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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123
Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1263/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03130004328U GIOCHI-LOTTERIE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 30.5.2022 la Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 1263/2020, pronunciata dalla CTP di Bari in data e depositata il successivo 6 novembre 2020, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento
M03130004328U relativo all'anno di imposta 2013, emesso nei suoi confronti quale bookmaker e coobbligato solidale di Nominativo_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di raccolta di scommesse, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione Territoriale per la Puglia, in materia di imposta unica sulle scommesse ex artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998.
Con l'impugnazione l'appellante, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e la posizione giuridica della società bookmaker e quella del CT (centro trasmissione dati), eccepiva, in via preliminare,
l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art.112 c.p.c. “per non avere la CTP statuito in merito alla nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese del medesimo atto” nonché contestava , l'avanzata pretesa tributaria, con cinque motivi attinenti al merito;
concludeva, quindi, chiedendo, in via pregiudiziale, previa sospensione del giudizio, di promuovere giudizio di interpretazione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con riferimento ad alcune norme del TFUE, del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificate dalla Legge di Stabilità 2011, alla
Direttiva 2006/112/CE nonché, in via preliminare, la riforma della sentenza appellata per nullità dell'avviso per mancata traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese ovvero per i motivi dedotti ed in subordine la riforma parziale della sentenza nella parte concernente l'applicazione delle sanzioni.
Con atto di controdeduzioni depositato in data 7.6.2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per essere stato lo stesso proposto un anno e sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata nel mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito dall'art. 38 del D. lgs. 546/92; deduceva, al riguardo, che ai fini della decorrenza del termine a nulla rilevava la circostanza che la sentenza fosse stata depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37 del citato decreto e ciò in considerazione della natura ordinatoria di detto termine;
nel merito, contrastava, con dovizia di argomenti, tutti i motivi rassegnati a sostegno dell'appello ed instava, conclusivamente, per il suo rigetto.
All'udienza del 13.10.2025, svoltasi alla presenza della sola parte appellata, la Corte riservava la decisione decidendo la causa nella successiva camera di consiglio del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia inammissibile. Partendo dalla premessa che in virtù del combinato disposto degli artt.51 e 38 del D.Lgs. n.546/1992
l'impugnazione, in assenza della notifica della sentenza da parte della controparte, deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, va rilevato che, nella fattispecie concreta, l'impugnazione risulta tardiva.
Ed invero, dalla documentazione in atti , emerge che:
- la sentenza di primo grado, pronunciata in data 25.9.2020, fu pubblicata, mediante deposito nella segreteria della CTP, in data 6.11.2020 ed il successivo 26.10.2021 il dispositivo fu comunicato al ricorrente presso il difensore domiciliatario;
- l'atto di appello, recante la data del 3.5.2022, venne notificato, a mezzo pec, nella medesima data all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in data 30.5.2022 fu depositata in via telematica nota di iscrizione a ruolo presso gli uffici della
Commissione Tributaria regionale della Puglia.
Ricostruita così la vicenda, appare evidente che al momento della proposizione dell'appello (30.5.2022), risultava già spirato il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza e scadente alla data del 6.5.2021.
Alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che il dispositivo della sentenza fu comunicato solo in data 26.10.2021 atteso che, alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la parte costituita ha l'onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa,
e tra queste attività vi è senz'altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (cfr. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 36369 del 29/12/2023) con la conseguenza che l'omessa o tardiva comunicazione del dispositivo della sentenza non comporta in alcun modo la sospensione della decorrenza del termine lungo per impugnare.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, dichiara inammissibile l'appello per tardività dell'impugnazione.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500, oltre accessori.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Eugenia Pontassuglia
NC DI
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sede Di Bari - Via Demetrio Marin 3 70123
Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1263/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M03130004328U GIOCHI-LOTTERIE 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 30.5.2022 la Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 1263/2020, pronunciata dalla CTP di Bari in data e depositata il successivo 6 novembre 2020, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento
M03130004328U relativo all'anno di imposta 2013, emesso nei suoi confronti quale bookmaker e coobbligato solidale di Nominativo_1, titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di raccolta di scommesse, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione Territoriale per la Puglia, in materia di imposta unica sulle scommesse ex artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998.
Con l'impugnazione l'appellante, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e la posizione giuridica della società bookmaker e quella del CT (centro trasmissione dati), eccepiva, in via preliminare,
l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art.112 c.p.c. “per non avere la CTP statuito in merito alla nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese del medesimo atto” nonché contestava , l'avanzata pretesa tributaria, con cinque motivi attinenti al merito;
concludeva, quindi, chiedendo, in via pregiudiziale, previa sospensione del giudizio, di promuovere giudizio di interpretazione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con riferimento ad alcune norme del TFUE, del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificate dalla Legge di Stabilità 2011, alla
Direttiva 2006/112/CE nonché, in via preliminare, la riforma della sentenza appellata per nullità dell'avviso per mancata traduzione e notifica dell'atto in lingua inglese ovvero per i motivi dedotti ed in subordine la riforma parziale della sentenza nella parte concernente l'applicazione delle sanzioni.
Con atto di controdeduzioni depositato in data 7.6.2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello per essere stato lo stesso proposto un anno e sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata nel mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito dall'art. 38 del D. lgs. 546/92; deduceva, al riguardo, che ai fini della decorrenza del termine a nulla rilevava la circostanza che la sentenza fosse stata depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37 del citato decreto e ciò in considerazione della natura ordinatoria di detto termine;
nel merito, contrastava, con dovizia di argomenti, tutti i motivi rassegnati a sostegno dell'appello ed instava, conclusivamente, per il suo rigetto.
All'udienza del 13.10.2025, svoltasi alla presenza della sola parte appellata, la Corte riservava la decisione decidendo la causa nella successiva camera di consiglio del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello sia inammissibile. Partendo dalla premessa che in virtù del combinato disposto degli artt.51 e 38 del D.Lgs. n.546/1992
l'impugnazione, in assenza della notifica della sentenza da parte della controparte, deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, va rilevato che, nella fattispecie concreta, l'impugnazione risulta tardiva.
Ed invero, dalla documentazione in atti , emerge che:
- la sentenza di primo grado, pronunciata in data 25.9.2020, fu pubblicata, mediante deposito nella segreteria della CTP, in data 6.11.2020 ed il successivo 26.10.2021 il dispositivo fu comunicato al ricorrente presso il difensore domiciliatario;
- l'atto di appello, recante la data del 3.5.2022, venne notificato, a mezzo pec, nella medesima data all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in data 30.5.2022 fu depositata in via telematica nota di iscrizione a ruolo presso gli uffici della
Commissione Tributaria regionale della Puglia.
Ricostruita così la vicenda, appare evidente che al momento della proposizione dell'appello (30.5.2022), risultava già spirato il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza e scadente alla data del 6.5.2021.
Alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che il dispositivo della sentenza fu comunicato solo in data 26.10.2021 atteso che, alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la parte costituita ha l'onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa,
e tra queste attività vi è senz'altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (cfr. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 36369 del 29/12/2023) con la conseguenza che l'omessa o tardiva comunicazione del dispositivo della sentenza non comporta in alcun modo la sospensione della decorrenza del termine lungo per impugnare.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, dichiara inammissibile l'appello per tardività dell'impugnazione.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500, oltre accessori.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Eugenia Pontassuglia
NC DI