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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3439/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo alle annualità 2020-2023, con cui il Comune di Marineo ha determinato il valore venale delle aree edificabili in € 46/mq sulla base di una vecchia stima dell'Ufficio tecnico risalente al 2006.
La contribuente ha documentato di avere:
comunicato annualmente al Comune, ai fini IMU, il valore venale delle medesime aree in € 18,40/mq, mediante PEC del 10/02/2021, 12/01/2023, 25/05/2023; prodotto perizia giurata (prot. 2688/2020 e 2690/2020) attestante valore pari a € 18,40/mq; sostenuto che il Comune ha mantenuto valori obsoleti e non coerenti con l'attuale mercato locale.
Il Comune di Marineo non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sul valore venale dell'area edificabile
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, il valore IMU delle aree edificabili coincide con il loro valore venale in commercio.
La giurisprudenza di legittimità costante afferma che il Comune può fissare valori indicativi, ma il contribuente può dimostrare — con perizia o altri elementi concreti — un valore inferiore;
in tal caso l'Amministrazione deve valutare la documentazione e motivare l'eventuale scostamento.
Nel caso di specie:
- la ricorrente ha fornito perizia tecnica giurata (Ing. Nominativo_1) che attesta un valore di € 18,40/mq;
- negli anni successivi ha ribadito tale valore con comunicazioni formali contenenti i valori aggiornati (€ 18,40/ mq)
i valori non aggiornati risalgono al 2006, senza alcuna motivazione.
Pertanto la stima comunale non può essere mantenuta e deve essere applicato il valore venale indicato dalla contribuente, pari a € 18,40/mq quale valore più aggiornato comunicato.
2. Sull'accertamento IMU
Pur dovendosi correggere il valore venale, il ricorso non può essere accolto integralmente, perché:
1. la stessa ricorrente riconosce che l'IMU è comunque dovuta,
2. contesta solo la base imponibile, non il presupposto d'imposta,
l3. 'accertamento va quindi ricalcolato, non annullato.
L'accertamento IMU rimane valido quanto a presupposto e metodo, ma deve essere riformato nei valori.
Per effetto della soccombenza parziale ocmpensa le spese
P.Q.M.
La Corte: Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara che il valore venale delle aree edificabili oggetto di accertamento deve essere determinato in € 18,40 al mq;
per l'effetto, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui applica valori superiori. Ordina al Comune di Marineo di procedere a nuovo calcolo dell'IMU per le annualità 2020-2021-2022- 2023 sulla base del valore venale sopra indicato;
Compensa integralmente le spese di giudizio,
Così deciso in Palermo,25.2.26
il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3439/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 DEL 30.04.2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo alle annualità 2020-2023, con cui il Comune di Marineo ha determinato il valore venale delle aree edificabili in € 46/mq sulla base di una vecchia stima dell'Ufficio tecnico risalente al 2006.
La contribuente ha documentato di avere:
comunicato annualmente al Comune, ai fini IMU, il valore venale delle medesime aree in € 18,40/mq, mediante PEC del 10/02/2021, 12/01/2023, 25/05/2023; prodotto perizia giurata (prot. 2688/2020 e 2690/2020) attestante valore pari a € 18,40/mq; sostenuto che il Comune ha mantenuto valori obsoleti e non coerenti con l'attuale mercato locale.
Il Comune di Marineo non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sul valore venale dell'area edificabile
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, il valore IMU delle aree edificabili coincide con il loro valore venale in commercio.
La giurisprudenza di legittimità costante afferma che il Comune può fissare valori indicativi, ma il contribuente può dimostrare — con perizia o altri elementi concreti — un valore inferiore;
in tal caso l'Amministrazione deve valutare la documentazione e motivare l'eventuale scostamento.
Nel caso di specie:
- la ricorrente ha fornito perizia tecnica giurata (Ing. Nominativo_1) che attesta un valore di € 18,40/mq;
- negli anni successivi ha ribadito tale valore con comunicazioni formali contenenti i valori aggiornati (€ 18,40/ mq)
i valori non aggiornati risalgono al 2006, senza alcuna motivazione.
Pertanto la stima comunale non può essere mantenuta e deve essere applicato il valore venale indicato dalla contribuente, pari a € 18,40/mq quale valore più aggiornato comunicato.
2. Sull'accertamento IMU
Pur dovendosi correggere il valore venale, il ricorso non può essere accolto integralmente, perché:
1. la stessa ricorrente riconosce che l'IMU è comunque dovuta,
2. contesta solo la base imponibile, non il presupposto d'imposta,
l3. 'accertamento va quindi ricalcolato, non annullato.
L'accertamento IMU rimane valido quanto a presupposto e metodo, ma deve essere riformato nei valori.
Per effetto della soccombenza parziale ocmpensa le spese
P.Q.M.
La Corte: Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara che il valore venale delle aree edificabili oggetto di accertamento deve essere determinato in € 18,40 al mq;
per l'effetto, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui applica valori superiori. Ordina al Comune di Marineo di procedere a nuovo calcolo dell'IMU per le annualità 2020-2021-2022- 2023 sulla base del valore venale sopra indicato;
Compensa integralmente le spese di giudizio,
Così deciso in Palermo,25.2.26
il giudice monocratico