TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
AN - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 406/2025 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti di diritto concorsuale”, vertente
TRA
(P. IVA/C. F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Giovanna Cavallo
Ricorrente
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Torricella
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.02.2025 ha proposto “opposizione ai sensi del Parte_1
D.Lgs. n. 14/2019” avverso la “comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale” notificatale in data 19 gennaio 2025 da domandandone la CP_1 sospensione cautelare per mancanza di atti prodromici, per difetto di legittimazione attiva e prescrizione del credito e nel merito chiedendo di “
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia;
2. Dichiarare
1 la prescrizione delle somme richieste, con conseguente annullamento dell'intera pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e successive modifiche;
3. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad avanzare istanze di liquidazione giudiziale, Controparte_1 per difetto di potere in materia fallimentare e concorsuale, come desumibile dalla normativa vigente;
4. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale eventualmente menzionato negli atti di individuando quale foro competente il Tribunale di Brindisi, Controparte_1 in considerazione della sede legale della ricorrente;
5. Condannare al Controparte_1 pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'abuso del diritto perpetrato”.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione del 3.06.2025, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa il 27 giugno 2025 all'esito della prima udienza di comparizione, il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della comunicazione di preavviso di ricorso per la liquidazione giudiziale notificata in data 29/01/2025 da CP_1
“ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 e art. 37 D.Lgs. 14/2019”, “atti n. 0000035335
[...]
e 0000035336” invitando altresì le parti a prendere posizione sul difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario rilevato in via ufficiosa e rinviando la causa all'udienza del
6.11.2025 ore di rito, per la decisione, con termine fino a venti giorni per il deposito di memoria conclusionale.
Senonchè parte ricorrente con comparsa conclusionale depositata il 16.10.2025, si è richiamata alle medesime conclusioni ed argomentazioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, nulla deducendo quanto alla questione sollevata ex officio.
La resistente ha di contro aderito deducendo l'effettiva sussistenza del difetto di giurisdizione in favore della “Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto” avendo la parte ricorrente domandato di accertare l'effettiva debenza dei tributi “IMU
(come indicati nelle cartelle sottese allegato alla Comunicazione preventiva per ricorso di
Liquidazione Giudiziale n.ro 35336\2025 che è poi l'atto opposto) posti a base della comunicazione preventiva per ricorso di Liquidazione Giudiziale opposta” in favore di
“ (vedi punti 5 e 6 – pagina 7 del ricorso introduttivo)” essendo gli enti creditori il CP_1
e il Comune di Taranto. Controparte_2
2 Ad ulteriore conforto di quanto innanzi, parte resistente ha evidenziato che la Corte di
Cassazione a sezioni unite con ord. n. 15354 del 22.07.2015 ha definitivamente risolto “il contrasto sul punto, ribadendo che per gli atti preventivi all'esecuzione forzata (come nel caso di specie in cui l'atto impugnato è solo una comunicazione preventiva) il Giudice competente è quello tributario se ha ad oggetto debiti fiscali. Il legislatore ha quindi scelto di riservare al giudice tributario la soluzione di ogni aspetto di rilievo sostanziale e procedurale correlato alla disciplina tributaria (sentenza Cass., Sez. Unite del 5 giugno
2017 n. 3913; sentenza Cass., Sez. Unite del 23 ottobre 2017 n 24965)”.
Quanto al merito il resistente ha concluso per il rigetto.
La causa è stata riserva per la decisione all'udienza del 4.12.2025.
Ebbene va rilevato in via preliminare che la ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva ricevuta da “ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 CP_1
e art. 37 D.Lgs. 14/2019” notificata in data 29/01/2025, “atti n. 0000035335 e
0000035336”, con cui è stata invitata al pagamento nel termine di venti giorni delle somme ivi indicate per il complessivo importo di € 94.821,52 con l'avvertimento che “in difetto sarà presentato ricorso per la liquidazione giudiziale”.
La stessa ricorrente ha operato un prologo preliminare sull'ammissibilità dell'opposizione, stante l'assenza di un rimedio giurisdizionale tipico, lamentando per un verso che l'iniziativa della resistente è foriera di effetti lesivi immediati e gravi, in quanto pur non costituendo “un atto esecutivo in senso stretto” pregiudica irreversibilmente la situazione commerciale dell' “opponente” ed altresì evidenziando che si tratta di un atto
“pre – esecutivo che introduce una minaccia immediata di ricorso per liquidazione giudiziale, con gravi conseguenze sulla capacità operativa dell'azienda opponente”.
In particolare ha rimarcato che tale atto: “• danneggia la reputazione aziendale;
• pregiudica i rapporti con fornitori e istituti di credito;
• espone la società al rischio di revoca di finanziamenti e affidamenti bancari” .
Orbene, in primis quanto alla legittimazione di si ritiene che la stessa discenda CP_1 dalla sua qualità di concessionaria del Comune di Taranto e di Carosino, in virtù del mandato conferitole ai sensi dell'art. 87 del d.p.r. n. 602/1973 e D.Lgs. n. 112/1999.
Venendo agli ulteriori rilievi l'opponente afferma che possano farsi applicazione in via analogica i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. in tema di preavviso
3 di fermo amministrativo, (“introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo”), secondo cui si è in presenza di “un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo”.
In buona sostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente la comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale sarebbe equiparabile al preavviso di fermo, con le conseguenze che ne discendono in termini di autonoma impugnabilità.
A ben vedere con specifico riferimento all'impugnazione del fermo amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che il provvedimento di fermo non è qualificabile come atto di espropriazione forzata e nemmeno come una misura alternativa all'esecuzione, bensì come atto di natura esclusivamente cautelare-coercitiva (Cass., S.U.,
n. 10261/2018; Cass., S.U., n.15354/2015), tanto che la sua opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, nonché della conseguente pretesa di eseguire il fermo (Cass. n. 18041/2019; n. 6790/2024).
Senonchè venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la richiesta indirizzata da all'odierna ricorrente non abbia né natura di atto pre esecutivo né cautelare né pre CP_1 concorsuale, ma di mera diffida ad adempiere inviata al debitore, ovvero di atto natura esclusivamente stragiudiziale, contenente l'avvertimento che in difetto sarà adita l'autorità giudiziaria non già per il compimento di un atto esecutivo ma per l'avvio di un complesso procedimento che ha quale suo primo presupposto, in disparte l'accertamento degli aspetti
4 dimensionali dell'impresa, la verifica dell'insolvenza, ossia una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche.
Si tratta di un articolato procedimento che accerta in primis lo “stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/14; in termini Corte d'Appello Venezia 07 novembre 2019)”.
Va in ogni caso rimarcato che la preventiva comunicazione della volontà di presentare il ricorso per la liquidazione giudiziale, in difetto di spontaneo adempimento dell'obbligazione di pagamento, non costituisce neppure un atto preliminare condizionante l'ammissibilità della istanza che avvia l'apertura del procedimento giudiziario, previsto ex lege, nulla disponendo a riguardo il codice della crisi a differenza di quanto previsto in tema di fermo amministrativo dall'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale).
Tanto brevemente chiarito quanto ai presupposti del procedimento concorsuale ed alla volontà manifestata da di presentare istanza per la sua apertura, si profila, allo CP_1 stato, inammissibile la domanda tesa a ottenere la declaratoria di nullità di un atto avente mera natura di diffida stragiudiziale ovvero di invito ad adempiere, in disparte la mancata previsione di un rimedio giurisdizionale tipico nel d.m. richiamato dalla stessa ricorrente nell'incipit della sua opposizione.
Venendo invece alle ulteriori domande di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dunque di accertamento del fatto estintivo dell'obbligazione, in disparte il profilo afferente la genericità ed indeterminatezza della stessa pretesa non contenente financo l'indicazione del dies a quo del termine di prescrizione, va rilevato che la pretesa di pagamento si fonda su plurime cartelle di pagamento, atti della riscossione e preavvisi di
5 fermo, ritualmente notificati, che andavano opposti con i rimedi tipici per essi previsti e nei termini stabiliti.
Ad ogni buon conto, avuto riguardo alla documentazione riversata in atti dalla resistente il Tribunale ritiene che sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Giudice tributario per ciascuno dei crediti pretesi da quale concessionario CP_1 dei Comuni di Taranto e . CP_2
A questo riguardo giova rammentare che appartengono alla giurisdizione del Giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ivi comprese quelle relative al fermo disposto per tali tributi, che costituisce una peculiare misura, disciplinata dall'art. 86, d.P.R. n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti già scaduti, a seguito dell'intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
Per vero la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass.
S.U n. 16986 del 25/05/2022; in termini Cass. Sez. U n. 26817 del 16/10/2024 secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla).
La giurisprudenza di legittimità è per vero orientata nel ritenere che in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario anche nel caso di
6 opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).
(Cass. sez. un. N. 17126del 28/06/2018 (Rv. 649625 - 01)
Fermo restando quanto già osservato sulla natura del preavviso di comunicazione della presentazione di ricorso per liquidazione giudiziale, ne discende che va affermato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle domande proposte dalla ricorrente di accertamento della nullità “degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale” ed in ogni caso per intervenuta prescrizione delle pretese della resistente in quanto aventi ad oggetto tributi comunali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore pari allo scaglione della domanda, ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giovanna AN, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale notificata alla ricorrente in data
29/01/2025 da “ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 e art. 37 D.Lgs. CP_1
14/2019”, “atti n. 0000035335 e 0000035336”;
- Dichiara altresì il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riguardo alle domande relative all'accertamento della nullità “degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale” relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati posti a fondamento delle cartelle di pagamento nonché di accertamento della “prescrizione delle somme richieste, con conseguente annullamento dell'intera pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e successive modifiche”;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della resistente che liquida nella misura di € 9142,00 oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa sulle voci come per legge.
7 Brindisi, lì 22.12.2025
Il Giudice
Giovanna AN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
AN - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 406/2025 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti di diritto concorsuale”, vertente
TRA
(P. IVA/C. F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Giovanna Cavallo
Ricorrente
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Torricella
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.02.2025 ha proposto “opposizione ai sensi del Parte_1
D.Lgs. n. 14/2019” avverso la “comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale” notificatale in data 19 gennaio 2025 da domandandone la CP_1 sospensione cautelare per mancanza di atti prodromici, per difetto di legittimazione attiva e prescrizione del credito e nel merito chiedendo di “
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia;
2. Dichiarare
1 la prescrizione delle somme richieste, con conseguente annullamento dell'intera pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e successive modifiche;
3. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad avanzare istanze di liquidazione giudiziale, Controparte_1 per difetto di potere in materia fallimentare e concorsuale, come desumibile dalla normativa vigente;
4. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale eventualmente menzionato negli atti di individuando quale foro competente il Tribunale di Brindisi, Controparte_1 in considerazione della sede legale della ricorrente;
5. Condannare al Controparte_1 pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'abuso del diritto perpetrato”.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione del 3.06.2025, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa il 27 giugno 2025 all'esito della prima udienza di comparizione, il
Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della comunicazione di preavviso di ricorso per la liquidazione giudiziale notificata in data 29/01/2025 da CP_1
“ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 e art. 37 D.Lgs. 14/2019”, “atti n. 0000035335
[...]
e 0000035336” invitando altresì le parti a prendere posizione sul difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario rilevato in via ufficiosa e rinviando la causa all'udienza del
6.11.2025 ore di rito, per la decisione, con termine fino a venti giorni per il deposito di memoria conclusionale.
Senonchè parte ricorrente con comparsa conclusionale depositata il 16.10.2025, si è richiamata alle medesime conclusioni ed argomentazioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, nulla deducendo quanto alla questione sollevata ex officio.
La resistente ha di contro aderito deducendo l'effettiva sussistenza del difetto di giurisdizione in favore della “Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto” avendo la parte ricorrente domandato di accertare l'effettiva debenza dei tributi “IMU
(come indicati nelle cartelle sottese allegato alla Comunicazione preventiva per ricorso di
Liquidazione Giudiziale n.ro 35336\2025 che è poi l'atto opposto) posti a base della comunicazione preventiva per ricorso di Liquidazione Giudiziale opposta” in favore di
“ (vedi punti 5 e 6 – pagina 7 del ricorso introduttivo)” essendo gli enti creditori il CP_1
e il Comune di Taranto. Controparte_2
2 Ad ulteriore conforto di quanto innanzi, parte resistente ha evidenziato che la Corte di
Cassazione a sezioni unite con ord. n. 15354 del 22.07.2015 ha definitivamente risolto “il contrasto sul punto, ribadendo che per gli atti preventivi all'esecuzione forzata (come nel caso di specie in cui l'atto impugnato è solo una comunicazione preventiva) il Giudice competente è quello tributario se ha ad oggetto debiti fiscali. Il legislatore ha quindi scelto di riservare al giudice tributario la soluzione di ogni aspetto di rilievo sostanziale e procedurale correlato alla disciplina tributaria (sentenza Cass., Sez. Unite del 5 giugno
2017 n. 3913; sentenza Cass., Sez. Unite del 23 ottobre 2017 n 24965)”.
Quanto al merito il resistente ha concluso per il rigetto.
La causa è stata riserva per la decisione all'udienza del 4.12.2025.
Ebbene va rilevato in via preliminare che la ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva ricevuta da “ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 CP_1
e art. 37 D.Lgs. 14/2019” notificata in data 29/01/2025, “atti n. 0000035335 e
0000035336”, con cui è stata invitata al pagamento nel termine di venti giorni delle somme ivi indicate per il complessivo importo di € 94.821,52 con l'avvertimento che “in difetto sarà presentato ricorso per la liquidazione giudiziale”.
La stessa ricorrente ha operato un prologo preliminare sull'ammissibilità dell'opposizione, stante l'assenza di un rimedio giurisdizionale tipico, lamentando per un verso che l'iniziativa della resistente è foriera di effetti lesivi immediati e gravi, in quanto pur non costituendo “un atto esecutivo in senso stretto” pregiudica irreversibilmente la situazione commerciale dell' “opponente” ed altresì evidenziando che si tratta di un atto
“pre – esecutivo che introduce una minaccia immediata di ricorso per liquidazione giudiziale, con gravi conseguenze sulla capacità operativa dell'azienda opponente”.
In particolare ha rimarcato che tale atto: “• danneggia la reputazione aziendale;
• pregiudica i rapporti con fornitori e istituti di credito;
• espone la società al rischio di revoca di finanziamenti e affidamenti bancari” .
Orbene, in primis quanto alla legittimazione di si ritiene che la stessa discenda CP_1 dalla sua qualità di concessionaria del Comune di Taranto e di Carosino, in virtù del mandato conferitole ai sensi dell'art. 87 del d.p.r. n. 602/1973 e D.Lgs. n. 112/1999.
Venendo agli ulteriori rilievi l'opponente afferma che possano farsi applicazione in via analogica i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. in tema di preavviso
3 di fermo amministrativo, (“introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo”), secondo cui si è in presenza di “un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo”.
In buona sostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente la comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale sarebbe equiparabile al preavviso di fermo, con le conseguenze che ne discendono in termini di autonoma impugnabilità.
A ben vedere con specifico riferimento all'impugnazione del fermo amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che il provvedimento di fermo non è qualificabile come atto di espropriazione forzata e nemmeno come una misura alternativa all'esecuzione, bensì come atto di natura esclusivamente cautelare-coercitiva (Cass., S.U.,
n. 10261/2018; Cass., S.U., n.15354/2015), tanto che la sua opposizione si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, nonché della conseguente pretesa di eseguire il fermo (Cass. n. 18041/2019; n. 6790/2024).
Senonchè venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la richiesta indirizzata da all'odierna ricorrente non abbia né natura di atto pre esecutivo né cautelare né pre CP_1 concorsuale, ma di mera diffida ad adempiere inviata al debitore, ovvero di atto natura esclusivamente stragiudiziale, contenente l'avvertimento che in difetto sarà adita l'autorità giudiziaria non già per il compimento di un atto esecutivo ma per l'avvio di un complesso procedimento che ha quale suo primo presupposto, in disparte l'accertamento degli aspetti
4 dimensionali dell'impresa, la verifica dell'insolvenza, ossia una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche.
Si tratta di un articolato procedimento che accerta in primis lo “stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/14; in termini Corte d'Appello Venezia 07 novembre 2019)”.
Va in ogni caso rimarcato che la preventiva comunicazione della volontà di presentare il ricorso per la liquidazione giudiziale, in difetto di spontaneo adempimento dell'obbligazione di pagamento, non costituisce neppure un atto preliminare condizionante l'ammissibilità della istanza che avvia l'apertura del procedimento giudiziario, previsto ex lege, nulla disponendo a riguardo il codice della crisi a differenza di quanto previsto in tema di fermo amministrativo dall'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale).
Tanto brevemente chiarito quanto ai presupposti del procedimento concorsuale ed alla volontà manifestata da di presentare istanza per la sua apertura, si profila, allo CP_1 stato, inammissibile la domanda tesa a ottenere la declaratoria di nullità di un atto avente mera natura di diffida stragiudiziale ovvero di invito ad adempiere, in disparte la mancata previsione di un rimedio giurisdizionale tipico nel d.m. richiamato dalla stessa ricorrente nell'incipit della sua opposizione.
Venendo invece alle ulteriori domande di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dunque di accertamento del fatto estintivo dell'obbligazione, in disparte il profilo afferente la genericità ed indeterminatezza della stessa pretesa non contenente financo l'indicazione del dies a quo del termine di prescrizione, va rilevato che la pretesa di pagamento si fonda su plurime cartelle di pagamento, atti della riscossione e preavvisi di
5 fermo, ritualmente notificati, che andavano opposti con i rimedi tipici per essi previsti e nei termini stabiliti.
Ad ogni buon conto, avuto riguardo alla documentazione riversata in atti dalla resistente il Tribunale ritiene che sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Giudice tributario per ciascuno dei crediti pretesi da quale concessionario CP_1 dei Comuni di Taranto e . CP_2
A questo riguardo giova rammentare che appartengono alla giurisdizione del Giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ivi comprese quelle relative al fermo disposto per tali tributi, che costituisce una peculiare misura, disciplinata dall'art. 86, d.P.R. n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti già scaduti, a seguito dell'intervenuto decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
Per vero la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass.
S.U n. 16986 del 25/05/2022; in termini Cass. Sez. U n. 26817 del 16/10/2024 secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla).
La giurisprudenza di legittimità è per vero orientata nel ritenere che in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario anche nel caso di
6 opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).
(Cass. sez. un. N. 17126del 28/06/2018 (Rv. 649625 - 01)
Fermo restando quanto già osservato sulla natura del preavviso di comunicazione della presentazione di ricorso per liquidazione giudiziale, ne discende che va affermato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle domande proposte dalla ricorrente di accertamento della nullità “degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale” ed in ogni caso per intervenuta prescrizione delle pretese della resistente in quanto aventi ad oggetto tributi comunali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore pari allo scaglione della domanda, ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giovanna AN, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso la comunicazione preventiva di ricorso per la liquidazione giudiziale notificata alla ricorrente in data
29/01/2025 da “ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 602/1973 e art. 37 D.Lgs. CP_1
14/2019”, “atti n. 0000035335 e 0000035336”;
- Dichiara altresì il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riguardo alle domande relative all'accertamento della nullità “degli atti impugnati per mancanza di atti prodromici idonei a giustificare la pretesa esattoriale” relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati posti a fondamento delle cartelle di pagamento nonché di accertamento della “prescrizione delle somme richieste, con conseguente annullamento dell'intera pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e successive modifiche”;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della resistente che liquida nella misura di € 9142,00 oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa sulle voci come per legge.
7 Brindisi, lì 22.12.2025
Il Giudice
Giovanna AN
8