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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3838/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( , ( ), nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di (CF: ), nata il [...], deceduta Persona_1 C.F._3 il 12 gennaio 2025, rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio (PEC:
(C.F.: e dall'Avv. Paolo Vinci Email_1 Email_2 Email_3 C.F._4
( ), elettivamente domiciliate presso il loro C.F._5 Email_4 studio in Taranto alla via di Palma n. 40
Attrici
E
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nei cui Uffici, in via F. Rubichi, n. 39, è elettivamente domiciliato (pec: Email_5
Convenuto
Conclusioni
Per le attrici:
“1) Condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di euro 100.000, o nella misura maggiore o minore ritenuta di
1 giustizia, a titolo di risarcimento del danno esistenziale patito, iure proprio e iure ereditario, oltre interessi e rivalutazione die calamitatis;
2) condannare, inoltre, il convenuto, al pagamento della somma di euro 250.000, oltre interessi e rivalutazione dies calamitatis, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno morale patito iure proprio dall'attrice ed alla ulteriore somma di euro
100.000, a titolo di risarcimento iure ereditario del danno morale patito dal de cuius nel tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso;
3) condannare, infine, il , nella persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 250.000, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno biologico patito dal de cuius, oltre interessi
e rivalutazione die calamitatis.
4) il tutto per complessivi euro 700.000 oltre interessi e rivalutazione dies calamitatis per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal signor iure proprio e iure Persona_1 ereditario a cagione dell'illecito extracontrattuale denunciato o della diversa somma che
l'Illustrissimo Giudice adito vorrà equitativamente determinare in applicazione delle vigenti tabelle distrettuali. Vittoria di spese, da distrarsi”.
Per il convenuto:
“L'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesi gli avversari documenti, voglia così provvedere:
A) In via preliminare ed assorbente, e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta iure hereditatis, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo, e, per l'effetto, rigettare la domanda siccome inammissibile.
B) GRADATAMENTE, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria, (proposta sia iure proprio che iure hereditatis) per intervenuta prescrizione, in accoglimento delle ragioni sub B) della narrativa che precede e, per l'effetto, rigettarla.
C) GRADATAMENTE, NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria sia nell'an che nel quantum alla luce delle ragioni sub c) e d) e, per l'effetto, rigettarla.
D) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre lo scomputo, dal credito risarcitorio liquidato, delle somme già percepite con finalità compensativa, dall'erede ed odierna attrice, ed elencate sub e).
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2022, nata a [...] il 19 Persona_1 novembre 1951, in proprio e nella qualità di coniuge ed erede del marito Persona_2 deceduto il 21 maggio 2019, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 700.000 a CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio, e iure hereditatis del danno patito dal coniuge, deceduto per carcinoma polmonare contratto durante il rapporto di servizio, svolto dal 26 agosto 1963 al 1° settembre 2003 alle dipendenze del con Controparte_1 qualifica di tecnico di manutenzione, in ragione di tanto venuto a contatto, senza protezioni, con fibre di amianto.
A fondamento della domanda, la ha posto la tesi secondo la quale il marito “era Per_1 intervenuto su impianti e cavi ad alta tensione a bordo delle navi scoibentazione e coibentando tubolature, pareti e zone facenti parte delle caldaie a vapore, di motrici che producono elevate temperature e frammentazioni dovute alle vibrazioni con dispersioni di fibre di amianto” senza alcuna protezione così contraendo la patologia che lo avrebbe condotto alla morte.
Si è costituito il convenuto, eccependo, in prima battuta, la nullità dell'atto di CP_1 citazione ai sensi dell'art. 164 comma I c.p.c. in ragione della mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 cpc con riferimento al termine di costituzione nonché alle eventuali decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
Il Giudice adito, ai sensi dell'art. 164 terzo comma c.p.c., ha fissato una nuova udienza nel rispetto della disposizione citata, rinviando la causa all'udienza dell'8 febbraio 2023.
Sanata la nullità, si è nuovamente costituita l'Amministrazione convenuta, invocando dichiarazione di carenza di giurisdizione sulla domanda proposta iure hereditatis e il rigetto di quella proposta iure proprio dalla sulla scorta: Per_1
- della intervenuta prescrizione del diritto azionato, in ragione dell'acclarata sussistenza delle condizioni patologiche quantomeno dall'anno 2005, allorquando era stata rilasciata congrua attestazione da parte dell'INAIL;
- della prescrizione anche del danno subito iure proprio dalla in ragione della Per_1 ricorrenza del turbamento materiale, psichico dell'equilibrio domestico ed emotivo derivante dalla frattura del nucleo familiare e dall'innesto della patologia del nella Pt_1 sua vita sin dal momento della conoscenza della malattia;
3 - della insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in ragione della carenza di responsabilità nella gestione del rischio connesso alla presenza dell'amianto, alla luce delle conoscenze disponibili e del transito del Pt_1 nei ruoli sottoufficiali dal 1978, con connesso mancato svolgimento di mansioni di tipo manuale;
- della qualità di accanito fumatore del uso a consumare sino a 60 sigarette al Pt_1 giorno;
- della carenza di documentata insorgenza del danno non patrimoniale.
In via di ulteriore subordine, il ha chiesto che nel caso di Controparte_1 accoglimento della domanda venisse operato lo scomputo dal credito risarcitorio di tutte le somme che il convenuto aveva già erogato nei confronti del defunto e del coniuge CP_2 Pt_1 superstite, segnatamente la pensione privilegiata, giusta decreto n. 2/M/48-2017.
Il Giudice istruttore ha, sia pur parzialmente, ammesso le prove testimoniali articolate dalla parte attrice e, all'esito, disposto consulenza tecnica medico legale.
In data 15 settembre 2025, a seguito della dichiarata morte della si sono costituite Per_1 in prosecuzione le figlie, dichiaratesi eredi, e hanno insistito nelle Pt_1 Parte_2 richieste formulate dalla loro dante causa.
Il Giudice istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'8 gennaio
2026.
Nelle more, con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato l'udienza al 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
La cognizione sulla domanda tesa ad ottenere la condanna del al Controparte_1 risarcimento dei subiti da e rivendicato iure hereditatis dalla moglie Persona_2 Per_1
poi dalle sue eredi, le figlie e appartiene alla giurisdizione del
[...] Pt_1 Parte_2
Giudice Amministrativo.
La dichiarazione di carenza di giurisdizione è imposta dalla regola a mente della quale il tema del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione
4 della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 c.c.
o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di
"neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio"
(Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza n. 9666 del 6 maggio 2014).
E posto che nel caso di specie è stato dedotto che i danni subiti iure proprio dal Pt_1 sarebbero derivati dalla condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro di pubblico impiego in relazione alla esposizione al pericolo con assenza delle dovute precauzioni, sussiste la dedotta carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo sulla parte della domanda sopra indicata.
§2
Deve allora essere valutata la composita richiesta di risarcimento dei danni originariamente proposta dalla d ora coltivata dalle sue due figlie, qualificatesi eredi. Per_1
Dalla lettura dell'atto introduttivo, si ha modo di rilevare che i danni lamentati iure proprio dalla primigenia attrice attengono alla lesione del diritto di relazione nel vissuto familiare (punto
27 dell'atto di citazione) qualificato dalla come danno esistenziale variamente descritto e, Per_1 in secondo luogo, alla perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del coniuge.
Così ricostruito il petitum, non appare fuori luogo ricordare che “in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito” (ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808)
5 E sempre a carico dell'attore rimane la prova dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno in relazione alla condotta illecita e alla esistenza del danno (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 11 gennaio 2002 n. 103).
Nel caso in esame, difetta la dimostrazione della lesione del rapporto familiare in corso di malattia: nulla che attesti la lesione della serenità familiare - in guisa tanto significativa da consentire di ritenere leso il bene giuridico protetto costituzionalmente - si rinviene in atti.
D'altro canto, a fronte della diagnosticata malattia sin dai primi anni 2000 e della notifica dell'atto di citazione nell'anno 2022, ogni azione in tal senso sarebbe da ritenere prescritta.
Merita di essere ricordato, a tal fine, che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (Cass. Civ. Sez. III, 17 settembre 2013 n. 21255).
Appare anche utile richiamare il principio “lavoristico” a mente del quale “in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia
"iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass. Civ. Sez. Lav. 19 maggio
2023 n. 13806). (Rv. 417785 - 01).
La domanda in parte qua difetta di strutturale possibilità di accoglimento.
Non così, in tutta evidenza, per ciò che concerne il danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno, infatti, è da ritenere in re ipsa in ragione della morte del coniuge convivente.
Ed invero, fermo il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
6 Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n.
28423).
Quanto precede, se da un lato impone di ritenere indiscutibile la sussistenza del danno di cui è stato richiesto il risarcimento, dall'altro impone anche di rilevare che nessuna prescrizione potrebbe anche solo latamente ritenersi consumata, avuto riguardo al fatto che la lesione del bene protetto si è avuta con la morte del intervenuta il 21 maggio 2019, e che l'atto di citazione Pt_1
è stato notificato il 5 maggio 2022.
Ergo, la domanda in parte qua si presenta ammissibile.
Quanto precede introduce il tema legato alla valutazione della condotta – in thesi, illecita
– del convenuto. CP_1
In via di estrema sintesi, con riguardo al tema afferente alla gestione dei rischi connessi alla presenza dell'amianto sui luoghi di lavoro ed alla carenza di adeguati sistemi di protezione – val la pena richiamare il principio a mene del quale “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 28458 del 5/11/2024).
Con riguardo al caso di specie, non solo non è smentito da alcunché il dato relativo alla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro del ma è anche emerso che gli interventi Per_3 operati dai tecnici – fra i quali va certamente annoverata la vittima per buona parte della sua carriera – avvenivano senza alcuna precauzione o uso di DPI (tanto attestano le testimonianze raccolte).
E tanto vale senza meno a ritenere di essere a cospetto di condotta illecita, posta colposamente in essere dall'Amministrazione convenuta.
Parimenti dimostrato è poi il nesso causale tra la condotta del e Controparte_1
l'insorgenza della malattia che ha condotto alla morte il Per_3
7 Viene a tal proposito in rilievo il contenuto della relazione tecnica a firma del CTU nominato, Dott. , versata agli atti il 10 marzo 2025. Persona_4
Questi ha rilevato che nel 2018 al fu diagnosticato un carcinoma polmonare Pt_1 squamoso insistente sul lobo superiore del polmone destro, causativo dapprima di ripetizioni pleuriche multiple e versamento omolaterale e, di seguito, di metastatizzazioni epatiche e cerebrali, sino a giungere il 21 maggio 2019 all'exitus per insufficienza respiratoria conseguente a carcinoma polmonare.
Il CTU ha rilevato che il fu esposto a sostanze cancerogene certe, tra cui va Pt_1 annoverato l'amianto
Così ha concluso il CTU:
“Orbene, in riferimento a tanto e per i motivi appresso ripercorsi, nulla quaestio, a parere dello scrivente, deve porsi circa il ruolo causale, ovvero concausale, dell'attività lavorativa nel determinismo della patologia polmonare (carcinoma squamoso polmonare) causativa del decesso del Vi è, infatti, concordanza dei criteri della più antica tradizione medico- Persona_5 legale inerenti all'accertamento della causalità [materiale] tra l'esposizione e la patologia. La letteratura scientifica internazionale sull'argomento (sopra citata), all'uopo, è univoca nel ritenere che l'amianto sia sostanza cancerogena certa [criterio della idoneità lesiva] e che agisca precipuamente sul sistema polmonare/respiratorio [criterio topografico]. È noto, inoltre, che le patologie in questione siano connotate da una lunga latenza [criterio cronologico] (spesso anche del tutto priva di segni/sintomi clinici) tra il verificarsi dell'esposizione e la comparsa clinica della malattia, con progressiva evoluzione (in base allo stadio clinico di comparsa) della sintomatologia respiratoria e/o sistemica [criterio della continuità fenomenica]”
Ha poi aggiunto il consulente di ufficio:
“Ciò posto, al fine degli apprezzamenti ritenuti necessari, tuttavia, deve rappresentarsi che il soggetto fu un forte ex fumatore (circa 60 sigarette/die) e che tanto - per ovvie logiche patogenetiche - possa aver contribuito, anche in modo significativo, sebbene certamente non esclusivo, sia al determinismo della patologia respiratoria (concausa di lesione) che al suo esito infausto (concausa di decesso).Quantunque l'incidenza eziologica degli stessi non sia quantificabile con esattezza, entrambi i fattori sono da ritenersi parimenti idonei a cagionare il morbo che afflisse il de cuius”.
Sulla scorta di quanto precede, deve essere riconosciuta la responsabilità del
[...]
per la perdita del rapporto di coniugio subito da CP_1 Persona_1
8 Nondimeno, in rapporto alla non contestata forte propensione al tabagismo da parte del ed alla luce della dichiarata concorrenza di tale fattore nella genesi della malattia mortale, Pt_1 la responsabilità dell'Amministrazione convenuta può essere riconosciuta nella misura del 50%, con connessa pari riduzione del danno da quest'ultima risarcibile.
Tanto ritenuto, è doveroso rilevare che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass.
Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).
In applicazione delle tabelle milanesi 2024, il risarcimento del danno riconoscibile – pari nella sua totalità ad euro 277.6811 – d deve essere allora liquidato in euro 138.840,50, da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data convenzionalmente assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n.
18564/2018).
Non risultano erogate prestazioni in favore della da portare in detrazione rispetto Per_1 all'ammontare dell'importo del risarcimento dovuto.
Le spese processuali devono essere poste a carico del nella misura Controparte_1 del 50%, tenuto conto della dichiarazione di carenza di giurisdizione e della riduzione dei danni risarcibili nei termini di cui motivazione: vengono liquidate secondo quanto previsto dai Decreti
Ministeriali 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, parametro medio, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 5 maggio 2022 da poi fatte proprie da e Persona_1 Parte_1
contro il , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
9 1. dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, appartenendo la cognizione al Giudice
Amministrativo, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa entro il termine di tre mesi;
2. accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 138.840,50, da rivalutare dal 31 dicembre 2024 all'attualità, Parte_2 oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di e che compensate per la metà, liquida per spese vive in Parte_1 Parte_2 misura pari a quanto versato a titolo di contributo unificato e in euro 7.051 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Del Vecchio e dell'Avv. Paolo Vinci.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il congiunto aveva 68 anni ed era coniuge della vittima La vittima aveva 74 anni al momento del decesso Nel nucleo familiare primario erano presenti 2 familiari