Parere definitivo 10 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/12/2025, n. 9768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9768 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09768/2025REG.PROV.COLL.
N. 00763/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2023, proposto da Società Immobiliare Bruzzano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Maria Specchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1362/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. ER UL e uditi per le parti gli avvocati Silvia Maria Specchio e Paola Cozzi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile il ricorso proposto dalla parte appellante avverso la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela per l’annullamento della IA n.7604 del 13 marzo del 2020, mentre ha invece rigettato i motivi aggiunti proposti avverso l’annullamento, ex art.21 nonies della L. n.241 del 1990 della suddetta IA 7604/2020, nonché della IA n.9488 presentata dalla stessa il 14 maggio del 2020. Atti riguardanti un progetto di recupero di un immobile in proprietà dell’appellante, sito in via Lamarmora nn.23-27 del Comune di Milano, composto da alcuni piani interrati e da cinque piani fuori terra per una superficie lorda complessiva pari a 5.135,41 mq a destinazione residenziale
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) difetto ed erroneità della motivazione della sentenza gravata, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà;
b) sull’erroneità e contraddittorietà dell’estensione dell’applicazione all’intervento demolitorio dell’articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole in combinato disposto con dell’articolo 11 del medesimo articolato regolatorio (II motivo del ricorso per motivi aggiunti);
c) sull’erroneità in relazione al dedotto vizio di contraddittorietà dell’azione comunale (III motivo del ricorso per motivi aggiunti)
d) sull’erroneità della sussistenza di un vincolo sull’immobile (IV motivo del ricorso per motivi aggiunti);
e) sull’erroneità in ordine alla ritenuta ragionevolezza del tempo di adozione del provvedimento di annullamento della IA (V motivo del ricorso per motivi aggiunti);
f) sull’erroneità in ordine al corretto bilanciamento dell’interesse pubblico (VII motivo del ricorso per motivi aggiunti).
g) Infine la parte appellante insiste per il risarcimento dei danni ingiusti, asseritamente cagionatigli dal comportamento illegittimo posto in essere dalla parte appellata.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. L’odierna controversia riguarda un immobile in proprietà della parte appellante, situato all’interno dei “Nuclei di antica formazione”, in via Lamarmora nn.23-27 del Comune di Milano, composto da alcuni piani interrati e da cinque piani fuori terra per una superficie lorda complessiva pari a 5.135,41 mq a destinazione residenziale. Detto fabbricato si trovava, al momento dell’avvio della vicenda per cui è processo, in condizione di abbandono, risultando inserito nel PGT comunale tra le “Aree ed edifici abbandonati” ex art. 11 delle N.d.A. del PGT.
A norma di quest’ultima previsione, è possibile procedere al recupero di detto edificio, con l’onere dei proprietari di avviare i lavori entro diciotto mesi decorrenti dall’individuazione degli immobili, o, in alternativa, di procedere alla demolizione con riconoscimento integrale della superficie libera esistente. Laddove, infine, alla demolizione si fosse provveduto d’ufficio, la normativa prevedeva che la superficie utilizzabile avrebbe potuto essere pari all’indice di edificabilità territoriale unico pari a 0,35 mq/mq.
Il 13 marzo del 2020, la dante causa dell’appellante, valendosi della suddetta disposizione, quale proprietaria del suddetto bene, presentava la IA n. 7604 per procedere alla sua demolizione.
Il 14 maggio del 2020 veniva successivamente depositata un’ulteriore IA, la n. 9488, avente ad oggetto un intervento di nuova costruzione di dieci piani fuori terra, che prevedeva la realizzazione di una superficie corrispondente a quella che già presentava l’immobile demolendo.
Il 28 settembre del 2020 l’Amministrazione, ritenendo che l’intervento previsto non fosse compatibile col contesto paesaggistico urbano di riferimento, avviava il procedimento in autotutela per annullare entrambi i titoli edilizi; nell’occasione dell’invio della comunicazione di avvio, dichiarava altresì improcedibile la IA n.7604/2020 ritenendo avesse ad oggetto, per l’appunto, una costruzione che contrastava con gli assetti paesaggistici dell’area.
L’appellante impugnava la ridetta comunicazione, e, nelle more, col successivo provvedimento del 24 dicembre del 2020 il Comune annullava in autotutela entrambi i titoli edilizi, quindi, il 4 febbraio del 2021 diffidava la parte a provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio.
Questi due ultimi provvedimenti venivano impugnati con motivi aggiunti coi quali la parte chiedeva altresì che il Comune venisse condannato al risarcimento del danno da illegittimo provvedimento.
Nel frattempo, in sede cautelare, sia il giudice di primo grado che quello d’appello, sia pure con motivazioni parzialmente diverse, rigettavano la richiesta della parte di sospendere l’efficacia del provvedimento.
In particolare il Consiglio di Stato rigettava la richiesta di tutela cautelare, ritenendo che gli interventi di recupero previsti dalle norme di attuazione, fossero compatibili con una logica conservativa, e che in un certo senso la presupponevano e che dunque, nel caso di specie, il riferimento al mantenimento ed al rispetto dell’originaria facciata dell’immobile, ritenuta di valore architettonico, fosse giustificato in quanto consono al contesto paesaggistico di riferimento.
In prossimità dell’udienza pubblica dinanzi al TAR, l’allora ricorrente, ritenendo che l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare rendesse possibile una parziale modifica della IA n. 7604/2020 e la revisione del progetto di cui alla IA n. 9488/2020, depositava nuovi elaborati nei quali si prevedeva la conservazione della facciata dell’edificio. Dopo di ciò, riducendo l’originaria portata del gravame, chiedeva di annullare il provvedimento comunale del 24 dicembre del 2020 solo nella parte in cui disponeva “l’annullamento della IA n. 7604/2020, come modificata dalla ricorrente con la documentazione trasmessa al SUE che prevede la conservazione della facciata prospettante la via pubblica nell’ambito della demolizione della restante parte dell’edificio”.
Nella stessa data veniva depositata una rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla IA n. 9488/2020 del 14 maggio 2020.
Come detto, la sentenza gravata ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte inammissibile ed in parte improcedibile, mentre ha respinto i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, compensando le spese.
4. Tanto premesso i primi tre motivi di appello – che possono essere trattati congiuntamente e che, come detto, censurano il solo annullamento della IA avente ad oggetto la demolizione dell’immobile - denunciano, da prospettive solo parzialmente diverse, erroneità e contraddittorietà della decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che le due segnalazioni certificate di inizio attività fossero consequenziali fra loro, e rappresentassero perciò un unicum edilizio, in quanto espressive di un medesimo progetto di modifica, con la conseguenza di far discendere, dalla declaratoria di illegittimità della seconda, anche la caducazione della prima IA. Al contrario, avendo ad oggetto l’autorizzazione a demolire l’immobile, quest’ultima era autonoma ed indipendente, in quanto l’art.11 delle NTA pacificamente riconosceva il relativo potere.
Dunque coerentemente alla riduzione dell’oggetto del gravame, rispetto all’originario ricorso, la parte appellante rivendica, per questa via, la legittimità di quel titolo edilizio, e, con essa, il suo diritto a procedere comunque alla demolizione del fabbricato. In altre parole, costei sottolinea di avere presentato la prima IA al solo scopo di ottenere il diritto alla nuova volumetria ai sensi della predetta normativa d’attuazione e che, al contrario, la seconda IA aveva un oggetto tutt’affatto diverso, non connesso al precedente.
Si era procurata invero quest’ulteriore titolo edilizio per erigere la nuova costruzione, ossia a sostegno di un intervento del tutto indipendente dal precedente, al quale era solo occasionalmente connessa, di tal che il diritto ad edificare ex novo non derivava necessariamente, né direttamente, dalla demolizione dell’originario edificio, perciò la preclusione all’esercizio del secondo, non poteva ridondare sul potere demolitorio, comunque oramai acquisito al suo patrimonio, derivante dal primo dei due atti.
Così ricostruiti i rapporti tra i due titoli edilizi, la doglianza evidenzia l’ingiustizia della decisione gravata che aveva omesso di rilevare che, in seguito al consolidamento della prima IA, si era creato un legittimo affidamento in capo alla parte appellante, oramai certa di avere la disponibilità di una volumetria edificabile, (pari a 5135,41 mq di SL), dato rispetto al quale, il Comune nulla aveva obiettato e che dunque a maggior ragione non avrebbe potuto essere in alcun modo inciso dalla declaratoria di inammissibilità della seconda IA.
In definitiva, in ragione di quanto dedotto, il regime giuridico applicabile alla prima IA (secondo motivo d’appello) sarebbe solo quello contemplato dall’art.11 delle NTA del Piano (e non quello di cui al successivo art.19) norma che, prevedendo delle eccezioni tassative alla sua applicazione, nelle quali non rientra quella dell’edificio di valore estetico, culturale ed ambientale, autorizzava senz’altro la parte a demolire l’edificio senza condizione alcuna.
Il terzo motivo d’appello evidenzia infine, su di una medesima linea argomentativa, la contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione che, prima ha imposto la demolizione di un edificio, in quanto pericolante, salvo, in seguito, imporre alla parte di conservarlo, in modo incomprensibile ed illogico.
Del resto, aggiunge la doglianza impugnata, poiché al caso di specie era applicabile esclusivamente l’art. 11, e non l’art. 19 delle NTA, tanto meno era necessario, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, acquisire il parere preventivo della Commissione per il paesaggio posto che, sempre con riferimento al primo intervento – che appunto si risolveva nell’abbattimento di un edificio fatiscente - gli aspetti paesaggistici erano già stati valutati, a monte, e una volta per tutte, dalle norme generali ed astratte dello strumento urbanistico.
4.1. I tre motivi sono infondati.
4.1.1. Innanzitutto la normativa di attuazione del piano regolatore generale, e in particolare l’art.11 delle NTA pone sullo stesso piano, quanto alla loro assentibilità, gli interventi di recupero di edifici abbandonati o degradati e la loro demolizione, con creazione di nuovi edifici, valendosi della relativa volumetria così ottenuta. Diversamente da quanto sembrano ritenere le doglianze in esame, le due opzioni non sono tuttavia fra loro radicalmente alternative, potendo coesistere. Dunque è possibile prevedere un intervento di parziale demolizione con ricostruzione di una parte dell’edificio, e conservazione del restante.
La normativa non esclude espressamente questa evenienza, anzi sembra sottintenderla. D’altronde l’erezione di una nuova fabbrica, realizzata in seguito alla demolizione della vecchia, giammai potrebbe stravolgere l’assetto territoriale pre-esistente e tanto meno contrastare con le relative destinazioni, dovendosi necessariamente il nuovo correttamente inserirsi nel contesto di riferimento.
Il che significa che, per riconoscere una volumetria utilizzabile, riveniente dall’abbattimento dell’edificio pericolante, l’amministrazione deve essere posta in grado, sin dal momento della formazione del titolo edilizio, di comprendere ex ante quale destinazione sarà impressa alle superfici concesse.
Aggiungasi che se, in tesi, con il suddetto assetto territoriale, è compatibile, esclusivamente, o quasi esclusivamente, un progetto che mantenga, come nel caso di specie, parte dell’edificio pre-esistente, è evidente che sarà assentibile solo un intervento che complessivamente, ossia incluse demolizione e ricostruzione, garantisca questa coesistenza e, in uno con essa, la permanenza di parte del precedente innesto. La sequenza demolizione, parziale o integrale e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (o recupero del vecchio) rappresenta cioè un’evenienza fisiologica evidentemente sottintesa dalla normativa de qua , il che significa i due interventi sono, nella maggior parte dei casi, inscindibilmente connessi e vanno perciò inscindibilmente valutati perché quasi sempre l’interessato si procurerà il titolo per la demolizione per procedere alla successiva edificazione, dunque la sua iniziativa normalmente sarà articolata in due fasi, funzionalmente unitarie ed economicamente collegate fra loro.
Ed è parimenti inevitabile che l’amministrazione proceda ad una valutazione unitaria dei due interventi, perché solo in questo modo sarà in grado di giudicare se, ed in che limiti, consentire al riutilizzo di tutto o parte della volumetria così ottenuta.
4.1.2. Così delineato lo schema regolativo astratto di riferimento, va evidenziato che la connessione era vieppiù evidente nel caso di specie, dove fra le due operazioni intraprese, con la presentazione delle due IA, era chiarissimo quale fosse il disegno perseguito, consistente in una prima fase di demolizione, seguita da una seconda, funzionalmente prossima alla prima, finalizzata a realizzare il nuovo edificio.
Tale indiscutibile connessione è dimostrata, oltre che da un punto di vista logico- economico – l’appellante ha acquistato un bene per demolire e ricostruire, valendosi della volumetria ottenuta, altrimenti avrebbe effettuato un’incomprensibile operazione in perdita- dalla prossimità temporale delle due IA, presentate a distanza di due mesi l’uno dall’altra e dal segnalato, ed evidente, collegamento anche da un punto di vista progettuale dei due interventi.
4.1.3. E che questi ultimi fossero unitari è stato indirettamente riconosciuto dalla stessa parte che, sia nelle osservazioni trasmesse al Comune il 30 novembre del 2020 che nella diffida del 20 luglio del 2021, entrambi in atti, ha ribadito l’unitarietà progettuale dell’intervento, difendendone la realizzabilità.
La stessa parte, peraltro, nelle successive interlocuzioni avute col Comune (lo si apprende dalla memoria dell’appellata) – benché soccombente in sede cautelare anche dinanzi al Consiglio di Stato – non ha inteso rimodulare le linee progettuali del suo intervento, tant’è che anche nel prosieguo ha presentato una richiesta di permesso di costruire che aveva sempre ad oggetto un intervento di demolizione totale e ricostruzione di edificio residenziale, che è stato denegato dall’amministrazione, coerente, nella sua prospettiva di privilegiare piuttosto un parziale recupero, con provvedimento del 2 luglio del 2025.
4.1.4. Conclusivamente era evidente, dalla sopra-emarginata normativa attuativa così come dalla situazione concreta, che la possibilità di demolire il pregresso sarebbe stata assentita a condizione che, laddove prevista, l’edificazione del nuovo risultasse compatibile col paesaggio e l’ambiente circostante. Ed era perciò parimenti inevitabile, in una prospettiva di diritto, che, una volta caduta, in ragione del parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio, (ma anche la Soprintendenza, il 18 giugno del 2020, aveva chiesto chiarimenti in ordine al discostamento del progetto dalle norme morfologiche) l’assentibilità del progetto ricostruttivo, ciò dovesse necessariamente inficiare anche la legittimità del primo dei due titoli edilizi che la parte si era procurata, con inibizione anche delle attività demolitorie, in quanto atti propedeutici alla nuova edificazione. Per la semplice ragione che non avrebbe avuto senso logico, oltre a non corrispondere ad alcun interesse pubblico meritevole di tutela, concedere una volumetria premiale, derivante da una demolizione, quando la parte aveva già manifestato l’intenzione, peraltro ripetuta, di riutilizzare quest’ultima, in un modo ritenuto in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente sull’area.
4.1.5. Tanto meno è ravvisabile una contraddittorietà– come fondatamente ritenuto dal primo giudice – tra la motivazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della prima IA, e quella versata nel provvedimento finale di annullamento. Infatti, nella nota spedita ex art.7 della L. 241 del 1990 il Comune aveva già rappresentato, anticipandolo, ciò che poi avrebbe costituito la ragione dell’annullamento. E cioè che non poteva ritenersi sussistente un interesse pubblico alla demolizione, dal momento che quest’ultima era chiaramente connessa ad un progetto di ricostruzione che non aveva ottenuto l’assenso della Commissione per il Paesaggio per contrasto con l’art.19 comma 2 lett. c) delle NTA del PGT nella parte in cui prevede il mantenimento della sagoma, del sedime e della facciata prospettante lo spazio pubblico degli immobili con valore estetico-culturale-ambientale.
5. Il quarto motivo d’appello contesta l’approdo cui è pervenuto il giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile rientrasse fra quelli oggetto di vincolo ai sensi della lett. d) dell’art.18 delle Nta e, pertanto, che per esso fossero assentibili, ai sensi dell’art.19, interventi anche di risanamento, ma nel rispetto di sagome, facciate e sedime dell’originario fabbricato.
Secondo la parte appellante, il suddetto articolo 19 non sarebbe riferibile agli interventi di cui al progetto, che è disciplinato dal solo art.11 delle NTA anche perché l’immobile de quo non è vincolato, ma risulta solo inserito tra le aree ed edifici abbandonati e degradati di proprietà privata, per i quali vi è l’obbligo di procedere alla demolizione, con riconoscimento della superficie pre-esistente.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. L’immobile è classificato come immobile con valore estetico culturale ambientale ai sensi dell’art.18 comma 2 lett. d) delle N.d.a. del Piano delle Regole, secondo quanto si evince dalla Tav. R.04 allegata al Piano Urbanistico.
Gli interventi di recupero che lo riguardano trovano di conseguenza la loro disciplina nella previsione di cui all’art.19.2 delle NTA del PGT che, pur assentendoli di massima, alla lett. c) impone di mantenere e rispettare gli originari parametri relativi alla sagoma, al sedime ed alla facciata prospettante lo spazio pubblico.
Ciò non di meno, il punto 4 lett. b) del citato art.19 impone a coloro che intendano procedere agli interventi di restauro, in modo diverso da quanto prescritto, di presentare idonea documentazione storica che evidenzi il rapporto tra le prescrizioni indicata e la nuova tipologia di intervento, da sottoporre preventivamente alla Commissione per il paesaggio con la presentazione di un’apposita relazione contenente un’analisi tipo-morfologica del contesto, degli aspetti architettonici del manufatto e delle nuove relazioni architettoniche generate dal nuovo intervento.
5.1.2. Sollecitata in tal senso dall’amministrazione, e solo successivamente alla presentazione della IA, la parte appellante ha prodotto parte della documentazione necessaria.
A fronte di essa, stante la ricordata unitarietà dell’intervento, il competente ufficio ( id est : la suddetta Commissione) si è espressa con valutazione tecnico-discrezionale non sindacabile in questa sede, ritenendone la non assentibilità perché il progetto accentuava un’anomalìa del tessuto anziché “confermarne e valorizzarne le caratteristiche come prescritto dal Piano”.
Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dall’amministrazione era l’inevitabile, e coerente conclusione, dell’applicazione della normativa sopra-descritta, il che conferma la legittimità della relativa determina.
6. Il quinto motivo d’appello contesta l’intempestività dell’esercizio del potere di annullamento, evidenziando come l’annullamento delle due SCIE è intervenuto dopo oltre otto mesi e che, in particolare avuto riguardo al primo titolo, impedire la demolizione con una decisione intervenuta molto tempo dopo il consolidamento della relativa pretesa, avrebbe creato pregiudizio al fabbricato, che si trova in condizioni statiche precarie, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla mancata demolizione.
6.1. Il motivo è complessivamente infondato.
6.1.1. Innanzitutto non sono stati prodotti sufficienti elementi atti a dimostrare l’esistenza di un pericolo per la staticità del fabbricato. Al contrario, dopo la relazione presentata dalla parte, il Comune ha effettuato un sopralluogo tecnico che ha escluso l’esistenza di un pericolo immediato. E tuttavia ciò non toglie che la parte dovrà, in quanto proprietaria, garantire che dal bene non provengano pericoli, eventualmente adottando gli opportuni rimedi precauzionali.
6.1.2. In secondo luogo, il termine di 18 mesi, all’epoca previsto dall’art.21 nonies della l. 241 del 1990 per procedere all’annullamento, indirettamente richiamato dall’art.19 della medesima legge sul procedimento, risulta pienamente rispettato nell’occorso, dunque comunque alcuna violazione di legge si è verificata nel caso di specie.
6.1.3. Tanto meno può fondatamente sostenersi che il Comune avrebbe dovuto conformare la demolizione dell’edificio, uniformandosi alla decisione cautelare del Consiglio di Stato; al contrario era la società interessata che avrebbe dovuto provvedere in merito, dimostrando la disponibilità a modificare il progetto, in linea con quanto previsto nel parere della Commissione per il paesaggio e nelle norme di attuazione del Piano urbanistico, e cioè proponendo un progetto che mantenesse l’originaria facciata dell’edificio. Che è del resto quello che ha ritenuto questo stesso giudice d’appello, adìto in sede di ottemperanza alla decisione cautelare, con l’ordinanza n. 6072/2021.
7. Il sesto motivo d’appello contesta che, nell’occorso, l’interesse pubblico sia stato correttamente perseguito, criticando la parte appellata per non avere sufficientemente valorizzato l’interesse pubblico alla demolizione del fabbricato, che pure rappresentava un obiettivo meritevole di tutela, trattandosi comunque di edificio fatiscente e precario, a rischio di crollo.
7.1. Il motivo è infondato, atteso che dal sistema della normativa d’attuazione emerge chiaramente, come osservato nella disamina della prima parte del gravame, che la logica di recupero delle aree, e degli edifici con la suddetta classificazione, non può andare disgiunta da quella conservativa, nonché che la stessa non preclude valutazioni comparative tra il recupero e la conservazione dei pregressi manufatti, in coerenza con il tessuto urbanistico e paesaggistico di riferimento. E tanto per la semplice, ma intuitiva considerazione che qualsiasi intervento di rivalorizzazione del tessuto urbanistico deve comunque rispettare le regole vigenti in materia di gestione del territorio.
7.2. D’altro canto le norme appena passate in rassegna dimostrano con tutta evidenza come fosse proprio quest’ultima la ratio direttiva che le pervadeva, e cioè l’esigenza di stimolare interventi di recupero del territorio, in un’ottica di un corretto e al tempo stesso proficuo utilizzo del suolo derivante dalle operazioni.
Dal che non si può che concludere che l’opzione seguita dal Comune – appunto inequivocabilmente indirizzata a promuovere un’attività di recupero edilizio, evitando al contempo che la realizzazione di nuovi fabbricati potesse avvenire a scapito dell’armonica distribuzione ed inserimento degli stessi nell’originaria area di sedime - era perfettamente legittima e coerente con gli interessi pubblici sottesi dalla normativa di riferimento.
7.3. Né può fondatamente sostenersi che l’ente locale, così operando, abbia ingiustamente sottovalutato le esigenze connesse alla demolizione, intervento che, per l’appunto, era funzionale al recupero e non rappresentava un valore in sé, come sembra ritenere la doglianza in esame; almeno non in questo caso, in cui, come detto, la parte non ha dato prova della situazione di pericolo per la pubblica incolumità da esso asseritamente derivante.
8. Le considerazioni che precedono, escludendo che i provvedimenti impugnati siano affetti dai vizi denunciati con il gravame, fanno ritenere altresì infondata la richiesta di risarcimento dei danni pure avanzata dalla parte, per carenza di uno degli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art.2043 c.c.
9. Conclusivamente l’appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
ER UL, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UL | NO TI |
IL SEGRETARIO