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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. OL Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 941/2023
R.G.C., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RI RT del Foro di Roma come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
- appellante
E
, con sede legale in Roma, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Ambrosiis del Foro di Teramo e dall'avv.
SE Macciotta del Foro di Cagliari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- appellata E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
- intervenuto
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2023 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il giorno 16.2.2023 in materia di querela incidentale di falso.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1. accogliere, per ciascuno dei motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
2. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie respinte in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Conclusioni dell'appellata:
“Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, I. rigettare l'avverso appello, mandando assolta
[...]
da ogni avversa pretesa;
CP_1
II. con vittoria di spese ed onorari.”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Chiede rigettarsi l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 136/2023 del 16.02.2023, il Tribunale ordinario di Teramo dichiarava inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da nei Parte_1 confronti della , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, in relazione alle relate della notificazione sia dell'atto di citazione alla medesima sia dell'atto di Pt_1 riassunzione del giudizio principale a seguito del decesso di
Il Tribunale condannava inoltre la Persona_1 querelante alla rifusione delle spese di lite a CP_1
1.1.- Il Tribunale premetteva che: a) Controparte_1 con atto di citazione datato 21.07.2014, aveva convenuto in giudizio, ed il fratello di questa Parte_1 affinché venisse dichiarata Persona_1
l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di transazione stipulato con atto pubblico in data 11.02.2014 tra l'odierna querelante ed il fratello;
b) dei due convenuti, si era costituito in giudizio il solo Persona_1 resistendo alla domanda, mentre l'altra convenuta era stata dichiarata contumace all'udienza del 07.01.2015; c) con provvedimento in data 07.03.2015, il giudice istruttore, dopo essersi pronunciato sulle questioni preliminari, aveva concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
d) alla successiva udienza del 29.01.2016, il difensore del convenuto aveva Persona_1 dichiarato il decesso del proprio assistito e il giudice aveva pronunciato l'interruzione del processo;
e) in data 28.04.2016
aveva depositato ricorso in riassunzione e il Controparte_1 giudice, con provvedimento del 09.05.2016, aveva fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 09.05.2016; f) all'udienza dell'11.04.2017, la convenuta Parte_1
si era costituita nel giudizio riassunto deducendo di
[...] essere stata erroneamente dichiarata contumace ed eccependo la nullità della notifica sia dell'atto introduttivo del giudizio nei propri confronti, sia dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del defunto , che Persona_1 risultava notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) all'udienza del 21.05.2019 la società attrice dichiarava di volersi avvalere della documentazione oggetto della querela di falso concernente l'atto di riassunzione ed il giudice istruttore, ritenuta ammissibile e rilevante la «querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio iscritto al n.r.g. 3463/2014», dichiarava aperto il relativo sub-procedimento di querela di falso, che veniva istruito esclusivamente in via documentale.
1.2.- Su tali premesse, il Tribunale, in composizione collegiale, affermava in sentenza che al Collegio, investito della decisione sulla querela di falso, non è precluso riesaminare ― ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c. ― la sussistenza della rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e l'ammissibilità della proposizione della stessa, anche quando il giudice istruttore si sia già espresso positivamente sul punto, con valutazione insuscettibile di passare in giudicato.
Nella specie, il Collegio rilevava l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta querela di falso.
1.2.1.- In particolare, quanto alla querela di falso concernente la relata di notifica alla sig.ra dell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio (prospettata sotto il profilo che la copia consegnatale a mani proprie sarebbe stata in realtà priva sia dell'attestazione di conformità all'originale, sia, diversamente dall'originale, dell'«intimazione / citazione» in giudizio nonché dell'«esposizione delle richieste»), il
Tribunale rilevava, a sostegno della decisione collegiale, che l'intento perseguito dalla mediante la proposizione Pt_1 della querela era quello di affermare la nullità della citazione e, per tale via, di far retroagire il processo alla sua fase iniziale, così ottenendo l'accoglimento della contestualmente proposta istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294
c.p.c.
Il Tribunale rilevata che la sig.ra seppur Pt_1 tardivamente, si era pur sempre costituita nel giudizio principale senza fornire la prova, attraverso specifiche indicazioni, del pregiudizio processuale da lei subito in concreto a causa dell'asserito vizio della notifica;
vizio che, in tesi, avrebbe causato la tardività della sua costituzione. In altri termini, la parte aveva omesso di fornire la specifica indicazione delle contestazioni, eccezioni e mezzi di prova che avrebbe inteso proporre e che allo stato le sarebbero state precluse. Di qui la conclusione dell'irrilevanza, con conseguente inammissibilità, della querela di falso in discorso, ai fini dell'ottenimento della rimessione in termini.
In ogni caso, secondo il giudice di primo grado, la dedotta mancanza della vocatio in ius doveva considerarsi una mera irregolarità, non suscettibile di essere accertata mediante una querela di falso.
1.2.2.- Quanto alla querela di falso afferente alla relata di notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , prospettata sotto il profilo della Persona_1 nullità della notificazione dell'atto di riassunzione, con conseguente estinzione del processo, la sentenza di primo grado affermava che l'eventuale nullità della notifica non solo non si comunica all'atto di riassunzione, ormai perfezionata con il tempestivo deposito, entro i tre mesi previsti dal codice di rito, del ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza di riassunzione, ma avrebbe comportato non già
l'immediata estinzione del processo, come invece sostenuto dalla querelante, ma solamente la necessità di procedere alla rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica stessa, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.
Di qui l'irrilevanza e pertanto l'inammissibilità della querela in esame, ai fini dell'eccepita estinzione.
2. Con atto di citazione notificato il 18/9/2023 la sig.ra ha impugnato la sentenza sopra citata sulla base di Pt_1 cinque motivi e una finale «richiesta di integrazione istruttoria», concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si è costituita nuova Controparte_1 denominazione assunta da a seguito Controparte_1 dell'incorporazione in , chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame.
2.2. Anche il Sostituto Procuratore della Repubblica ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Solo l'appellata precisava le conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie conclusionali e repliche.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025
è stata svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi. L'appellante ha inoltre insistito nella richiesta di ammissione di istanze istruttorie.
2.3.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3.- Per una più precisa esposizione dei fatti di causa e per consentire un'adeguata comprensione dei motivi di appello, va preliminarmente evidenziato che le querele di falso proposte dalla sig.ra hanno un duplice, diverso oggetto. Pt_1
3.1. Con una prima istanza (atto datato 08.04.2017, udienza dell'11.04.2017), la parte predetta ha impugnato di falso la relata di notifica nei propri confronti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, adducendo che la copia consegnatale a mani il 1° agosto 2014 era priva: a) dell'attestazione di conformità all'originale; b) dell'«intimazione / citazione» in giudizio (la copia, secondo la sua prospettazione, mancava delle pagine 9 e 10 dell'atto di citazione originale); c) dell'«esposizione delle richieste»). Non risponderebbe perciò al vero, secondo la querelante, che la copia consegnatale fosse conforme all'originale. La parte, quindi, in via principale ha chiesto la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.,
e in via subordinata ha proposto querela incidentale di falso avverso la suddetta relata di notifica dell'atto di citazione.
A tali fini ha prodotto in giudizio l'esemplare dell'atto di citazione consegnatole a mani.
3.2. Con una seconda istanza, la sig.ra ha proposto Pt_1 querela di falso anche delle relate di notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti sia propri che degli eredi del fratello, il defunto In base alle Persona_1 relate, tale atto risulterebbe notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Teramo, viale G. Bovio n. 129, quanto alla notifica nei confronti dell'odierna querelante, in data 1° agosto 2014; nonché in viale G. Bovio n. 129 e in viale G. Bovio n. 50, quanto alle diverse altre due notifiche agli eredi di suo fratello, collettivamente e impersonalmente. A sostegno della querela deduceva che: 1) in viale G. Bovio n. 129, a Teramo, alla data del dichiarato tentativo di notifica e per l'intera giornata, risultavano addette alla casa degli eredi del fratello le collaboratrici familiari e Parte_2 Persona_2 nonché ivi dimorante per convalescenza Persona_3 ed assistito dalle predette collaboratrici familiari;
2) la raccomandata contenente l'avviso di giacenza non era stata né recapitata, né messa in giacenza, ma soltanto restituita «da subito» alla parte attrice (richiedente la notifica) sul rilievo che il destinatario della notifica (lei stessa nonché gli altri eredi) fosse irreperibile. La querelante da ciò desumeva che era falsa la circostanza attestata dal pubblico ufficiale circa l'asserita irreperibilità dei destinatari o di persona di famiglia o addetta alla casa;
attestazione non confortata da elementi di prova dell'effettivo accesso al luogo di notifica e considerato che la documentazione prodotta da CP_3 consistente in buste e cartoline postali di raccomandate informative della giacenza del plico nella casa comunale per il tempo previsto dalla legge ― non era idonea (sempre ad avviso della querelante) a dimostrare il perfezionamento della notificazione nei confronti della stessa e degli eredi Pt_1 del fratello, con conseguente sopravvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo
l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso, con riferimento a quanto da lei denunciato (in primo grado) con apposita istanza del 20.06.2022, alla quale fa espresso rinvio. Con tale istanza, la querelante aveva eccepito che aveva esposto le sue CP_1 difese finali solo nella memoria di replica del 17.06.2022, senza avere precedentemente depositato la propria comparsa conclusionale, in tal modo impedendo alla stessa in Parte_3 violazione dell'art. 190 c.p.c. ― di replicare alle osservazioni della società e perciò ledendo il diritto di difesa della querelante.
4.1. Il motivo non è fondato e va rigettato.
Non solo, infatti, l'appellante non ha precisato in dettaglio il pregiudizio che in ipotesi avrebbe subíto, rendendo così generico e inammissibile il motivo di appello, ma soprattutto va qui prioritariamente evidenziato che ― come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ― nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione, la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante detta comparsa (ex plurimis, Cass., n. 7606 del 2022, in motivazione;
n. 2976 del 2020). Pertanto, la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia depositato o no una propria comparsa conclusionale (Cass., n. 6439 del 2009).
5. Con il secondo motivo di appello, riguardante la querela relativa alla relata di notificazione dell'atto di citazione,
l'appellante prospetta due distinti profili di censura.
5.1. Con il primo profilo lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle risultanze processuali.
La sig.ra rileva che il giudice di primo grado aveva Pt_1 dichiarato l'inammissibilità della querela basandosi sulla mancata indicazione del pregiudizio subito dalla querelante a causa della sua tardiva costituzione, a sua volta determinata dall'asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione ove l'ufficiale giudiziario aveva attestato la conformità all'originale della copia all'atto di citazione.
5.1.1. L'appellante sostiene invece di aver dato prova del pregiudizio patito tramite la produzione nel giudizio di merito principale n. 3463/2014 R.G. dell'istanza datata 08.04.2017, testualmente riprodotta nell'atto di appello. In tale istanza, tra l'altro, si preciserebbe che: a) gli eredi legittimi di sono la stessa Persona_1 Parte_1
e b) «non consta l'avvenuta
[...] Parte_4 notificazione di alcun atto in favore degli eredi legittimi né di altri soggetti chiamati alla successione»; c) la mancata notificazione aveva impedito la costituzione tempestiva della
, con correlativa preclusione del pieno esercizio del Pt_1 contraddittorio, come, ad esempio, «la facoltà di depositare memorie e consulenze entro il termine di 7 giorni antecedenti la data dell'udienza».
5.2. Con il secondo profilo, prospettato in via subordinata al primo profilo, la querelante deduce che, anche ad ammettere, in via di mera ipotesi, il difetto di rilevanza della querela ai fini della rimessione in termini, tale rilevanza sussisterebbe comunque quantomeno ai fini della necessità della rinnovazione della notifica della citazione: l'accertamento del falso sarebbe necessario, a suo avviso, perché il giudice pronunci la nullità della citazione e ordini la rinnovazione della citazione stessa, tenuto conto che nella sentenza impugnata si ammette espressamente che il denunciato vizio della notifica dell'atto di citazione, ove sussistente, avrebbe comportato la necessità della rinnovazione della citazione.
5.3. Entrambi i profili sono infondati.
5.3.1. Per quanto attiene al primo profilo, non vi è traccia negli atti di causa dell'istanza datata 08.04.2017, riprodotta nell'atto di appello ed ivi menzionata per la prima volta. Tale istanza, come eccepito dall'appellata, non risulta essere stata prodotta nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria e pertanto, non essendo stata acquisita agli atti né del sub-procedimento in primo grado né dell'attuale grado di appello, non può essere presa in considerazione in alcun modo da questo Collegio. Ne deriva che l'appellante, contrariamente a quanto affermato nel motivo di impugnazione, non ha a suo tempo indicato in modo rituale e specifico il pregiudizio da lei subito né, tantomeno, ne ha dimostrato la sussistenza.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, partendo dal rilievo che la sig.ra , seppur tardivamente, si era costituita nel Pt_1 giudizio principale, ha ritenuto che la stessa non aveva fornito né la specifica indicazione né la prova del pregiudizio processuale in concreto subito a causa dell'asserito difetto della vocatio in ius (mancanza nella copia delle pagine 9 e 10 dell'atto di citazione, contenenti l'indicazione dell'udienza di prima comparizione e l'invito a comparire).
Poiché la proposta querela è dichiaratamente ed espressamente finalizzata alla rimessione in termini e poiché per tale rimessione occorre dimostrare che la violazione della norma processuale abbia cagionato alla parte una lesione del suo diritto di difesa, la mancata specifica allegazione e prova del pregiudizio sofferto esclude la suddetta rimessione e rende pertanto irrilevante e inammissibile la querela.
5.4. Anche il secondo profilo è infondato.
La parte deduce a fondamento del preteso falso: a) la mancata attestazione della conformità all'originale della copia dell'atto di citazione consegnata alla b) la mancanza Pt_1 in tale copia dell'«intimazione / citazione» in giudizio: c) la mancanza, nella medesima copia, dell'«esposizione delle richieste».
Questa elencazione, tuttavia, non è idonea a indicare un falso e neppure fornisce o deduce la prova della sua sussistenza.
5.4.1. In primo luogo, l'appellante lamenta contraddittoriamente, da un lato, il difetto di attestazione di conformità all'originale, per poi affermare, dall'altro, che il falso consisterebbe nella mancata conformità all'originale. A parte tale imprecisione, resta il fatto che dalla copia dell'istanza prodotta in atti dalla querelante all'udienza dell'11.04.2014 davanti al Tribunale, risulta che l'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni e Protesti presso il Tribunale di Teramo ha espressamente attestato di aver notificato alla , in data 1° agosto 2014, su istanza Pt_1 della , «copia conforme all'originale dell'atto Controparte_1 che precede», cioè dell'atto di citazione riprodotto nella suddetta istanza dell'11.04.2014, in un esemplare fotocopiato privo delle pagine 9 e 10 e perciò privo della vocatio in ius e dell'invito a comparire. Nella specie viene bensì attestata dall'ufficiale giudiziario la conformità «all'originale dell'atto che precede», ma, poiché la copia della citazione priva delle pagine 9 e 10 (effettivamente contenenti nell'originale la vocatio in ius, come risulta dall'atto di citazione versato in giudizio dalla è stata fornita dalla Controparte_1
, ciò non è ancora sufficiente per ritenere provato che Pt_1
l'esemplare riprodotto nell'istanza della querelante, privo della vocatio in ius, sia conforme a quello notificato alla parte. In altri termini, la mera produzione documentale da parte della querelante di una copia dell'atto di citazione priva di alcune pagine non integra di per sé (in difetto di altri elementi) la prova che tali pagine mancassero effettivamente nella copia consegnatale dall'ufficiale giudiziario.
Al riguardo va sottolineato che la querelante ha del tutto omesso, nella specie, di indicare elementi o prove idonei a dimostrare la dedotta falsità, come invece richiesto, a pena di nullità, dall'art. 221 c.p.c.: sul punto, circa l'inesistenza di prove tempestivamente dedotte dalla e asseritamente Pt_1 reiterate «da ultimo» nell'atto di appello, vedi più ampiamente infra, con riguardo all'esame della «richiesta di integrazione istruttoria».
Solo incidentalmente e per mera completezza va notato che non si rinviene in atti una espressa autorizzazione alla presentazione della querela di falso relativa alla copia dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. (anche se la sentenza impugnata si diffonde su detta querela): si rinviene solo l'autorizzazione alla presentazione della querela relativa all'atto di riassunzione.
5.4.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, la notificazione di una copia dell'atto di citazione mancante della vocatio in ius, ove tale incompletezza fosse stata provata, avrebbe comportato soltanto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con conseguente obbligo per il giudice di emettere un ordine di rinnovazione della citazione nei confronti della convenuta non costituita o di fissare una nuova udienza per la convenuta costituita e pregiudicata dalla indicata nullità. Non sarebbe stata necessaria, dunque, alcuna querela di falso. Deve perciò condividersi l'osservazione del
Tribunale, secondo cui la dedotta mancanza della vocatio in ius, ove fosse stata accertata, doveva considerarsi un vizio della citazione, «non suscettibile di essere accertato mediante una querela di falso».
Per tale ragione, non ha pregio l'osservazione della ricorrente, secondo cui, nel caso di difetto di vocatio in ius, la stessa previsione dell'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione o di fissare una nuova udienza dimostrerebbe la rilevanza della querela, almeno ai fini dell'adozione di detti provvedimenti. L'appellante incorre nella erronea petizione di principio secondo cui per tali provvedimenti occorrerebbe l'accertamento giudiziale del falso: al contrario, come ha ben ha rilevato il giudice di primo grado, la copia dell'atto di citazione così come notificata alla convenuta, costituisce la
“citazione” in giudizio di questa e quindi, ove presenti i vizi di nullità di cui all'art. 164 c.p.c., si impongono i provvedimenti giudiziali in discorso, al fine di ristabilire un corretto contraddittorio, senza cioè necessità alcuna di procedere a querela di falso e comunque di accertare un falso.
Ne consegue l'irrilevanza e perciò l'inammissibilità, della querela.
5.5. In terzo luogo, non è fondata neppure la censura dell'appellante circa la mancanza nella copia notificata dell'atto di citazione della «esposizione delle richieste». Non solo non v'è prova di tale asserita mancanza, per le stesse ragioni sopra viste, ma nella copia prodotta dalla stessa sig.ra sono elencate le conclusioni, che contengono una sia Pt_1 pur sintetica «esposizione delle richieste». Anche sotto tale aspetto va perciò tenuta ferma la decisione di inammissibilità della querela.
6. Con il terzo motivo, riguardante la notificazione dell'atto di riassunzione, l'appellante prende in esame la sentenza di primo grado nella parte in cui questa, con riferimento alla predetta riassunzione, afferma che la querela di falso sarebbe priva di rilevanza, perché la denunciata invalidità della notifica non condurrebbe all'estinzione del processo, invocata dalla querelante, ma comporterebbe solo la rinnovazione della notifica stessa, data la mancata costituzione di tutti gli eredi. L'appellante sostiene che proprio quanto affermato dal Tribunale comporti, in realtà, la rilevanza della querela di falso, quantomeno ai fini della necessità della rinnovazione.
6.1. Anche il terzo motivo, sia pure per motivi in parte diversi da quelli esposti dal giudice di primo grado, è inammissibile e comunque infondato.
6.2. In primo luogo nell'atto di appello non si ripropongono espressamente e specificamente come motivo di impugnazione i vizi della notifica effettuata agli eredi di Persona_1
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. indicati in primo grado
[...]
(sopra sommariamente riportati nella parte narrativa di questa sentenza). Tra i vizi denunciati davanti al Tribunale qui potrebbero rilevare, in particolare, sia il mancato accesso del notificatore nei due diversi domicili, situati entrambi in viale
G. Bovio, degli eredi, sia il mancato recapito dell'avviso di giacenza, sia la mancata giacenza del plico nella casa comunale, sia la mancata affissione sulla porta di abitazione dell'avviso di deposito: tali fatti, ove dimostrati, sarebbero in contrasto con quanto attestato nella relata di notifica. Tuttavia nell'impugnazione non si indicano esplicitamente le falsità che si vogliono far valere in appello, poiché la sig.ra si Pt_1
è limitata a descrivere il processo di primo grado nella parte narrativa dell'impugnazione, omettendo nella parte appositamente destinata alla formulazione del motivo (designato come «D.3») di precisare, anche solo richiamandole, le falsità che a suo parere avrebbero comportato l'inesistenza della riassunzione e la conseguente estinzione del processo. Tale omissione si traduce nella inammissibilità, per irrimediabile genericità, del motivo. 6.3. In secondo luogo, anche a non voler considerare quanto rilevato nel punto precedente, il motivo sarebbe comunque infondato.
6.3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse fatto valere dalla sig.ra riguardasse esclusivamente Pt_1
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi: da ciò ha inferito l'irrilevanza della querela perché la riassunzione si era già perfezionata con il deposito della richiesta di fissazione dell'udienza per la riassunzione stessa e, quindi, l'estinzione del processo si sarebbe potuta concretare non già direttamente, con l'accertamento della falsità della relata (come invece sostenuto dalla querelante), ma solo a séguito dell'eventuale inottemperanza all'ordine giudiziale di rinnovare, nei confronti degli eredi non costituiti, la notifica, sempreché quella originaria fosse stata riscontrata nulla.
6.3.2. In realtà potrebbe ravvisarsi un ulteriore interesse della querelante, consistente nel garantire l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi. Di qui l'alternativa, per la parte, di far realizzare detta integrità nelle forme di rito o di far dichiarare l'estinzione del processo: l'estinzione (benché solo ad essa abbia fatto impreciso riferimento la querelante) è dunque solo una delle vie per tutelare l'indicata esigenza. Va sottolineato che tale interesse all'integrità del contraddittorio deve essere garantito dal giudice anche d'ufficio e deve essere valutato in via preliminare già nella prima udienza dopo la riassunzione, in caso di nullità della notifica e di mancata costituzione degli eredi. Nella specie, infatti, viene in questione un'azione revocatoria ordinaria di una transazione stipulata (asseritamente in frode alla creditrice tra Controparte_1
e con Parte_1 Persona_1 conseguente litisconsorzio necessario con i contraenti e, per l'effetto, anche con gli eredi del contraente Persona_1
, deceduto in corso di causa.
[...]
Su tali premesse può essere esaminata la deduzione di nullità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi non costituiti.
6.3.3. Alcune nullità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., relative agli elementi dotati dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c., possono essere accertate solo proponendo querela di falso.
Nella specie, il denunciato mancato accesso nei domicili, il mancato recapito dell'atto, la mancata giacenza del plico e la mancata affissione dell'avviso di deposito potevano accertarsi solo con querela di falso, trattandosi di fatti direttamente attestati dal notificatore. Tale notazione non rende tuttavia la querela ammissibile.
Nella querela di falso in atti, denominata «DICHIARAZIONE ex artt. 221 c.p.c. e coord.», concernente la notificazione dell'atto di riassunzione, non vengono dedotte prove a sostegno dell'accertamento delle denunciate falsità della relata. Nella querela, quanto testualmente riferito in termini di «deduzioni in fatto» o di «I.A. [...] indicazione dei mezzi di prova» ovvero di «I.B. [...] indicazione dei mezzi di prova» non è accompagnato da una articolazione di prove.
In dettaglio, quanto alla notificazione dell'atto di riassunzione effettuata nella residenza della ai sensi Pt_1 dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità (comunemente detta
“relativa”, cioè temporanea) della destinataria, la successiva costituzione in giudizio della odierna querelante ha sanato ogni eventuale vizio di notificazione. Non solo la parte, come rilevato dal giudice di primo grado, non ha indicato il pregiudizio processuale eventualmente sofferto, ma la querela non contiene nessuna indicazione degli elementi e delle prove della falsità, in contrasto con quanto invece richiesto, a pena di nullità, dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
La notificazione dell'atto di riassunzione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto ai sensi Persona_1 dell'art. 303, comma 2, c.p.c., risulta perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza dei destinatari, i quali non sono comparsi all'udienza fissata.
Anche la querela relativa alla falsa attestazione della presenza di persone in grado di ricevere la notifica è stata proposta dalla sig.ra senza che tale atto contenesse Pt_1
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Ne deriva che la querela è inammissibile e che gli eredi non comparsi sono stati correttamente considerati dal Tribunale contumaci, ai sensi dell'art. 303, ultimo comma, c.p.c., prendendo atto dell'integrità del contraddittorio.
6.4. Sulle prove dedotte dalla sig.ra vedi anche Pt_1 infra, a proposito della richiesta finale in appello, denominata
«richiesta di integrazione istruttoria»
6.5. Sulla base di quanto esposto, l'inammissibilità della querela di falso avverso la notifica dell'atto di riassunzione rende non fondato il terzo motivo di appello in relazione alla riassunzione nei confronti sia della sig.ra sia degli Pt_1 eredi di . Persona_1
7. Con il quarto motivo di appello, denominato dalla parte
«D.4.», l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nonostante quanto a suo tempo allegato dalla querelante, non abbia tenuto conto dell'asserita incongruenza tra la copia notificata e l'originale dell'atto di citazione.
7.1. La censura ripropone quanto già dedotto più ampiamente dalla sig.ra con il secondo motivo di appello. Si Pt_1 rimanda pertanto a quanto ampiamente dedotto nei paragrafi sub
5 che precedono.
8. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la mancata pronuncia, da parte del giudice del Tribunale, sulla dedotta domanda di accertamento della falsità civile della relata di notifica con riguardo all'attestazione dell'esaurimento delle ricerche preliminari al deposito dell'atto presso la casa comunale.
Lamenta, inoltre, la mancata pronuncia sulla eccezione di erroneità della relata in ordine all'esaurimento delle attività previste dagli artt. 137 e seg. cod. proc. civ.
8.1. Il motivo è infondato.
Tenuto conto che la sig.ra non ha contestato che la Pt_1 notificazione dell'atto di citazione venne effettuata nelle sue mani, il riferimento dell'appellante al deposito nella casa comunale e alle «attività previste dagli artt. 137 e seg. c.p.c.» induce a ritenere che il quinto motivo di appello riguardi solo la notifica dell'atto di riassunzione.
In particolare, sembra (in base alla sezione dell'appello denominata «deduzioni in fatto») che la querelante impugni di falso: a) l'attestazione di irreperibilità nel luogo di recapito di persona di famiglia o addetta alla casa, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; b) l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale per giacenza;
c) la mancanza sia della «sottoscrizione prevista per il caso di consegna della raccomandata», sia dell'«annotazione prevista per il caso di messa in giacenza della raccomandata per assenza temporanea del destinatario».
8.2. Va subito osservato che il punto sub c) (mancata sottoscrizione «prevista per il caso di consegna della raccomandata»; mancata annotazione «prevista per il caso di messa in giacenza della raccomandata per assenza temporanea del destinatario»), a parte ogni altra pur possibile osservazione e indipendentemente dal merito, non ha riguardo ad attestazioni aventi fede privilegiata e quindi non può essere oggetto di querela di falso. Corollario di tale constatazione è
l'irrilevanza della querela di falso sul punto e, quindi, la sua inammissibilità, come sinteticamente ritenuto dal primo giudice.
8.3. In ordine agli altri due punti (a: irreperibilità dei soggetti abilitati alla ricezione e effettivo accesso al luogo di recapito;
b: deposito presso la casa comunale per la giacenza) la questione dell'ammissibilità e della validità della querela di falso è stata ampiamente esaminata a proposito del terzo motivo di appello (supra, punto 6.), al quale si rimanda.
9. «Da ultimo» l'appellante avanza una generica «Richiesta di integrazione istruttoria», chiedendo, «per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello», ammettersi le istanze istruttorie già respinte dal giudice istruttore in primo grado e, in particolare, «le prove testimoniali» a suo tempo dedotte.
9.1. Tali richieste istruttorie sono inammissibili per diverse ragioni.
9.2. Sotto un primo aspetto, le richieste sono inammissibili perché formulate mediante un mero rinvio a non meglio precisate istanze istruttorie respinte in primo grado, senza fornire chiarimenti sul loro contenuto e senza alcuna puntuale argomentazione al riguardo.
Tale generico rinvio, privo di qualsiasi precisazione, non consente di individuare con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. La parte non ha riprodotto nell'atto di appello le istanze istruttorie che asserisce di aver presentato in primo grado
(sulla necessità di tale riproduzione, ex plurimis, Cass. n.
16420 del 2023, in motivazione; Cass. n. 5812 del 2016).
9.3. Sotto un secondo aspetto, non risultano articolate deduzioni istruttorie in primo grado, tantomeno «prove testimoniali», come sottolinea la difesa di Controparte_1
Neppure la sopra menzionata istanza datata 08.04.2017, riprodotta nell'atto di appello (alle pagine 10 e 11) ed ivi menzionata per la prima volta (della quale, peraltro, non v'è traccia negli atti di causa, come già osservato supra, sub 5.3.1) reca un'articolazione di prove costituende. Altrettanto va constatato a proposito della querela di falso in atti, denominata
«DICHIARAZIONE ex artt. 221 c.p.c. e coord.», concernente la notificazione dell'atto di riassunzione, con la quale ― come già osservato supra, al punto 6.3.3. ― non vengono dedotte prove a sostegno dell'accertamento delle denunciate falsità della relata, nonostante la titolazione di vari paragrafi («deduzioni in fatto»; «I.A. [...] indicazione dei mezzi di prova»; «I.B.
[...] indicazione dei mezzi di prova»). In altri termini, l'appellante non ha dimostrato di avere articolato prove con la querela di falso e neppure ha provato di averle formulate nel corso del giudizio di primo grado né le ha indicate nell'atto di appello.
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
12. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere Parte_1 all'appellata le spese del presente Controparte_1 grado d'appello, che liquida nell'importo di euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
Dr. OL Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. OL Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 941/2023
R.G.C., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RI RT del Foro di Roma come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
- appellante
E
, con sede legale in Roma, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Ambrosiis del Foro di Teramo e dall'avv.
SE Macciotta del Foro di Cagliari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- appellata E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
- intervenuto
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2023 del
Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il giorno 16.2.2023 in materia di querela incidentale di falso.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1. accogliere, per ciascuno dei motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
2. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie respinte in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Conclusioni dell'appellata:
“Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, I. rigettare l'avverso appello, mandando assolta
[...]
da ogni avversa pretesa;
CP_1
II. con vittoria di spese ed onorari.”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Chiede rigettarsi l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 136/2023 del 16.02.2023, il Tribunale ordinario di Teramo dichiarava inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da nei Parte_1 confronti della , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, in relazione alle relate della notificazione sia dell'atto di citazione alla medesima sia dell'atto di Pt_1 riassunzione del giudizio principale a seguito del decesso di
Il Tribunale condannava inoltre la Persona_1 querelante alla rifusione delle spese di lite a CP_1
1.1.- Il Tribunale premetteva che: a) Controparte_1 con atto di citazione datato 21.07.2014, aveva convenuto in giudizio, ed il fratello di questa Parte_1 affinché venisse dichiarata Persona_1
l'inefficacia nei suoi confronti del contratto di transazione stipulato con atto pubblico in data 11.02.2014 tra l'odierna querelante ed il fratello;
b) dei due convenuti, si era costituito in giudizio il solo Persona_1 resistendo alla domanda, mentre l'altra convenuta era stata dichiarata contumace all'udienza del 07.01.2015; c) con provvedimento in data 07.03.2015, il giudice istruttore, dopo essersi pronunciato sulle questioni preliminari, aveva concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
d) alla successiva udienza del 29.01.2016, il difensore del convenuto aveva Persona_1 dichiarato il decesso del proprio assistito e il giudice aveva pronunciato l'interruzione del processo;
e) in data 28.04.2016
aveva depositato ricorso in riassunzione e il Controparte_1 giudice, con provvedimento del 09.05.2016, aveva fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 09.05.2016; f) all'udienza dell'11.04.2017, la convenuta Parte_1
si era costituita nel giudizio riassunto deducendo di
[...] essere stata erroneamente dichiarata contumace ed eccependo la nullità della notifica sia dell'atto introduttivo del giudizio nei propri confronti, sia dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi del defunto , che Persona_1 risultava notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; g) all'udienza del 21.05.2019 la società attrice dichiarava di volersi avvalere della documentazione oggetto della querela di falso concernente l'atto di riassunzione ed il giudice istruttore, ritenuta ammissibile e rilevante la «querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio iscritto al n.r.g. 3463/2014», dichiarava aperto il relativo sub-procedimento di querela di falso, che veniva istruito esclusivamente in via documentale.
1.2.- Su tali premesse, il Tribunale, in composizione collegiale, affermava in sentenza che al Collegio, investito della decisione sulla querela di falso, non è precluso riesaminare ― ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c. ― la sussistenza della rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e l'ammissibilità della proposizione della stessa, anche quando il giudice istruttore si sia già espresso positivamente sul punto, con valutazione insuscettibile di passare in giudicato.
Nella specie, il Collegio rilevava l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta querela di falso.
1.2.1.- In particolare, quanto alla querela di falso concernente la relata di notifica alla sig.ra dell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio (prospettata sotto il profilo che la copia consegnatale a mani proprie sarebbe stata in realtà priva sia dell'attestazione di conformità all'originale, sia, diversamente dall'originale, dell'«intimazione / citazione» in giudizio nonché dell'«esposizione delle richieste»), il
Tribunale rilevava, a sostegno della decisione collegiale, che l'intento perseguito dalla mediante la proposizione Pt_1 della querela era quello di affermare la nullità della citazione e, per tale via, di far retroagire il processo alla sua fase iniziale, così ottenendo l'accoglimento della contestualmente proposta istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294
c.p.c.
Il Tribunale rilevata che la sig.ra seppur Pt_1 tardivamente, si era pur sempre costituita nel giudizio principale senza fornire la prova, attraverso specifiche indicazioni, del pregiudizio processuale da lei subito in concreto a causa dell'asserito vizio della notifica;
vizio che, in tesi, avrebbe causato la tardività della sua costituzione. In altri termini, la parte aveva omesso di fornire la specifica indicazione delle contestazioni, eccezioni e mezzi di prova che avrebbe inteso proporre e che allo stato le sarebbero state precluse. Di qui la conclusione dell'irrilevanza, con conseguente inammissibilità, della querela di falso in discorso, ai fini dell'ottenimento della rimessione in termini.
In ogni caso, secondo il giudice di primo grado, la dedotta mancanza della vocatio in ius doveva considerarsi una mera irregolarità, non suscettibile di essere accertata mediante una querela di falso.
1.2.2.- Quanto alla querela di falso afferente alla relata di notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , prospettata sotto il profilo della Persona_1 nullità della notificazione dell'atto di riassunzione, con conseguente estinzione del processo, la sentenza di primo grado affermava che l'eventuale nullità della notifica non solo non si comunica all'atto di riassunzione, ormai perfezionata con il tempestivo deposito, entro i tre mesi previsti dal codice di rito, del ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza di riassunzione, ma avrebbe comportato non già
l'immediata estinzione del processo, come invece sostenuto dalla querelante, ma solamente la necessità di procedere alla rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica stessa, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.
Di qui l'irrilevanza e pertanto l'inammissibilità della querela in esame, ai fini dell'eccepita estinzione.
2. Con atto di citazione notificato il 18/9/2023 la sig.ra ha impugnato la sentenza sopra citata sulla base di Pt_1 cinque motivi e una finale «richiesta di integrazione istruttoria», concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si è costituita nuova Controparte_1 denominazione assunta da a seguito Controparte_1 dell'incorporazione in , chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame.
2.2. Anche il Sostituto Procuratore della Repubblica ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.3.1. Solo l'appellata precisava le conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie conclusionali e repliche.
2.3.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025
è stata svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi. L'appellante ha inoltre insistito nella richiesta di ammissione di istanze istruttorie.
2.3.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3.- Per una più precisa esposizione dei fatti di causa e per consentire un'adeguata comprensione dei motivi di appello, va preliminarmente evidenziato che le querele di falso proposte dalla sig.ra hanno un duplice, diverso oggetto. Pt_1
3.1. Con una prima istanza (atto datato 08.04.2017, udienza dell'11.04.2017), la parte predetta ha impugnato di falso la relata di notifica nei propri confronti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, adducendo che la copia consegnatale a mani il 1° agosto 2014 era priva: a) dell'attestazione di conformità all'originale; b) dell'«intimazione / citazione» in giudizio (la copia, secondo la sua prospettazione, mancava delle pagine 9 e 10 dell'atto di citazione originale); c) dell'«esposizione delle richieste»). Non risponderebbe perciò al vero, secondo la querelante, che la copia consegnatale fosse conforme all'originale. La parte, quindi, in via principale ha chiesto la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.,
e in via subordinata ha proposto querela incidentale di falso avverso la suddetta relata di notifica dell'atto di citazione.
A tali fini ha prodotto in giudizio l'esemplare dell'atto di citazione consegnatole a mani.
3.2. Con una seconda istanza, la sig.ra ha proposto Pt_1 querela di falso anche delle relate di notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti sia propri che degli eredi del fratello, il defunto In base alle Persona_1 relate, tale atto risulterebbe notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Teramo, viale G. Bovio n. 129, quanto alla notifica nei confronti dell'odierna querelante, in data 1° agosto 2014; nonché in viale G. Bovio n. 129 e in viale G. Bovio n. 50, quanto alle diverse altre due notifiche agli eredi di suo fratello, collettivamente e impersonalmente. A sostegno della querela deduceva che: 1) in viale G. Bovio n. 129, a Teramo, alla data del dichiarato tentativo di notifica e per l'intera giornata, risultavano addette alla casa degli eredi del fratello le collaboratrici familiari e Parte_2 Persona_2 nonché ivi dimorante per convalescenza Persona_3 ed assistito dalle predette collaboratrici familiari;
2) la raccomandata contenente l'avviso di giacenza non era stata né recapitata, né messa in giacenza, ma soltanto restituita «da subito» alla parte attrice (richiedente la notifica) sul rilievo che il destinatario della notifica (lei stessa nonché gli altri eredi) fosse irreperibile. La querelante da ciò desumeva che era falsa la circostanza attestata dal pubblico ufficiale circa l'asserita irreperibilità dei destinatari o di persona di famiglia o addetta alla casa;
attestazione non confortata da elementi di prova dell'effettivo accesso al luogo di notifica e considerato che la documentazione prodotta da CP_3 consistente in buste e cartoline postali di raccomandate informative della giacenza del plico nella casa comunale per il tempo previsto dalla legge ― non era idonea (sempre ad avviso della querelante) a dimostrare il perfezionamento della notificazione nei confronti della stessa e degli eredi Pt_1 del fratello, con conseguente sopravvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo
l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso, con riferimento a quanto da lei denunciato (in primo grado) con apposita istanza del 20.06.2022, alla quale fa espresso rinvio. Con tale istanza, la querelante aveva eccepito che aveva esposto le sue CP_1 difese finali solo nella memoria di replica del 17.06.2022, senza avere precedentemente depositato la propria comparsa conclusionale, in tal modo impedendo alla stessa in Parte_3 violazione dell'art. 190 c.p.c. ― di replicare alle osservazioni della società e perciò ledendo il diritto di difesa della querelante.
4.1. Il motivo non è fondato e va rigettato.
Non solo, infatti, l'appellante non ha precisato in dettaglio il pregiudizio che in ipotesi avrebbe subíto, rendendo così generico e inammissibile il motivo di appello, ma soprattutto va qui prioritariamente evidenziato che ― come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ― nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione, la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante detta comparsa (ex plurimis, Cass., n. 7606 del 2022, in motivazione;
n. 2976 del 2020). Pertanto, la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia depositato o no una propria comparsa conclusionale (Cass., n. 6439 del 2009).
5. Con il secondo motivo di appello, riguardante la querela relativa alla relata di notificazione dell'atto di citazione,
l'appellante prospetta due distinti profili di censura.
5.1. Con il primo profilo lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alle risultanze processuali.
La sig.ra rileva che il giudice di primo grado aveva Pt_1 dichiarato l'inammissibilità della querela basandosi sulla mancata indicazione del pregiudizio subito dalla querelante a causa della sua tardiva costituzione, a sua volta determinata dall'asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione ove l'ufficiale giudiziario aveva attestato la conformità all'originale della copia all'atto di citazione.
5.1.1. L'appellante sostiene invece di aver dato prova del pregiudizio patito tramite la produzione nel giudizio di merito principale n. 3463/2014 R.G. dell'istanza datata 08.04.2017, testualmente riprodotta nell'atto di appello. In tale istanza, tra l'altro, si preciserebbe che: a) gli eredi legittimi di sono la stessa Persona_1 Parte_1
e b) «non consta l'avvenuta
[...] Parte_4 notificazione di alcun atto in favore degli eredi legittimi né di altri soggetti chiamati alla successione»; c) la mancata notificazione aveva impedito la costituzione tempestiva della
, con correlativa preclusione del pieno esercizio del Pt_1 contraddittorio, come, ad esempio, «la facoltà di depositare memorie e consulenze entro il termine di 7 giorni antecedenti la data dell'udienza».
5.2. Con il secondo profilo, prospettato in via subordinata al primo profilo, la querelante deduce che, anche ad ammettere, in via di mera ipotesi, il difetto di rilevanza della querela ai fini della rimessione in termini, tale rilevanza sussisterebbe comunque quantomeno ai fini della necessità della rinnovazione della notifica della citazione: l'accertamento del falso sarebbe necessario, a suo avviso, perché il giudice pronunci la nullità della citazione e ordini la rinnovazione della citazione stessa, tenuto conto che nella sentenza impugnata si ammette espressamente che il denunciato vizio della notifica dell'atto di citazione, ove sussistente, avrebbe comportato la necessità della rinnovazione della citazione.
5.3. Entrambi i profili sono infondati.
5.3.1. Per quanto attiene al primo profilo, non vi è traccia negli atti di causa dell'istanza datata 08.04.2017, riprodotta nell'atto di appello ed ivi menzionata per la prima volta. Tale istanza, come eccepito dall'appellata, non risulta essere stata prodotta nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria e pertanto, non essendo stata acquisita agli atti né del sub-procedimento in primo grado né dell'attuale grado di appello, non può essere presa in considerazione in alcun modo da questo Collegio. Ne deriva che l'appellante, contrariamente a quanto affermato nel motivo di impugnazione, non ha a suo tempo indicato in modo rituale e specifico il pregiudizio da lei subito né, tantomeno, ne ha dimostrato la sussistenza.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, partendo dal rilievo che la sig.ra , seppur tardivamente, si era costituita nel Pt_1 giudizio principale, ha ritenuto che la stessa non aveva fornito né la specifica indicazione né la prova del pregiudizio processuale in concreto subito a causa dell'asserito difetto della vocatio in ius (mancanza nella copia delle pagine 9 e 10 dell'atto di citazione, contenenti l'indicazione dell'udienza di prima comparizione e l'invito a comparire).
Poiché la proposta querela è dichiaratamente ed espressamente finalizzata alla rimessione in termini e poiché per tale rimessione occorre dimostrare che la violazione della norma processuale abbia cagionato alla parte una lesione del suo diritto di difesa, la mancata specifica allegazione e prova del pregiudizio sofferto esclude la suddetta rimessione e rende pertanto irrilevante e inammissibile la querela.
5.4. Anche il secondo profilo è infondato.
La parte deduce a fondamento del preteso falso: a) la mancata attestazione della conformità all'originale della copia dell'atto di citazione consegnata alla b) la mancanza Pt_1 in tale copia dell'«intimazione / citazione» in giudizio: c) la mancanza, nella medesima copia, dell'«esposizione delle richieste».
Questa elencazione, tuttavia, non è idonea a indicare un falso e neppure fornisce o deduce la prova della sua sussistenza.
5.4.1. In primo luogo, l'appellante lamenta contraddittoriamente, da un lato, il difetto di attestazione di conformità all'originale, per poi affermare, dall'altro, che il falso consisterebbe nella mancata conformità all'originale. A parte tale imprecisione, resta il fatto che dalla copia dell'istanza prodotta in atti dalla querelante all'udienza dell'11.04.2014 davanti al Tribunale, risulta che l'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni e Protesti presso il Tribunale di Teramo ha espressamente attestato di aver notificato alla , in data 1° agosto 2014, su istanza Pt_1 della , «copia conforme all'originale dell'atto Controparte_1 che precede», cioè dell'atto di citazione riprodotto nella suddetta istanza dell'11.04.2014, in un esemplare fotocopiato privo delle pagine 9 e 10 e perciò privo della vocatio in ius e dell'invito a comparire. Nella specie viene bensì attestata dall'ufficiale giudiziario la conformità «all'originale dell'atto che precede», ma, poiché la copia della citazione priva delle pagine 9 e 10 (effettivamente contenenti nell'originale la vocatio in ius, come risulta dall'atto di citazione versato in giudizio dalla è stata fornita dalla Controparte_1
, ciò non è ancora sufficiente per ritenere provato che Pt_1
l'esemplare riprodotto nell'istanza della querelante, privo della vocatio in ius, sia conforme a quello notificato alla parte. In altri termini, la mera produzione documentale da parte della querelante di una copia dell'atto di citazione priva di alcune pagine non integra di per sé (in difetto di altri elementi) la prova che tali pagine mancassero effettivamente nella copia consegnatale dall'ufficiale giudiziario.
Al riguardo va sottolineato che la querelante ha del tutto omesso, nella specie, di indicare elementi o prove idonei a dimostrare la dedotta falsità, come invece richiesto, a pena di nullità, dall'art. 221 c.p.c.: sul punto, circa l'inesistenza di prove tempestivamente dedotte dalla e asseritamente Pt_1 reiterate «da ultimo» nell'atto di appello, vedi più ampiamente infra, con riguardo all'esame della «richiesta di integrazione istruttoria».
Solo incidentalmente e per mera completezza va notato che non si rinviene in atti una espressa autorizzazione alla presentazione della querela di falso relativa alla copia dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. (anche se la sentenza impugnata si diffonde su detta querela): si rinviene solo l'autorizzazione alla presentazione della querela relativa all'atto di riassunzione.
5.4.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, la notificazione di una copia dell'atto di citazione mancante della vocatio in ius, ove tale incompletezza fosse stata provata, avrebbe comportato soltanto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con conseguente obbligo per il giudice di emettere un ordine di rinnovazione della citazione nei confronti della convenuta non costituita o di fissare una nuova udienza per la convenuta costituita e pregiudicata dalla indicata nullità. Non sarebbe stata necessaria, dunque, alcuna querela di falso. Deve perciò condividersi l'osservazione del
Tribunale, secondo cui la dedotta mancanza della vocatio in ius, ove fosse stata accertata, doveva considerarsi un vizio della citazione, «non suscettibile di essere accertato mediante una querela di falso».
Per tale ragione, non ha pregio l'osservazione della ricorrente, secondo cui, nel caso di difetto di vocatio in ius, la stessa previsione dell'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione o di fissare una nuova udienza dimostrerebbe la rilevanza della querela, almeno ai fini dell'adozione di detti provvedimenti. L'appellante incorre nella erronea petizione di principio secondo cui per tali provvedimenti occorrerebbe l'accertamento giudiziale del falso: al contrario, come ha ben ha rilevato il giudice di primo grado, la copia dell'atto di citazione così come notificata alla convenuta, costituisce la
“citazione” in giudizio di questa e quindi, ove presenti i vizi di nullità di cui all'art. 164 c.p.c., si impongono i provvedimenti giudiziali in discorso, al fine di ristabilire un corretto contraddittorio, senza cioè necessità alcuna di procedere a querela di falso e comunque di accertare un falso.
Ne consegue l'irrilevanza e perciò l'inammissibilità, della querela.
5.5. In terzo luogo, non è fondata neppure la censura dell'appellante circa la mancanza nella copia notificata dell'atto di citazione della «esposizione delle richieste». Non solo non v'è prova di tale asserita mancanza, per le stesse ragioni sopra viste, ma nella copia prodotta dalla stessa sig.ra sono elencate le conclusioni, che contengono una sia Pt_1 pur sintetica «esposizione delle richieste». Anche sotto tale aspetto va perciò tenuta ferma la decisione di inammissibilità della querela.
6. Con il terzo motivo, riguardante la notificazione dell'atto di riassunzione, l'appellante prende in esame la sentenza di primo grado nella parte in cui questa, con riferimento alla predetta riassunzione, afferma che la querela di falso sarebbe priva di rilevanza, perché la denunciata invalidità della notifica non condurrebbe all'estinzione del processo, invocata dalla querelante, ma comporterebbe solo la rinnovazione della notifica stessa, data la mancata costituzione di tutti gli eredi. L'appellante sostiene che proprio quanto affermato dal Tribunale comporti, in realtà, la rilevanza della querela di falso, quantomeno ai fini della necessità della rinnovazione.
6.1. Anche il terzo motivo, sia pure per motivi in parte diversi da quelli esposti dal giudice di primo grado, è inammissibile e comunque infondato.
6.2. In primo luogo nell'atto di appello non si ripropongono espressamente e specificamente come motivo di impugnazione i vizi della notifica effettuata agli eredi di Persona_1
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. indicati in primo grado
[...]
(sopra sommariamente riportati nella parte narrativa di questa sentenza). Tra i vizi denunciati davanti al Tribunale qui potrebbero rilevare, in particolare, sia il mancato accesso del notificatore nei due diversi domicili, situati entrambi in viale
G. Bovio, degli eredi, sia il mancato recapito dell'avviso di giacenza, sia la mancata giacenza del plico nella casa comunale, sia la mancata affissione sulla porta di abitazione dell'avviso di deposito: tali fatti, ove dimostrati, sarebbero in contrasto con quanto attestato nella relata di notifica. Tuttavia nell'impugnazione non si indicano esplicitamente le falsità che si vogliono far valere in appello, poiché la sig.ra si Pt_1
è limitata a descrivere il processo di primo grado nella parte narrativa dell'impugnazione, omettendo nella parte appositamente destinata alla formulazione del motivo (designato come «D.3») di precisare, anche solo richiamandole, le falsità che a suo parere avrebbero comportato l'inesistenza della riassunzione e la conseguente estinzione del processo. Tale omissione si traduce nella inammissibilità, per irrimediabile genericità, del motivo. 6.3. In secondo luogo, anche a non voler considerare quanto rilevato nel punto precedente, il motivo sarebbe comunque infondato.
6.3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse fatto valere dalla sig.ra riguardasse esclusivamente Pt_1
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi: da ciò ha inferito l'irrilevanza della querela perché la riassunzione si era già perfezionata con il deposito della richiesta di fissazione dell'udienza per la riassunzione stessa e, quindi, l'estinzione del processo si sarebbe potuta concretare non già direttamente, con l'accertamento della falsità della relata (come invece sostenuto dalla querelante), ma solo a séguito dell'eventuale inottemperanza all'ordine giudiziale di rinnovare, nei confronti degli eredi non costituiti, la notifica, sempreché quella originaria fosse stata riscontrata nulla.
6.3.2. In realtà potrebbe ravvisarsi un ulteriore interesse della querelante, consistente nel garantire l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi. Di qui l'alternativa, per la parte, di far realizzare detta integrità nelle forme di rito o di far dichiarare l'estinzione del processo: l'estinzione (benché solo ad essa abbia fatto impreciso riferimento la querelante) è dunque solo una delle vie per tutelare l'indicata esigenza. Va sottolineato che tale interesse all'integrità del contraddittorio deve essere garantito dal giudice anche d'ufficio e deve essere valutato in via preliminare già nella prima udienza dopo la riassunzione, in caso di nullità della notifica e di mancata costituzione degli eredi. Nella specie, infatti, viene in questione un'azione revocatoria ordinaria di una transazione stipulata (asseritamente in frode alla creditrice tra Controparte_1
e con Parte_1 Persona_1 conseguente litisconsorzio necessario con i contraenti e, per l'effetto, anche con gli eredi del contraente Persona_1
, deceduto in corso di causa.
[...]
Su tali premesse può essere esaminata la deduzione di nullità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi non costituiti.
6.3.3. Alcune nullità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., relative agli elementi dotati dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c., possono essere accertate solo proponendo querela di falso.
Nella specie, il denunciato mancato accesso nei domicili, il mancato recapito dell'atto, la mancata giacenza del plico e la mancata affissione dell'avviso di deposito potevano accertarsi solo con querela di falso, trattandosi di fatti direttamente attestati dal notificatore. Tale notazione non rende tuttavia la querela ammissibile.
Nella querela di falso in atti, denominata «DICHIARAZIONE ex artt. 221 c.p.c. e coord.», concernente la notificazione dell'atto di riassunzione, non vengono dedotte prove a sostegno dell'accertamento delle denunciate falsità della relata. Nella querela, quanto testualmente riferito in termini di «deduzioni in fatto» o di «I.A. [...] indicazione dei mezzi di prova» ovvero di «I.B. [...] indicazione dei mezzi di prova» non è accompagnato da una articolazione di prove.
In dettaglio, quanto alla notificazione dell'atto di riassunzione effettuata nella residenza della ai sensi Pt_1 dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità (comunemente detta
“relativa”, cioè temporanea) della destinataria, la successiva costituzione in giudizio della odierna querelante ha sanato ogni eventuale vizio di notificazione. Non solo la parte, come rilevato dal giudice di primo grado, non ha indicato il pregiudizio processuale eventualmente sofferto, ma la querela non contiene nessuna indicazione degli elementi e delle prove della falsità, in contrasto con quanto invece richiesto, a pena di nullità, dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
La notificazione dell'atto di riassunzione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto ai sensi Persona_1 dell'art. 303, comma 2, c.p.c., risulta perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza dei destinatari, i quali non sono comparsi all'udienza fissata.
Anche la querela relativa alla falsa attestazione della presenza di persone in grado di ricevere la notifica è stata proposta dalla sig.ra senza che tale atto contenesse Pt_1
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Ne deriva che la querela è inammissibile e che gli eredi non comparsi sono stati correttamente considerati dal Tribunale contumaci, ai sensi dell'art. 303, ultimo comma, c.p.c., prendendo atto dell'integrità del contraddittorio.
6.4. Sulle prove dedotte dalla sig.ra vedi anche Pt_1 infra, a proposito della richiesta finale in appello, denominata
«richiesta di integrazione istruttoria»
6.5. Sulla base di quanto esposto, l'inammissibilità della querela di falso avverso la notifica dell'atto di riassunzione rende non fondato il terzo motivo di appello in relazione alla riassunzione nei confronti sia della sig.ra sia degli Pt_1 eredi di . Persona_1
7. Con il quarto motivo di appello, denominato dalla parte
«D.4.», l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nonostante quanto a suo tempo allegato dalla querelante, non abbia tenuto conto dell'asserita incongruenza tra la copia notificata e l'originale dell'atto di citazione.
7.1. La censura ripropone quanto già dedotto più ampiamente dalla sig.ra con il secondo motivo di appello. Si Pt_1 rimanda pertanto a quanto ampiamente dedotto nei paragrafi sub
5 che precedono.
8. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta la mancata pronuncia, da parte del giudice del Tribunale, sulla dedotta domanda di accertamento della falsità civile della relata di notifica con riguardo all'attestazione dell'esaurimento delle ricerche preliminari al deposito dell'atto presso la casa comunale.
Lamenta, inoltre, la mancata pronuncia sulla eccezione di erroneità della relata in ordine all'esaurimento delle attività previste dagli artt. 137 e seg. cod. proc. civ.
8.1. Il motivo è infondato.
Tenuto conto che la sig.ra non ha contestato che la Pt_1 notificazione dell'atto di citazione venne effettuata nelle sue mani, il riferimento dell'appellante al deposito nella casa comunale e alle «attività previste dagli artt. 137 e seg. c.p.c.» induce a ritenere che il quinto motivo di appello riguardi solo la notifica dell'atto di riassunzione.
In particolare, sembra (in base alla sezione dell'appello denominata «deduzioni in fatto») che la querelante impugni di falso: a) l'attestazione di irreperibilità nel luogo di recapito di persona di famiglia o addetta alla casa, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; b) l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale per giacenza;
c) la mancanza sia della «sottoscrizione prevista per il caso di consegna della raccomandata», sia dell'«annotazione prevista per il caso di messa in giacenza della raccomandata per assenza temporanea del destinatario».
8.2. Va subito osservato che il punto sub c) (mancata sottoscrizione «prevista per il caso di consegna della raccomandata»; mancata annotazione «prevista per il caso di messa in giacenza della raccomandata per assenza temporanea del destinatario»), a parte ogni altra pur possibile osservazione e indipendentemente dal merito, non ha riguardo ad attestazioni aventi fede privilegiata e quindi non può essere oggetto di querela di falso. Corollario di tale constatazione è
l'irrilevanza della querela di falso sul punto e, quindi, la sua inammissibilità, come sinteticamente ritenuto dal primo giudice.
8.3. In ordine agli altri due punti (a: irreperibilità dei soggetti abilitati alla ricezione e effettivo accesso al luogo di recapito;
b: deposito presso la casa comunale per la giacenza) la questione dell'ammissibilità e della validità della querela di falso è stata ampiamente esaminata a proposito del terzo motivo di appello (supra, punto 6.), al quale si rimanda.
9. «Da ultimo» l'appellante avanza una generica «Richiesta di integrazione istruttoria», chiedendo, «per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello», ammettersi le istanze istruttorie già respinte dal giudice istruttore in primo grado e, in particolare, «le prove testimoniali» a suo tempo dedotte.
9.1. Tali richieste istruttorie sono inammissibili per diverse ragioni.
9.2. Sotto un primo aspetto, le richieste sono inammissibili perché formulate mediante un mero rinvio a non meglio precisate istanze istruttorie respinte in primo grado, senza fornire chiarimenti sul loro contenuto e senza alcuna puntuale argomentazione al riguardo.
Tale generico rinvio, privo di qualsiasi precisazione, non consente di individuare con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. La parte non ha riprodotto nell'atto di appello le istanze istruttorie che asserisce di aver presentato in primo grado
(sulla necessità di tale riproduzione, ex plurimis, Cass. n.
16420 del 2023, in motivazione; Cass. n. 5812 del 2016).
9.3. Sotto un secondo aspetto, non risultano articolate deduzioni istruttorie in primo grado, tantomeno «prove testimoniali», come sottolinea la difesa di Controparte_1
Neppure la sopra menzionata istanza datata 08.04.2017, riprodotta nell'atto di appello (alle pagine 10 e 11) ed ivi menzionata per la prima volta (della quale, peraltro, non v'è traccia negli atti di causa, come già osservato supra, sub 5.3.1) reca un'articolazione di prove costituende. Altrettanto va constatato a proposito della querela di falso in atti, denominata
«DICHIARAZIONE ex artt. 221 c.p.c. e coord.», concernente la notificazione dell'atto di riassunzione, con la quale ― come già osservato supra, al punto 6.3.3. ― non vengono dedotte prove a sostegno dell'accertamento delle denunciate falsità della relata, nonostante la titolazione di vari paragrafi («deduzioni in fatto»; «I.A. [...] indicazione dei mezzi di prova»; «I.B.
[...] indicazione dei mezzi di prova»). In altri termini, l'appellante non ha dimostrato di avere articolato prove con la querela di falso e neppure ha provato di averle formulate nel corso del giudizio di primo grado né le ha indicate nell'atto di appello.
10. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
12. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere Parte_1 all'appellata le spese del presente Controparte_1 grado d'appello, che liquida nell'importo di euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
Dr. OL Orlandi