CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2024, n. 31803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31803 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA LI nato il [...] a [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di CA LI, rigettava il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza CA LI, mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del CA con riferimento all'art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv.to Emilio Siviero. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31803 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/03/2024 4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del CA. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19.03.2024.
avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di CA LI, rigettava il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza CA LI, mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del CA con riferimento all'art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv.to Emilio Siviero. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31803 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/03/2024 4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del CA. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19.03.2024.