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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6470/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250010611753000 QUOTE CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica 11 Messina, in persona del legale rappresentante protempore, in data 18.09.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250010611753000 notificata il 18/07/2025 da Agenzia Delle Entrate Riscossione relativa alla quota consortile (Ente Impositore Consorzio di Bonifica 11 Messina) per l'anno 2023 dell'importo di € 29,88.
Il ricorso è stato proposto per contestare il merito della debenza del tributo, per carenza del presupposto impositivo oggettivo.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per la controparte nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato secondo quanto ampiamente rassegnato in ricorso e che di seguito sostanzialmente si riporta.
La disciplina relativa al contributo di bonifica è dettata dal R.D. 215/1933 in particolare dall'art. 10 e dall'art. 860 del c.c.
Ai sensi dell'art. 860 c.c. " i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Alla stregua della normativa citata, due sono i presupposti dell'imposizione e devono coesistere entrambi perché ci possa essere obbligo alla contribuzione del consorziato:
1) proprietà dell'immobile incluso nel perimetro del consorzio;
2) l'incremento di valore che l'immobile dovrà trarre, in rapporto causale, dalle opere di bonifica.
Detta ultima condizione non è automaticamente assolta dall'inserimento del terreno nel perimetro del consorzio, ma necessita — trattandosi di tributo a natura corrispettiva — di una effettiva e concreta utilitas da accertare in riferimento a ciascun singolo bene.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla nozione di beneficio di bonifica quest'ultimo deve essere inteso come un incremento di valore dell'immobile soggetto al contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione, e ancora che il beneficio deve essere concreto, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, sicchè lo stesso deve tradursi in una qualità del fondo (Cass. Civile SS.UU. n. 8960 del 14/10/1996 secondo cui non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio ma è necessario che si tratti di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione in funzione di un incremento di valore dello stesso;
il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta. Si veda anche Corte di Cassazione n. 8770 del 10 aprile 2009 secondo cui “ l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo postulano ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio
1933 n. 215 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”. Il principio di diritto tratto dalla massima sopra estesa si applica inoltre anche alle spese di funzionamento dei Consorzi in relazione alle quali la Suprema Corte ha ribadito che anche per i contributi relativi alle finalità istituzionali, e quindi non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime,
l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica).
Con l'ulteriore precisazione che la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal
Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del
14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012). La S.C. ha pi# volte affermato che grava sul Consorzio
l'onere di provare "i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifiche per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza ...per l'identificazione dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio"( Cass.
n.11722/10) ovvero che "la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal consorzio che richiede in pagamento i contributi consortili” ( Cass. n.654/2012 ).
A fronte della eccezione del ricorrente, che ha contestato la sussistenza del presupposto impositivo, per l'assenza di opere di miglioria o di bonifica nella zona ricadente nel perimetro del consorzio, lamentando peraltro la carenza di motivazione sul punto nel contesto dell'atto impugnato, anche al fine di verificare la congruita' della pretesa, nulla ha dedotto e tantomeno provato il Consorzio, rimasto contumace.
Segue l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
300,00, oltre accessori e CU, se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6470/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250010611753000 QUOTE CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica 11 Messina, in persona del legale rappresentante protempore, in data 18.09.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250010611753000 notificata il 18/07/2025 da Agenzia Delle Entrate Riscossione relativa alla quota consortile (Ente Impositore Consorzio di Bonifica 11 Messina) per l'anno 2023 dell'importo di € 29,88.
Il ricorso è stato proposto per contestare il merito della debenza del tributo, per carenza del presupposto impositivo oggettivo.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per la controparte nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato secondo quanto ampiamente rassegnato in ricorso e che di seguito sostanzialmente si riporta.
La disciplina relativa al contributo di bonifica è dettata dal R.D. 215/1933 in particolare dall'art. 10 e dall'art. 860 del c.c.
Ai sensi dell'art. 860 c.c. " i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Alla stregua della normativa citata, due sono i presupposti dell'imposizione e devono coesistere entrambi perché ci possa essere obbligo alla contribuzione del consorziato:
1) proprietà dell'immobile incluso nel perimetro del consorzio;
2) l'incremento di valore che l'immobile dovrà trarre, in rapporto causale, dalle opere di bonifica.
Detta ultima condizione non è automaticamente assolta dall'inserimento del terreno nel perimetro del consorzio, ma necessita — trattandosi di tributo a natura corrispettiva — di una effettiva e concreta utilitas da accertare in riferimento a ciascun singolo bene.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla nozione di beneficio di bonifica quest'ultimo deve essere inteso come un incremento di valore dell'immobile soggetto al contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione, e ancora che il beneficio deve essere concreto, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, sicchè lo stesso deve tradursi in una qualità del fondo (Cass. Civile SS.UU. n. 8960 del 14/10/1996 secondo cui non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio ma è necessario che si tratti di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione in funzione di un incremento di valore dello stesso;
il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta. Si veda anche Corte di Cassazione n. 8770 del 10 aprile 2009 secondo cui “ l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo postulano ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio
1933 n. 215 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”. Il principio di diritto tratto dalla massima sopra estesa si applica inoltre anche alle spese di funzionamento dei Consorzi in relazione alle quali la Suprema Corte ha ribadito che anche per i contributi relativi alle finalità istituzionali, e quindi non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime,
l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica).
Con l'ulteriore precisazione che la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal
Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del
14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012). La S.C. ha pi# volte affermato che grava sul Consorzio
l'onere di provare "i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifiche per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza ...per l'identificazione dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio"( Cass.
n.11722/10) ovvero che "la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal consorzio che richiede in pagamento i contributi consortili” ( Cass. n.654/2012 ).
A fronte della eccezione del ricorrente, che ha contestato la sussistenza del presupposto impositivo, per l'assenza di opere di miglioria o di bonifica nella zona ricadente nel perimetro del consorzio, lamentando peraltro la carenza di motivazione sul punto nel contesto dell'atto impugnato, anche al fine di verificare la congruita' della pretesa, nulla ha dedotto e tantomeno provato il Consorzio, rimasto contumace.
Segue l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
300,00, oltre accessori e CU, se dovuti, da distrarsi al difensore.