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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/12/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 6733/2023
Ad oggetto: altri contratti tipici
Promosso da:
Parte_1 con sede in Genova, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tomaso Romanengo ed Emanuela Parte_2
,
Ras, domiciliata presso lo studio degli stessi in Genova, Viale Padre Santo 5/11B, così in virtù di delega in calce all'atto di citazione in opposizione
Attrice in opposizione
[...]
Controparte_1 con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Statuto n. 18 presso lo studio degli
Avvocati Francesca Bisaro e Deborah Novaretto che la rappresentano e difendono, tanto unitamente quanto disgiuntamente tra loro, giusta procura del 21.04.2023 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Convenuta in opposizione
Precisazione delle conclusioni:
per parte opponente: come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per parte convenuta opposta : come da note scritte del 25 novembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo RGP Parte_1 (d'ora innanzi semplicemente RGP) adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 26 maggio 2023 con conseguente risoluzione del contratto stipulato con CP_1 e, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti per la mancata vendita del progetto. A tal fine sostiene: di aver stipulato con CP_1 contratto per la progettazione e autorizzazione di un progetto fotovoltaico in Comune di Valderice;
che il progetto prevedeva lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'avvio del cantiere;
che la soc.,
CP_1 si mostrava inadempiente, in particolare per quanto riguarda la esecuzione dei calcoli strutturali, ritenuti non inclusi nel contratto, nonché per quanto concerne il mancato consolidamento della SCIA per la assenza di documentazione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando gli assunti avversari.
Il GOP, espletata istruttoria orale, rinviava una prima volta la causa in decisione alla data del 30 ottobre
2024; rimetteva quindi la causa in istruttoria disponendo CTU;
la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a trattazione scritta ex art. 171 ter cpc, alla udienza del 26 novembre 2025 con decisione da depositarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies cpc.
***
1.Pacifico agli atti di causa che tra le Parti sia intercorso contratto d'opera ad oggetto l'offerta di cui alla email del 22 novembre 2021 con relativa accettazione da parte di RGP. Il contratto indica espressamente le attività da svolgersi e la relativa tempistica.
Lamenta la opponente ritardi nell'esecuzione dell'Incarico, mancata consegna dei file editabili richiesti;
mancata predisposizione dei calcoli strutturali nonché della relazione geomorfologica e mancato consolidamento dei titoli autorizzativi, nonché la emissione di un nuovo preventivo per prestazioni già ricomprese nel contratto.
CP_1Ritiene specificamente parte opponente che la attività di dovesse condurre al consolidamento del titolo autorizzativo e quindi alla cantierabilità del progetto.
Sostiene la società convenuta il rispetto dei termini di consegna, così come indicato alla voce tempistica del contratto interpartes.
Vero è che il Comune di Valderice, al quale CP_1 aveva trasmesso in data 05 aprile 2022, la SCIA
alternativa al permesso di costruire comunicava la necessità, tra gli altri documenti di “Autorizzazione da parte de Il 'Ufficio del genio Civile di Trapani per le strutture in progetto o attestazione di avvenuta presentazione degli elaborati di progetto ai sensi dell'art. 17 della L.64/74 secondo le modalità e per gli effetti dell'art.32 della L.R. 19.05.03 n 07" attività che CP_1 ritenne non inclusa nel contratto e inviando, a richiesta espressa di
RGP che chiedeva le venissero indicati i costi non compresi nel preventivo, nuovo prospetto di spesa cui importo, ritenuto eccessivo, non venne accettato.
Fondamentale quindi, ai fini della decisione, per la verifica della attività svolta dalla società convenuta e la eventuale incidenza sui danni subiti da RGP, è la CTU disposta alla udienza del 08 gennaio 2025.
Il GOP poneva al CTU il seguente quesito:
"Dica il CTU esaminati gli atti di causa, richieste se necessario, informative alla Pubblica amministrazione, quale sia il CP corretto iter per addivenire al consolidamento della per la costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere di rete e se il comportamento tenuto dalla società convenuta opposta abbia rispettato gli adempimenti contrattuali di legge.
Dica inoltre il CTU se al momento della formazione del silenzio assenso della SCIA fosse terminato l'incarico alla società CP_1 ed eventualmente quali altri adempimenti fossero necessari"
Afferma il Consulente, per quanto attiene alla prima parte del quesito, ovvero se la presentazione dei calcoli strutturali potesse essere presentata in una fase successiva e quindi senza inficiare il silenzio assenso manifestato dal CP_4 così come sostiene la società convenuta, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune con nota del 27 gennaio 2025, che afferma "...che la SCIA allo stato attuale risulta mancante di tutta la documentazione richiesta con nota prot. 280 del 04/01/2023, motivo per cui si ritiene che non esistono i presupposti per la formazione del silenzio assenso..." (così come la giurisprudenza del
Consiglio di Stato statuisce).
Il CTU rileva che parte della documentazione mancante per l'ottenimento della scia dovesse essere a carico della committente, in quanto esclusa dal contratto. In particolare la documentazione di comunicazione dell'effettiva data di inizio lavori e il DURC dell 'impresa esecutrice dei lavori, nonché la dichiarazione sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto con conseguente
-
obbligo di pagare CP_1 e successivamente ed eventualmente contestare sia di competenza di
-
RGP.
Sostiene il CTU che il problema si ponga per la "Autorizzazione da parte dell 'Ufficio del genio Civile di
Trapani per le strutture in progetto o attestazione di avvenuta presentazione degli elaborati di progetto ai sensi dell'art. 17 della L.64/74 secondo le modalità e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 19.05.03 n 07" attività non espressamente ricompresa nella offerta contrattuale, ma altresì non espressamente esclusa;
lascia quindi alla interpretazione del Giudice se ricompresa nella dizione "...redazione degli elaborati di progetto definitivo dell'impianto, predisposizione di tutte le comunicazioni da inviare agli enti, supporto e consulenza per l'avvio della procedura Scia Comunale e R.D. 1775/1933 fino ad ottenimento delle autorizzazioni necessarie, Supervisione monitoraggio delle attività degli enti locali e regionali..." così come afferma parte opponente. A seguito della richiesta documenti resa dal Comune di Valderice, tempestivamente CP_1
comunicava con email del 08 aprile 2022 a RGP la necessità di ulteriore documentazione, precisando l'obbligo di calcoli strutturali, da depositare prima dell'effettivo inizio dei lavori, con anticipo della progettazione esecutiva della parte strutturale (sia parte geologica esecutiva che redazione dei calcoli).
Invero, sostiene parte convenuta, il contratto interpartes prevedeva la redazione di un progetto e non la progettazione esecutiva. 66richiedeva il preventivo ...per i costi esclusi nella precedente Con email del 19 aprile 2022 l'Ing. Per_1 email", senza nulla contestare o ribadire in merito alla mancata indicazione in contratto della voce
"progetto esecutivo".
Occorre evidenziare come entrambi i contraenti siano professionisti, ingegneri forse con diverse specializzazioni, comunque in grado di comprendere la differenza tra redazione di un progetto e la progettazione esecutiva, che impone, quest'ultima, la ingegnerizzazione di tutte le fasi del progetto.
Il contratto del novembre 2021, così come rileva il CTU, non appare chiaro;
a parere di questo GOP in nessun punto si esprime in merito alla redazione di un progetto esecutivo, bensì fa riferimento a supporto e consulenza attività da svolgersi sino al consolidamento del titolo autorizzativo...
Occorre altresì rilevare come il venir meno della scia è frutto delle scelte di RGP, che comunque non ha prodotto la ulteriore documentazione a suo carico, nel termine indicato dal CP 4 66
2. In ordine al secondo quesito, ovvero se al momento della formazione del silenzio assenso della
SCLA fosse terminato l'incarico alla società CP_1 ed eventualmente quali altri adempimenti fossero necessari..."
il CTU ha predisposto un elenco di documenti e attività necessarie per il completamento della pratica rilevando e concludendo che il progetto definitivo, facendo riferimento al Codice degli appalti pubblici previgente, è carente di molte relazioni specialistiche, documenti a carico di CP_1
Questo GOP ritiene discostarsi dalle conclusioni del CTU in quanto i principi del codice degli appalti pubblici non si applica ai contratti tra privati, a meno che il contratto tra privati non richiami espressamente disposizioni normative proprie degli appalti pubblici. ( In tal senso Cassazione sentenza
10235/2025).
La documentazione a cui fa riferimento il CTU riguarda esclusivamente i contratti stipulati con le
Pubbliche amministrazioni, non richiamati e indicati nel contratto interpartes.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della pratica e della attività professionale svolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo 1541/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 26 maggio 2023.
Condanna Parte opponente a rifondere Parte convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.616 oltre spese generali e accessori di legge.
Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Genova, 24 dicembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 6733/2023
Ad oggetto: altri contratti tipici
Promosso da:
Parte_1 con sede in Genova, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tomaso Romanengo ed Emanuela Parte_2
,
Ras, domiciliata presso lo studio degli stessi in Genova, Viale Padre Santo 5/11B, così in virtù di delega in calce all'atto di citazione in opposizione
Attrice in opposizione
[...]
Controparte_1 con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Statuto n. 18 presso lo studio degli
Avvocati Francesca Bisaro e Deborah Novaretto che la rappresentano e difendono, tanto unitamente quanto disgiuntamente tra loro, giusta procura del 21.04.2023 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Convenuta in opposizione
Precisazione delle conclusioni:
per parte opponente: come da ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per parte convenuta opposta : come da note scritte del 25 novembre 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo RGP Parte_1 (d'ora innanzi semplicemente RGP) adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1541/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 26 maggio 2023 con conseguente risoluzione del contratto stipulato con CP_1 e, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti per la mancata vendita del progetto. A tal fine sostiene: di aver stipulato con CP_1 contratto per la progettazione e autorizzazione di un progetto fotovoltaico in Comune di Valderice;
che il progetto prevedeva lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'avvio del cantiere;
che la soc.,
CP_1 si mostrava inadempiente, in particolare per quanto riguarda la esecuzione dei calcoli strutturali, ritenuti non inclusi nel contratto, nonché per quanto concerne il mancato consolidamento della SCIA per la assenza di documentazione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando gli assunti avversari.
Il GOP, espletata istruttoria orale, rinviava una prima volta la causa in decisione alla data del 30 ottobre
2024; rimetteva quindi la causa in istruttoria disponendo CTU;
la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a trattazione scritta ex art. 171 ter cpc, alla udienza del 26 novembre 2025 con decisione da depositarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies cpc.
***
1.Pacifico agli atti di causa che tra le Parti sia intercorso contratto d'opera ad oggetto l'offerta di cui alla email del 22 novembre 2021 con relativa accettazione da parte di RGP. Il contratto indica espressamente le attività da svolgersi e la relativa tempistica.
Lamenta la opponente ritardi nell'esecuzione dell'Incarico, mancata consegna dei file editabili richiesti;
mancata predisposizione dei calcoli strutturali nonché della relazione geomorfologica e mancato consolidamento dei titoli autorizzativi, nonché la emissione di un nuovo preventivo per prestazioni già ricomprese nel contratto.
CP_1Ritiene specificamente parte opponente che la attività di dovesse condurre al consolidamento del titolo autorizzativo e quindi alla cantierabilità del progetto.
Sostiene la società convenuta il rispetto dei termini di consegna, così come indicato alla voce tempistica del contratto interpartes.
Vero è che il Comune di Valderice, al quale CP_1 aveva trasmesso in data 05 aprile 2022, la SCIA
alternativa al permesso di costruire comunicava la necessità, tra gli altri documenti di “Autorizzazione da parte de Il 'Ufficio del genio Civile di Trapani per le strutture in progetto o attestazione di avvenuta presentazione degli elaborati di progetto ai sensi dell'art. 17 della L.64/74 secondo le modalità e per gli effetti dell'art.32 della L.R. 19.05.03 n 07" attività che CP_1 ritenne non inclusa nel contratto e inviando, a richiesta espressa di
RGP che chiedeva le venissero indicati i costi non compresi nel preventivo, nuovo prospetto di spesa cui importo, ritenuto eccessivo, non venne accettato.
Fondamentale quindi, ai fini della decisione, per la verifica della attività svolta dalla società convenuta e la eventuale incidenza sui danni subiti da RGP, è la CTU disposta alla udienza del 08 gennaio 2025.
Il GOP poneva al CTU il seguente quesito:
"Dica il CTU esaminati gli atti di causa, richieste se necessario, informative alla Pubblica amministrazione, quale sia il CP corretto iter per addivenire al consolidamento della per la costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere di rete e se il comportamento tenuto dalla società convenuta opposta abbia rispettato gli adempimenti contrattuali di legge.
Dica inoltre il CTU se al momento della formazione del silenzio assenso della SCIA fosse terminato l'incarico alla società CP_1 ed eventualmente quali altri adempimenti fossero necessari"
Afferma il Consulente, per quanto attiene alla prima parte del quesito, ovvero se la presentazione dei calcoli strutturali potesse essere presentata in una fase successiva e quindi senza inficiare il silenzio assenso manifestato dal CP_4 così come sostiene la società convenuta, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune con nota del 27 gennaio 2025, che afferma "...che la SCIA allo stato attuale risulta mancante di tutta la documentazione richiesta con nota prot. 280 del 04/01/2023, motivo per cui si ritiene che non esistono i presupposti per la formazione del silenzio assenso..." (così come la giurisprudenza del
Consiglio di Stato statuisce).
Il CTU rileva che parte della documentazione mancante per l'ottenimento della scia dovesse essere a carico della committente, in quanto esclusa dal contratto. In particolare la documentazione di comunicazione dell'effettiva data di inizio lavori e il DURC dell 'impresa esecutrice dei lavori, nonché la dichiarazione sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto con conseguente
-
obbligo di pagare CP_1 e successivamente ed eventualmente contestare sia di competenza di
-
RGP.
Sostiene il CTU che il problema si ponga per la "Autorizzazione da parte dell 'Ufficio del genio Civile di
Trapani per le strutture in progetto o attestazione di avvenuta presentazione degli elaborati di progetto ai sensi dell'art. 17 della L.64/74 secondo le modalità e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 19.05.03 n 07" attività non espressamente ricompresa nella offerta contrattuale, ma altresì non espressamente esclusa;
lascia quindi alla interpretazione del Giudice se ricompresa nella dizione "...redazione degli elaborati di progetto definitivo dell'impianto, predisposizione di tutte le comunicazioni da inviare agli enti, supporto e consulenza per l'avvio della procedura Scia Comunale e R.D. 1775/1933 fino ad ottenimento delle autorizzazioni necessarie, Supervisione monitoraggio delle attività degli enti locali e regionali..." così come afferma parte opponente. A seguito della richiesta documenti resa dal Comune di Valderice, tempestivamente CP_1
comunicava con email del 08 aprile 2022 a RGP la necessità di ulteriore documentazione, precisando l'obbligo di calcoli strutturali, da depositare prima dell'effettivo inizio dei lavori, con anticipo della progettazione esecutiva della parte strutturale (sia parte geologica esecutiva che redazione dei calcoli).
Invero, sostiene parte convenuta, il contratto interpartes prevedeva la redazione di un progetto e non la progettazione esecutiva. 66richiedeva il preventivo ...per i costi esclusi nella precedente Con email del 19 aprile 2022 l'Ing. Per_1 email", senza nulla contestare o ribadire in merito alla mancata indicazione in contratto della voce
"progetto esecutivo".
Occorre evidenziare come entrambi i contraenti siano professionisti, ingegneri forse con diverse specializzazioni, comunque in grado di comprendere la differenza tra redazione di un progetto e la progettazione esecutiva, che impone, quest'ultima, la ingegnerizzazione di tutte le fasi del progetto.
Il contratto del novembre 2021, così come rileva il CTU, non appare chiaro;
a parere di questo GOP in nessun punto si esprime in merito alla redazione di un progetto esecutivo, bensì fa riferimento a supporto e consulenza attività da svolgersi sino al consolidamento del titolo autorizzativo...
Occorre altresì rilevare come il venir meno della scia è frutto delle scelte di RGP, che comunque non ha prodotto la ulteriore documentazione a suo carico, nel termine indicato dal CP 4 66
2. In ordine al secondo quesito, ovvero se al momento della formazione del silenzio assenso della
SCLA fosse terminato l'incarico alla società CP_1 ed eventualmente quali altri adempimenti fossero necessari..."
il CTU ha predisposto un elenco di documenti e attività necessarie per il completamento della pratica rilevando e concludendo che il progetto definitivo, facendo riferimento al Codice degli appalti pubblici previgente, è carente di molte relazioni specialistiche, documenti a carico di CP_1
Questo GOP ritiene discostarsi dalle conclusioni del CTU in quanto i principi del codice degli appalti pubblici non si applica ai contratti tra privati, a meno che il contratto tra privati non richiami espressamente disposizioni normative proprie degli appalti pubblici. ( In tal senso Cassazione sentenza
10235/2025).
La documentazione a cui fa riferimento il CTU riguarda esclusivamente i contratti stipulati con le
Pubbliche amministrazioni, non richiamati e indicati nel contratto interpartes.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della pratica e della attività professionale svolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo 1541/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 26 maggio 2023.
Condanna Parte opponente a rifondere Parte convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.616 oltre spese generali e accessori di legge.
Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Genova, 24 dicembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri