Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2025, proposto da
ST ZU, RI ZU, NO ZU, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motta di Livenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
in via principale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Motta di Livenza sull’istanza del 7 febbraio 2025, con la quale i ricorrenti hanno domandato la declaratoria della sopravvenuta impossibilità dell’intervento edilizio convenzionato, la conseguente caducazione della convenzione urbanistica rep. n. 6729/2018, lo svincolo della garanzia fideiussoria e la restituzione dell’acconto perequativo versato nel 2018.
in via parimenti principale e cumulata, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il ricorso tende all’accertamento della risoluzione della medesima convenzione per impossibilità sopravvenuta definitiva dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. e dell’art. 11, comma 2, L. 241/1990, quale effetto necessario della riclassificazione dell’UMI n. 98 operata dal PGRA 2021, che ha determinato l’inedificabilità assoluta dell’area.
In via ulteriormente consequenziale si chiede l’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione pubblicistica ai sensi dell’art. 1256, comma 2, c.c., in ragione della sopravvenienza normativa divenuta definitiva e della perdita di ogni utilità urbanistica conseguibile dai ricorrenti.
Infine, in via derivata, il ricorso è volto a ottenere la condanna del Comune alla restituzione dell’importo perequativo di € 6.385,50, allo svincolo della polizza fideiussoria n. 41991000238 del 12 marzo 2018, alla rifusione dei costi sostenuti per i rinnovi fideiussori relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta di Livenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori Marson, su delega dell'avv. Vidali;
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in conformità alla richiesta formulata dalla parte ricorrente, che ha dichiarato di aver ottenuto, nel corso del giudizio, piena soddisfazione delle proprie pretese (cfr. memoria del 3.03.2026, ove si dà atto che: “…alla luce dell’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto convenzionale, dell’avvenuto svincolo della garanzia fideiussoria e della definizione complessiva delle reciproche pretese, deve ritenersi integralmente soddisfatto l’interesse azionato nel presente giudizio, venendo meno ogni utilità concreta e attuale alla decisione del ricorso”).
Le spese di lite possono essere compensate, come da accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI AI, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | ZI AI |
IL SEGRETARIO