Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 21
CGT2
Sentenza 6 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività dell'appello

    La Corte ha ritenuto che l'appello fosse tardivo poiché proposto in data 30.5.2022, mentre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (6.11.2020) sarebbe scaduto il 6.5.2021. La comunicazione del dispositivo in data 26.10.2021 non rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla nullità della notifica per omessa traduzione in inglese

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, non pronunciandosi nel merito su questa eccezione.

  • Inammissibile
    Contestazione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, non pronunciandosi nel merito su questa contestazione.

  • Inammissibile
    Richiesta di interpretazione pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, non pronunciandosi nel merito su questa richiesta.

  • Inammissibile
    Riforma della sentenza per mancata traduzione e notifica in inglese

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, non pronunciandosi nel merito su questa richiesta.

  • Inammissibile
    Riforma parziale della sentenza per applicazione sanzioni

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, non pronunciandosi nel merito su questa richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 21
    Data del deposito : 6 gennaio 2026

    Testo completo