Art. 13.
E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.
E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.