ED, quarta, con 64,24 punti (di cui 38,87 per quello tecnico e 25,37 per quello economico); a seguire la RE CC e la ED LI s.p.a., rispettivamente quinta e sesta;
- solo in data 18 novembre 2025 veniva comunicata l’aggiudicazione (adottata con deliberazione prot. 1517 del 14 novembre 2025) in favore di GE e non venivano ostesi tutti gli atti richiesti (per i quali veniva proposto ricorso avanti al T.A.R., n. di R.G. 6457/2025).
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere; in particolare, il ricorso si articola in motivi tesi a contestare: a) l’aggiudicazione della procedura di gara in favore di GE (e l’attribuzione dei punteggi di tutte le concorrenti che la precedono in graduatoria); b) la mancata esclusione di GE, ME e MF; in subordine, la ricorrente deduce illegittimità dell’intera procedura di gara con l’obiettivo di ripeterla.
Si sono costituiti per resistere il Policlinico, l’Azienda Ospedaliera Universitaria GI IT (d’ora in avanti IT), la GE e il MF, sollevando una serie di eccezioni in rito; non si è costituita la ME.
La GE ha depositato in data 16 gennaio 2026 ricorso incidentale impugnando i medesimi atti gravati dalla ricorrente principale, nonché i seguenti ulteriori atti: 1) quelli di ammissione a gara della ricorrente ED; 6) in parte qua la lettera di invito – disciplinare di gara limitatamente alla clausola di cui all’art. 12.3 se letta nel senso indicato dalla ED nel ricorso.
Con tale mezzo la ricorrente incidentale ha contestato l’ammissione alla procedura di gara della ED e, in subordine, censurato la lettera di invito.
In data 23 gennaio 2026 la GE ha depositato una relazione tecnica concernente l’attribuzione dei punteggi e dei relativi criteri.
In esito alla disponibilità dell’intera documentazione di gara, la ED ha depositato in data 5 febbraio 2026 ricorso per motivi aggiunti teso a censurare, sotto altri profili rispetto a quelli già dedotti nel ricorso principale, l’ammissione alla procedura di gara di MF.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Preliminarmente, in rito, non può essere accolta la richiesta avanzata dalla IT di essere estromessa dal giudizio.
Il ricorso principale è volto, infatti, a censurare, tra l’altro, la scelta della IT (unitamente al Policlinico) di procedere all’espletamento di una “gara ponte” congiunta mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c) del d.lg. n. 36/2023; pertanto, non può sostenersi che la IT sia estranea al presente giudizio.
Ciò premesso, si esamineranno i motivi del ricorso principale seguendo l’ordine proposto da ED.
Con un primo gruppo di censure la ricorrente principale contesta l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice sia alla propria offerta tecnica sia a quella delle concorrenti che si collocano prima di lei (GE, ME e MF).
La ricorrente muove dalla premessa che, essendo il gestore uscente del servizio, sarebbe del tutto ingiustificato il punteggio così basso assegnato alla sua offerta; partendo da questo presupposto, riattribuisce tutti i punteggi assegnati alle prime 4 concorrenti relativamente ai seguenti criteri di cui all’Allegato A5 della lettera d’invito: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Al termine di tale operazione di riattribuzione dei punteggi la ED risulterebbe vincitrice della gara con 60,98 punti.
La prospettazione non può essere accolta.
Come evidenziato dai resistenti e controinteressati, la ricorrente chiede a questo Giudice di compiere una completa rivalutazione delle offerte tecniche presentate senza far emergere quella manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o errori che possono giustificare il sindacato sulla discrezionalità valutativa della Commissione giudicatrice.
Sul punto la giurisprudenza è chiara nel ritenere che, nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (così Consiglio di Stato, V, n. 10195 del 18 dicembre 2024).
In assenza di palesi errori o illogicità (non evidenti nella fattispecie) e in presenza, come si dirà, di criteri e subcriteri sufficientemente analitici, questo Giudice non può sostituirsi alla valutazione espressa della Commissione di gara.
Non senza considerare che, nel caso in esame, stante l’ampio divario tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria (64,88) e quello assegnato alla ricorrente (quarta graduata con 38,87 punti), quest’ultima ha dovuto, per i singoli sub criteri sopra indicati, auto-attribuirsi un punteggio superiore e nel contempo abbassare quello delle tre concorrenti che la precedono senza però, come detto, che emergano macroscopici errori di fatto o manifesta illogicità.
Il Collegio procederà ora ad esaminare le censure che riguardano la mancata esclusione della aggiudicataria GE.
Con il primo motivo la ED denuncia il mancato possesso del requisito di capacità tecnico – professionale richiesto dall’art. 12.3 della lettera di invito ossia l’aver eseguito: <<…a regola d’arte, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di ricevimento della presente Lettera di invito, (…) uno o più servizi analoghi, ricadenti nel medesimo settore imprenditoriale e professionale (servizi per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici presso almeno una struttura sanitaria pubblica o privata con almeno 750 posti letto) cui afferisce l’Appalto, di importo minimo pari ad € 10.119.203,89 (valore annuale dell’Appalto), al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge, con indicazione della denominazione dei committenti (pubblici o privati), dell’oggetto del contratto svolto, dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni>>.
In particolare, dalla tabella riepilogativa allegata da GE in sede di gara, non si capirebbe se il valore monetario indicato si riferisca all’intero peso economico del contratto oppure alla sola annualità spesa per partecipare alla gara; inoltre, solo uno dei servizi dichiarati dall’aggiudicataria sarebbe stato espletato in favore di una struttura sanitaria con almeno 750 posti letto. Sotto tale ultimo aspetto la stazione appaltante avrebbe reso un chiarimento che costituirebbe un novum non consentito della disciplina di gara.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, come evidenziato dai resistenti, dalla tabella allegata da GE si evince sia il tipo di servizio svolto nel triennio antecedente, sia l’ente per il quale è stato espletato sia l’importo annuale (del resto, guardando alla sola commessa con OU IS – Ospedale Cisanello, è stato indicato l’importo annuale di euro 28.50.817,39, a fronte di un contratto pari a euro 32.758.517,23).
In secondo luogo, la S.A. ha reso un chiarimento che non costituisce alcuna integrazione della legge di gara in quanto già dal tenore letterale dell’art. 12.3 della lettera di invito risultava evidente che era sufficiente aver espletato i servizi spesi come requisito di capacità tecnico – professionale <<presso almeno una struttura pubblica o privata con almeno 750 posti letto>> (sottolineatura del Collegio). D’altra parte, come evidenziato dalla difesa della GE, la stessa ricorrente non sarebbe in possesso del requisito in parola ove interpretato nel senso che tutti i servizi spesi in sede di gara dovevano essere svolti presso strutture di tali dimensioni (750 o più posti letto).
Con altra censura la ED lamenta che la GE non rispetterebbe la normativa in materia di disabilità (violazione dell’art. 94, comma 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici il quale prevede che va escluso l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.
La GE avrebbe al riguardo anche reso una falsa dichiarazione.
La censura non merita di essere accolta.
A sostegno della propria affermazione ED cita dei dati (il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile 2023) che non sono quelli di cui tenere conto ai fini del calcolo del rispetto delle quote percentuali in materia di assunzione di disabili.
Oltre a non aver dato prova del proprio assunto, la ED non ha efficacemente contestato la documentazione versata da GE in data 9 gennaio 2026 per dimostrare il rispetto della normativa in materia.
Da ultimo, poi, la GE ha allegato la certificazione dell’Ufficio del lavoro di Piacenza relativa al rispetto della normativa in parola negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
Con il terzo motivo la ED ha dedotto la violazione da parte di GE dell’art. 15, lettera b) della lettera di invito non essendosi questa impegnata, in caso di aggiudicazione del contratto, a riservare una quota percentuale nell’ambito delle nuove assunzioni dedicate all’occupazione giovanile, femminile e delle persone svantaggiate o molto svantaggiate.
Sulla questione risultano condivisibili le difese articolate da GE.
Quest’ultima ha evidenziato come nel modulo di domanda di partecipazione non vi fosse lo spazio per rendere la dichiarazione in questione, pertanto la GE ha specificato nella propria domanda <<di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara>>; inoltre, l’art. 15, lettera b) reca la specificazione che la quota da riservare alle nuove assunzioni dovrà essere definita in sede contrattuale d’accordo con la S.A. tenendo conto delle esigenze organizzative dell’aggiudicatario.
In altri termini, in sede di partecipazione era sufficiente l’impegno a rispettare le clausole della legge di gara rimandando alla fase esecutiva l’esplicitazione del progetto di assunzioni.
Del tutto fuori fuoco sono, quindi, le contestazioni della ED circa la mancata allegazione all’offerta di un progetto di assorbimento (rectius, assunzione dei soggetti svantaggiati) tale da concretare una “lacuna sostanziale dell’offerta”; il progetto, in parola, infatti, non era parte dell’offerta.
Con il quarto motivo di ricorso ED deduce la violazione dell’art. 98, comma 3 del codice dei contratti pubblici, il difetto di istruttoria e motivazione circa l’affidabilità professionale della GE; in particolare, quest’ultima avrebbe elencato un numero significativo di accadimenti sintomatici della sua inaffidabilità professionale.
Va sul punto rammentato che, secondo la giurisprudenza, spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell’operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave illecito professionale (cfr. tra le altre T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sentenza 18/07/2025, n. 641).
Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione, espulsiva o non espulsiva, rispetto alla gravità dei fatti, come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6275).
E ancora, qualora la stazione appaltante non ritenga che una pregressa vicenda professionale abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale); in sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (cfr. C.d.S. n. 8661/2025).
Nella fattispecie, non versandosi pacificamente in ipotesi automaticamente escludenti, la GE ha dato ampie spiegazione delle vicende che l’hanno colpita che si sostanziano in due penali di modesta entità (rispetto alla dimensione dei rispettivi contratti) che non hanno dato poi luogo a risoluzioni contrattuali (ossia le commesse sono regolarmente proseguite) e a un procedimento penale nei confronti del rappresentante legale della società per il decesso di un paziente per presunta legionella in un ospedale di Bari.
Rispetto a tale ultima vicenda, la GE ha rappresentato nella dichiarazione resa alla S.A. che, nonostante la chiusura delle indagini preliminari, non è stato richiesto il rinvio a giudizio e che, comunque, la società nel pertinente contratto era <<era mero assuntore del servizio di cui alla Convenzione CONSIP SIE 3 a far data dal 9 gennaio 2017, svolgendo presso l’IRCCS le attività di cui al Servizio Integrato Energia 3 opzionate dalla predetta Amministrazione (come da PTE e successivo ODA n. 3346827 del 02.12.2016). Fra le predette attività, non rientrano quelle di prevenzione, controllo e monitoraggio dei sistemi di sanificazione anti-legionella Pneumophila o similari>>.
Alla luce di quanto precede non può ritenersi che la decisione di non escludere l’operatore economico sia viziata da evidenti travisamenti della realtà dei fatti, da macroscopici vizi di valutazione, da una istruttoria carente e da una conclusione assolutamente irragionevole.
Con il quinto motivo di ricorso la ED lamenta la violazione dell’art. 2.1.1 del Disciplinare tecnico in quanto la GE non avrebbe indicato un sostituto per i ruoli di Responsabile di commessa, Referente locale, Responsabile settore elettrico e Responsabile settore termo-tecnico; nella prospettazione di ED si tratterebbe di specifica tecnica ex art. 79 d.lgs. 36/23, il cui mancato rispetto sarebbe causa di esclusione di GE dalla gara.
Di contro deve osservarsi che dalla lettura della normativa del disciplinare tecnico (punto 2.2.1) risulta che tale figura andava indicata in caso di assenze per ferie e malattia, ossia in fase esecutiva; tanto che si è previsto con il criterio 1.2 l’attribuzione di uno specifico punteggio in relazione all’allegazione dei curricula degli “eventuali” sostituti.
Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce la mancata prestazione della cauzione provvisoria.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lettera a) del codice, l’omessa presentazione della garanzia provvisoria è integrabile mediante il soccorso istruttorio sempre che si tratti di documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ciò premesso, la detta cauzione era presente nella documentazione amministrativa della GE (cfr. sul punto la difesa del Policlinico) ed è stata prestata prima della scadenza del temine per la presentazione delle offerte con validità 180 giorni nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 5 del codice.
Nella fattispecie, come è noto, in virtù della vicenda contenziosa che ha portato all’invito postumo di ED, è stato riaperto il termine per la presentazione delle offerte con conseguente scadenza della cauzione provvisoria prestata; ciò, nondimeno, come evidenziato dalla difesa di GE (non smentita sul punto da ED), detta cauzione recava l’impegno del garante, così come previsto dall’art. 16 del Disciplinare, a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5, del codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni (nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse intervenuta l’aggiudicazione); poiché la S.A. non ha mai attivato la richiesta di rinnovo nessuna causa di esclusione si è determinata.
Avendo il Collegio respinto tutte le censure riguardanti l’ammissione della aggiudicataria non vi è interesse ad esaminare quelle rivolte nei confronti della ME e della MF.
A questo punto occorre affrontare i motivi finalizzati ad annullare l’intera procedura di gara.
I primi due motivi sono stati già respinti da questo T.A.R. con la sentenza n. 1025/2025 con argomentazioni che il Collegio condivide e che saranno di seguito riportate.
<<Quanto al contestato presupposto ex art. 76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per la indizione di una procedura negoziata senza bando, va rammentato che, ai sensi della precitata disposizione, tale modulo procedimentale può essere adottato qualora sussistano ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che non consentono di rispettare i termini ordinari per lo svolgimento di una procedura aperta, sempre che tali circostanze non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Tale opzione riveste quindi il carattere dell’eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale e, pertanto, può essere esercitata nella misura strettamente necessaria e, dunque, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.
Ebbene, nella fattispecie in scrutinio l’amministrazione ha motivato in ordine alla ricorrenza del presupposto della estrema urgenza, rappresentando che, alla luce dell’annullamento giurisdizionale della precedente gara centralizzata, le tempistiche per l’espletamento di una procedura aperta non sarebbero compatibili con l’esigenza di affidare il servizio manutentivo in tempo utile per garantire la continuità dello stesso.
In proposito, giova tenere conto dei diversi giudizi (sopra sintetizzati) che in effetti hanno determinato (anche in ragione di esiti divergenti tra primo e secondo grado e della mancanza di una espressa statuizione del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4701/2024 in ordine alla sorte della convenzione stipulata all’esito della gara centralizzata e dell’ulteriore conseguente contenzioso definito, da ultimo, con sentenza di questo T.A.R. n. 648/2025) una situazione di oggettiva incertezza di cui non possono essere considerate responsabili le Aziende Ospedaliere convenute. Ed invero la parte ricorrente enfatizza il ritardo con cui le Aziende si sarebbero attivate rispetto alla data del 27.5.2024 in cui è stata pubblicata la sentenza di annullamento della gara Soresa s.p.a. ma, come si è visto, si sono verificati vari accadimenti (non evidenziati nel ricorso ma emersi dagli atti di causa) che hanno appunto creato una situazione di incertezza e di difficoltà in merito alle decisioni “sul da farsi” ad opera dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda (centrale di committenza regionale, Aziende Ospedaliere, operatori aggiudicatari della gara annullata e, non ultimi, gestori in regime di proroga come la ricorrente); in questo contesto – che ha creato le premesse per ulteriori contenziosi allo stato ancora non completamente definiti (R.G. n. 2735/2024) - non è incongruo ritenere che si sia determinata una situazione di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili non imputabili alle aziende intimate.
Va poi sottolineata la rilevanza ed essenzialità dell’appalto ai fini della regolare erogazione delle prestazioni sanitarie, come riferito dalla OU IT nella nota del 20.6.2024 (depositata il 25.1.2024) ed emergente dall’oggetto dell’affidamento (es. manutenzione di impianti elettrici, idrici, antincendio, dispositivi di sicurezza, impianti elevatori, manutenzione edile delle strutture sanitarie; cfr. pagine 11 e 12 della lettera di invito e disciplinare di gara; pag. 11 del capitolato tecnico depositati il 25.1.2024) che rende non irragionevole la scelta di indire una gara ponte nelle more dello svolgimento di una nuova procedura centralizzata.
L’amministrazione ha poi evidenziato che il servizio di manutenzione è in regime di proroga con il fornitore uscente con scadenza 31.12.2024 per l’OU IT e 28.2.2025 per l’OU IC II, elementi che corroborano l’urgenza dell’affidamento, tenuto conto della natura eccezionale della proroga contrattuale che, qualora disposta dopo la scadenza del contratto d’appalto, equivale ad un nuovo affidamento senza gara (Consiglio di Stato, sez. V, n. 8292/2023).
Venendo al successivo motivo di gravame, ritiene il collegio che la decisione delle AA.OO.UU. IC II e IT di indire congiuntamente la procedura non si discosti dal disposto dell’art. 62, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (“Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto”).
A tale proposito, va rilevato che l’art. 15 della L. n. 241/1990 (richiamato dall’art. 62, comma 14, del nuovo codice degli appalti) rinvia tra l’altro, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dall’art. 11, comma 3, della L. n. 241, secondo cui agli accordi “si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”.
Ne consegue, giusto il richiamo ai principi civilistici e in assenza di disposizioni di segno contrario, l’ammissibilità di accordi tra amministrazioni conclusi mediante lo scambio di separati atti (proposta e accettazione), non necessariamente contestuali o da inserire nel medesimo documento, come è accaduto nel caso in esame (cfr. provvedimenti emessi dai direttori generali delle due AA.OO.UU., titolari del potere rappresentativo: richiesta dell’OU IT del 20.6.2024 di esperimento congiunto di una gara ponte e successiva delibera di recepimento n. 1790 del 19.12.2024 dell’OU IC II in cui si dà atto che i due enti hanno interamente condiviso e approvato i documenti di gara). I due atti firmati digitalmente dai legali rappresentanti delle Aziende Ospedaliere integrano, rispettivamente, una proposta e un’accettazione, tramite le quali può ritenersi perfezionato l’accordo in ordine alla indizione in comune della gara e tanto basta a ritenere soddisfatti gli oneri formali prescritti dalle norme citate>>.
Con altra censura la ED ritiene illegittima la scelta delle resistenti di aver messo a gara un unico lotto e di non averla suddivisa in due lotti come inizialmente preannunciato dalla IT con la nota del 20 giugno 2024.
Va preliminarmente osservato che, come eccepito dalla difesa di GE, la mancata suddivisione in lotti non ha impedito a ED di partecipare alla gara, per cui nessuna concreta lesione dei suoi interessi si è determinata.
Inoltre, come sopra visto, la IT ha condiviso la scelta di addivenire alla procedura di gara così come delineata dalla delibera n. 1790 del 19 dicembre 2024; scelta che è stata così ampiamente motivata nella lettera di invito: “a) omogeneità delle prestazioni oggetto del Servizio, che richiedono una fruizione coordinata delle attività in cui si articola l’Appalto; b) per la particolare struttura delle Aziende Ospedaliere (struttura pluri-blocco al cui interno vi è la commistione delle differenti aree di rischio e delle attività da svolgersi), la presenza di più Operatori Economici da coordinare, potrebbe seriamente pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; c) necessità di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del Servizio”.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza (C.d.S. n. 9462/2025) secondo cui la suddivisione in lotti, funzionale a favorire la concorrenza e, in particolare, le piccole e medie imprese, è una facoltà e non un obbligo, stante la primarietà dell’interesse dell’amministrazione ad una efficiente ed efficace gestione del servizio. Difatti, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la tensione proconcorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall'ordinamento, tra cui l'efficienza della spesa pubblica che ha fondamento normativo nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; in questo caso la S.A. ha motivato sulla omogeneità delle prestazioni, sulla particolare struttura delle aziende ospedaliere, sulla necessità di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica.
Il motivo va quindi respinto.
Con altra censura la ED lamenta la disparità di trattamento in quanto, in seguito alla sua ammissione alla gara (disposta con deliberazione del D.G. n. 715 del 20.5.2025), si è proceduto alla riapertura del termine per la formulazione delle offerte anche per gli altri concorrenti con la conseguenza che gli altri partecipanti avrebbero beneficiato del doppio dei termini per formulare l’offerta, rispetto alla ricorrente.
Su punto è agevolare replicare che il codice prescrive unicamente i tempi minimi di pubblicazione della gara (rispettati nel caso di specie) e il maggiore tempo di cui hanno goduto gli altri concorrenti non ha prodotto alcuna effettiva lesione per la ricorrente che ha avuto a disposizione il tempo minimo previsto dalla legge per formulare l’offerta.
Nessun violazione in concreto si è determinata in capo alla ED per la mancata pubblicazione della riapertura del termine per la presentazione delle offerte in quanto la ricorrente ha potuto regolarmente partecipare alla gara; sotto altro aspetto, trattandosi di procedura negoziata non era necessaria alcuna pubblicazione.
ED lamenta poi la violazione dell’art. 108, comma 4 del codice dei contratti pubblici perché i criteri di attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche sarebbero eccessivamente generici e discrezionali (quasi arbitrari), tali da rendere oltremodo difficile, se non impossibile, il controllo giurisdizionale; inoltre, nei criteri vi sarebbe una commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta.
Il motivo va respinto.
Nell’allegato A5 della lettera di invito sono stati analiticamente indicati i criteri di valutazione, suddivisi in subcriteri, con i relativi punteggi.
La predeterminazione dei criteri di valutazione refluisce nell’ambito della discrezionalità tecnica il cui sindacato è estremamente ridotto a situazioni di manifesta irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà che non sussistono affatto nel caso di specie.
Sotto l’altro aspetto denunciato dalla ricorrente, va ricordato che la Stazione appaltante ha ampia facoltà, nell'esercizio della propria discrezionalità, di conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell'operatore economico, idoneo a illuminare sulla qualità e affidabilità dell'offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, n. 10497/2025).
Destituita di fondamento è, poi, la censura con la quale la ricorrente denuncia la manifesta irragionevolezza della formula matematica utilizzata per la valutazione dell’offerta economica.
Deve premettersi e ribadirsi che, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare la "forbice" tra offerta tecnica ed economica, così come nella scelta delle formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell'offerta economica, con conseguente limite del sindacato del giudice su tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 3 ottobre 2023, n. 8641).
Va poi osservato che parte ricorrente non ha evidenziato come una formula alternativa (ad es. di tipo lineare) le avrebbe consentito di vincere la gara; in ogni caso, va rilevato che la formula applicata è perfettamente coerente con quella recata nelle Linee guida ANAC (adottate in attuazione del precedente codice ma la cui ratio non muta); si tratta, in particolare, di una formula che ha l’obiettivo di scoraggiare ribassi troppo elevati (cfr. Linee guida ANAC) in un settore che, per stessa ammissione della ricorrente, fisiologicamente non consentiva la presentazione di eccessivi ribassi (cfr. ricorso principale). In concreto, poi, non c’è stata la paventata marginalizzazione della componente prezzo, atteso che i concorrenti si sono collocati in un range di ben 12 punti su 30.
Va respinto anche il motivo con il quale la ED lamenta la violazione dei diritti dei lavoratori alla luce dell’art. 9.2 CSA il quale stabilisce che <<Non verranno riconosciuti maggiori oneri per lavori o servizi svolti in orario notturno o festivo>>. In particolare, tale prescrizione comprimerebbe i diritti inderogabili dei lavoratori poiché, nel caso in cui gli interventi di manutenzione dovessero rendersi necessari in orario notturno o festivo, sarebbe doveroso retribuire i lavoratori con le maggiorazioni previste dalla legge e dal CCNL di riferimento.
Condivisibile sul punto è, ad avviso del Collegio, la difesa della IT la quale evidenzia che, se da questa previsione fosse derivata una sottostima dei costi della manodopera tale da rendere impossibile la presentazione dell’offerta, la ED avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la lettera di invito (cosa che non ha fatto).
In realtà, la clausola correttamente intesa significa solo che detti compensi sono ricompresi nel costo complessivo della manodopera senza che ciò faccia venir meno l’obbligo dell’operatore economico (nella fase esecutiva) di rispettare il CCNL di categoria retribuendo il lavoro notturno ove eventualmente prestato dai lavoratori.
Con altra censura ED denuncia la natura mista dell’appalto (servizi e lavori) con conseguente illegittimità della procedura nella parte in cui non ha previsto tra i requisiti di partecipazione dei concorrenti il possesso dell’attestazione SOA ex art. 100, comma 4 del codice.
Di contro va rilevato come parte ricorrente si sia limitata a riportare stralci del CSA senza dimostrare in concreto che l’attività manutentiva prevista sia qualificabile come “lavori” (la giurisprudenza ha chiarito che "il concetto di manutenzione rientra nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale - pareri di precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre 2007, n. 55; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 1518, e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 537 -; viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi"; cfr. anche Cons. Stato, V, n. 831/2024).
Con il penultimo motivo di ricorso la ED stigmatizza la mancata allegazione da parte dei concorrenti del patto di integrità previsto a pena di esclusione dalla lettera di invito.
Il motivo è infondato.
La stessa ricorrente evidenzia come nessuno dei partecipanti alla gara abbia prodotto detta documentazione in quanto la stessa non figurava nella modulistica di presentazione della domanda e tutti sono stati, quindi, ammessi al soccorso istruttorio.
Non si vede come tale circostanza (peraltro frutto di un errore della S.A.), che non ha alterato in alcun modo la par condicio dei concorrenti, possa addirittura portare all’annullamento dell’intera gara (cfr. anche T.A.R. Lazio, n. 21458/2025 che ha ritenuto che i patti di integrità costituiscono documentazione amministrativa sicché, laddove ne sia omessa la produzione da parte di un concorrente in una pubblica gara, ben può la Stazione appaltante consentirne l'integrazione ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici).
In ultimo, va respinta la censura di insussistenza dei presupposti per l’esecuzione anticipata del contratto in quanto la S.A. ha ampiamento motivato l’esigenza (dopo varie proroghe tecniche del servizio) di individuare un aggiudicatario ponte per l’esecuzione di un servizio assolutamente necessario a garantire il corretto funzionamento delle strutture sanitarie (cfr., ancora una volta, questo T.A.R. n. 1025/2025).
In conclusione il ricorso principale deve essere respinto; conseguentemente sia il ricorso per motivi aggiunti (con il quale la ricorrente principale si duole dell’ammissione alla gara di MF) sia il ricorso incidentale devono essere dichiarati improcedibili.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati costituiti e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili il ricorso per motivi aggiunti e il ricorso incidentale;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Aziende resistenti e dei controinteressati costituiti, liquidate nella complessiva somma di euro 16.000,00 (sedicimila/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
PA AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AL | IA ZZ |
IL SEGRETARIO